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L'Antitrust ritiene che lo scambio azionario tra PSA Europe e GIP non costituisca operazione di concentrazione
Secondo l'AGCM, con la soppressione dei reciproci diritti di veto decade la possibilità di attività di controllo da parte di uno dei due soggetti sull'altro. Multa di 5.000 euro per la mancata comunicazione preventiva dell'operazione
25 novembre 2009
Con pronunciamento del 5 novembre scorso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito che lo scambio azionario tra PSA Europe e Gruppo Investimenti Portuali (GIP) non costituisce operazione di concentrazione come definita dall'articolo 5 della legge 287 del 10 ottobre 1990 e che, pertanto, «non vi è luogo a provvedere in relazione all'articolo 6 della legge stessa (divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, ndr)».

L'operazione di scambio azionario è avvenuta lo scorso anno con l'acquisto da parte di PSA Europe del 40% del capitale sociale della Seber del gruppo GIP e con l'acquisto da parte della GIP del 40% del capitale sociale della Sinport del gruppo PSA Europe (inforMARE del 18 dicembre 2008). Prima di tale operazione PSA Europe, che fa capo al gruppo terminalista PSA Corporation di Singapore, possedeva la totalità del capitale di Sinport Sinergie Portuali, che a sua volta detiene l'intero capitale sociale di Voltri Terminal Europa (VTE), la società che opera l'omonimo container terminal del porto di Genova, e di Vecon, società che opera il container terminal del porto di Venezia. Prima dello scambio azionario il Gruppo Investimenti Portuali deteneva l'intero capitale sociale della Seber, che a sua volta possiede la totalità del capitale di Terminal Contenitori Porto di Genova (TCPG), società che opera il container terminal Southern European Container Hub (SECH) del porto di Genova.

L'Autorità Antitrust ha stabilito che l'operazione non costituisce concentrazione restrittiva della libertà di concorrenza in quanto un mese fa (il 21 ottobre) PSA Europe e GIP hanno provveduto a modificare i patti parasociali sottoscritti lo scorso anno eliminando il diritto di veto di GIP in Sinport, VTE e Vecon e il diritto di veto di PSA Europe in Seber e TCPG relativamente alle decisioni riguardanti nuove concessioni o estensioni di concessioni esistenti. Secondo l'Antitrust, tale modifica «è tale da far escludere la persistenza del controllo congiunto, che era stato delineato nel provvedimento di avvio del procedimento proprio per l'esistenza di questo diritto di veto».

Oggi si è riunito il Comitato Portuale

Oggi il Comitato Portuale di Genova ha deliberato all'unanimità di fissare al prossimo 15 gennaio il termine entro cui l'Autorità Portuale dovrà decidere sulle due istanze di utilizzo temporaneo dell'area di Ponte Libia presentate da Società Grendi Trasporti Marittimi e da Società Terminal San Giorgio. Entro tale data sarà effettuato un esame approfondito delle due istanze prima di procedere all'assegnazione temporanea dell'area in attesa degli esiti della gara per l'assegnazione del compendio Multipurpose. Nel frattempo - ha spiegato l'ente portuale - Grendi continuerà ad operare sull'area di Ponte Libia.

Il Comitato Portuale ha approvato anche la delibera che consentirà di attivare le procedure per la realizzazione del progetto di fornitura di energia elettrica alle navi da terra a partire dall'area delle riparazioni navali.

A conclusione della riunione il presidente della Port Authority, Luigi Merlo, ha presentato il risultato del lavoro del tavolo che si sta occupando del tema dell'autotrasporto comunicando che ci saranno novità di rilievo già a partire dal prossimo gennaio quando la trasmissione telematica del “delivery order”, già sperimentata con buoni risultati al terminal SECH, verrà applicata anche a Voltri. A ciò - ha precisato - si aggiungeranno alcune sensibili migliorie procedurali che dovrebbero impattare positivamente sul lavoro degli autotrasportatori fornendo informazioni più puntuali e tempestive sulla fattibilità del viaggio. Inoltre, sempre nell'ambito delle procedure, dal prossimo 1° febbraio entrerà in funzione il preavviso di arrivo per il traffico contenitori che viaggia su strada sia verso il terminal SECH che verso il terminal VTE. L'Autorità Portuale attiverà un call center che avrà il compito di aiutare l'autotrasporto nella soluzione delle difficoltà legate all'operatività portuale.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha preso atto che, con la soppressione del diritto di veto, decade la possibilità di attività di controllo da parte di uno dei due soggetti sull'altro e che, quindi, tale operazione non costituisce concentrazione, in particolare se realizzata - come recita la legge del 1990 - “quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese”.

L'Antitrust si è limitata a comminare a PSA Europe e GIP una sanzione amministrativa di 5.000 euro per la mancata comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione che risale al 15 luglio 2008.

Il pronunciamento dell'Antitrust evidenzia come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si sia limitata a valutare l'operazione con riferimento alla legge del 1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato e non al testo di legge n. 84 del 1994 per il riordino delle norme legislative in materia portuale, il quale stabilisce (articolo 18) che “in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione”. A tale riguardo l'Antitrust si è limitata a prendere atto che PSA Europe e GIP hanno dichiarato «di avere agito con la massima buona fede, testimoniata dal fatto che esse hanno provveduto ad informare dell'operazione l'Autorità, con lettera inviata in data 22 luglio 2008 e ricevuta in data 28 luglio 2008».

Tale pronunciamento rappresenta un riferimento importante per il legislatore, che è alle prese con la riforma delle norme in materia portuale. Appare un provvedimento di grande interesse soprattutto alla luce dell'orientamento del legislatore, che sembra indirizzato ad assegnare alle Autorità Portuali il potere di valutare se un'operazione come lo scambio azionario tra PSA Europe e GIP costituisca o meno una distorsione della concorrenza e sia di pregiudizio per l'utenza portuale. A nostro avviso è necessaria invece una normativa che chiarisca quali sono le regole del gioco in tutti i porti italiani, una legge che definisca le direttive e le procedure trasparenti da sempre invocate dalle imprese.

Bruno Bellio



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato


PSA EUROPE-GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI/SEBER-SINPORT
Provvedimento n. 20449

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2009, con il quale è stato avviato nei confronti delle società PSA Europe Pte Ltd, Sinport Sinergie Portuali S.p.A. e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., relativamente ad un'operazione consistente in due trasferimenti di quote di capitale sociale, avvenuti contestualmente in base ad un accordo sottoscritto in data 15 luglio 2008, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTO il proprio provvedimento del 23 settembre 2009, con cui è stata deliberata la proroga del termine per la conclusione del procedimento al 13 novembre 2009;

VISTO l'atto pervenuto in data 29 ottobre 2009, con cui le società PSA Europe Pte Ltd, Sinport Sinergie Portuali S.p.A. e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. hanno comunicato di avere modificato, in data 21 ottobre 2009, i patti parasociali relativi all'operazione sopra indicata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


I. LE PARTI

1. PSA Europe Pte Ltd (di seguito, PSA Europe) è una società facente parte del gruppo PSA. Essa ha detenuto, fino al mese di luglio 2008, la totalità del capitale sociale di Sinport Sinergie portuali S.p.A. (di seguito, Sinport).
Quest'ultima è la sub-holding del gruppo PSA per l'Italia e detiene la totalità del capitale sociale di Voltri Terminal Europa S.p.A. (di seguito, VTE) e di Vecon S.p.A. (di seguito, Vecon). VTE gestisce un terminal container nel porto di Genova; Vecon gestisce un terminal container nel porto di Venezia [Sinport controlla, inoltre, alcune società non operanti nelle operazioni portuali.].
Sinport ha realizzato nel 2007 (anno precedente la realizzazione dell'operazione più avanti descritta) un fatturato consolidato di circa 110 milioni di euro.

2. G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali (di seguito, GIP) è una società che ha detenuto, fino al mese di luglio 2008, la totalità del capitale sociale di Se.be.r. S.r.l. (di seguito, Seber), la quale detiene la totalità del capitale sociale di Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. (di seguito, TCPG). Quest'ultima gestisce nel porto di Genova un terminal container denominato SECH.
Seber ha realizzato nel 2007, attraverso TCPG, un fatturato di circa 32 milioni di euro.

3. Nel mese di luglio 2008 la partecipazione di PSA Europe in Sinport si è ridotta al 60%, contemporaneamente all'acquisto, da parte della stessa PSA Europe, di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Seber.

4. Nel mese di luglio 2008 la partecipazione di GIP in Seber si è ridotta al 60%, contemporaneamente all'acquisto, da parte della stessa GIP, di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Sinport.


II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. Con nota pervenuta in data 28 luglio 2008, GIP e Sinport hanno segnalato all'Autorità la realizzazione, il 15 luglio 2008, della seguente operazione, consistente in due trasferimenti di quote di capitale sociale:
- acquisto da parte di PSA del 40% del capitale sociale di Seber, ceduto da GIP, che continua a detenere il restante 60% del capitale;
- acquisto da parte di GIP del 40% del capitale sociale di Sinport, ceduto da PSA Europe, che continua a detenere il restante 60% del capitale.
Lo scambio di quote è stato stabilito in un unico contratto stipulato in data 15 luglio 2008. In data 28 luglio 2008 sono stati sottoscritti i patti parasociali ed è stato eseguito lo scambio di quote.

6. Informazioni supplementari in merito all'operazione sono state fornite dalle Parti, in risposta a richieste dell'Autorità, il 1° settembre 2008, il 14 novembre 2008, il 27 novembre 2008 ed il 4 marzo 2009.

7. Si indicano di seguito le modalità di deliberazione nel Consiglio di amministrazione di Sinport e in quello di Seber.

8. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, eletti con il meccanismo delle liste in modo che sia garantita la nomina di tre membri per la maggioranza e due per la minoranza.

9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, ad eccezione delle seguenti materie, per le quali, occorrendo il voto favorevole di almeno 4 dei 5 consiglieri, il socio di minoranza dispone di un potere di veto [Quanto alle società controllate che gestiscono i terminal, le Parti hanno precisato che [omissis] [nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono state ritenute sussistenti ragioni di riservatezza o segretezza delle informazioni].]:
i. ogni modifica della partecipazione detenuta dalla società nelle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile;
ii. ogni proposta di aumento di capitale della società [Sul punto, è stato specificato [omissis].];
iii. fatto salvo il consenso di tutti i soci, ogni decisione relativa alla stipula di nuove concessioni da parte della società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile e/o ogni decisione relativa alle condizioni, al rinnovo, all'estensione, alla scadenza o alla eventuale revoca delle concessioni della società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile, che impatti sulla capacità dei soci della società di investire sulla stessa [In proposito, [omissis].];
iv. ogni delega di poteri o rilascio di procure a qualunque soggetto, affinché possa agire in nome e per conto del consiglio di amministrazione della società, ad eccezion fatta di quei poteri conferiti all'amministratore delegato o di ogni altro potere conferito per l'attività di gestione ordinaria della società ad amministratori o dipendenti della stessa;
v. ogni operazione tra:
(a) da un lato:
i. i soci della società
ii. i soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile, tali soci o
iii. i soggetti controllati, ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile, dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii)
(b) e dall'altro lato la società e le sue controllate
inclusa la remunerazione dei consiglieri non esecutivi addebitata ad uno qualsiasi dei soggetti di cui al punto (b) che precede da parte di uno dei soggetti di cui al punto (a) che precede, fatto salvo il caso in cui tali operazioni abbiano ricevuto il consenso di tutti i soci della società;
vi. trasferimenti di aziende rilevanti o proposte all'assemblea dei soci relativamente al trasferimento dell'intera azienda [In proposito, [omissis].];
vii. modifiche agli statuti delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile”.

10. La previsione sub v) è una “clausola di stile” che, andando al di là della fattispecie del conflitto di interessi di cui al Codice civile, consente alla minoranza di partecipare alle decisioni riguardanti le forniture infragruppo (ad esempio, materie prime, macchinari, software e hardware), ad evitare che tali decisioni siano dettate non da effettive necessità bensì da esigenze proprie della capogruppo o di determinati settori del gruppo di appartenenza.

11. Quanto alla previsione statutaria sub vi), sono considerate “aziende rilevanti” [omissis].

12. Infine, [omissis].


III. LE MODIFICHE APPORTATE AI PATTI PARASOCIALI IN DATA 21 OTTOBRE 2009

13. In data 29 ottobre 2009 le Parti hanno comunicato all'Autorità una modifica apportata in data 21 ottobre 2009 ai patti parasociali riguardanti la governance in Sinport, VTE, Vecon, Seber e TCPG, che erano stati sottoscritti il 28 luglio 2008. La modifica consiste nella soppressione del potere di veto di GIP in Sinport, VTE e Vecon e di PSA in Seber e TCPG, relativamente alle decisioni riguardanti nuove concessioni o estensioni di concessioni esistenti.
Entro il 30 novembre 2009 si terranno le assemblee straordinarie delle società interessate, per modificare i loro statuti in senso conforme alla modifica apportata ai patti parasociali.


IV. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE REALIZZATA NEL LUGLIO 2008

a) Le valutazioni svolte nell'atto di avvio del procedimento

14. Nell'atto di avvio del procedimento è stato rilevato che l'operazione realizzata nel luglio 2008, in quanto comportante l'acquisizione del controllo congiunto di PSA e GIP su Seber e Sinport, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

15. Nell'atto di avvio del procedimento è stata delineata la natura concentrativa dell'operazione per i seguenti motivi.

16. Il socio di minoranza, in Sinport e in Seber, avrebbe potuto esercitare, a seguito dell'operazione realizzata nel luglio 2008, un controllo congiunto di diritto, in ragione del potere di veto attribuitogli relativamente alle decisioni in materia di concessioni portuali.
Un siffatto potere di veto del socio di minoranza in materia di concessioni, riguardando anche le concessioni nuove, consente, infatti, di influenzare la capacità di espansione dell'impresa in altri porti, anche in quelli che presentano relazioni di sostituibilità con il porto di Genova.
È stato inoltre osservato che le nuove concessioni comportano investimenti per l'impresa. Sotto questo profilo, è stato considerato che, se è vero che un diritto di veto limitato ad investimenti di importo estremamente elevato può essere assimilato anche alla protezione dell'interesse patrimoniale del socio di minoranza, occorre considerare, però, che nel settore delle infrastrutture portuali gli investimenti relativi alle concessioni sono di solito un fattore che influenza in modo significativo l'operare dell'impresa nel mercato [Cfr. il punto 71 della Comunicazione della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale nel controllo delle concentrazioni (GUCE C 95 del 16 aprile 2008).].

17. Nell'atto di avvio del procedimento si è tenuto conto anche della contestualità e della simmetria del duplice trasferimento di quote sociali [Cfr. il punto 76 della Comunicazione citata, secondo cui “eccezionalmente una condotta comune può verificarsi di fatto, laddove tra gli azionisti di minoranza esistano interessi comuni talmente forti da impedire uno scontro nell'esercizio dei diritti di voto nel contesto dell'impresa comune”. Cfr. anche il punto 79, ove è indicato che “nel caso di acquisizione di partecipazioni, vi è una maggiore probabilità di una comunanza di interessi se le partecipazioni azionarie vengono acquisite mediante un'azione concordata” (la Comunicazione fa riferimento all'acquisizione concordata di più partecipazioni in un'unica società, ma la stessa osservazione può essere estesa al caso di specie, in cui vi è scambio di partecipazioni).].
Al riguardo, nell'atto di avvio è stato osservato che sarebbe stato non plausibile che in ciascuna delle società che gestiscono i terminal, le decisioni, anche nelle materie in cui non vi è un potere di veto del socio di minoranza, fossero adottate dal socio di maggioranza nel perseguimento di interessi divergenti da quelli dell'altro socio.

b) Le argomentazioni espresse dalle Parti nel corso del procedimento

18. A seguito dell'avvio del procedimento, le Parti hanno presentato memorie in data 30 luglio 2009. Le argomentazioni di Sinport-PSA sono state integrate nel corso di un'audizione svoltasi in data 8 settembre 2009.

19. Le Parti hanno sottolineato che l'operazione è stata elaborata, sin dall'inizio, prestando la massima attenzione:
a) a configurare lo scambio di quote come mera partecipazione finanziaria di PSA Europe in Seber e di GIP in Sinport, al fine di evitare che l'operazione potesse costituire una concentrazione;
b) al rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 delle legge n. 84/1994 in materia di porti, secondo cui uno stesso soggetto non può detenere in un porto più di una concessione per lo stesso tipo di attività.
In tal senso, le Parti affermano di avere agito con la massima buona fede, testimoniata dal fatto che esse hanno provveduto ad informare dell'operazione l'Autorità, con lettera inviata in data 22 luglio 2008 e ricevuta in data 28 luglio 2008.

20. GIP ha inoltre affermato che, quand'anche fosse individuabile un obbligo di comunicazione dell'operazione, esso risulterebbe assolto con la lettera del 22 luglio 2008. La circostanza che all'atto di tale comunicazione le Parti abbiano escluso che si trattasse di una concentrazione, infatti, non determina, secondo GIP, l'inottemperanza, in quanto non è previsto che, nel comunicare un'operazione in ipotesi qualificabile dall'Autorità come concentrazione, l'impresa notificante sia tenuta a sottoscrivere una qualificazione in tal senso. Sempre secondo GIP, avendo il formulario predisposto dall'Autorità una funzione di mera semplificazione dei compiti di chi predispone la comunicazione, nemmeno si può fare dipendere la correttezza e la sufficienza della comunicazione dal fatto che essa sia stata redatta, come nel caso di specie, in forma libera, senza utilizzare tale formulario.

21. Le tesi delle Parti volte ad escludere il passaggio, a seguito dell'operazione, dal controllo esclusivo ad un controllo congiunto, di diritto o di fatto, su Sinport e Seber, sono le seguenti.

22. In merito al diritto di veto del socio di minoranza relativamente alle decisioni degli organi sociali in materia di concessioni portuali, le Parti hanno fatto presente che esso è stato limitato ad ipotesi corrispondenti ad un grado minimo di tutela dell'investimento del socio di minoranza, con riferimento sia alle concessioni esistenti che ad eventuali nuove concessioni.

23. In particolare, quanto alle concessioni esistenti, l'investimento di PSA e GIP sarebbe completamente privo di valore qualora le sottostanti concessioni di VTE e Vecon, da una parte, e TCPG, dall'altra, venissero meno prima delle scadenze previste. L'importanza delle concessioni esistenti - hanno sottolineato le Parti - è tale che nel loro accordo era prevista la risoluzione dello stesso nel caso di revoca della concessione a VTE prima del 31 dicembre 2008.

24. Relativamente ad eventuali nuove concessioni, le Parti hanno fatto presente che l'ottenimento di una nuova concessione comporta investimenti di lungo termine nell'ordine di varie decine o centinaia di milioni di euro, che generalmente, non potendo essere finanziati attraversi il cash flow esistente, richiedono uno specifico finanziamento da parte dei soci attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale (il socio che non partecipasse all'aumento di capitale vedrebbe diluita la sua partecipazione) o, quanto meno, la prestazione da parte dei soci di garanzie per l'ottenimento di un prestito bancario. Pertanto, l'inclusione delle decisioni riguardanti nuove concessioni o l'estensione di quelle esistenti tra quelle soggette a diritto di veto del socio di minoranza è stata volta - secondo le Parti - ad assicurare la normale tutela del suo interesse patrimoniale.
Come sopra anticipato, le Parti hanno comunque modificato, sul punto, i patti parasociali, eliminando il diritto di veto del socio di minoranza sulle decisioni riguardanti nuove concessioni o l'estensione di concessioni esistenti.

25. Quanto alla comunione di interessi fra i due soci, le Parti hanno affermato che la contestualità dei due trasferimenti di quote deriva dal fatto che l'operazione è stata strutturata come uno scambio di quote senza esborso di denaro. GIP aveva interesse ad acquisire una partecipazione significativa in Sinport ed ha offerto in contropartita una partecipazione in Seber, previa una ricapitalizzazione della stessa Seber da parte di GIP.
La simmetria tra le quote di partecipazione oggetto di scambio (40% contro 40%) è frutto - secondo quanto prospettato dalle Parti - di una valutazione di natura esclusivamente economica e non strategica.

26. Le Parti hanno inoltre fatto presente che la comunanza di interessi viene ipotizzata, nell'atto di avvio procedimento, in una situazione che è diversa - come sarebbe riconosciuto nello stesso atto di avvio - da quella cui si riferisce la Commissione al punto 76 della Comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale nel controllo delle concentrazioni (società nella quale nessun socio detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto). Nel caso di specie non vi sarebbe neppure l'altra situazione a cui fa riferimento - sempre in tema di controllo congiunto di fatto - il successivo punto 78 della Comunicazione (un elevato grado di dipendenza di un azionista di maggioranza da un azionista di minoranza).

27. Secondo le Parti, inoltre, i due terminal di Genova non sono i più stretti sostituti nel mercato (contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di avvio del procedimento a sostegno della tesi del controllo congiunto di fatto per comunanza di interessi), in quanto essi avrebbero caratteristiche diverse. In particolare, lo specchio d'acqua antistante il terminal VTE ha un pescaggio leggermente superiore a quello del terminal SECH. Secondo le Parti, i principali competitor del terminal VTE sarebbero i terminal gestiti dal gruppo Contship a La Spezia ed a Livorno.

28. Infine, secondo quanto prospettato dalle due Parti, non sono del tutto coincidenti le rispettive motivazioni che hanno portato all'operazione.
Infatti, mentre GIP ha insistito esclusivamente sulla motivazione puramente patrimoniale, Sinport-PSA ha affermato che l'operazione è stata dettata, dal suo punto di vista di impresa con base a Singapore, anche dall'esigenza di trovare un partner italiano per la propria attività in Italia.

c) Valutazione della natura dell'operazione realizzata nel luglio 2008

29. Nonostante le sopra riportate argomentazioni espresse dalle Parti nel corso del procedimento, sono da confermare le valutazioni svolte nell'atto di avvio dello stesso in merito al potere di veto del socio di minoranza per le decisioni degli organi sociali riguardanti concessioni nuove o estensioni di concessioni esistenti. Come già rilevato nell'atto di avvio del procedimento, infatti, tale potere di veto consente di influenzare la capacità di espansione in altri porti delle due società target dell'operazione e delle loro controllate.
Per questo motivo, l'operazione realizzata nel luglio 2008 ha comportato il passaggio da una situazione di controllo esclusivo ad una di controllo congiunto in Sinport e in Seber. L'operazione, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Pur essendo due le società in cui si è verificato il passaggio da un controllo esclusivo ad un controllo congiunto, la concentrazione è unica, in quanto tali acquisizioni di controllo congiunto sono del tutto interconnesse, essendo avvenute simultaneamente e con un unico contratto, tra i medesimi soggetti e senza che l'una potesse avere luogo senza il realizzarsi anche dell'altra [Come indicato al punto 38 della Comunicazione già citata, rileva “lo scopo economico perseguito dalle parti” e si è in presenza di un'unica concentrazione ove due “operazioni siano interdipendenti, per cui l'una non sarebbe stata realizzata senza l'altra”; in tal caso, infatti, “il cambiamento della struttura del mercato è determinato da queste operazioni nel loro insieme” (punto 40).
Cfr. anche il punto 50 della stessa Comunicazione , secondo cui “se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un'acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività. Allo stesso modo vanno considerate “due o più operazioni concluse tra le medesime persone o imprese se effettuate simultaneamente”. ].


V. LA MANCATA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'OPERAZIONE REALIZZATA NEL LUGLIO 2008

30. La concentrazione avrebbe dovuto essere comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato in Italia nel 2007 dall'insieme delle due imprese di cui è stato acquisito il controllo congiunto è stato superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione stessa (45 milioni di euro) [Nel 2007 il fatturato consolidato di Sinport è stato di circa 110 milioni di euro e quello di Seber di circa 32 milioni di euro.] e non risultano ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04.
Le Parti, invece, si sono limitate a far pervenire all'Autorità, in data 28 luglio 2008, una mera informativa circa l'accordo di scambio di partecipazioni sottoscritto in data 15 luglio 2008, priva degli elementi necessari per la verifica della natura dell'accordo stesso. Solo in data 4 marzo 2009 è stato completato l'insieme delle informazioni necessarie per tale verifica.


VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE CONSISTENTE NELL'OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'OPERAZIONE

Individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione

31. Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione preventiva in capo all'impresa che direttamente acquisisce il controllo, la responsabilità della mancata comunicazione nel caso di specie va attribuita a PSA Europe ed a GIP [In proposito, cfr. il Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle “Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese”.].

Considerazioni relative all'elemento oggettivo

32. Le conseguenze dell'infrazione sono state eliminate, per i motivi più avanti indicati, con la modifica apportata ai patti parasociali nell'ottobre 2009.

Considerazioni relative all'elemento soggettivo

33. Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, non risulta l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Si osserva, anzi, che le Parti hanno informato l'Autorità dell'esistenza dell'operazione (seppure, in sede di prima informazione, con una solo sommaria descrizione del contenuto dell'operazione) ed hanno successivamente fornito le informazioni che sono state loro richieste.
Si osserva, altresì, che nel caso di specie l'operazione presenta talune peculiarità rispetto alla precedente casistica in materia di concentrazioni, tali da rendere di non immediata evidenza la sua natura concentrativa.
Ciò nondimeno, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede la responsabilità per un'azione od omissione cosciente e volontaria, “sia essa dolosa o colposa” e nel caso di specie residua la rimproverabilità di un comportamento colposo, alla stregua della norma che stabilisce l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione superanti determinate soglie di fatturato.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

34. Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità in capo a PSA Europe e GIP, si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione.
In proposito, l'articolo 11 della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione dell'ammenda, “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie, ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, va considerato che le conseguenze dell'infrazione, secondo la valutazione svolta più avanti, sono state eliminate con la modifica apportata ai patti parasociali nell'ottobre 2009.
Va inoltre considerato, alla stregua dei citati parametri, che le Parti hanno informato l'Autorità dell'esistenza dell'operazione e successivamente hanno fornito le informazioni che sono state loro richieste.
Quanto alle condizioni economiche, si osserva che nel 2008 il fatturato di PSA Europe è stato pari a circa [30-40] milioni di euro, mentre quello consolidato di GIP è stato di circa 88 milioni di euro.
La sanzione viene quantificata in 5.000 € (cinquemila euro) per PSA Europe e 5.000 € (cinquemila euro) per GIP.


VII. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLA MODIFICA APPORTATA AI PATTI PARASOCIALI

35. La modifica apportata in data 21 ottobre 2009 dalle Parti ai patti parasociali e comunicata all'Autorità in data 29 ottobre 2009, consistente, come sopra indicato, nell'eliminazione del diritto di veto di GIP in Sinport, VTE e Vecon e di PSA Europe in Seber e TCPG, relativamente alle decisioni riguardanti nuove concessioni o estensioni di concessioni esistenti, è tale da far escludere la persistenza del controllo congiunto, che era stato delineato nel provvedimento di avvio del procedimento proprio per l'esistenza di questo diritto di veto.

36. L'eliminazione del diritto di veto del socio di minoranza relativamente alle nuove concessioni - diritto che avrebbe condizionato la possibilità di crescita di Sinport, di Seber e delle loro controllate nel mercato - modifica significativamente gli incentivi che dettano i comportamenti del socio di maggioranza (PSA Europe in Sinport e GIP in Seber).

37. Per quanto precede, con la modifica apportata in data 21 ottobre 2009 dalle Parti ai patti parasociali, risulta essere venuto meno il controllo congiunto che era stato delineato nell'atto di avvio del procedimento e, dunque, il carattere concentrativo dell'operazione.
Non essendovi una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90, non vi è luogo a provvedere, in relazione all'articolo 6 della legge stessa, in merito all'operazione modificata nel senso sopra indicato.

CONSIDERATO che l'operazione realizzata nel mese di luglio 2008, in quanto comportante l'acquisizione del controllo congiunto di PSA e GIP, rispettivamente, su Seber e Sinport, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato nel 2007 a livello nazionale dall'insieme delle due imprese di cui è stato acquisito il controllo congiunto è stato superiore alla soglia prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, la concentrazione di cui trattasi era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere ai soggetti che non abbiano ottemperato al relativo obbligo, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che la responsabilità della mancata comunicazione nel caso di specie va attribuita a PSA Europe ed a GIP;

RITENUTO di dover procedere nei confronti di PSA Europe e di GIP all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, relativamente all'operazione sopra descritta;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:
- l'eliminazione delle conseguenze dell'infrazione con la modifica apportata ai patti parasociali in data 21 ottobre 2009.
- l'assenza di dolo da parte degli agenti e gli aspetti di novità emersi nel caso di specie, rispetto alla precedente casistica in materia di concentrazioni tra imprese;
- la sollecitudine delle Parti nel fornire le informazioni richieste dall'Autorità;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione, a carico delle società PSA Europe e GIP, della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, nella misura, rispettivamente, di 5.000 € (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che a fronte dell'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità vi sia un sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO che, a seguito della modifica apportata dalle Parti all'operazione in data 21 ottobre 2009, essendo venuto meno il controllo congiunto, non sussiste più una concentrazione valutabile ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 287/90;


ORDINA

alle società PSA Europe Pte Ltd e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., di pagare la somma di 5.000 € (cinquemila euro) ciascuna quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, relativamente alla mancata comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione posta in essere in data 15 luglio 2008.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento delle stesse, le società PSA Europe Pte Ltd e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.


DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere, in relazione agli articoli 5 e 6 della legge n. 287/90, in merito all'operazione così come modificata in data 21 ottobre 2009.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni da tale data di notificazione.




IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino


IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Forte crescita dei ricavi della OOIL/OOCL in Asia
Hong Kong
Fatturato annuale in calo negli altri mercati
Falteri (Federlogistica): non più rinviabile la nomina dei presidenti delle autorità portuali
Genova
E - ha precisato - non possono essere il frutto di una consultazione affrettata del Manuale Cencelli
Positivi i risultati annuali e trimestrali delle taiwanesi Evergreen e WHL
Taipei
Lo scorso totalizzati incrementi del +65,7% e +61,4% dei ricavi
Nel 2024 il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno è cresciuto del +2%
Napoli
DP World registra ricavi annuali record in crescita del +9,7%
Dubai
Il gruppo terminalista conferma l'intenzione di procedere a nuove acquisizioni
Rilevante crescita dei risultati finanziari annuali della ZIM ma anche dei container trasportati dalla flotta
Haifa
Nel 2024 sulle navi della compagnia israeliana sono stati caricati oltre 3,7 milioni di teu (+14,3%)
Assai positivo l'esercizio annuale 2024 della Yang Ming
Keelung
I ricavi sono cresciuti del +58,4%. Utile di quasi due miliardi di dollari USA
Il CSIS esorta il governo USA a contrastare il sistema dual-use civile-militare adottato dai cantieri navali cinesi
Washington
Perplessità sul sistema di tasse portuali proposto dall'USTR, ma non sulla sua introduzione che costerebbe oltre otto miliardi di dollari all'anno alle prime dieci compagnie che scalano porti USA
Keppel Infrastructure Fund acquisisce la Global Marine Group
Singapore/New York
L'azienda ha una flotta di sei navi per la posa di cavi sottomarini
Netto miglioramento delle performance economiche del gruppo crocieristico Viking
Global Ports Holding gestirà il terminal crociere del porto scozzese di Clydeport
Liverpool/Londra
Siglato con Peel Ports un contratto di concessione della durata di 50 anni
Al via nel porto di Oristano i lavori per il nuovo Centro Servizi Polifunzionale per la Logistica Agroalimentare
Ad Hanseatic Global Terminals il 60% della società che opera il Terminal de l'Atlantique di Le Havre
Amburgo/Le Havre
Il 40% rimane alla francese Seafrigo
Triton compra il noleggiatore di contenitori marittimi Global Container International
Hamilton
Ha una flotta pari a circa 500mila teu
Bureau Veritas chiude il 2024 con una serie di record
Neuilly-sur-Seine/Milano
Forte crescita (+58%) dei nuovi ordini nel segmento Marine & Offshore
Le Aziende informanoSponsored Article
ABB Ability™ Marine Remote Diagnostic System
Always on board with you
MOL prosegue le acquisizioni nel segmento della logistica delle rinfuse liquide
Tokyo/Rotterdam
Comprerà l'olandese LBC Tank Terminals che dispone di una capacità di stoccaggio di 3,3 milioni di metri cubi
Avviati i lavori di potenziamento del Jeddah South Container Terminal
Riyadh
Investimento di 800 milioni di dollari. La capacità di traffico salirà a quattro milioni di teu
Nel 2024 i ricavi del gruppo DHL sono cresciuti del +3,0%
Bonn
Sensibile miglioramento delle performance nell'ultimo trimestre
CMA CGM promette investimenti pari a 20 miliardi di dollari negli USA
Marsiglia
Previsti l'incremento da 10 a 30 navi della flotta di bandiera americana, lo sviluppo di attività portuali e logistiche e 10mila nuovi posti di lavoro
Annunziata nominato commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale
Napoli
Il suo mandato alla presidenza è giunto al termine il 2 febbraio
Con i nuovi ordini CMA CGM si appresta a diventare il secondo carrier marittimo containerizzato mondiale
Courbevoie
Attualmente l'orderbook della società di Marsiglia è più consistente di quello della Maersk
La genovese Sirius Ship Management ha acquisito la concittadina Generalmarine
Genova
L'azienda è specializzata in soluzioni per l'elettronica di navigazione e le comunicazioni marittime
L'associazione degli armatori europei cambia nome
Bruxelles
Da oggi si chiama ECSA European Shipowners
EST ha ordinato a Konecranes una nuova gru mobile per il suo terminal nel porto di Augusta
A gennaio le navi transitate nel canale di Suez sono diminuite del -23,2%
Il Cairo/Ismailia
Nel 2024 le merci passate attraverso la via d'acqua egiziana sono calate del -65,4%
Navi e imbarcazioni, nonostante i controlli, continuano ad inquinare le acque dell'Unione Europea
Lussemburgo
Lo denuncia una una relazione della Corte dei Conti Europea
TiL (gruppo MSC), con BlackRock e GIP, acquisirà l'80% di Hutchison Ports
Hong Kong
Accordo anche per comprare il 90% del capitale della Panama Ports Company. L'enterprise value è di 22,8 miliardi di dollari
Pessina (Federagenti) chiede un esame dell'utilità dei nuovi terminal portuali
Roma
Sollecitata una mappa che evidenzi le tipologie di traffico e la domanda effettiva del mercato per tali tipologie di merci e servizi
CMA CGM ordina altre 12 nuove portacontainer da 18.000 teu, questa volta in Cina
Shanghai
Saranno consegnate da Jiangnan Shipyard fra il 2028 e il 2029
A gennaio il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -10,7%, mentre a Savona-Vado è cresciuto del +8,1%
Genova
Merci containerizzate in aumento del +18,2%. Diminuzione dei crocieristi
In netto miglioramento i risultati economici di Kuehne+Nagel nella seconda metà del 2024
Schindellegi
Nel quarto trimestre il fatturato netto è cresciuto del +18,8% e l'utile netto del +11,3%
Il regolamento europeo sul riciclaggio delle navi ha raggiunto i suoi obiettivi
Bruxelles
Troppi armatori - denuncia l'ultima valutazione della normativa - scelgono ancora di demolire le navi nei cantieri dell'Asia meridionale
Croce (Assagenti): non più rinviabile la scelta del nuovo presidente dell'AdSP della Liguria Occidentale
Genova
Non è accettabile - ha denunciato - che da più di un anno il sistema portuale sia acefalo
Nel 2024 i ricavi della CMA CGM sono aumentati del +18% e l'utile netto del +57%
Marsiglia
I container trasportati dalla flotta sono cresciuti del +8%
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,9% grazie ai container
Brema
Inversione di tendenza nell'ultimo trimestre quando i carichi in contenitore sono diminuiti del -2,6%
Zero Emission Maritime Buyers Alliance avvia una seconda gara per spedizioni marittime a basse emissioni
Washington
È relativa ad un'attività della durata di 3-5 anni a partire dal 2027
Costamare programma lo spin-off della divisione dry bulk
Monaco
Verrà creata la Costamare Bulkers Holdings che si prevede di quotare alla Borsa di New York
Il gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line Holdings archivia un anno record
Miami
Elevata la domanda per le crociere programmate nel 2025 e nel 2026
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale è calato del -7,7%
Bari
Pieno apprezzamento dell'ECSA per il Clean Industrial Deal europeo
Bruxelles
Favore espresso anche da T&E, che però ritiene assai preoccupante la decisione di rinviare la proposta di un obiettivo climatico per il 2040
L'80% del gruppo armatoriale e logistico Louis-Dreyfus Armateurs ad InfraVia
Suresnes/Parigi
La famiglia Louis-Dreyfus manterrà il restante 20% del capitale
Nel 2024 i ricavi di Accelleron hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari
Baden
Utile netto in crescita del +63,1%
Fincantieri ha consegnato la nuova nave Norwegian Aqua alla Norwegian Cruise Line
Trieste
Ha una stazza lorda di 156.300 tonnellate
Parte la gara per il primo lotto della nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica nel porto della Spezia
La Spezia
Intervento del valore di 36,9 milioni di euro
Nel 2024 d'Amico International Shipping ha registrato un calo dei ricavi base time charter
Lussemburgo
Flessione del -7,6% sull'anno record precedente
Nel 2024 i terminal portuali di Global Ports Holding hanno movimentato un traffico crociere record
Istanbul
I ricavi della società sono aumentati del +21%
Nel primo bimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,7%
San Pietroburgo
In crescita solo i carichi in importazione
Segna variabile tendente al bello l'ultima lettura del Goods Trade Barometer della WTO
Ginevra
Trasportounito proporrà il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 31 marzo
Roma
Longo: dal Ministero risposte evanescenti e prive di qualsiasi contenuto
L'introduzione degli standard ESG rappresenta una trasformazione profonda per le imprese portuali
Roma
Nel 2024 Attica ha registrato ricavi e performance operative record
Atene
In calo gli utili a causa degli oneri della fusione con Anek e dell'acquisto di quote di emissione
Arrestato un uomo nell'ambito delle indagini per la collisione tra la Solong e la Stena Immaculate
Southampton
L'accusa è di omicidio colposo per negligenza grave
Pechino, le misure per rivitalizzare l'industria navalmeccanica USA non funzioneranno
Pechino
Nuovi dazi e tariffe - sottolinea il governo - sono dannosi per entrambe le parti
Messina ottiene un finanziamento di 50 milioni di dollari per sostenere gli investimenti nelle full container
Genova
Accordo con BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio
La tanker Sounion attaccata ad agosto nel Mar Rosso ha attraversato il canale di Suez
Ismailia
Collisione fra due navi nei pressi del porto di Hull
Southampton / Jacksonville / Rotterdam
Sulle due unità sono divampati incendi
A gennaio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +7,6%
Ravenna
In aumento rinfuse secche e merci varie. Flessione delle rinfuse liquide
Si attenua la crescita tendenziale dei ricavi mensili di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei/Keelung
A febbraio registrati rispettivamente aumenti del +13,5%, +3,1% e +19,9%
Nel 2024 i container trasportati dalla flotta della cinese SITC sono aumentati del +10,7%
Hong Kong
Ricavi annuali in crescita del +25,9%
Nel porto di Genova è stato sequestrato un carico di 240 kg di cocaina
Genova
La droga proveniva dal Sud America
Assoporti presenta nuove linee guida per una comunicazione inclusiva
Roma
Giampieri: valido strumento per una comunicazione più efficace, rispettosa e inclusiva in tutto l'ambito portuale
La tedesca Schmitz Cargobull acquisirà il 48% della polacca GT Trailers
Münsterland
Entrambe producono semirimorchi e attrezzature per la logistica
A.P. Moller Capital acquisirà il 40% della filippina AC Logistics
Copenaghen
Accordo con la Ayala Corporation che detiene l'intero capitale dell'azienda
Attica Holdings ha venduto il traghetto ro-pax Kriti II costruito nel 1979
Atene
Ceduto per 3,6 milioni di dollari, sarà smantellato in un cantiere autorizzato dall'UE
Nuovi record economici e operativi del gruppo terminalista ICTSI
Manila
Lo scorso anno il traffico dei container movimentato dai terminal portuali è cresciuto del +2,5%
Lauritzen Bulkers ha comprato la canadese Alexander & Blake
Copenaghen
L'azienda opera spedizioni marittime di rinfuse secche, merci sfuse e project cargo
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Royal HaskoningDHV ha comprato la scozzese Arch Henderson
Aberdeen/Amersfoort
La società di Aberdeen è specializzata nella progettazione di opere marittime
Accordo di collaborazione tra Saipem e Divento per l'eolico flottante in Italia
Milano
Prevede l'impiego della tecnologia STAR 1 per la realizzazione delle fondazioni semisommergibili
Global Ship Lease registra risultati economici annuali e trimestrali record
Atene
Nel 2024 i ricavi sono aumentati del +5,4%
Trump promette incentivi fiscali ai costruttori navali statunitensi
Washington
Annunciata la creazione di un nuovo Office of Shipbuilding
Investimento di 1,18 miliardi di dollari della CMB.TECH per acquisire il 40,8% della Golden Ocean
Anversa
La compagnia belga comprerà la quota detenuta dalla Hemen Holding di John Fredriksen
I soci di Interporto Toscano Amerigo Vespucci immettono dieci milioni nella società
Livorno
A novembre il Cda ha predisposto un piano di ristrutturazione
Seabourn ha venduto la nave da crociera Seabourn Sojourn alla Mitsui Ocean Cruises
Seattle/Tokyo
Passerà alla compagnia giapponese nella seconda metà del 2026
ECG adotta un programma per incrementare la sicurezza della consegna degli autoveicoli ai concessionari
Bruxelles
È deceduto a 76 anni Cristoforo Canavese
Savona
Figura di spicco della portualità ligure
Sottoscritto l'atto di acquisizione dell'edifico storico a Gaeta che ospiterà l'ITS Academy Caboto
Al terminal PSA Venice - Vecon il diesel tradizionale è stato sostituito con biocarburante HVO
Genova
Consente una riduzione dell'88,7% delle emissioni di gas serra
Nel porto di Augusta sono state spostate due gru portuali per ripristinarne il funzionamento
Augusta
Sono di proprietà dell'Autorità del Sistema Portuale
Abbattuto l'ultimo diaframma dell'infrastruttura viaria Galleria Salerno Porta Ovest
Salerno
Collega direttamente il porto commerciale della città campana allo svincolo autostradale
La cinese CMPort acquisirà il 70% della società terminalista brasiliana Vast Infraestrutura
Hong Kong/Rio de Janeiro
Attiva nel porto di Açu, movimenta il 30% delle esportazioni nazionali di petrolio greggio
Porto di Gioia Tauro, rinnovata la concessione a Heidelberg Materials Italia Cementi
Gioia Tauro
La durata del contratto è salita da quattro a dieci anni
Ad Antigua è stata avviata la costruzione di un nuovo terminal crociere
St. John's
Sarà completato a metà del prossimo anno
Nel 2024 i ricavi di Finnlines sono aumentati del +2,7%
Helsinki
Pippingsköld conferma l'acquisto di ulteriori tre nuove navi ro-pax che entreranno in servizio nel 2028
Confermata a Mercitalia Shunting & Terminal l'attività di manovra ferroviaria nell'Interporto di Padova
Padova
Daniele Rossi nominato commissario straordinario dell'AdSP dell'Adriatico Centro Settentrionale
Tarros nomina un proprio agente in Germania
La Spezia
È la Global Liner Agencies, società con sede a Stoccarda
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Napoli un convegno di studi sul contrasto ai traffici illeciti via mare
Napoli
Si terrà presso l'Università degli Studi “Parthenope”
Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
Ancona
È in programma l'11 febbraio
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
ESPO, il Clean Industrial Deal è un primo importante passo verso la decarbonizzazione
Bruxelles
Il piano è stato presentato oggi dalla Commissione Europea
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso di Med Yacht Storage sulla concessione demaniale a Vado Ligure
Genova
In Francia i datori di lavoro chiedono un'unità di coordinamento pubblico-privato per limitare l'impatto degli scioperi nei porti
Parigi
Lo scopo è di trovare rapidamente soluzioni
Portata a termine la gara per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale
Bari
Leone: i porti potranno finalmente contare su un meccanismo di mutua assistenza
L'AdSP dell'Adriatico Centrale pubblica l'avviso per le agevolazioni all'acquisto di mezzi portuali “green”
Rinnovato il direttivo del Gruppo Giovani di Federagenti
Roma
Filippo Bongiovanni è stato nominato presidente
Augusta Due (gruppo Mednav) torna al mercato delle nuove costruzioni con una tanker di 18.500 tpl
Roma
È stata realizzata dal cantiere cinese Fujian Southeast Shipbuilding Co.
Il 2025 è iniziato assai male per i porti spagnoli
Madrid
A gennaio movimentate 43 milioni di tonnellate di merci (-6,4%)
Nel porto di Siracusa partono lavori di manutenzione delle infrastrutture
Siracusa
Interventi del valore complessivo di oltre 300mila euro
Nuovo accordo Fincantieri-Edge per sviluppare soluzioni per la protezione delle infrastrutture sottomarine
Abu Dhabi/Trieste
Nei primi nove mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti italiani è cresciuto del +0,5%
Napoli/Roma
In diminuzione rinfuse solide e merci convenzionali. Crescita negli altri settori
MAIRE, Eni e Iren iniziano l'iter autorizzativo per un impianto di metanolo e idrogeno circolari
Milano
Fritelli (Nextchem): i porti italiani saranno tra i primi al mondo a poter fruire del nuovo carburante ecologico
Maestripieri (CISL Liguria): ai porti di Genova e Savona-Vado serve un presidente
Genova
Gli scali - ha denunciato - sono costretti a operare in regime di assoluta emergenza
Nova Marine Carriers, Aug. Bolten ed Ership hanno acquisito Maja Stuwadoors Groep
Lugano
La società olandese opera un terminal rinfuse nel porto di Amsterdam
Nel 2024 il traffico dei container nel porto di Algeciras è diminuito del -0,5%
Algeciras/Valencia
Lo scorso mese il trend negativo è proseguito
Confitarma, bene il mantenimento della procedura semplificata per l'arruolamento dei marittimi
Roma
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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