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Via libera della Camera alla legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
Il provvedimento passa all'esame del Senato. Ricci (Unione Interporti Riuniti): è «un grande risultato»
12 aprile 2012
Oggi la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge concernenti la “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche”. Il via libera, dopo circa due anni di lavori e discussioni parlamentari è stato salutato con compiacimento dall'Unione Interporti Riuniti (UIR) che ha rilevato come il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato, sia sempre più vicino all'approvazione definitiva.

«Dopo più di vent'anni dalla prima legge in materia di Interporti (legge n 240/90) - ha sottolineato l'UIR - finalmente gli interporti possono vedersi riconosciuti un contesto normativo rinnovato nei contenuti e soprattutto adeguato ai recenti cambiamenti che hanno interessato la logistica che adesso più che mai richiede un'operatività contestualizzata e in armonia con il territorio di riferimento i cui confini si allargano all'Europa».

L'Unione Interporti Riuniti ha evidenziato le due novità più significative del provvedimento: la costituzione del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con funzioni programmatiche e di promozione, e la chiara individuazione e definizione dei requisiti minimi per cui un'infrastruttura potrà avvalersi del titolo di interporto.

Ricordando che gli interporti hanno più volte dato prova del ruolo strategico che giocano non soltanto da un punto di vista meramente trasportistico, ma anche economico e sociale, il presidente dell'UIR, Alessandro Ricci, ha definito l'approvazione da parte della Camera «un grande risultato che - ha spiegato - ci premia sia per il lavoro che abbiamo sinora svolto a supporto dell'iter governativo e di tutti gli onorevoli che hanno creduto nell'importanza di adeguare un quadro normativo ormai anacronistico, sia per l'impegno profuso negli anni più recenti dai singoli interporti che con grande coerenza si sono riposizionati sul mercato cambiando le strategie di comando per dare una giustificazione plausibile ai principi e ai contenuti del nuovo quadro normativo».

L'Unione Interporti Riuniti ha rivolto un ringraziamento ai parlamentari Silvia Velo e Gaetano Nastri, presentatori dei testi originali, al relatore, Daniele Toto, al presidente della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, Mario Valducci, e a tutti i suoi componenti per esser giunti ad un testo pressoché unanime, al sottosegretario Guido Improta, al vice ministro Mario Ciaccia e al ministro Corrado Passera, per aver creduto nell'importanza di questa riforma. «Ovviamente - ha concluso Ricci - l'associazione conferma, forte di questa prima vittoria, il suo impegno a supporto della Camera dei senatori».



Testo unificato della Commissione

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

  1. migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
  1. razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;
  1. contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;
  1. superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.
3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Ai sensi della presente legge si intende:

  1. per «piattaforma logistica territoriale», il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
  1. per «interporto», il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;
  1. per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
  1. per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

Art. 2.
(Programmazione delle strutture).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

  1. alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
  1. alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 3.
(Requisiti delle strutture).

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

  1. disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
  1. collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
  1. collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
  1. adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
  1. coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

  1. un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;
  1. un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
  1. un servizio doganale;
  1. un centro direzionale;
  1. un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
  1. aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
  1. sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
  1. interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.
3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.


Art. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

  1. indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;
  1. promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.
2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:

  1. il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
  1. fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;
  1. la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;
  1. ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.
3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti di intesa e di coordinamento con» sono inserite le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 5.
(Natura della gestione).

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.

2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.


Art. 6.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.


Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.


Art. 8.
(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a).


Art. 9.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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