- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le vittime del naufragio del traghetto Al Salam Boccaccio '98, incidente avvenuto all'inizio del 2006 nel Mar Rosso in cui persero la vita circa mille persone, potranno rivolgersi alla magistratura italiana per presentare un'azione di responsabilità contro il RINA e l'Ente Registro Italiano Navale, le società che hanno classificato e certificato la nave che batteva bandiera panamense. La Corte ha specificato che queste ultime possono avvalersi dell'immunità giurisdizionale solo in quanto le loro attività siano state espressione dei pubblici poteri dello Stato panamense.
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- La Corte ha ricordato che alcuni familiari delle vittime e alcuni passeggeri sopravvissuti al naufragio hanno adito il Tribunale di Genova con un ricorso contro RINA ed Ente Registro Italiano Navale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'eventuale responsabilità civile delle società, facendo valere che le attività di classificazione e certificazione della nave erano all'origine del naufragio. Inoltre la Corte ha ricordato che RINA ed Ente Registro Italiano hanno eccepito l'incompetenza del giudice adito invocando il principio dell'immunità giurisdizionale, dato che le operazioni di classificazione e di certificazione che esse hanno svolto sono state effettuate per delega della Repubblica di Panama e, di conseguenza, costituiscono una manifestazione delle prerogative sovrane dello Stato delegante. Il giudice adito, interrogandosi quanto alla competenza dei giudici italiani, ha sollevato una questione pregiudiziale.
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- In una nota la Corte di Giustizia dell'UE ha spiegato che per giungere alla sentenza pronunciata oggi si è dedicata in primo luogo «all'interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I), con riguardo alle attività di classificazione e di certificazione delle navi svolte dalle società RINA su delega e per conto della Repubblica di Panama, al fine di stabilire se i giudici italiani siano competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. La Corte ha ricordato, anzitutto, che, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I qualora il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti senza ricorrere ai pubblici poteri (iure gestionis), la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio dei pubblici poteri (iure imperii)».
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- Nella nota la Corte ha specificato che «a tal riguardo, la Corte ha affermato che è inconferente che talune attività siano state esercitate per delega di uno Stato: infatti, la sola circostanza che taluni poteri siano delegati con atto dei pubblici poteri non implica che essi siano esercitati iure imperii. Altrettanto vale nel caso in cui le operazioni in questione siano state compiute per conto e nell'interesse della Repubblica di Panama, dal momento che il fatto di agire per conto dello Stato non implica sempre l'esercizio dei pubblici poteri. Inoltre, il fatto che alcune attività abbiano una finalità pubblica non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte iure imperii, La Corte ha pertanto rilevato che, per determinare se le operazioni oggetto del procedimento principale siano state realizzate nell'esercizio dei pubblici poteri, il criterio pertinente è il ricorso all'esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati».
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- «Su questo punto - prosegue la nota - la Corte ha rilevato che le attività di classificazione e di certificazione svolte dalle società RINA consistevano soltanto nel verificare che la nave esaminata soddisfacesse i requisiti fissati dalle disposizioni legislative applicabili e, in caso affermativo, nel rilasciare i certificati corrispondenti. Quanto all'interpretazione e alla scelta dei requisiti tecnici applicabili, esse erano riservate alle autorità della Repubblica di Panama. Certamente la verifica della nave da parte di una società di classificazione e di certificazione può, se del caso, condurre alla revoca del certificato per non conformità a tali requisiti. Tuttavia, una siffatta revoca non discende dal potere decisionale di dette società, le quali agiscono in un contesto normativo previamente definito. Se, a seguito della revoca di un certificato, una nave non può più navigare, ciò è dovuto alla sanzione che è imposta dalla legge. Conseguentemente, la Corte ha concluso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, le operazioni di classificazione e di certificazione realizzate dalle società Rina non possono essere considerate compiute nell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell'Unione».
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- In secondo luogo, la Corte ha esaminato l'eventuale incidenza, ai fini dell'applicabilità del regolamento Bruxelles I, dell'eccezione relativa al principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale. La Corte ha affermato «di aver già statuito che, allo stato attuale della prassi internazionale, l'immunità giurisdizionale degli Stati non ha valore assoluto, ma è generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti di sovranità compiuti iure imperii. Per contro - precisa la nota - essa può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti che non rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri. L'immunità giurisdizionale degli organismi di diritto privato, quali le società RINA, non è generalmente riconosciuta per quanto riguarda le operazioni di classificazione e di certificazione delle navi, qualora esse non siano state compiute iure imperii ai sensi del diritto internazionale. Pertanto, la Corte ha concluso che detto principio non osta all'applicazione del regolamento Bruxelles I in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, qualora il giudice adito constati che gli organismi di classificazione e di certificazione in oggetto non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale».
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