Il Comitato Portuale di Genova ha approvato oggi a larga maggioranza (13 voti a favore, nessun contrario e 4 astenuti) il Regolamento per l'esercizio dei servizi portuali, che va a disciplinare i servizi accessori al ciclo delle operazioni portuali nello scalo ligure. Riportiamo integralmente di seguito il testo del regolamento approvato.
Il Comitato ha inoltre approvato la stipula della convenzione con il Comune di Genova per l'acquisizione delle aree ex Colisa, dove sarà realizzato l'autoporto. L'area, la cui bonifica realizzata da Sviluppo Genova sulla base di un progetto finanziato nell'ambito del programma Comunitario Resider 2 è ormai conclusa, copre una superficie di circa 70.000 metri quadrati e potrà ospitare circa 400 automezzi, oltre ad una serie di servizi dedicati quali officine, ricambistica e foresteria. Allo stato attuale è stato redatto il progetto definitivo concernente la configurazione delle aree da dedicare a parcheggio, nonché la loro connessione con la viabilità urbana di corso Perrone.
E' stato infine presentato oggi al Comitato Portuale lo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali nel porto di Genova che ammontano a circa 250 miliardi di lire (circa 129 milioni di euro). A tali investimenti vanno ad aggiungersi quelli previsti nel Piano Operativo Triennale già approvato dal Comitato Portuale, che si aggirano sui 150 miliardi di lire. Le tabelle con il dettaglio dello stato di avanzamento dei lavori sono riportate dopo il testo del Regolamento sui servizi portuali. |
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI E DEI SERVIZI PORTUALI
ART. 1
Definizioni
Legge: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1998, 472/1999, 488/1999, 186/2000;
delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di piano regolatore portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente piano regolatore portuale);
operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1 comma 1 cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);
ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"):
l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 decreto Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001);
servizi portuali:
le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);
impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"):
l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;
impresa portuale:
il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;
impresa di servizi portuali:
il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;
autorizzazione:
- l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995 n. 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali,
- per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine;
- per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate;
- l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali;
- per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere;
- per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone;
- l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672
- l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.
ART. 2
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.
ART. 3
Operazioni portuali
- Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
- L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
- Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84.
- Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84.
ART. 4
Individuazione dei servizi portuali
IL COMITATO PORTUALE,
in esito alla discussione intervenuta, tenuto conto degli approfondimenti effettuati in ordine all'individuazione dei servizi portuali con riferimento alla specifica situazione del porto di Genova, a parziale modifica del testo del comma 1 dell'articolo 4 sul quale la Commissione Consultiva il 22 febbraio 2002 ha reso il proprio parere, APPROVA il seguente nuovo testo:
"ART. 4 - Individuazione dei servizi portuali.
-
. Omissis
- servizi di assistenza alle merci, quali: pulizia merce, marcatura, campionatura;
- servizi di assistenza al carico, quali: lavori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
- servizi di assistenza al terminal portuale, quali: uso di pontoni e di mezzi speciali non in dotazione nel porto di Genova; assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazione merci."
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ART. 5
Presentazione delle domande
- L'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
- Al fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
- certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
- certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
- elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
- organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84;
- indicazione delle tariffe massime che saranno
praticate per i servizi da autorizzare;
- elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
- polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 per ogni sinistro;
- dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
- dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalla stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
- ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
- In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.
ART. 6
Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo
- In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001 n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.
- Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.
- Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.
ART. 7
Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione
- Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
- Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.
ART. 8
Rilascio dell'autorizzazione
- L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
- A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
- L'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.
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ART. 9
Numero massimo delle autorizzazioni
Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.
ART. 10
Durata dell'autorizzazione
Decadenza
- L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
- La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:
- perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- omesso pagamento del canone annuale;
- abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
- applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
- inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.
- Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
- L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- L'Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.
ART. 11
Canone e garanzia per il pagamento
- L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali - anche in autoproduzione - è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto.
- I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
- L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.
ART. 12
Responsabilità del soggetto autorizzato
- Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
- Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.
ART. 13
Autoproduzione
I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84.
ART. 14
Aggiornamento dei servizi individuati
L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi.
Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie con provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.
ART. 15
Norme transitorie e di prima applicazione
- In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le imprese concessionarie devono provvedere all'aggiornamento del proprio programma di attività, da presentare all'Autorità Portuale nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, precisando in particolare se e per quali attività intendano avvalersi di imprese autorizzate ad integrazione delle proprie risorse tecnico organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali". L'Autorità Portuale si determinerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 186/2000, apportando anche, se del caso, le necessarie modifiche ed integrazioni agli atti rilasciati.
- Le imprese di cui all'art. 21 della legge 84 devono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o di servizi portuali di cui all'art. 16 ovvero la concessione di cui all'art. 18 della legge 84 entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- In sede di prima applicazione del presente Regolamento il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi ad imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 per l'attuazione di quanto previsto al comma 3 del precedente articolo 3, è fissato in due.
- I termini di cui al precedente comma 1 sono altresì stabiliti, per le verifiche occorrenti anche in ordine alla qualificazione dell'attività svolta, nei confronti delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84.
- Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati gli accertamenti di cui al presente articolo al fine delle determinazioni previste.
ART. 16 Esclusioni
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
- le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;
- i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da: trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatari);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.
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Stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali nel porto di Genova
LAVORI IN CORSO 2001
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IMPORTO
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SITUAZIONE
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ART. 5 LEGGE 84/94 / MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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Ampliamento Ponte dei Mille
| 8.120.707.228 |
ultimati |
Scogliera di protezione alla testata dell'Aeroporto lato ponente e banchina occidentale Porto Petroli
| 12.164.626.500 |
in corso |
Recupero strutturale della Diga Duca di Galliera
| 19.577.158.739 |
in corso |
Rifacimento della mantellata esterna antistante il dente della Diga Duca di Galliera
| 4.541.835.031 |
in corso |
Ristrutturazione dei saloni al piano piazzale del terminal crociere di Ponte dei Mille
| 4.061.251.956 |
in corso |
Allargamento dell'imboccatura di levante del porto - taglio del dente della diga Duca di Galliera
| 5.072.664.957 |
in corso |
Fornitura in opera di n. 5 barche porta per i bacini di carenaggio - Paratia mobile
| 1.300.000.000 |
in corso |
Nuova viabilità portuale dalla testata del Molo Vecchio al nuovo varco del Molo Giano
| 8.500.000.000 |
in corso |
Sub-Totale
| 63.338.244.411
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - LEGGE 413/1998
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Ristrutturazione degli attracchi di Calata Chiappella per adeguamento dei moderni fast ferriers - Opere a mare - 2a fase
| 6.399.625.617 |
in corso |
Ristrutturazione degli attracchi di Calata Chiappella per adeguamento dei moderni fast ferriers - Sovrappasso
| 2.358.933.836 |
in corso |
Lavori di ristrutturazione del Molo Canepa testata
| 5.085.680.977 |
in corso |
Lavori di costruzione della banchina d'accosto nel porto di Genova-Voltri - 6° modulo - 1a fase
| 8.642.262.280 |
in corso |
Pavimentazioni, strade e piazzali, infrastrutture di servizio nel porto di Genova-Voltri - 6° modulo
| 25.072.727.040 |
in corso |
Sub-Totale
| 47.559.229.750
| |
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D.M. 105 DEL 22.09.1995 "AREE CRITICHE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE ED ATTIVITA' INDUSTRIALI"
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Dragaggi foce Polcevera
| 2.818.000.000 |
ultimati |
Collettamento e depurazione scarichi in ambito portuale
| 4.162.680.000 |
in corso |
Sub-Totale
| 6.980.680.000
| |
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DELIBERE CIPE "RIPARTO DELLE RISORSE PER AREE DEPRESSE" - FONDO ISTITUITO CON D.Lgs. 3.4.1993 N. 96
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Adeguamento strutturale dei bacini di carenaggio del porto di Genova
| 27.099.594.700 |
in corso |
Fornitura e posa in opera di n. 2 gru portainers
| 18.000.000.000 |
in corso |
Adeguamento rete fognaria portuale
| 9.709.000.000 |
ultimati |
Due gru gommate |
9.000.000.000 | ultimati
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Sub-Totale
| 63.808.594.700
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DOCUP OB2 LIGURIA - AZIONE 6.1 "VALORIZZAZIONE AREE PORTUALI"
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Ristrutturazione ed adeguamento magazzino Calata Giaccone
| 6.046.958.700 |
ultimati |
Completamento recupero Ponte Libia
| 6.692.804.800 |
ultimati |
Ampliamento del parco contenitori di Calata Sanità
| 5.825.621.702 |
ultimati |
Bonifica dell'amianto presente nei serbatoi ubicati a Ponte Paleocapa
| 1.665.800.530 |
in corso |
Bonifica amianto nell'area ex-officina Giaccone e variante pavimentazione nuovo magazzino
| 1.010.000.000 |
in corso |
Rifacimento ed ammodernamento degli impianti di distribuzione elettrica dei bacini di carenaggio
| 1.000.000.000 |
in corso |
Sub-Totale
| 22.241.185.732
| |
| | |
CONVENZIONI CON COMUNE DI GENOVA
| | |
Lavori di sistemazione della fascia costiera a nord del canale di calma - Banchina d'ormeggio nella fascia di rispetto di Prà-Pegli
| 2.400.000.000 |
in corso |
Lavori per la creazione di campo di gara per attività sportive e di canotaggio - Costruzione tribune spettatori, torretta d'arrivo, ponte pedonale in legno, strada pedonale, riprofilatura argine del rio nel canale di Genova-Prà
| 1.606.000.000 |
in corso |
Esecuzione delle opere di allestimento del campo di gara di canotaggio di Genova-Prà
| 530.000.000 |
in corso |
Opere di di difesa litorale di Pegli
| 1.370.000.000 |
in corso |
Sub-Totale
| 5.906.000.000
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ALTRI FINANZIAMENTI
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Recupero funzionale di Ponte Libia Levante (variante) (quota A.P.)
| 412.917.455 |
in corso |
Opere di di difesa litorale di Pegli (quota A.P.)
| 1.015.244.000 |
in corso |
Lavori di sistemazione della fascia costiera a nord del canale di calma - Banchina d'ormeggio nella fascia di rispetto di Prà-Pegli (quota A.P.)
| 491.205.760 |
in corso |
Manutenzione e consolidamento prospetti Stazione Marittima Ponte dei Mille (quota A.P.)
| 2.137.039.513 |
ultimati |
Manutenzione e consolidamento prospetti Stazione Marittima Ponte Andrea Doria (quota A.P.)
| 1.387.435.275 |
ultimati |
Aree industriali di levante - Capannone modulare (quota A.P.)
| 4.260.035.555 |
in corso |
Realizzazione di un pontile in testata a ponte Assereto e allargamento a nord dell'attuale banchina
| 7.114.599.160 |
in corso |
Escavazione dei fondali dello specchio acqueo del canale di Prà
| 1.910.292.903 |
ultimati |
Escavazione all'imboccatura di ponente
| 1.763.479.100 |
in corso |
Fornitura e posa in opera di n. 2 gru portainers al Molo Libia
| 17.645.120.000 |
in corso |
Sub-Totale
| 38.137.368.721
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TOTALE LAVORI IN CORSO AUTORITA' PORTUALE
|
247.971.303.314
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