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La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il trasferimento alle imprese portuali pubbliche di parte della tassa sulle merci costituisce aiuto di Stato
La sentenza della causa Enirisorse - ministero delle Finanze stabilisce che «il giudice nazionale deve impedire la riscossione e la devoluzione della quota della tassa destinata alle imprese beneficiarie»
28 novembre 2003
La Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito ieri che «l'attribuzione di una quota di una tassa portuale ad un'impresa incaricata della movimentazione nei porti costituisce un aiuto di Stato qualora non sia connessa ad una missione di servizio pubblico dai costi preventivamente definiti». Il pronunciamento è parte della sentenza relativa alla causa che ha visto contrapposti Enirisorse Spa e il ministero delle Finanze (procedimenti pregiudiziali riuniti da C-34/01 a C-38/01).

La sentenza della quinta sezione della Corte ricorda che dal 1974 in tutti i porti italiani viene riscossa e versata all'erario una tassa di sbarco e imbarco delle merci trasportate sia per via aerea che per via marittima. L'importo della tassa varia tra 0,01 e 0,05 euro per tonnellata metrica a seconda della merce interessata ed è determinato per ciascun porto con decreto del presidente della Repubblica. Un terzo dei proventi di tale tassa è incamerato dallo Stato, i restanti due terzi sono devoluti alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini. Queste aziende, istituite nel 1967 nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, sono enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale e incaricati di gestire i mezzi meccanici e le aree di deposito dello Stato adibiti al traffico delle merci.

La vertenza giudiziaria era scaturita dalla decisione di Enirisorse di effettuare con i propri mezzi le operazioni di carico e scarico di merci nazionali ed estere nel porto di Cagliari senza avvalersi dei servizi dell'azienda pubblica che opera in porto. Enirisorse si era inoltre rifiutata di pagare la tassa, dovuta anche se non si ricorre ai servizi della locale azienda pubblica, ritenendo che l'imposta determini distorsioni della concorrenza e costituisca un aiuto di Stato.

Nella sentenza favorevole a Enirisorse la Corte di Giustizia dell'UE ha rilevato che «la quota della tassa portuale concessa alle aziende proviene dal bilancio dello Stato. Tale attribuzione potrebbe influenzare gli scambi intracomunitari, poiché avviene a favore di un'impresa con sede in un porto e nell'ambito del carico e dello scarico di merci. Perché l'intervento dello Stato non sia considerato come vantaggio, deve rappresentare una compensazione per l'assolvimento di una missione di servizio pubblico chiaramente definita (e non un vantaggio finanziario) e i parametri per il calcolo della compensazione devono essere preliminarmente fissati in maniera oggettiva e trasparente». La Corte ha inoltre ricordato che «la gestione di qualsiasi porto commerciale non comporta automaticamente lo svolgimento di una missione di servizio pubblico. Se le aziende non dimostrano di essere investite di una missione di servizio pubblico e che le somme loro devolute rappresentano la compensazione dei costi sorti nell'eseguire tale missione, l'attribuzione di tali importi può costituire un aiuto di Stato».

La Corte europea ha quindi stabilito che il giudice nazionale debba prendere «tutti i provvedimenti necessari per impedire sia la riscossione di una parte della tassa sia l'attribuzione della stessa ai beneficiari».

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

27 novembre 2003

"Imprese pubbliche - Trasferimento verso imprese pubbliche di una parte di una tassa portuale versata allo Stato - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Aiuto concesso da uno Stato - Tassa di effetto equivalente - Imposizione interna - Libera circolazione delle merci"



Nei procedimenti riuniti da C-34/01 a C-38/01,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte Suprema di Cassazione nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

Enirisorse SpA

e



Ministero delle Finanze,


domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE), 13 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE), 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),



composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, D.A.O. Edward e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl


cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Enirisorse SpA, dagli avv.ti G. Guarino e A. Guarino;

- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Enirisorse SpA, rappresentata dall'avv. L. Malvezzi Campeggi, del governo italiano, rappresentato dal sig. G. Aiello, e della Commissione, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin, all'udienza del 5 marzo 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con cinque ordinanze 12 luglio 2000, pervenute alla cancelleria della Corte il 25 gennaio 2001, la Corte Suprema di Cassazione ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE), 13 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE), 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE).
2.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra Enirisorse SpA (in prosieguo: la "Enirisorse") e il Ministero delle Finanze in relazione al pagamento di una tassa portuale da quest'ultimo pretesa per talune operazioni di carico e scarico di merci nel porto di Cagliari, in Sardegna.
Normativa nazionale
3.
La legge 9 ottobre 1967, n. 961 (GURI n. 272 del 30 ottobre 1967), ha istituito le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (in prosieguo: al plurale le "Aziende" o, al singolare, l'"Azienda"), nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona. Tale legge, modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494 (GURI n. 274 del 21 ottobre 1974, pag. 7190), precisa lo statuto delle Aziende, il loro settore di attività e i mezzi di cui dispongono.
4.
Le Aziende sono enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero della Marina mercantile. La legge n. 961 affida loro il compito di gestire i mezzi meccanici di carico e scarico, le aree di deposito e altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato adibiti al traffico delle merci. Esse hanno altresì il compito di provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei beni da esse gestiti, nonché a svolgere ogni altra attività connessa con le precedenti.
5.
Le Aziende possono essere autorizzate ad esercitare altri servizi commerciali relativi ai porti, ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprietà dello Stato e ad espletare i compiti loro assegnati dalla legge in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale del porto in cui esse hanno sede.
6.
I mezzi finanziari di cui dispongono le Aziende per assolvere i loro compiti comprendono i proventi dei beni da esse gestiti, compresi, secondo le osservazioni del governo italiano, i corrispettivi da esse percepiti per attività commerciali come il carico e lo scarico di merci, nonché i fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie.
7.
Tutte le spese concernenti il funzionamento dei beni in dotazione sono ad esclusivo carico delle Aziende. Le spese per l'installazione di nuovi impianti, invece, sono normalmente a carico del Ministero della Marina mercantile, sebbene tali spese possano essere assunte dalle Aziende stesse, qualora il loro bilancio lo consenta.
8.
Nel 1974, con decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47 (GURI n. 68 del 13 marzo 1974, pag. 1749; in prosieguo: il "decreto legge n. 47/74"), convertito con modifiche in legge 16 aprile 1974, n. 117 (GURI n. 115 del 4 maggio 1974, pag. 3123), è stata istituita in tutti i porti d'Italia una tassa di sbarco e imbarco delle merci. Tale tassa è versata all'erario ed è applicabile alle merci trasportate sia per via aerea che per via marittima.
9.
L'importo della tassa, che non può eccedere ITL 90 per tonnellata metrica di merce, è determinato e modificato per ogni porto con decreto del Presidente della Repubblica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi.
10.
Con il decreto legge n. 47/74 il legislatore ha mantenuto la disposizione istituita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi (GURI n. 52 del 23 febbraio 1963), che prevedeva già l'applicazione di una tassa sulle merci imbarcate, sbarcate o in transito nei porti di Genova, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona e Brindisi.
11.
La legge 5 maggio 1976, n. 355, relativa all'estensione alle Aziende dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali (GURI n. 147 del 5 giugno 1976, pag. 4382; in prosieguo: la "legge n. 355/76"), prevede che le merci sbarcate e imbarcate in tali porti siano soggette alla tassa portuale prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82 (in prosieguo: la "tassa portuale"), e precisa che i proventi di tale tassa sono destinati per i due terzi alle Aziende per lo svolgimento dei loro compiti e per un terzo allo Stato.
12.
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, recante determinazione della tassa prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 355 (GURI n. 270 del 4 ottobre 1977, pag. 7175), fissa i parametri applicabili all'importo della tassa portuale, che varia tra ITL 15 e ITL 90 per tonnellata metrica a seconda della merce interessata.
Causa principale e questioni pregiudiziali
13.
La Enirisorse ha effettuato, con i propri mezzi in termini di manodopera e materiali, operazioni di carico e scarico di merci nazionali ed estere nel porto di Cagliari, senza avvalersi dei servizi dell'Azienda operante in tale porto. Dopo aver ricevuto dal Ministero delle Finanze diverse ingiunzioni di pagamento della tassa portuale prevista dalla legge n. 355/76, vi ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977 in relazione al diritto comunitario.
14.
Poiché il Tribunale di Cagliari ha respinto tali opposizioni, la Enirisorse ha proposto appello dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari. A seguito del rigetto di tale appello con sentenza di quest'ultima 11 marzo 1998, ha quindi proposto ricorso per cassazione.
15.
Dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, la Enirisorse ha fatto valere che la normativa nazionale comporta distorsioni della concorrenza, in quanto la tassa portuale è dovuta anche se l'operatore non fa ricorso alle prestazioni di un'Azienda, nella fattispecie quella del porto di Cagliari. La normativa sarebbe contraria agli artt. 86 e 90 del Trattato. D'altro canto, la percezione, da parte delle Aziende, di una rilevante quota della tassa portuale costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 92 e 93 dello stesso Trattato.
16.
Nelle ordinanze di rinvio la Corte Suprema di Cassazione indica che, secondo il giudice di merito, l'obiettivo della normativa controversa è di compensare l'amministrazione per le spese e i costi relativi a prestazioni pubblicistiche funzionali al movimento delle merci. Secondo tale giudice, pertanto, non è necessaria l'effettiva fruizione dei servizi di movimentazione resi dall'impresa pubblica, in quanto dalle attività di quest'ultima conseguirebbero vantaggi generali per l'utente.
17.
Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità della normativa nazionale non solo con le disposizioni del diritto comunitario citate dalla Enirisorse, bensì anche con gli artt. 12, 13, 30 e 95 del Trattato.
18.
E' in queste condizioni che la Corte Suprema di Cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le cinque questioni pregiudiziali seguenti:
"1) Se la devoluzione ad un'impresa pubblica - operante nel mercato delle operazioni portuali di scarico e carico merci - di una rilevante quota di un tributo (tassa portuale di carico e scarico merci), pagato allo Stato da operatori i quali non hanno usufruito di alcun servizio o prestazione da parte della stessa impresa, costituisca un diritto speciale ovvero esclusivo o una misura contraria alle regole del Trattato e, in particolare, a quelle sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato.
2) Se, indipendentemente dalla questione precedente, la devoluzione alla detta impresa pubblica di una rilevante parte del gettito del tributo dia luogo ad abuso di posizione dominante in conseguenza di una misura normativa statale, e sia quindi contraria al combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato.
3) Se la devoluzione a tale impresa di una rilevante parte del detto tributo possa essere definita come aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92 del Trattato, e giustifichi, quindi, in caso di mancata notifica alla Commissione o di decisione d'incompatibilità dell'aiuto col mercato comune resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 93, l'esercizio dei poteri attribuiti al giudice nazionale - secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia - per garantire la non applicazione di un aiuto illegittimo e/o incompatibile.
4) Se l'attribuzione alla predetta impresa pubblica, in via originaria, di una rilevante parte del gettito di un tributo statale percepito per o in occasione dello scarico o del carico di merci nei porti, senza che al pagamento corrisponda alcuna prestazione o servizio da parte dell'azienda stessa, costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale d'importazione (vietato dagli articoli 12 e 13 del Trattato), o un'imposizione interna su prodotti degli altri Stati membri di misura superiore a quelle applicate ai prodotti nazionali similari (art. 95), ovvero un ostacolo alle importazioni, vietato dall'art. 30.
5) Nel caso che la normativa nazionale sia in contrasto con il diritto comunitario, se i profili descritti nei precedenti punti, considerati singolarmente, investano il tributo nella sua interezza ovvero soltanto la quota attribuita all'Azienda Mezzi Meccanici".
19.
Con ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, le cause da C-34/01 a C-38/01 sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.
Osservazioni preliminari
20.
Mediante la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l'eventuale illegittimità del meccanismo d'imposizione, esaminato alla luce delle norme di cui alle questioni precedenti, vizi solo una parte di tale meccanismo, cioè l'attribuzione dei due terzi del gettito della tassa controversa all'Azienda, ovvero l'intero meccanismo d'imposizione, comprese l'attribuzione e la percezione dell'importo totale di tale tassa. La quinta questione, dal momento che si rapporta quindi alle quattro questioni precedenti, non sarà risolta separatamente, bensì, se necessario, nell'ambito dell'esame di queste ultime.
21.
Poiché la misura controversa nelle cause principali verte sull'attribuzione da parte dello Stato di una parte del gettito di una tassa ad un'impresa, si deve esaminare in primo luogo la compatibilità di una simile misura con le norme del Trattato sugli aiuti di Stato e rispondere pertanto subito alla terza questione.
Sulla terza questione
22.
Mediante la terza questione, letta alla luce della quinta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la misura con cui uno Stato membro devolve ad un'impresa pubblica una parte rilevante di un tributo, quale la tassa portuale controversa nella causa principale, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato e se, in caso di mancata notifica di tale misura alla Commissione o di decisione sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune resa da quest'ultima ai sensi dell'art. 93 dello stesso Trattato, il detto giudice possa esercitare i poteri attribuitigli per garantire la non applicazione di un aiuto illegittimo e/o incompatibile con il mercato comune. Nel caso in cui la misura controversa costituisca un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato comune, chiede se l'illegittimità o l'incompatibilità sia limitata alla parte del tributo devoluto all'impresa pubblica interessata o se investa la riscossione in capo agli utenti della parte corrispondente all'importo così attribuito, ovvero se investa il tributo nella sua interezza.
23.
La Enirisorse e la Commissione sostengono che la devoluzione di una rilevante quota della tassa portuale all'Azienda di Cagliari costituisce un aiuto di Stato. Si tratterebbe di una misura presa a favore di un'impresa che incide sugli scambi intracomunitari; l'aiuto sarebbe concesso mediante risorse statali e falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza, poiché tale Azienda è in competizione con imprese di altri Stati membri, come le compagnie di navigazione, che intendono esercitare tali attività nell'ambito di un regime di "automovimentazione". Inoltre, tra i concorrenti vi sarebbero altresì le imprese private che operano per conto terzi. L'aiuto, non essendo stato notificato alla Commissione, sarebbe illegittimo e non potrebbe essere giustificato, nel caso di specie, in virtù della deroga prevista dall'art. 90, n. 2, del Trattato. Il giudice nazionale sarebbe quindi tenuto a disattendere la misura illegittima.
24.
Il governo italiano considera, da parte sua, che la misura controversa non incide sul commercio tra gli Stati membri, stante il volume limitato del traffico nei porti interessati, in particolare quello di Portovesme, in Sardegna, e che, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Sottolinea, tra l'altro, l'obiettivo socioeconomico della tassa portuale, che è di garantire la sopravvivenza e l'operatività dei cinque porti interessati. Sostiene che, se i costi del servizio di movimentazione dovessero gravare integralmente sui reali fruitori dei servizi, il prezzo che ne deriverebbe, considerando gli alti costi fissi ed il limitato traffico marittimo esistente in tali porti, diverrebbe eccessivamente elevato per gli operatori. Infine, anche se la detta tassa dovesse essere qualificata come aiuto di Stato, il governo italiano sostiene che dovrebbe essere giudicata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, trattandosi di un aiuto destinato allo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche secondo il dettato di quella norma.
25.
Per poter rispondere alla questione proposta, occorre verificare se siano soddisfatte le diverse condizioni afferenti al concetto di aiuto di Stato enunciate all'art. 92, n. 1, del Trattato.
26.
In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato, ovvero mediante risorse statali. Nel caso della tassa portuale, tale condizione è soddisfatta, giacché le somme versate alle Aziende, che rappresentano una rilevante quota della tassa, provengono dal bilancio dello Stato e costituiscono quindi risorse statali.
27.
In secondo luogo, l'intervento dello Stato deve essere in grado di incidere sul commercio tra gli Stati membri.
28.
A questo proposito, si deve ricordare che non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano pregiudicati. Infatti, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (v. sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81). La possibilità di un'influenza sugli scambi appare tanto più probabile, nelle cause principali, in quanto la tassa portuale è attribuita ad un'impresa con sede in un porto e viene pagata da compagnie di navigazione, nell'ambito del carico e dello scarico di merci, a prescindere dalla loro provenienza.
29.
In terzo luogo, l'aiuto deve potersi considerare come vantaggio accordato all'impresa beneficiaria e, in quarto luogo, tale vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
30.
A tale riguardo, si deve ricordare che vengono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 84).
31.
Invece, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere determinati obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocare tali imprese in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere certe condizioni (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punti 87 e 88).
32.
In primo luogo, l'impresa beneficiaria dell'aiuto deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 89).
33.
A questo proposito, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che dalla sua giurisprudenza non discende che la gestione di qualsiasi porto commerciale rientri nella gestione di un servizio d'interesse economico generale (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link, Racc. pag. I-4449, punto 52). Tale attività non comporta quindi automaticamente lo svolgimento di missioni di servizio pubblico.
34.
Ora, si deve constatare che dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio non risulta che le Aziende siano state incaricate di una missione di servizio pubblico né, a fortiori, che questa sia stata chiaramente definita.
35.
In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 90).
36.
A questo proposito, il governo italiano afferma che l'attribuzione di una rilevante quota della tassa portuale alle Aziende, che si aggiunge alle tariffe applicate da queste ultime, è necessaria al fine di mantenere tali tariffe ad un livello tollerabile dagli operatori. Inoltre, detta attribuzione consentirebbe di mantenere operativi i porti interessati.
37.
Tuttavia, siffatte indicazioni non sono sufficienti a soddisfare la condizione summenzionata. In particolare, non fanno emergere in che cosa consista precisamente il preteso servizio pubblico, né se siano unicamente le operazioni di carico e scarico nei porti coinvolti ad essere interessate ovvero se siano altresì coperte prestazioni come quella della sicurezza dell'attracco. Inoltre, le osservazioni del governo italiano non forniscono neanche precisazioni sui costi dei detti servizi né sulla valutazione della compensazione che si asserisce necessaria.
38.
Al contrario, dall'ordinanza di rinvio nella causa C-34/01 e dalle osservazioni presentante dinanzi alla Corte dalla Enirisorse e dalla Commissione risulta che l'importo del gettito della tassa portuale devoluto alle Aziende non riflette i costi effettivamente sostenti da queste ultime per la prestazione dei loro servizi di carico e scarico, poiché tale importo è connesso al volume delle merci trasportate da tutti gli utenti e convogliate nei porti interessati. L'importo devoluto è quindi in funzione del grado di attività nel porto o nei porti di cui si tratta.
39.
Ora, un simile sistema non soddisfa la condizione che la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (v. sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 92).
40.
Da quanto sopra esposto deriva che, se una misura relativa all'attribuzione di una rilevante quota di un tributo, quale la tassa portuale, da parte di uno Stato membro ad un'impresa pubblica non è connessa a una missione di servizio pubblico chiaramente definita e/o se le altre condizioni relative all'intervento dello Stato precisate nella citata sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg e ricordate ai punti 32-35 della presente sentenza non sono rispettate, tale misura deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto incide sugli scambi tra Stati membri.
41.
Il giudice del rinvio chiede inoltre se, in tal caso, debba essere disattesa solo l'attribuzione di una parte della tassa portuale all'impresa interessata ovvero se tutto il meccanismo d'imposizione, ivi compresa la riscossione in capo agli utenti della parte corrispondente all'importo così attribuito, debba essere dichiarato incompatibile con il disposto dell'art. 92 del Trattato.
42.
Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, dall'effetto diretto riconosciuto all'ultima frase dell'art. 93, n. 3, del Trattato discende che l'efficacia immediata del divieto di dare esecuzione all'aiuto previsto dal suddetto articolo investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva notifica (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, punto 11). E' compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l'esecuzione delle misure d'aiuto controverse, quanto il recupero degli aiuti finanziari attribuiti (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy e a., Racc. pag. I-6523, punto 30).
43.
In relazione alla nozione di aiuto di Stato, la Corte ha dichiarato che essa non si estende solo a certe tasse parafiscali, a seconda della destinazione del loro gettito (v., in particolare, sentenza Lornoy e a., cit., punto 28), ma anche alla riscossione stessa di un contributo che costituisce una tassa parafiscale (v. sentenza 27 ottobre 1993, causa C-72/92, Scharbatke, Racc. pag. I-5509, punto 20).
44.
Risulta altresì da una giurisprudenza recente della Corte che, quando le modalità di finanziamento dell'aiuto, in particolare mediante contributi obbligatori, formano parte integrante della misura di aiuto, l'esame di quest'ultima ad opera della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione tali modalità di finanziamento (v. sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).
45.
Ne consegue che non solo l'attribuzione di una parte della tassa portuale all'impresa interessata, ma anche la riscossione in capo agli utenti della parte corrispondente all'importo così attribuito possono costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e che, in mancanza di notifica di tale aiuto, spetta al giudice del rinvio prendere tutti i provvedimenti necessari, in conformità del suo diritto nazionale, per impedire sia l'attribuzione di una parte della tassa alle imprese beneficiarie sia la riscossione della stessa.
46.
Invece, il carattere eventualmente illegittimo della riscossione e dell'attribuzione di una parte della tassa - cioè la parte devoluta all'Azienda - non incide sul resto della tassa versata all'erario.
47.
La terza questione, letta congiuntamente alla quinta questione, deve essere pertanto risolta dichiarando che:
- una misura mediante la quale uno Stato membro devolve ad un'impresa pubblica una rilevante quota di un tributo, quale la tassa portuale controversa nelle cause principali, deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto incide sugli scambi tra Stati membri, qualora:
- la devoluzione del tributo non sia connessa ad una missione di servizio pubblico chiaramente definita, e/o
- il calcolo della compensazione che si asserisce necessaria allo svolgimento della detta missione non sia stato effettuato sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che tale compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa pubblica interessata rispetto a imprese concorrenti;
- non solo la devoluzione di una parte del tributo all'impresa pubblica, ma anche la riscossione in capo agli utenti della parte corrispondente all'importo così attribuito possono costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. In mancanza di notifica di tale aiuto, spetta al giudice del rinvio prendere tutti i provvedimenti necessari, in conformità del suo diritto nazionale, per impedire sia la devoluzione di una parte del tributo alle imprese beneficiarie sia la riscossione dello stesso;
- il carattere eventualmente illegittimo della riscossione e dell'attribuzione della tassa riguarda solamente la parte del gettito del tributo devoluta all'impresa pubblica interessata e non riguarda tale tributo nella sua interezza.
Sulla prima e sulla seconda questione
48.
Mediante la prima e la seconda questione, che si devono trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la devoluzione da parte dello Stato ad un'impresa pubblica di una rilevante quota di un tributo, quale la tassa portuale controversa nelle cause principali, costituisca una misura, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, atta a dar luogo ad un abuso di posizione dominante contraria all'art. 86 dello stesso e inidonea a fruire della deroga di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato.
49.
Il giudice del rinvio s'interroga quindi sulla compatibilità di un meccanismo d'imposizione come quello controverso nelle cause principali non solo con le regole sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato, che formano oggetto della terza e quarta questione sopra esaminate, ma altresì con quelle applicabili alle imprese di cui agli artt. 86 e 90 del Trattato.
50.
Benché il fatto che la devoluzione di una rilevante quota di un tributo ad un'impresa pubblica ad opera dello Stato costituisca un aiuto di Stato non escluda che tale devoluzione possa dar luogo anche ad un abuso di posizione dominante da parte di quest'impresa, in contrasto con gli artt. 86 e 90 del Trattato, si deve constatare che le sole censure formulate nelle cause principali vertono sugli effetti del prelievo e della devoluzione della tassa ad opera dello Stato sulla concorrenza.
51.
Non è stato messo in rilievo alcun altro effetto sulla concorrenza, in particolare non è stato denunciato alcun comportamento dell'impresa pubblica stessa dannoso per la concorrenza.
52.
Pertanto, non è necessario rispondere alla prima e alla seconda questione, che sono relative all'applicazione delle regole sulla concorrenza di cui agli artt. 86 e 90 del Trattato.
Sulla quarta questione
53.
Mediante la quarta questione, letta congiuntamente alla quinta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la misura con cui uno Stato membro prevede la riscossione di un tributo, come la tassa portuale controversa nelle cause principali, e l'attribuzione a un'impresa pubblica di una rilevante parte del gettito di tale tributo, senza che l'importo così devoluto corrisponda ad un servizio effettivamente reso dalla detta azienda, costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale d'importazione o d'esportazione contrario all'art. 12 del Trattato o un'imposizione interna discriminatoria contraria all'art. 95 dello stesso Trattato, ovvero un ostacolo alle importazioni vietato dall'art. 30 del detto Trattato, e se l'eventuale violazione del diritto comunitario investa il tributo nella sua interezza.
54.
Tale giudice ritiene, infatti, che la riscossione di una quota rilevante della tassa portuale senza che all'importo così percepito corrisponda un servizio effettivamente prestato dall'impresa pubblica beneficiaria di tale somma potrebbe costituire un ostacolo alle importazioni contrario all'art. 30 del Trattato.
55.
Il giudice del rinvio precisa di essere consapevole che l'art. 30 del Trattato non si applica in materia di tasse parafiscali qualora siano applicabili altre disposizioni dello stesso, in particolare quelle dell'art. 12, relate alle tasse di effetto equivalente a un dazio doganale, o quelle dell'art. 95 relative alle imposizioni interne. Tuttavia, sottolinea che le sentenze della Corte in tale campo vertevano su casi in cui le tasse parafiscali controverse comportavano, quanto meno sul piano pratico, una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati, il che non avverrebbe nelle cause principali. Tale giudice si chiede, quindi, se l'art. 30 del Trattato possa trovare applicazione.
56.
A questo proposito occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, la sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato non comprende quella delle disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali [artt. 12 del Trattato e 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam)] né quella delle disposizioni del Trattato relative alle imposte interne discriminatorie (art. 95 del Trattato) (v. in questo senso, in particolare, sentenze 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi, Racc. pag. 557, punto 9; 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouest e a., Racc. pag. I-1847, punto 20, e Lornoy e a., cit., punto 14).
57.
La Corte ha precisato che si deve esaminare anzitutto se provvedimenti come quelli descritti nelle cause da cui originano le sentenze citate Compagnie Commerciale de l'Ouest e a. e Lornoy e a. rientrino nella sfera d'applicazione degli artt. 12 o 95 del Trattato, e solo nel caso in cui la soluzione fosse negativa si dovrebbe verificare, in secondo luogo, se tale provvedimento rientri nella sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato (v. sentenze citate Compagnie Commerciale de l'Ouest e a., punto 21, e Lornoy e a., punto 15).
58.
Ora, non occorre effettuare una distinzione tra le cause in esame e quelle che sono state precedentemente esaminate dalla Corte. Se risulta che la tassa portuale rientra nella sfera di applicazione degli artt. 12 o 95 del Trattato, sono le disposizioni dell'uno o dell'altro articolo ad applicarsi e non quelle dell'art. 30 dello stesso Trattato. L'eventualità che tale tassa non costituisca un ostacolo vietato dai detti artt. 12 o 95 non comporta la conseguenza, contrariamente all'ipotesi richiamata dal giudice del rinvio, che la detta tassa rientri automaticamente nella sfera di applicazione delle disposizioni del citato art. 30.
59.
Si deve ricordare inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (v., in particolare, sentenze 23 aprile 2002, causa C-234/99, Nygård, Racc. pag. I-3657, punto 17, e giurisprudenza ivi citata, e 19 settembre 2002, causa C-101/00, Tulliasiamies e Siilin, Racc. pag. I-7487, punto 115).
60.
Nella fattispecie la tassa portuale, non essendo riscossa in occasione o in ragione dell'importazione e non essendo destinata esclusivamente a finanziare attività che giovano ai prodotti nazionali, non rientra nella sfera di applicazione delle disposizioni dell'art. 12 del Trattato (v. sentenza Lornoy e a., cit., punti 17 e 18). Essendo applicata a tutte le merci caricate e scaricate nel porto interessato, è però tale da costituire un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato. Poiché tale tassa, come risulta dalle ordinanze di rinvio, non comporta alcuna discriminazione nei confronti dei prodotti importati, ne consegue che essa stessa, la sua riscossione e la sua devoluzione non sono in contrasto con le disposizioni del citato art. 95.
61.
La sentenza 15 dicembre 1993, cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Ligur Carni e a. (Racc. pag. I-6621), menzionata dal giudice del rinvio, non contraddice il ragionamento sopra illustrato, giacché nella causa alla base di quella sentenza alla Corte non si chiedeva se l'eventuale ostacolo rientrasse nella sfera di applicazione degli artt. 12 o 95 del Trattato, ovvero dell'art. 30 dello stesso Trattato, né la Corte ha avuto bisogno di esaminare tale questione. Infatti, il punto controverso di quella causa concerneva il divieto, imposto ad un importatore di carni fresche, di provvedere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla consegna delle merci, a meno che non versasse ad un'impresa locale, detentrice di una concessione esclusiva in materia di movimentazione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle merci di cui trattasi, l'importo corrispondente ai servizi prestati (v. sentenza Ligur Carni e a., cit., punto 33). Gli importi contestati erano quindi versati direttamente ad un'impresa e non costituivano, contrariamente alle somme controverse nelle cause principali, una tassa versata allo Stato.
62.
Alla luce delle considerazioni esposte, si deve risolvere la quarta questione dichiarando che un tributo quale la tassa portuale controversa nelle cause principali costituisce un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato che non rientra nella sfera di applicazione degli artt. 12 e 30 dello stesso Trattato. In mancanza di qualsiasi discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri, la misura mediante la quale uno Stato membro prevede la riscossione di tale tributo e la devoluzione di una quota rilevante del gettito dello stesso ad un'impresa pubblica, senza che all'importo così attribuito corrisponda un servizio effettivamente reso da quest'ultima, non viola le disposizioni del citato art. 95.
63.
Conseguentemente, nell'ambito della quarta questione non occorre rispondere alla quinta questione.
Sulle spese
64.
Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanze 12 luglio 2000, dichiara:
1) Una misura mediante la quale uno Stato membro devolve ad un'impresa pubblica una rilevante quota di un tributo, quale la tassa portuale controversa nelle cause principali, deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), in quanto incide sugli scambi tra Stati membri, qualora:
- la devoluzione del tributo non sia connessa ad una missione di servizio pubblico chiaramente definita, e/o
- il calcolo della compensazione che si asserisce necessaria allo svolgimento della detta missione non sia stato effettuato sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che tale compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa pubblica interessata rispetto a imprese concorrenti.
Non solo la devoluzione di una parte del tributo all'impresa pubblica, ma anche la riscossione in capo agli utenti della parte corrispondente all'importo così attribuito possono costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. In mancanza di notifica di tale aiuto, spetta al giudice nazionale prendere tutti i provvedimenti necessari, in conformità del suo diritto nazionale, per impedire sia la devoluzione di una parte del tributo alle imprese beneficiarie sia la riscossione dello stesso.
Il carattere eventualmente illegittimo della riscossione e della devoluzione della tassa portuale riguarda solamente la parte del gettito del tributo devoluta all'impresa pubblica e non riguarda il tributo nella sua interezza.
2)
Un tributo quale la tassa portuale controversa nelle cause principali costituisce un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) che non rientra nella sfera di applicazione degli artt. 12 e 30 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 25 CE e 28 CE). In mancanza di qualsiasi discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri, la misura mediante la quale uno Stato membro prevede la riscossione di tale tributo e la devoluzione di una quota rilevante del gettito dello stesso ad un'impresa pubblica, senza che all'importo così attribuito corrisponda un servizio effettivamente reso da quest'ultima, non viola le disposizioni del citato art. 95.


Jann Timmermans Rosas

Edward von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente
V. Skouris
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WTO, risposte misurate hanno attenuato l'impatto dei dazi nel 2025, ma il rischio è elevato per il 2026
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Maersk registra un aumento del fatturato trimestrale e un calo degli utili
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Nel secondo trimestre i ricavi del gruppo DHL sono calati del -3,9%
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Il gruppo Grendi ha acquisito il 70% di Dario Perioli Spa
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Lake Buena Vista
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Amburgo
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Accordo Jotun - Messina per il miglioramento delle prestazioni ambientali e commerciali delle navi
Genova
La nave “Jolly Rosa” utilizzerà la soluzione Hull Skating Solutions
PSA Genova Pra' annuncia l'assunzione di 25 persone dedicate alla movimentazione dei container
Genova
Ferrari: i mercati internazionali sono profondamente cambiati
CMA CGM non applicherà surcharge per le nuove tasse USA sulle navi cinesi e sui servizi cinesi
Marsiglia
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Ordini alla sudcoreana HJ Shipbuilding per quattro portacontainer da 8.850 teu
Busan
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Convegno “Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco”
Genova
Organizzato da Trasportounito, si terrà il 26 settembre a Genova
GNV ha inaugurato una nuova sede a Barcellona
Barcellona
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Porto di Trieste, finanziamenti dall'UE per due nuovi progetti
Trieste
Risorse del valore complessivo di 1,7 milioni di euro
Filt Cgil, grave quanto accaduto a Flotilla. Pronti a mobilitare i portuali
Roma
Il sindacato annuncia azioni se non si permetterà agli aiuti di raggiungere Gaza
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nei primi otto mesi del 2025 il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +10,6%
Gioia Tauro
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Stena Line comprerà l'operatore portuale lettone Terrabalt
Göteborg
Movimenta traffici di rotabili, rinfuse e merci varie nel porto di Liepaja
Meyer Turku avvia la costruzione della quarta nave da crociera di classe “Icon” della Royal Caribbean
Miami/Turku
Sarà consegnata nel 2027
Più di una spedizione marittima su dieci presenza carenze
Washington
Lo rileva un rapporto del World Shipping Council che evidenzia i rischi per la sicurezza
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Ravenna
Nei primi sette mesi del 2025 la crescita è stata del +5,4%
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La product tanker High Fidelity salva 38 migranti su un gommone alla deriva
Roma
Intervento a sud dell'isola di Creta
Accordo GES - RINA per la realizzazione del prototipo di una nuova batteria a idrogeno
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Singapore
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A Palermo il convegno “EU ETS - Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione nel settore marittimo”
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Trieste
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Negli USA taglio dei fondi destinati a progetti per lo sviluppo dell'energia eolica nei porti
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Francoforte sul Meno
Ha una capacità di traffico di circa 200mila unità intermodali all'anno
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Stoccolma
Lo scopo è accelerare il lancio dell'omonima piattaforma per il miglioramento delle prestazioni delle flotte
DHL eCommerce ha acquisito una quota di minoranza nella saudita AJEX Logistics Services
Bonn/Riyadh
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Il MIT ha chiesto alla Regione l'intesa per la nomina di Bagalà a presidente dell'AdSP della Sardegna
Roma
Attualmente è commissario straordinario dello stesso ente
Nel secondo trimestre i terminal portuali di CMPort hanno movimentato un traffico dei container record
Hong Kong
Nei primi sei mesi del 2025 il totale è stato di 78,8 milioni di teu (+4,3%)
Confitarma, bene il decreto sull'addestramento avanzato dei marittimi del comparto cisterniero
Roma
Plauso al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
In crescita il traffico trimestrale delle merci nei porti marocchini
Tangeri/Casablanca
A Tanger Med la crescita è stata del +17%
Rinnovato il consiglio di amministrazione della genovese Ente Bacini
Genova
Presidente Alessandro Arvigo e Maurizio Anselmo amministratore delegato
Nel secondo trimestre le vendite di dry container prodotti dalla CIMC sono calate del -33%
Hong Kong
In aumento del +57% i reefer
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la Grande Shanghai
Napoli
Sarà destinata al trasporto di veicoli tra Asia Orientale e Nord Europa
L'ART sollecita a verificare che il piano di investimenti ed il relativo periodo di ammortamento risultino coerenti con la durata delle concessioni portuali
Torino
La casa automobilistica cinese FAW spedisce componenti in Europa via treno
Changchun
Transit time ridotto a 18 giorni rispetto ai 45 giorni del trasporto marittimo
Attività e flotta della spagnola Armas Trasmediterránea saranno cedute a Baleària e a DFDS
Las Palmas/Dénia/Copenaghen
Siglati due accordi del valore rispettivamente di 215 milioni e 40 milioni di euro
Ferrovie dello Stato Italiane, investimento di 70 milioni per l'installazione del sistema ERTMS
Roma
Completati i lavori su 382 convogli di Trenitalia, mentre è in corso l'adeguamento di 60 locomotori di Mercitalia Rail, società di FS Logistix
I ricavi trimestrali di MPC Container Ships tornano a crescere
Il secondo trimestre del 2025 è stato archiviato con un utile netto di 78,1 milioni di dollari (+20,5%)
Progetti per realizzare due aree doganali per container a nord e a sud del canale di Suez
Il Cairo
Rimossi 14 dei 48 relitti di imbarcazioni abbandonate nel porto di Catania
Catania
L'attività sarà replicata nel porto di Augusta
Il TAR ha confermato la validità della gara per il nuovo Terminal Ravano del porto della Spezia
La Spezia
I terminal portuali di DP World movimentato un traffico trimestrale dei container record
Dubai
Nel primo semestre del 2025 i ricavi sono cresciuti del +22,2%
Nel trimestre aprile-giugno il volume di rotabili trasportato da Höegh Autoliners è aumentato del +9,0%
Oslo
Deciso aumento (+46,6%) dei veicoli dall'Asia
La sudcoreana HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering compra la vietnamita Doosan Enerbility
Seongnam
Gestisce un'area industriale dotata di una propria struttura portuale
A luglio il traffico dei container nel porto di Algeciras è cresciuto del +6,6%
Algeciras
Nei primi sette mesi del 2025 è stata registrata una diminuzione del -2,9%
A luglio il porto di Valencia ha movimentato 488mila container (+6,7%)
Valencia
Incremento determinato dalla crescita dei contenitori vuoti
Salvini ha nominato Annalisa Tardino commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Roma/Palermo
Il presidente della Regione Siciliana annuncia l'impugnazione del provvedimento
I materiali dragati nei porti della Spezia e di Carrara saranno usati per la costruzione della nuova diga foranea di Genova
Genova/La Spezia
Intesa fra le due Autorità di Sistema Portuale liguri
X-Press Feeders denuncia il mancato riconoscimento delle responsabilità delle autorità nell'incidente alla X-Press Pearl
Singapore
Secondo la compagnia, la sentenza della Corte Suprema ignora il diritto marittimo internazionale
A luglio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -6,5%
Hong Kong
Nei primi sette mesi del 2025 registrata una flessione del -3,7%
Stabile il traffico delle merci nei porti russi a luglio
San Pietroburgo
Nei primi sette mesi del 2025 i carichi sono diminuiti del -4,6%
A luglio, con 3,9 milioni di teu, il porto di Singapore segna il nuovo record storico di traffico mensile dei container
Singapore
In termini di peso i carichi containerizzati sono diminuiti del -3,6%
Fissato a 1,5 milioni il risarcimento a carico dell'AdSP di Civitavecchia nella causa Fincosit
Civitavecchia
Latrofa: la sentenza permette di svincolare somme accantonate che per anni hanno congelato il bilancio
La tedesca HHLA registra ricavi trimestrali record
Amburgo
Nel secondo trimestre i terminal portuali del gruppo hanno movimentato 3,2 milioni di container (+7,9%)
Nel primo semestre del 2025 i terminal portuali di CK Hutchison hanno movimentato 44 milioni di container (+4,0%)
Hong Kong
Nel trimestre aprile-giugno la flotta di Wallenius Wilhelmsen ha trasportato 14,8 milioni di metri cubi di rotabili (-0,5%)
Lysaker
Ricavi in diminuzione del -0,7%
Nel secondo trimestre i porti del Montenegro hanno movimentato 670mila tonnellate di merci (+0,6%)
Podgorica
I volumi con l'Italia sono ammontati a 154mila tonnellate (+53,1%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno “Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco”
Genova
Organizzato da Trasportounito, si terrà il 26 settembre a Genova
A Palermo il convegno “EU ETS - Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione nel settore marittimo”
Roma
Si terrà il 18 e 19 settembre
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Korean Firms Reassess U.S. Investments After Mass Immigration Raid
(The Korea Bizwire)
Russia's infrastructure development plan aims to build 17 marine terminals by 2036
(Interfax)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Con l'arrivo di una prima portacontainer inizia la sperimentazione delle procedure operative al Rijeka Gateway
L'Aia
La prima nave commerciale è attesa per il prossimo 12 settembre
La proposta per riportare il porto di Taranto sulle rotte containerizzate mondiali? Avviare un tavolo di confronto
Taranto
Riunione sullo stato del traffico delle merci
Porto di Ancona, gara per la demolizione dei capannoni Tubimar danneggiati dall'incendio
Ancona
La durata prevista dei lavori è di quattro mesi e mezzo
Fusione delle tedesche MACS e Hugo Stinnes attive entrambe nel segmento delle navi MPP
Amburgo/Rostock
Il quartier generale della Stinnes a Rostock sarà chiuso entro il 31 dicembre
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nei porti albanesi è cresciuto del +2,9%
Tirana
I passeggeri sono stati 331mila (+13,6%)
A.SPE.DO, rendere operativo lo Smart Terminal per incrementare la competitività del porto della Spezia
La Spezia
Finanziamenti di ING a Premuda per oltre 100 milioni di dollari
Milano
Fondi per l'operazione di management buy-out e per l'acquisto di due product tanker
Sallaum Lines ha preso in consegna la prima di sei PCTC dual-fuel di classe “Ocean”
Rotterdam
La nave è stata ultimata con quattro mesi di anticipo
Prima riunione del nuovo Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Genova
Approvate diversi provvedimenti, inclusi quelli per il personale della CULMV e della CULP
Euroports gestirà un nuovo terminal per rinfuse liquide nel porto francese di Port-La Nouvelle
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Secondo le previsioni, diventerà operativo nel 2026
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +2,6%
Ravenna
A giugno registrata una crescita del +0,6%. A luglio atteso un incremento del +4,8%
OsserMare presenta cinque report sull'economia del mare
Roma
Sono incentrati su una filiera specifica del settore o su un suo aspetto
Porto di Napoli, ripartono le attività di autotrasporto
Napoli
Riunione risolutiva tra istituzioni, operatori e associazioni di categoria
ICTSI registra nuovamente risultati economici e operativi trimestrali record
Manila
Ricavi trimestrali record per Global Ship Lease
Atene
Nel periodo aprile-giugno l'utile netto è stato di 95,4 milioni di dollari (+8,4%)
Vard riceve un nuovo ordine da North Star per due SOV ibride
Trieste
Commessa del valore compreso tra 100 e 200 milioni di euro
Il Registro Navale di Panama non accetterà più l'iscrizione di petroliere e rinfusiere dell'età di oltre 15 anni
Panama
Misura per contrastare l'impiego della flotta ombra
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali record
Atene
Il periodo aprile-giugno è stato archiviato con un utile netto di 130,9 milioni (-7,3%)
Nuovo fast corridor doganale tra il porto di La Spezia e Interporto Padova
Padova
Si aggiunge agli altri tre già attivi sulla stessa direttrice
ICTSI gestirà il terminal per contenitori indonesiano Batu Ampar Container Terminal
Manila
È situato sull'isola di Batam
Pino Musolino è stato nominato amministratore delegato della compagnia di navigazione Alilauro
Napoli
Subentra al dimissionario Eliseo Cuccaro
Nel secondo trimestre i ricavi base time charter della DIS sono calati del -37,1%
Lussemburgo
L'utile netto è stato di 19,6 milioni di dollari (-70,5%)
Wista Italy denuncia l'esclusione delle donne dalle nomine dei presidenti delle autorità portuali
Milano
Musso: permane il tetto di cristallo che impedisce alle donne di accedere a ruoli di leadership
L'austriaca Rail Cargo Group punta sullo sviluppo del terminal intermodale di Sommacampagna-Sona
Vienna
Accordo decennale
Nel secondo trimestre il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è diminuito del -6,0%
Ankara
Flessione del -18,1% delle navi lunghe oltre 200 metri
Sequestro di 50 chili di cocaina nel porto di Civitavecchia
Roma
Erano occultati all'interno di un container reefer in arrivo dall'Ecuador
Trump ha eliminato per tutte le nazioni l'esenzione dal pagamento di dazi per i beni a basso costo
Washington
Saranno soggette anch le merci di valore inferiore a 800 dollari
Nel cantiere navale di Ancona della Fincantieri è stata varata Viking Mira
Trieste
Nello stabilimento di Muggiano è stata consegnata la fregata multiruolo “Emilio Bianchi”
L'AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale ha ottenuto la registrazione EMAS
Ravenna
Certifica l'impegno per la gestione ambientale e la sostenibilità
MSC Crociere riduce le emissioni con il supporto di un piano di transizione energetica
Ginevra
Presentato il rapporto di sostenibilità 2024
DSV registra una forte crescita dei risultati economici e operativi grazie all'acquisizione della Schenker
Hedehusene
Record trimestrale dei volumi di spedizioni aeree e marittime
Nel 2024 i ricavi del gruppo Fratelli Cosulich sono aumentati del +12,8%
Genova
Risultato d'esercizio in calo del -31,7%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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