La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso oggi una sentenza con la quale viene stabilito che le compagnie aeree devono indennizzare i passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato del volo.
La Corte non ha infatti riscontrato alcun elemento «tale da pregiudicare la validità delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 7 del regolamento n. 261/2004», regolamento adottato nel febbraio 2004 dal Parlamento e dal Consiglio UE che riguarda appunto la compensazione e l'assistenza dei passeggeri da parte del vettore aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione o ritardo del volo.
Il regolamento prevede che, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo offre la scelta ai passeggeri tra il rimborso del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo per la loro destinazione finale. Inoltre i passeggeri hanno diritto ad un'assistenza gratuita (pasti, telefonate e, eventualmente, sistemazione in albergo) e ad una compensazione pecuniaria il cui ammontare varia a seconda della distanza del volo. Tale compensazione non è dovuta se il vettore aereo comunica la cancellazione due settimane prima dell'orario di partenza, o se propone un volo alternativo soddisfacente o ancora se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali. In caso di ritardo del volo oltre una durata determinata, variabile secondo la distanza, al passeggero deve essere offerta assistenza. Quando il ritardo è di oltre cinque ore deve essergli proposto in ogni caso il rimborso.
L'International Air Transport Association e l'European Low Fares Airline Association (ELFAA) avevano contestato l'attuazione del regolamento da parte del Regno Unito dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales). Quest'ultima aveva sottoposto la questione alla Corte di Giustizia dell'UE.
La Corte di Giustizia UE ha stabilito inoltre che tale regolamento è compatibile con la Convenzione di Montreal (convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale), approvata dal Consiglio UE il 5 aprile 2001, ed ha dichiarato che tale convenzione internazionale, che disciplina in particolare la responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo, vincola la Comunità europea.
«Questa - ha commentato il vicepresidente della Commissione Europea, Jacques Barrot, responsabile del settore trasporti - è una notizia molto buona per i cittadini europei. Il trasporto aereo sta dando un contributo determinante alla loro mobilità. La Corte europea ora conferma anche che la legislazione UE dà loro diritti certi nel caso i loro voli siano soggetti ad overbooking, siano in ritardo o vengano cancellati».