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Protocollo d'intesa per la salute e la sicurezza nel porto della Spezia
È stato sottoscritto da enti locali, Autorità Portuale, Confindustria e organizzazioni sindacali
28 settembre 2009
Oggi alla Spezia è stato sottoscritto un “protocollo per la salute e la sicurezza sul lavoro nel porto della Spezia” da tutti i soggetti pubblici e privati che hanno competenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (enti locali, Autorità Portuale, Confindustria e organizzazioni sindacali).
Con il documento, che pubblichiamo di seguito, «vengono concordate - si legge in una nota - alcune strategie congiunte da porre in essere per migliorare la prevenzione e la sicurezza in un ambiente complesso qual è il sistema porto, caratterizzato da una forte interferenza tra i vari soggetti e da una costante interazione tra personale a terra e macchine operative. Attraverso iniziative finalizzate all'avvio di un impegno comune per la salvaguardia della salute dei lavoratori e il contrasto del fenomeno infortunistico, si vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare il livello di cultura della sicurezza. Un ruolo centrale viene assunto dall'Autorità Portuale attraverso il Comitato di igiene e sicurezza del lavoro, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 272/99. Assumono, altresì, rilievo gli accordi siglati a livello locale tra le rappresentanze datoriali e sindacali, in particolare, sulle funzioni e i compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito, di cui viene auspicata la concreta e rapida attuazione. Gli Enti locali si rendono garanti del protocollo promuovendo ogni azione e sinergia tra le parti nell'interesse della comunità. Gli organi pubblici deputati alla vigilanza nel porto garantiranno lo scambio dei flussi informativi per un'attività coordinata e concertata».
Al termine dell'incontro il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani, su invito dell'Autorità Portuale, ha visitato il porto accompagnato dal presidente della Provincia e dal sindaco della Spezia.
Il giorno 28 del mese di settembre 2009 presso la sede della Prefettura,
premesso:
che la particolarità e le peculiarità delle attività portuali ed i rischi ad esse connesse, impongono a tutta la comunità locale ed in particolar modo a quella portuale, una maggior attenzione alle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
che la complessità del sistema porto, caratterizzato da una forte interferenza tra i vari soggetti e soprattutto da una costante interazione tra personale a terra e macchine operative, particolarmente nel settore delle merci varie, impone una attenta verifica delle procedure, costanti controlli sul rispetto delle norme, interventi strutturali sugli spazi e sulla gestione del ciclo produttivo e l'adozione di efficaci strumenti operativi e tecnologici;
che la rilevanza dei temi in materia di salute e sicurezza nelle lavorazioni portuali è stata evidenziata e condivisa nel corso di incontri promossi dalla Prefettura in data 22 e 30 Gennaio 2009 ove si è convenuto sulla necessità di porre in essere iniziative finalizzate all'avvio di un impegno comune di tutte le parti interessate - istituzionali, datoriali e sociali- per l'effettivo miglioramento della prevenzione e della sicurezza nel porto della Spezia;
che la piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81, si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza, attraverso la figura dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (RLS) e di sito produttivo (RLSS), la cui valorizzazione costituisce un elemento importante delle politiche della prevenzione e della sicurezza;
che la competitività tra porti e tra imprese dello stesso porto (anche adottando CCNL diversi dal punto di vista economico e normativo a quello dei porti) non può essere la causa dei diversi livelli di sicurezza adottati dalle varie aziende;
che sulla base di questo principio il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS) costituisce uno strumento insostituibile al fine di rendere il più possibile omogenee le tutele dei lavoratori che operano nello stesso sito produttivo;
che in data 28 ottobre 2008, è stato definito tra le parti firmatarie del CCNL dei porti il "PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA SEZ. VII, CAPO III, TITOLO I, D. LG.VO N. 81/2008";
che in data 24 febbraio 2009 tra le rappresentanze datoriali e sindacali è stato firmato il PROTOCOLLO Applicativo in sede locale per gli aspetti che l'accordo del 28 ottobre 2008 demanda a quel livello, e in particolare sull'individuazione e compiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS);
che in data 4 settembre 2009 le rappresentanze delle imprese portuali hanno firmato un accordo con il quale viene convenuto di adottare integralmente e di dare immediata applicazione al PROTOCOLLO Applicativo del 24 febbraio 2009;
che il contrasto del fenomeno infortunistico e la salvaguardia della salute dei lavoratori attraverso gli interventi sugli ambienti di lavoro richiedono la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
che a tale azione congiunta concorrono gli enti locali, nel favorire iniziative tese al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori e nel promuovere ogni azione e sinergia tra istituzioni e parti sociali;
che in tale contesto assume un ruolo primario l'Autorità Portuale nello svolgimento delle funzioni proprie di organizzazione, coordinamento e di indirizzo, anche attraverso l'adozione di specifici atti regolamentari;
si conviene quanto segue:
1) Il presente accordo si applica nel porto della Spezia di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) della Legge 84/94, ricompreso nella circoscrizione dell'Autorità Portuale ed è riferito a tutte le attività svolte dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16, 17, 18 della stessa legge.
2) Per raggiungere gli obiettivi prefissati occorre dare piena attuazione agli istituti previsti nella normativa vigente in materia, anche attraverso un maggiore impulso degli stessi che veda il coinvolgimento dei vari soggetti, pubblici e privati, operanti all'interno del porto, in un'ottica di condivi-sione di responsabilità.
3) L'Autorità Portuale disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 272 del 27 luglio 1999, recependo le seguenti indicazioni:
il predetto organo assume un ruolo centrale rispetto alle tematiche in materia di salute e sicurezza nell'ambito portuale;
la composizione del Comitato è allargata alla partecipazione della Capitaneria di Porto, nonché di volta in volta di rappresentanti di altre istituzioni competenti in materia di salute e sicurezza, occorrenti per l'esame di particolari tematiche che richiedano contributi di specifica professionalità, quali ad es. Arpal, Vigili del Fuoco, DPL, Inail, nonché di responsabili sindacali confederali per ogni azione di supporto ai RLSS su problematiche di carattere generale;
si riunisce periodicamente e ogni qualvolta sia necessario affrontare problematiche emergenti che richiedano l'adozione di decisioni o soluzioni urgenti relativamente sia a situazioni di infortuni, incidenti o pericoli immediati che a tecniche migliorative riguardanti attrezzature e impianti; di ogni seduta viene redatto apposito verbale;
recepisce le istanze degli rls di sito, attivando le parti per la soluzione dei problemi esposti;
svolge attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi, assumendo le informazioni e dati disponibili sia dalle istituzioni preposte sia dalle parti sociali;
formula proposte per l'adozione di misure di prevenzione e buone prassi, con riferimento anche a interventi di natura tecnica, da porre all'attenzione degli organismi, pubblici e privati, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza; a tal fine nel proprio ambito possono essere costituiti specifici gruppi di lavoro per l'analisi comparata di problematiche;
promuove iniziative destinate alla informazione/formazione dei lavoratori e delle imprese, verificandone modalità e qualità.
4) Presso le aziende portuali nelle quali ad oggi non siano stati ancora individuati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma dell'art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, si provvederà alla loro elezione/nomina entro 15 gg dalla data della stipula del presente protocollo.
Sarà garantita adeguata formazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 37, D. Lgs. n. 81/2008, nella durata stabilita all'articolo 58 del vigente CCNL.
I RLS saranno coinvolti dalle Autorità competenti - fatte salve riservate funzioni di competenza delle stesse - durante le verifiche e le visite nelle aree portuali.
5) L'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 81/08 costituisce, nel sistema della prevenzione nelle realtà complesse con interferenze tra le varie componenti produttive, una imprescindibile e prioritaria funzione.
Le parti firmatarie degli accordi stipulati a livello locale (24.2.2009 e 4.9.2009) si impegnano a dare concreta e rapida attuazione a tutte le previsioni negli stessi contenute in termini di disponibilità di locali e di mezzi per consentire che gli RLSS possano svolgere al meglio e quanto prima le funzioni loro assegnate .
I RLSS, come individuati in base all'accordo del 24 febbraio 2009, saranno coinvolti dalle Autorità competenti - fatte salve riservate funzioni di competenza delle stesse - durante le verifiche e le visite nelle aree portuali che abbiano per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse nel contesto di operazioni e servizi portuali.
6) Le parti (datoriali e sindacali) assicurano di porre in essere una mirata attività di prevenzione verso tutti i lavoratori che operano all'interno del porto, anche con rapporto di lavoro saltuario e precario, attraverso adeguata informazione e la realizzazione di moduli formativi periodici, secondo procedure e modalità da concordarsi tra le stesse.
Sarà altresì effettuata una mirata informazione ai lavoratori impegnati in lavori di altra natura che accedono alle aree portuali.
Il permesso per accedere alle aree portuali sarà subordinato alla effettiva partecipazione del lavoratore alla suddetta informazione.
7) L'Autorità Portuale, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà alla vigilanza sull'attuazione dei contenuti della presente intesa, attivando tutte le procedure perché possa essere effettuato il coinvolgimento dei vari soggetti interessati e l'attivazione delle varie competenze specifiche, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e soprattutto nei casi di inottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza.
8) Le istituzioni pubbliche, aventi funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli organi di vigilanza, fermo restando l'ambito di rispettiva competenza, garantiranno lo scambio dei flussi informativi dei dati per l'attuazione di attività di vigilanza coordinata e concertata tra tutti gli enti, secondo una pianificazione che sarà effettuata dalla Prefettura in sede di Conferenza Provinciale permanente .
9) I soggetti firmatari del presente patto, si impegnano a verificare, nella sede della Prefettura, l'effettiva applicazione dello stesso entro tre mesi dalla data della stipula, anche eventualmente per integrarne o modificarne i contenuti.
Il Prefetto
Il Presidente dell'Autorità Portuale
Il Sindaco del Comune della Spezia
Il Presidente della Provincia
Il Comandante della Capitaneria di Porto
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
Il Responsabile dell'UOPSAL ASL n. 5
Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro
Il Direttore Provinciale dell'INAIL
Il Direttore Provinciale dell'INPS
Il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAL
Confindustria La Spezia
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