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Secondo l'avvocato generale della Corte di Giustizia UE, i superstiti e i familiari delle vittime del naufragio della Al Salam Boccaccio 98 possono richiedere i danni al RINA
Szpunar ritiene che le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possano rivolgersi ai giudici italiani
14 gennaio 2020
L'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Maciej Szpunar, ha presentato oggi le proprie conclusioni sulla richiesta rivolta alla Corte dal Tribunale di Genova relativamente al caso del naufragio della nave Al Salam Boccaccio 98, battente bandiera panamense, avvenuto il 3 febbraio 2006 nelle acque internazionali del Mar Rosso. L'incidente causò la morte di oltre mille persone e nelle sue conclusioni - che non vincolano la Corte di Giustizia - Szpunar specifica che i superstiti e i familiari delle vittime possono richiedere il risarcimento dei danni alla società di classificazione RINA Spa e all'Ente Registro Italiano Navale, organismi entrambi con sede a Genova.
In particolare, l'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di Giustizia dell'UE di dichiarare che le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono rivolgersi ai giudici italiani per un'azione di responsabilità contro gli enti italiani che hanno classificato e certificato tale nave.
Nelle conclusioni si ricorda che nel 2013 i superstiti e i familiari delle vittime decedute hanno adito il Tribunale di Genova chiedendo di condannare RINA ed Ente Registro Italiano Navale al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti sostenendo che le operazioni di certificazione e di classificazione della nave effettuate da questi organismi siano all'origine del naufragio, mentre RINA e l'Ente Registro Italiano Navale affermano di aver agito in qualità di delegati della Repubblica di Panama, Stato sovrano, e fanno valere l'immunità giurisdizionale. Da qui la richiesta del Tribunale di Genova alla Corte di Giustizia dell'UE per sapere il tribunale genovese se debba rinunciare a giudicare la causa in ragione di detta eccezione di immunità oppure se debba applicare il regolamento “Bruxelles I” concernente la competenza giurisdizionale ed esercitare la propria competenza quale giudice del luogo in cui l'ente contro il quale la domanda è proposta è domiciliato o ha la propria sede.
Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale ritiene anzitutto che le questioni pregiudiziali siano ricevibili, sebbene una delle parti faccia valere la propria immunità, in quanto la Corte è chiamata, in particolare, ad interpretare il regolamento “Bruxelles I”. Szpunar richiama poi la giurisprudenza della Corte secondo cui l'immunità giurisdizionale degli Stati, riconosciuta dal diritto internazionale, non è assoluta: infatti, in generale, essa è riconosciuta quando la controversia riguarda atti compiuti nell'esercizio di pubblici poteri, mentre è invece esclusa se la causa verte su atti che non rientrano nell'esercizio di pubblici poteri.
L'avvocato generale spiega che il diritto internazionale non impedisce ai legislatori di adottare norme sulla competenza applicabili alle controversie nelle quali una delle parti può avvalersi dell'immunità giurisdizionale. Ciò che il diritto internazionale esige è che non si eserciti la giurisdizione nei confronti di una tale parte contro la sua volontà. Szpunar constata inoltre che l'ambito di applicazione del regolamento “Bruxelles I” riguarda le controversie rientranti nella materia civile e commerciale. Tale ambito esclude, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa o la responsabilità di uno Stato per atti compiuti nell'esercizio di pubblici poteri. Di conseguenza, in linea di principio, le azioni dirette ad ottenere il risarcimento di un danno ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento “Bruxelles I”. Tuttavia, se un atto in relazione al quale si deduce la responsabilità costituisce esplicazione di pubblici poteri in virtù dell'esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, ci si colloca al di fuori della «materia civile e commerciale» e, dunque, dell'ambito di applicazione del regolamento “Bruxelles I”.
L'avvocato generale valuta, successivamente, se le operazioni di classificazione e di certificazione di una nave costituiscano una simile esplicazione di pubblici poteri. Nelle conclusioni Szpunar osserva che il fatto che tali operazioni siano state delegate da uno Stato, effettuate per conto e nell'interesse di uno Stato o compiute in esecuzione degli obblighi internazionali di uno Stato non comporta necessariamente l'esistenza di una manifestazione di pubblici poteri e, dunque, non esclude l'applicazione del regolamento “Bruxelles I”. L'avvocato generale constata, in particolare, che l'amministrazione panamense ha delegato agli enti italiani interessati delle attività di natura tecnica. Di conseguenza, le operazioni di classificazione e di certificazione in questione non possono essere considerate esplicazioni dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Conseguentemente, un'azione di risarcimento danni diretta contro gli enti che hanno compiuto simili operazioni rientra nell'ambito di applicazione del regolamento “Bruxelles I”.
L'avvocato generale esamina, infine, l'effetto dell'immunità giurisdizionale, ai sensi del diritto internazionale, sull'esercizio di tale competenza da parte dei giudici nazionali. Szpunar precisa che la Corte è competente ad interpretare il diritto internazionale nella misura in cui quest'ultimo può incidere sull'interpretazione del diritto dell'Unione. L'avvocato generale rileva quindi che non sussiste inequivocabilmente una norma di diritto internazionale consuetudinario - vale a dire una prassi effettiva accettata come se fosse una norma vincolante - che permetta agli enti di classificazione e di certificazione come quelli interessati di avvalersi dell'immunità giurisdizionale degli Stati in circostanze come quelle del caso di specie.
Nell'ipotesi in cui la Corte non condivida la sua analisi, l'avvocato generale osserva che le disposizioni del regolamento “Bruxelles I” devono essere interpretate nel senso che garantiscano l'accesso alla giustizia, rispettando al contempo il diritto internazionale, e a tal proposito Szpunar rileva che l'immunità giurisdizionale costituisce una limitazione dell'accesso alla giustizia. In generale - specifica Szpunar- una simile limitazione, giustificata dallo scopo di favorire le buone relazioni tra Stati, non è sproporzionata allorché rispecchia principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e, considerato che non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza dell'accesso effettivo ai tribunali panamensi, il diritto di accesso ai tribunali non osterebbe pertanto a che il Tribunale di Genova riconosca l'immunità giurisdizionale della RINA e dell'Ente Registro Italiano Navale.
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