- L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha manifestato il proprio sostegno alla proposta di legge presentata lo scorso 30 novembre da Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti alla Camera, e Luciano Nobili, entrambi del gruppo parlamentare di Italia Viva, per la semplificazione delle procedure nei porti, proposta che esorta a modificare gli articoli della legge di riordino della materia portuale che riguardano il Piano Regolatore Portuale, il dragaggio e le procedure di appalto.
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- «È ora - ha spiegato il presidente di Assoporti, Daniele Rossi - di cambiare rotta. L'onorevole Paita ha giustamente evidenziato un problema che affrontiamo ogni giorno. Da anni si parla di semplificazione ma ogni volta si aggiungono nuove competenze sull'ambito portuale, oppure procedure che si sovrappongono a quelle già esistenti. Adesso occorre accompagnare i fondi della Next Generation EU con la semplificazione».
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- L'associazione ha ricordato di aver più volte sollecitato la semplificazione e sburocratizzazione delle procedure amministrative per la portualità, in quanto troppo spesso chi gestisce le aree portuali si trova letteralmente ingessato tra procedure e richieste di autorizzazioni da parte di altre strutture, enti o pubbliche amministrazioni. Assoporti ha denunciato che ci sono numerose duplicazioni e sovrapposizioni perla realizzazione di infrastrutture necessarie, ma anche per il rilascio di autorizzazioni e concessioni demaniali, appesantimenti che inevitabilmente rallentano la competitività dei porti.
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- Il testo della proposta di legge “Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e altre disposizioni per la semplificazione nel settore portuale” d'iniziativa dei deputati Paita e Nobili
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- Art. 1.
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(Semplificazione delle procedure di pianificazione del settore portuale)
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- 1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
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- al comma 1-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: «pianificazione strategica di sistema,» sono inserite le seguenti: «recante i contenuti sistemici di indirizzo delle scelte di pianificazione adottate nei piani regolatori dei singoli porti,»; 2) alla lettera a), le parole: «i contenuti sistemici di» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti sistemici di indirizzo della»;
- il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città nonché delle aree retro-portuali dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema e degli attraversamenti del centro urbano, definite dal documento di pianificazione strategica di sistema e ricadenti all'esterno del perimetro della circoscrizione portuale, è stabilita dai comuni nei propri strumenti di pianificazione, previo parere della competente Autorità di sistema portuale»;
- il comma 1-quater è sostituito dai seguenti:
«1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema è adottato dal Comitato di gestione, previo parere dei comuni interessati, ed è approvato nei successivi novanta giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate. Il documento di pianificazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di VAS. 1-quater.1. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il procedimento previsto per l'adozione dello stesso documento ai sensi del comma 1-quater»;
- il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
«1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater nel termine ivi stabilito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare una conferenza di servizi. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
- al comma 1-sexies:
1) al primo periodo, dopo le parole: «collegamento viario e ferroviario» sono inserite le seguenti: «appartenenti alla circoscrizione del porto»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore portuale»;
- i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
- al comma 2-quater, lettera b), dopo le parole: «ricevimento dell'atto» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente»;
- al comma 2-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano regolatore portuale è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza»;
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, anche nelle more dell'approvazione del documento di pianificazione strategica di sistema, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti al piano regolatore portuale dei singoli scali»;
- al comma 4-bis, la parola: «varianti-stralcio» è sostituita dalla seguente: «varianti»;
- il comma 4-ter è abrogato.
- 2. All'articolo 8, comma 3, lettera e-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la parola: «varianti-stralcio» è sostituita dalla seguente: «varianti».
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- Art. 2.
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(Semplificazione delle procedure di appalto delle Autorità di sistema portuale)
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- 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:
- «12-bis. Per quanto concerne le Autorità di sistema portuale, l'istituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha carattere facoltativo».
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- Art. 3.
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(Semplificazione in materia di dragaggi)
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- 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il compito di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso tavolo.
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- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili, con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine di superare le criticità emerse sulla base della metodologia applicata.
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- 3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione, accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di aver efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173.
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- 4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è, altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati superiori a 5 centimetri.
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- Art. 4.
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(Avvio dello sportello unico doganale e dei controlli)
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- 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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- 2. In caso di mancata emanazione del decreto nel termine di cui al comma 1, il Governo riferisce in merito alle Commissioni parlamentari competenti, indicando i motivi del ritardo e la data entro cui il decreto sarà emanato.
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