Secondo il presidente dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti), Francesco Nerli il disegno di legge finanziaria per il 2007 rappresenta un momento di netta svolta per l'intero comparto della portualità e più in generale del sistema italiano dei trasporti e della logistica.
In particolare Nerli ha sottolineato quali siano gli elementi qualificanti che fanno del disegno di legge un'occasione per la ripresa del settore portuale: «abbattimento del tetto del 2% che aveva paralizzato i finanziamenti ai principali scali marittimi del paese - ha spiegato - e costruzione delle condizioni di base per una equilibrata autonomia finanziaria dei porti». «Viene riconosciuta - ha proseguito Nerli - l'importanza e la strategicità del cluster eliminando una serie di ostacoli al suo sviluppo, ma specialmente vengono poste le premesse per un rilancio dei porti principali in un mercato sempre più competitivo».
«Assoporti - ha concluso Nerli - ha collaborato in modo fattivo alla definizione di un pacchetto di norme che affrontano anche problemi scottanti come quello relativo ai dragaggi».
Di seguito riportiamo il testo degli articoli 136 e 137 del disegno di legge che riguardano l'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali e lo sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale. In particolare, quest'ultimo prevede un contributo di 100 milioni di euro per il 2008, di cui il 50% rlativo allo sviluppo del porto di Gioia Tauro.
Disegno di legge finanziaria per il 2007
Art. 136
(Autonomia finanziaria delle Autorità portuali)
1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuite a ciascuna Autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni. b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle Autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle Autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.
3. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
4. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna Autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.
6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle Autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.
8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna Autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
Art. 137
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)
1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in linea con la legislazione comunitaria vigente in materia.
3. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei Trasporti .
4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, capo IV, sezione II.
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