- Oggi la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso relativo all'attuazione nel Regno Unito della direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di conseguenti sanzioni (direttiva n. 35 del 2005) presentato alla High Court of Justice (England & Wales) da alcune organizzazioni del settore del trasporto marittimo capeggiate dall'International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko).
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- Tale direttiva - ha stabilito la Corte - rimane valida e la validità di talune disposizioni della normativa europea, che stabilisce un regime di responsabilità per gli scarichi accidentali, non può essere valutata né alla luce della la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (convenzione di Montego Bay) né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (convenzione Marpol).
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- Nel ricorso le organizzazioni del trasporto marittimo, invece, sostengono che due disposizioni della direttiva non rispettano, sotto diversi profili, le due convenzioni internazionali, in quanto tali disposizioni istituiscono un regime di responsabilità più restrittivo per gli scarichi accidentali.
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- Nella sentenza la Corte di giustizia ha ricordato che le istituzioni comunitarie sono vincolate dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità, che prevalgono sugli atti di diritto comunitario e che, di conseguenza, l'inosservanza delle norme internazionali può incidere, in particolare, sulla validità di una direttiva. Inoltre la Corte ha elencato le condizioni in presenza delle quali è autorizzata a verificare la validità di una disposizione comunitaria rispetto a un trattato internazionale: da una parte è necessario che la Comunità sia vincolata da quest'ultimo e, dall'altra, che la natura e la struttura di tale trattato non ostino, segnatamente, all'esame della validità da parte della Corte.
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- Per quanto riguarda la convenzione Marpol, la Corte ha rilevato che la Comunità non ne è parte contraente. La sola circostanza che la direttiva incorpori talune norme contenute nel testo internazionale non è sufficiente, di per sé, affinché la Corte possa sindacare la legittimità di tale direttiva alla luce della convenzione.
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- Quanto alla convenzione di Montego Bay, essa è stata sottoscritta e approvata con una decisione comunitaria, il che implica - ha spiegato la Corte - che è vincolante per la Comunità. Tuttavia, tale convenzione non stabilisce disposizioni destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente ai singoli. Essa non conferisce a questi ultimi diritti e libertà che possano essere invocati nei confronti degli Stati, indipendentemente dal comportamento dello Stato di bandiera della nave. Di conseguenza, la natura e la struttura di tale convenzione non consentono alla Corte di valutare la validità di un atto comunitario alla luce di quest'ultima.
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