testata inforMARE
Cerca
4 luglio 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
01:33 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
L'Antitrust ritiene che lo scambio azionario tra PSA Europe e GIP non costituisca operazione di concentrazione
Secondo l'AGCM, con la soppressione dei reciproci diritti di veto decade la possibilità di attività di controllo da parte di uno dei due soggetti sull'altro. Multa di 5.000 euro per la mancata comunicazione preventiva dell'operazione
25 novembre 2009
Con pronunciamento del 5 novembre scorso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito che lo scambio azionario tra PSA Europe e Gruppo Investimenti Portuali (GIP) non costituisce operazione di concentrazione come definita dall'articolo 5 della legge 287 del 10 ottobre 1990 e che, pertanto, «non vi è luogo a provvedere in relazione all'articolo 6 della legge stessa (divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, ndr)».

L'operazione di scambio azionario è avvenuta lo scorso anno con l'acquisto da parte di PSA Europe del 40% del capitale sociale della Seber del gruppo GIP e con l'acquisto da parte della GIP del 40% del capitale sociale della Sinport del gruppo PSA Europe (inforMARE del 18 dicembre 2008). Prima di tale operazione PSA Europe, che fa capo al gruppo terminalista PSA Corporation di Singapore, possedeva la totalità del capitale di Sinport Sinergie Portuali, che a sua volta detiene l'intero capitale sociale di Voltri Terminal Europa (VTE), la società che opera l'omonimo container terminal del porto di Genova, e di Vecon, società che opera il container terminal del porto di Venezia. Prima dello scambio azionario il Gruppo Investimenti Portuali deteneva l'intero capitale sociale della Seber, che a sua volta possiede la totalità del capitale di Terminal Contenitori Porto di Genova (TCPG), società che opera il container terminal Southern European Container Hub (SECH) del porto di Genova.

L'Autorità Antitrust ha stabilito che l'operazione non costituisce concentrazione restrittiva della libertà di concorrenza in quanto un mese fa (il 21 ottobre) PSA Europe e GIP hanno provveduto a modificare i patti parasociali sottoscritti lo scorso anno eliminando il diritto di veto di GIP in Sinport, VTE e Vecon e il diritto di veto di PSA Europe in Seber e TCPG relativamente alle decisioni riguardanti nuove concessioni o estensioni di concessioni esistenti. Secondo l'Antitrust, tale modifica «è tale da far escludere la persistenza del controllo congiunto, che era stato delineato nel provvedimento di avvio del procedimento proprio per l'esistenza di questo diritto di veto».

Oggi si è riunito il Comitato Portuale

Oggi il Comitato Portuale di Genova ha deliberato all'unanimità di fissare al prossimo 15 gennaio il termine entro cui l'Autorità Portuale dovrà decidere sulle due istanze di utilizzo temporaneo dell'area di Ponte Libia presentate da Società Grendi Trasporti Marittimi e da Società Terminal San Giorgio. Entro tale data sarà effettuato un esame approfondito delle due istanze prima di procedere all'assegnazione temporanea dell'area in attesa degli esiti della gara per l'assegnazione del compendio Multipurpose. Nel frattempo - ha spiegato l'ente portuale - Grendi continuerà ad operare sull'area di Ponte Libia.

Il Comitato Portuale ha approvato anche la delibera che consentirà di attivare le procedure per la realizzazione del progetto di fornitura di energia elettrica alle navi da terra a partire dall'area delle riparazioni navali.

A conclusione della riunione il presidente della Port Authority, Luigi Merlo, ha presentato il risultato del lavoro del tavolo che si sta occupando del tema dell'autotrasporto comunicando che ci saranno novità di rilievo già a partire dal prossimo gennaio quando la trasmissione telematica del “delivery order”, già sperimentata con buoni risultati al terminal SECH, verrà applicata anche a Voltri. A ciò - ha precisato - si aggiungeranno alcune sensibili migliorie procedurali che dovrebbero impattare positivamente sul lavoro degli autotrasportatori fornendo informazioni più puntuali e tempestive sulla fattibilità del viaggio. Inoltre, sempre nell'ambito delle procedure, dal prossimo 1° febbraio entrerà in funzione il preavviso di arrivo per il traffico contenitori che viaggia su strada sia verso il terminal SECH che verso il terminal VTE. L'Autorità Portuale attiverà un call center che avrà il compito di aiutare l'autotrasporto nella soluzione delle difficoltà legate all'operatività portuale.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha preso atto che, con la soppressione del diritto di veto, decade la possibilità di attività di controllo da parte di uno dei due soggetti sull'altro e che, quindi, tale operazione non costituisce concentrazione, in particolare se realizzata - come recita la legge del 1990 - “quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese”.

L'Antitrust si è limitata a comminare a PSA Europe e GIP una sanzione amministrativa di 5.000 euro per la mancata comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione che risale al 15 luglio 2008.

Il pronunciamento dell'Antitrust evidenzia come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si sia limitata a valutare l'operazione con riferimento alla legge del 1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato e non al testo di legge n. 84 del 1994 per il riordino delle norme legislative in materia portuale, il quale stabilisce (articolo 18) che “in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione”. A tale riguardo l'Antitrust si è limitata a prendere atto che PSA Europe e GIP hanno dichiarato «di avere agito con la massima buona fede, testimoniata dal fatto che esse hanno provveduto ad informare dell'operazione l'Autorità, con lettera inviata in data 22 luglio 2008 e ricevuta in data 28 luglio 2008».

Tale pronunciamento rappresenta un riferimento importante per il legislatore, che è alle prese con la riforma delle norme in materia portuale. Appare un provvedimento di grande interesse soprattutto alla luce dell'orientamento del legislatore, che sembra indirizzato ad assegnare alle Autorità Portuali il potere di valutare se un'operazione come lo scambio azionario tra PSA Europe e GIP costituisca o meno una distorsione della concorrenza e sia di pregiudizio per l'utenza portuale. A nostro avviso è necessaria invece una normativa che chiarisca quali sono le regole del gioco in tutti i porti italiani, una legge che definisca le direttive e le procedure trasparenti da sempre invocate dalle imprese.

Bruno Bellio



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato


PSA EUROPE-GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI/SEBER-SINPORT
Provvedimento n. 20449

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2009, con il quale è stato avviato nei confronti delle società PSA Europe Pte Ltd, Sinport Sinergie Portuali S.p.A. e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., relativamente ad un'operazione consistente in due trasferimenti di quote di capitale sociale, avvenuti contestualmente in base ad un accordo sottoscritto in data 15 luglio 2008, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTO il proprio provvedimento del 23 settembre 2009, con cui è stata deliberata la proroga del termine per la conclusione del procedimento al 13 novembre 2009;

VISTO l'atto pervenuto in data 29 ottobre 2009, con cui le società PSA Europe Pte Ltd, Sinport Sinergie Portuali S.p.A. e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. hanno comunicato di avere modificato, in data 21 ottobre 2009, i patti parasociali relativi all'operazione sopra indicata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:


I. LE PARTI

1. PSA Europe Pte Ltd (di seguito, PSA Europe) è una società facente parte del gruppo PSA. Essa ha detenuto, fino al mese di luglio 2008, la totalità del capitale sociale di Sinport Sinergie portuali S.p.A. (di seguito, Sinport).
Quest'ultima è la sub-holding del gruppo PSA per l'Italia e detiene la totalità del capitale sociale di Voltri Terminal Europa S.p.A. (di seguito, VTE) e di Vecon S.p.A. (di seguito, Vecon). VTE gestisce un terminal container nel porto di Genova; Vecon gestisce un terminal container nel porto di Venezia [Sinport controlla, inoltre, alcune società non operanti nelle operazioni portuali.].
Sinport ha realizzato nel 2007 (anno precedente la realizzazione dell'operazione più avanti descritta) un fatturato consolidato di circa 110 milioni di euro.

2. G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali (di seguito, GIP) è una società che ha detenuto, fino al mese di luglio 2008, la totalità del capitale sociale di Se.be.r. S.r.l. (di seguito, Seber), la quale detiene la totalità del capitale sociale di Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. (di seguito, TCPG). Quest'ultima gestisce nel porto di Genova un terminal container denominato SECH.
Seber ha realizzato nel 2007, attraverso TCPG, un fatturato di circa 32 milioni di euro.

3. Nel mese di luglio 2008 la partecipazione di PSA Europe in Sinport si è ridotta al 60%, contemporaneamente all'acquisto, da parte della stessa PSA Europe, di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Seber.

4. Nel mese di luglio 2008 la partecipazione di GIP in Seber si è ridotta al 60%, contemporaneamente all'acquisto, da parte della stessa GIP, di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Sinport.


II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. Con nota pervenuta in data 28 luglio 2008, GIP e Sinport hanno segnalato all'Autorità la realizzazione, il 15 luglio 2008, della seguente operazione, consistente in due trasferimenti di quote di capitale sociale:
- acquisto da parte di PSA del 40% del capitale sociale di Seber, ceduto da GIP, che continua a detenere il restante 60% del capitale;
- acquisto da parte di GIP del 40% del capitale sociale di Sinport, ceduto da PSA Europe, che continua a detenere il restante 60% del capitale.
Lo scambio di quote è stato stabilito in un unico contratto stipulato in data 15 luglio 2008. In data 28 luglio 2008 sono stati sottoscritti i patti parasociali ed è stato eseguito lo scambio di quote.

6. Informazioni supplementari in merito all'operazione sono state fornite dalle Parti, in risposta a richieste dell'Autorità, il 1° settembre 2008, il 14 novembre 2008, il 27 novembre 2008 ed il 4 marzo 2009.

7. Si indicano di seguito le modalità di deliberazione nel Consiglio di amministrazione di Sinport e in quello di Seber.

8. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, eletti con il meccanismo delle liste in modo che sia garantita la nomina di tre membri per la maggioranza e due per la minoranza.

9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, ad eccezione delle seguenti materie, per le quali, occorrendo il voto favorevole di almeno 4 dei 5 consiglieri, il socio di minoranza dispone di un potere di veto [Quanto alle società controllate che gestiscono i terminal, le Parti hanno precisato che [omissis] [nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono state ritenute sussistenti ragioni di riservatezza o segretezza delle informazioni].]:
i. ogni modifica della partecipazione detenuta dalla società nelle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile;
ii. ogni proposta di aumento di capitale della società [Sul punto, è stato specificato [omissis].];
iii. fatto salvo il consenso di tutti i soci, ogni decisione relativa alla stipula di nuove concessioni da parte della società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile e/o ogni decisione relativa alle condizioni, al rinnovo, all'estensione, alla scadenza o alla eventuale revoca delle concessioni della società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile, che impatti sulla capacità dei soci della società di investire sulla stessa [In proposito, [omissis].];
iv. ogni delega di poteri o rilascio di procure a qualunque soggetto, affinché possa agire in nome e per conto del consiglio di amministrazione della società, ad eccezion fatta di quei poteri conferiti all'amministratore delegato o di ogni altro potere conferito per l'attività di gestione ordinaria della società ad amministratori o dipendenti della stessa;
v. ogni operazione tra:
(a) da un lato:
i. i soci della società
ii. i soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile, tali soci o
iii. i soggetti controllati, ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 1 o 2, del codice civile, dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii)
(b) e dall'altro lato la società e le sue controllate
inclusa la remunerazione dei consiglieri non esecutivi addebitata ad uno qualsiasi dei soggetti di cui al punto (b) che precede da parte di uno dei soggetti di cui al punto (a) che precede, fatto salvo il caso in cui tali operazioni abbiano ricevuto il consenso di tutti i soci della società;
vi. trasferimenti di aziende rilevanti o proposte all'assemblea dei soci relativamente al trasferimento dell'intera azienda [In proposito, [omissis].];
vii. modifiche agli statuti delle società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 o 2, del codice civile”.

10. La previsione sub v) è una “clausola di stile” che, andando al di là della fattispecie del conflitto di interessi di cui al Codice civile, consente alla minoranza di partecipare alle decisioni riguardanti le forniture infragruppo (ad esempio, materie prime, macchinari, software e hardware), ad evitare che tali decisioni siano dettate non da effettive necessità bensì da esigenze proprie della capogruppo o di determinati settori del gruppo di appartenenza.

11. Quanto alla previsione statutaria sub vi), sono considerate “aziende rilevanti” [omissis].

12. Infine, [omissis].


III. LE MODIFICHE APPORTATE AI PATTI PARASOCIALI IN DATA 21 OTTOBRE 2009

13. In data 29 ottobre 2009 le Parti hanno comunicato all'Autorità una modifica apportata in data 21 ottobre 2009 ai patti parasociali riguardanti la governance in Sinport, VTE, Vecon, Seber e TCPG, che erano stati sottoscritti il 28 luglio 2008. La modifica consiste nella soppressione del potere di veto di GIP in Sinport, VTE e Vecon e di PSA in Seber e TCPG, relativamente alle decisioni riguardanti nuove concessioni o estensioni di concessioni esistenti.
Entro il 30 novembre 2009 si terranno le assemblee straordinarie delle società interessate, per modificare i loro statuti in senso conforme alla modifica apportata ai patti parasociali.


IV. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE REALIZZATA NEL LUGLIO 2008

a) Le valutazioni svolte nell'atto di avvio del procedimento

14. Nell'atto di avvio del procedimento è stato rilevato che l'operazione realizzata nel luglio 2008, in quanto comportante l'acquisizione del controllo congiunto di PSA e GIP su Seber e Sinport, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

15. Nell'atto di avvio del procedimento è stata delineata la natura concentrativa dell'operazione per i seguenti motivi.

16. Il socio di minoranza, in Sinport e in Seber, avrebbe potuto esercitare, a seguito dell'operazione realizzata nel luglio 2008, un controllo congiunto di diritto, in ragione del potere di veto attribuitogli relativamente alle decisioni in materia di concessioni portuali.
Un siffatto potere di veto del socio di minoranza in materia di concessioni, riguardando anche le concessioni nuove, consente, infatti, di influenzare la capacità di espansione dell'impresa in altri porti, anche in quelli che presentano relazioni di sostituibilità con il porto di Genova.
È stato inoltre osservato che le nuove concessioni comportano investimenti per l'impresa. Sotto questo profilo, è stato considerato che, se è vero che un diritto di veto limitato ad investimenti di importo estremamente elevato può essere assimilato anche alla protezione dell'interesse patrimoniale del socio di minoranza, occorre considerare, però, che nel settore delle infrastrutture portuali gli investimenti relativi alle concessioni sono di solito un fattore che influenza in modo significativo l'operare dell'impresa nel mercato [Cfr. il punto 71 della Comunicazione della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale nel controllo delle concentrazioni (GUCE C 95 del 16 aprile 2008).].

17. Nell'atto di avvio del procedimento si è tenuto conto anche della contestualità e della simmetria del duplice trasferimento di quote sociali [Cfr. il punto 76 della Comunicazione citata, secondo cui “eccezionalmente una condotta comune può verificarsi di fatto, laddove tra gli azionisti di minoranza esistano interessi comuni talmente forti da impedire uno scontro nell'esercizio dei diritti di voto nel contesto dell'impresa comune”. Cfr. anche il punto 79, ove è indicato che “nel caso di acquisizione di partecipazioni, vi è una maggiore probabilità di una comunanza di interessi se le partecipazioni azionarie vengono acquisite mediante un'azione concordata” (la Comunicazione fa riferimento all'acquisizione concordata di più partecipazioni in un'unica società, ma la stessa osservazione può essere estesa al caso di specie, in cui vi è scambio di partecipazioni).].
Al riguardo, nell'atto di avvio è stato osservato che sarebbe stato non plausibile che in ciascuna delle società che gestiscono i terminal, le decisioni, anche nelle materie in cui non vi è un potere di veto del socio di minoranza, fossero adottate dal socio di maggioranza nel perseguimento di interessi divergenti da quelli dell'altro socio.

b) Le argomentazioni espresse dalle Parti nel corso del procedimento

18. A seguito dell'avvio del procedimento, le Parti hanno presentato memorie in data 30 luglio 2009. Le argomentazioni di Sinport-PSA sono state integrate nel corso di un'audizione svoltasi in data 8 settembre 2009.

19. Le Parti hanno sottolineato che l'operazione è stata elaborata, sin dall'inizio, prestando la massima attenzione:
a) a configurare lo scambio di quote come mera partecipazione finanziaria di PSA Europe in Seber e di GIP in Sinport, al fine di evitare che l'operazione potesse costituire una concentrazione;
b) al rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 delle legge n. 84/1994 in materia di porti, secondo cui uno stesso soggetto non può detenere in un porto più di una concessione per lo stesso tipo di attività.
In tal senso, le Parti affermano di avere agito con la massima buona fede, testimoniata dal fatto che esse hanno provveduto ad informare dell'operazione l'Autorità, con lettera inviata in data 22 luglio 2008 e ricevuta in data 28 luglio 2008.

20. GIP ha inoltre affermato che, quand'anche fosse individuabile un obbligo di comunicazione dell'operazione, esso risulterebbe assolto con la lettera del 22 luglio 2008. La circostanza che all'atto di tale comunicazione le Parti abbiano escluso che si trattasse di una concentrazione, infatti, non determina, secondo GIP, l'inottemperanza, in quanto non è previsto che, nel comunicare un'operazione in ipotesi qualificabile dall'Autorità come concentrazione, l'impresa notificante sia tenuta a sottoscrivere una qualificazione in tal senso. Sempre secondo GIP, avendo il formulario predisposto dall'Autorità una funzione di mera semplificazione dei compiti di chi predispone la comunicazione, nemmeno si può fare dipendere la correttezza e la sufficienza della comunicazione dal fatto che essa sia stata redatta, come nel caso di specie, in forma libera, senza utilizzare tale formulario.

21. Le tesi delle Parti volte ad escludere il passaggio, a seguito dell'operazione, dal controllo esclusivo ad un controllo congiunto, di diritto o di fatto, su Sinport e Seber, sono le seguenti.

22. In merito al diritto di veto del socio di minoranza relativamente alle decisioni degli organi sociali in materia di concessioni portuali, le Parti hanno fatto presente che esso è stato limitato ad ipotesi corrispondenti ad un grado minimo di tutela dell'investimento del socio di minoranza, con riferimento sia alle concessioni esistenti che ad eventuali nuove concessioni.

23. In particolare, quanto alle concessioni esistenti, l'investimento di PSA e GIP sarebbe completamente privo di valore qualora le sottostanti concessioni di VTE e Vecon, da una parte, e TCPG, dall'altra, venissero meno prima delle scadenze previste. L'importanza delle concessioni esistenti - hanno sottolineato le Parti - è tale che nel loro accordo era prevista la risoluzione dello stesso nel caso di revoca della concessione a VTE prima del 31 dicembre 2008.

24. Relativamente ad eventuali nuove concessioni, le Parti hanno fatto presente che l'ottenimento di una nuova concessione comporta investimenti di lungo termine nell'ordine di varie decine o centinaia di milioni di euro, che generalmente, non potendo essere finanziati attraversi il cash flow esistente, richiedono uno specifico finanziamento da parte dei soci attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale (il socio che non partecipasse all'aumento di capitale vedrebbe diluita la sua partecipazione) o, quanto meno, la prestazione da parte dei soci di garanzie per l'ottenimento di un prestito bancario. Pertanto, l'inclusione delle decisioni riguardanti nuove concessioni o l'estensione di quelle esistenti tra quelle soggette a diritto di veto del socio di minoranza è stata volta - secondo le Parti - ad assicurare la normale tutela del suo interesse patrimoniale.
Come sopra anticipato, le Parti hanno comunque modificato, sul punto, i patti parasociali, eliminando il diritto di veto del socio di minoranza sulle decisioni riguardanti nuove concessioni o l'estensione di concessioni esistenti.

25. Quanto alla comunione di interessi fra i due soci, le Parti hanno affermato che la contestualità dei due trasferimenti di quote deriva dal fatto che l'operazione è stata strutturata come uno scambio di quote senza esborso di denaro. GIP aveva interesse ad acquisire una partecipazione significativa in Sinport ed ha offerto in contropartita una partecipazione in Seber, previa una ricapitalizzazione della stessa Seber da parte di GIP.
La simmetria tra le quote di partecipazione oggetto di scambio (40% contro 40%) è frutto - secondo quanto prospettato dalle Parti - di una valutazione di natura esclusivamente economica e non strategica.

26. Le Parti hanno inoltre fatto presente che la comunanza di interessi viene ipotizzata, nell'atto di avvio procedimento, in una situazione che è diversa - come sarebbe riconosciuto nello stesso atto di avvio - da quella cui si riferisce la Commissione al punto 76 della Comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale nel controllo delle concentrazioni (società nella quale nessun socio detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto). Nel caso di specie non vi sarebbe neppure l'altra situazione a cui fa riferimento - sempre in tema di controllo congiunto di fatto - il successivo punto 78 della Comunicazione (un elevato grado di dipendenza di un azionista di maggioranza da un azionista di minoranza).

27. Secondo le Parti, inoltre, i due terminal di Genova non sono i più stretti sostituti nel mercato (contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di avvio del procedimento a sostegno della tesi del controllo congiunto di fatto per comunanza di interessi), in quanto essi avrebbero caratteristiche diverse. In particolare, lo specchio d'acqua antistante il terminal VTE ha un pescaggio leggermente superiore a quello del terminal SECH. Secondo le Parti, i principali competitor del terminal VTE sarebbero i terminal gestiti dal gruppo Contship a La Spezia ed a Livorno.

28. Infine, secondo quanto prospettato dalle due Parti, non sono del tutto coincidenti le rispettive motivazioni che hanno portato all'operazione.
Infatti, mentre GIP ha insistito esclusivamente sulla motivazione puramente patrimoniale, Sinport-PSA ha affermato che l'operazione è stata dettata, dal suo punto di vista di impresa con base a Singapore, anche dall'esigenza di trovare un partner italiano per la propria attività in Italia.

c) Valutazione della natura dell'operazione realizzata nel luglio 2008

29. Nonostante le sopra riportate argomentazioni espresse dalle Parti nel corso del procedimento, sono da confermare le valutazioni svolte nell'atto di avvio dello stesso in merito al potere di veto del socio di minoranza per le decisioni degli organi sociali riguardanti concessioni nuove o estensioni di concessioni esistenti. Come già rilevato nell'atto di avvio del procedimento, infatti, tale potere di veto consente di influenzare la capacità di espansione in altri porti delle due società target dell'operazione e delle loro controllate.
Per questo motivo, l'operazione realizzata nel luglio 2008 ha comportato il passaggio da una situazione di controllo esclusivo ad una di controllo congiunto in Sinport e in Seber. L'operazione, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Pur essendo due le società in cui si è verificato il passaggio da un controllo esclusivo ad un controllo congiunto, la concentrazione è unica, in quanto tali acquisizioni di controllo congiunto sono del tutto interconnesse, essendo avvenute simultaneamente e con un unico contratto, tra i medesimi soggetti e senza che l'una potesse avere luogo senza il realizzarsi anche dell'altra [Come indicato al punto 38 della Comunicazione già citata, rileva “lo scopo economico perseguito dalle parti” e si è in presenza di un'unica concentrazione ove due “operazioni siano interdipendenti, per cui l'una non sarebbe stata realizzata senza l'altra”; in tal caso, infatti, “il cambiamento della struttura del mercato è determinato da queste operazioni nel loro insieme” (punto 40).
Cfr. anche il punto 50 della stessa Comunicazione , secondo cui “se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un'acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività. Allo stesso modo vanno considerate “due o più operazioni concluse tra le medesime persone o imprese se effettuate simultaneamente”. ].


V. LA MANCATA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'OPERAZIONE REALIZZATA NEL LUGLIO 2008

30. La concentrazione avrebbe dovuto essere comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato in Italia nel 2007 dall'insieme delle due imprese di cui è stato acquisito il controllo congiunto è stato superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione stessa (45 milioni di euro) [Nel 2007 il fatturato consolidato di Sinport è stato di circa 110 milioni di euro e quello di Seber di circa 32 milioni di euro.] e non risultano ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04.
Le Parti, invece, si sono limitate a far pervenire all'Autorità, in data 28 luglio 2008, una mera informativa circa l'accordo di scambio di partecipazioni sottoscritto in data 15 luglio 2008, priva degli elementi necessari per la verifica della natura dell'accordo stesso. Solo in data 4 marzo 2009 è stato completato l'insieme delle informazioni necessarie per tale verifica.


VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE CONSISTENTE NELL'OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'OPERAZIONE

Individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione

31. Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione preventiva in capo all'impresa che direttamente acquisisce il controllo, la responsabilità della mancata comunicazione nel caso di specie va attribuita a PSA Europe ed a GIP [In proposito, cfr. il Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle “Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese”.].

Considerazioni relative all'elemento oggettivo

32. Le conseguenze dell'infrazione sono state eliminate, per i motivi più avanti indicati, con la modifica apportata ai patti parasociali nell'ottobre 2009.

Considerazioni relative all'elemento soggettivo

33. Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, non risulta l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Si osserva, anzi, che le Parti hanno informato l'Autorità dell'esistenza dell'operazione (seppure, in sede di prima informazione, con una solo sommaria descrizione del contenuto dell'operazione) ed hanno successivamente fornito le informazioni che sono state loro richieste.
Si osserva, altresì, che nel caso di specie l'operazione presenta talune peculiarità rispetto alla precedente casistica in materia di concentrazioni, tali da rendere di non immediata evidenza la sua natura concentrativa.
Ciò nondimeno, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede la responsabilità per un'azione od omissione cosciente e volontaria, “sia essa dolosa o colposa” e nel caso di specie residua la rimproverabilità di un comportamento colposo, alla stregua della norma che stabilisce l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione superanti determinate soglie di fatturato.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

34. Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità in capo a PSA Europe e GIP, si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione.
In proposito, l'articolo 11 della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione dell'ammenda, “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie, ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, va considerato che le conseguenze dell'infrazione, secondo la valutazione svolta più avanti, sono state eliminate con la modifica apportata ai patti parasociali nell'ottobre 2009.
Va inoltre considerato, alla stregua dei citati parametri, che le Parti hanno informato l'Autorità dell'esistenza dell'operazione e successivamente hanno fornito le informazioni che sono state loro richieste.
Quanto alle condizioni economiche, si osserva che nel 2008 il fatturato di PSA Europe è stato pari a circa [30-40] milioni di euro, mentre quello consolidato di GIP è stato di circa 88 milioni di euro.
La sanzione viene quantificata in 5.000 € (cinquemila euro) per PSA Europe e 5.000 € (cinquemila euro) per GIP.


VII. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLA MODIFICA APPORTATA AI PATTI PARASOCIALI

35. La modifica apportata in data 21 ottobre 2009 dalle Parti ai patti parasociali e comunicata all'Autorità in data 29 ottobre 2009, consistente, come sopra indicato, nell'eliminazione del diritto di veto di GIP in Sinport, VTE e Vecon e di PSA Europe in Seber e TCPG, relativamente alle decisioni riguardanti nuove concessioni o estensioni di concessioni esistenti, è tale da far escludere la persistenza del controllo congiunto, che era stato delineato nel provvedimento di avvio del procedimento proprio per l'esistenza di questo diritto di veto.

36. L'eliminazione del diritto di veto del socio di minoranza relativamente alle nuove concessioni - diritto che avrebbe condizionato la possibilità di crescita di Sinport, di Seber e delle loro controllate nel mercato - modifica significativamente gli incentivi che dettano i comportamenti del socio di maggioranza (PSA Europe in Sinport e GIP in Seber).

37. Per quanto precede, con la modifica apportata in data 21 ottobre 2009 dalle Parti ai patti parasociali, risulta essere venuto meno il controllo congiunto che era stato delineato nell'atto di avvio del procedimento e, dunque, il carattere concentrativo dell'operazione.
Non essendovi una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90, non vi è luogo a provvedere, in relazione all'articolo 6 della legge stessa, in merito all'operazione modificata nel senso sopra indicato.

CONSIDERATO che l'operazione realizzata nel mese di luglio 2008, in quanto comportante l'acquisizione del controllo congiunto di PSA e GIP, rispettivamente, su Seber e Sinport, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato nel 2007 a livello nazionale dall'insieme delle due imprese di cui è stato acquisito il controllo congiunto è stato superiore alla soglia prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, la concentrazione di cui trattasi era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere ai soggetti che non abbiano ottemperato al relativo obbligo, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che la responsabilità della mancata comunicazione nel caso di specie va attribuita a PSA Europe ed a GIP;

RITENUTO di dover procedere nei confronti di PSA Europe e di GIP all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, relativamente all'operazione sopra descritta;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:
- l'eliminazione delle conseguenze dell'infrazione con la modifica apportata ai patti parasociali in data 21 ottobre 2009.
- l'assenza di dolo da parte degli agenti e gli aspetti di novità emersi nel caso di specie, rispetto alla precedente casistica in materia di concentrazioni tra imprese;
- la sollecitudine delle Parti nel fornire le informazioni richieste dall'Autorità;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione, a carico delle società PSA Europe e GIP, della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, nella misura, rispettivamente, di 5.000 € (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che a fronte dell'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità vi sia un sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO che, a seguito della modifica apportata dalle Parti all'operazione in data 21 ottobre 2009, essendo venuto meno il controllo congiunto, non sussiste più una concentrazione valutabile ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 287/90;


ORDINA

alle società PSA Europe Pte Ltd e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A., di pagare la somma di 5.000 € (cinquemila euro) ciascuna quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, relativamente alla mancata comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione posta in essere in data 15 luglio 2008.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento delle stesse, le società PSA Europe Pte Ltd e G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.


DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere, in relazione agli articoli 5 e 6 della legge n. 287/90, in merito all'operazione così come modificata in data 21 ottobre 2009.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni da tale data di notificazione.




IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino


IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Co.Na.Te.Co. nei confronti dell'AdSP di Napoli per i mancati dragaggi
Roma
Stabilito un risarcimento di 2,16 milioni di euro a fronte di un pregiudizio patrimoniale di 37,88 milioni lamentato in prima battuta dall'azienda
Prosegue il trend di sensibile crescita del traffico nel porto di Brema/Bremerhaven
Brema
Il rialzo è trainato dai container
Maersk Supply Service sarà acquisita dalla norvegese DOF Group
Storebø/Kongens Lyngby
Transazione del valore di oltre 1,1 miliardi di dollari
Assarmatori non ha dubbi: il GNL è il combustibile utile alla decarbonizzazione dello shipping
Roma
Un catalogo di carburanti alternativi disponibili in ogni scalo - ha evidenziato Messina - non è ragionevolmente applicabile ai porti italiani
La statunitense Federal Maritime Commission pone sotto osservazione la HMM
Washington
La compagnia sudcoreana è stata inclusa nella lista dei “controlled carriers”
Ripartiti 41 milioni di euro per migliorare la competitività dei porti italiani
Maersk si ritira dalla gara per acquisire la tedesca DB Schenker
Copenaghen
Clerc: individuate «aree di sfida nella prospettiva di un'integrazione»
Le disposizioni sulle targhe prova dei veicoli nuovi rischiano di danneggiare l'attività delle imprese portuali
Genova
Assiterminal e ANCIP, non tengono conto delle problematiche generate nel contesto delle operazioni portuali
Il governo danese ha istituito un gruppo di lavoro affinché l'industria nazionale dello shipping continui ad essere leader
Copenaghen
I porti di Los Angeles e Long Beach investono per dotarsi di stazioni di ricarica per i camion elettrici
Los Angeles
Stanziati 25 milioni di dollari nell'ambito del Clean Air Action Plan
Attica noleggia due nuove navi ro-pax che immetterà dal 2027 sulle rotte fra Italia e Grecia
Atene
Accordo con la svedese Stena RoRo che include opzioni d'acquisto delle unità
Il porto di Los Angeles potenzierà la propria capacità nel segmento delle crociere
Los Angeles
Invito a presentare proposte per un nuovo terminal e per la ristrutturazione del World Cruise Center
A maggio il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,5%
A maggio il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,5%
Pechino
I soli container sono aumentati del +8,2%
Crystal commissiona a Fincantieri due nuove navi da crociera di alta gamma e di ultima generazione
Crystal commissiona a Fincantieri due nuove navi da crociera di alta gamma e di ultima generazione
Monaco/Trieste
L'accordo include un'opzione per una terza unità
Gianluca Croce è il nuovo presidente di Assagenti
Genova
Gianluca Croce è il nuovo presidente di Assagenti
Vice presidenti sono stati nominati Aldo Negri, Roberto De Marchi, Carolina Villa e Maurizio Gozzi
Paolo Pessina sarà il nuovo presidente della Federagenti
Roma
Paolo Pessina sarà il nuovo presidente della Federagenti
Il passaggio di testimone avverrà il 25 ottobre quando Alessandro Santi cesserà il suo mandato
Il primo luglio diventerà operativa la prima versione del Sardinia Port Community System
Cagliari
La nuova piattaforma telematica è stata presentata oggi a Cagliari
Le Aziende informano
ABB completa l'acquisizione del business di routing meteorologico di DTN per la navigazione
La transazione è stata completata oggi, in seguito a un precedente annuncio di accordo con il gruppo globale di dati e analisi DTN
Gli Houthi avrebbero preso di mira altre due portacontenitori della MSC
Portsmouth/Tampa
Le navi hanno proseguito regolarmente il loro viaggio
Commesse per 63,4 milioni alla Somec nel segmento delle navi da crociera
San Vendemiano
Si tratta di unità destinate a Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises e Disney Cruise Line
Marsa Maroc gestirà il Container Terminal Est del nuovo porto di Nador West Med
Marsa Maroc gestirà il Container Terminal Est del nuovo porto di Nador West Med
Casablanca
Avrà una capacità di traffico annua pari a 3,4 milioni di teu
R-Logitech uscirà da Euroports e sarà sostituita da un nuovo azionista di maggioranza privato
Kallo
Le società di investimento PMV e SFPIM hanno temporaneamente incrementato le proprie quote
Hapag-Lloyd collabora con ZeroNorth per la transizione energetica della propria flotta
Copenaghen
Soluzione digitale per l'approvvigionamento del fuel e la pianificazione dei bunkeraggi
Nel trimestre febbraio-maggio Carnival ha registrato ricavi e numero di passeggeri record
Nel trimestre febbraio-maggio Carnival ha registrato ricavi e numero di passeggeri record
Miami
Il gruppo crocieristico prevede che la forte crescita proseguirà nel 2025
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti rumeni è aumentato del +16,1%
Bucarest
Forte calo dei carichi da e per l'Italia
Paolo d'Amico è stato confermato presidente del Registro Italiano Navale
Genova
Rinnovato il mandato per il quadriennio 2024-2027
Hamburg Commercial Bank ha acquisito il portafoglio nel segmento del credito navale della NIBC
Amburgo/L'Aia
Ha un valore di 992 milioni di dollari
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico dei container nei porti tedeschi è aumentato del +5,2%
Wiesbaden
Il volume complessivo delle merci è diminuito del -1,1%
Il segretario americano alla Marina entusiasta per l'acquisizione di Philly Shipyard da parte di Hanwha
Il segretario americano alla Marina entusiasta per l'acquisizione di Philly Shipyard da parte di Hanwha
Washington
È il primo costruttore navale coreano a sbarcare sulle coste americane e - ha specificato - sono certo che non sarà l'ultimo
Grimaldi (ALIS): intervenire sulla direttiva europea ETS affinché non si crei una distorsione della concorrenza modale e una distorsione geografica
Roma
Ci auguriamo - ha specificato - che venga presa in considerazione la proposta dell'ICS di istituire un fondo di ricerca e sviluppo
Hanwha entra nel mercato dell'U.S. Jones Act comprando il costruttore navale americano Philly Shipyard
Seul/Filadelfia
Accordo del valore di 100 milioni di dollari
Viking ordina a Fincantieri la costruzione di due navi da crociera di 54mila tsl
Trieste
Potranno ospitare 998 passeggeri e saranno consegnate tra il 2028 e il 2029
Torna in crescita il traffico delle merci nei porti francesi
Torna in crescita il traffico delle merci nei porti francesi
Parigi
Rialzo dei volumi di carichi movimentati in tutti i principali scali nei primi tre mesi del 2024
Filt Cgil e Fit Cisl hanno indetto uno sciopero nei porti il 4 e 5 luglio
Roma
C'è - sottolineano - l'assoluto bisogno di giungere al più presto al rinnovo del Ccnl
Ok al riequilibrio funzionale della concessione di Venezia Terminal Passeggeri la cui durata è stata prorogata di dieci anni
Venezia
Impegno a investire oltre 19 milioni di euro. Porto di Chioggia, approvata la concessione a SO.RI.MA. (F2I Holding Portuale)
A maggio il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -0,6% e in quello di Savona-Vado è cresciuto del +9,6%
Genova/La Spezia
La Regione Liguria ha approvato il Piano di Sviluppo Strategico relativo alla ZLS “Porto e Retroporto della Spezia”
Sette giorni di mobilitazione nei porti italiani all'inizio del prossimo mese
Roma
Uiltrasporti, irresponsabile l'atteggiamento delle parti datoriali nella trattativa per il rinnovo del Ccnl dei porti
I sindacati sollecitano un incontro sulla congestion fee chiesta dagli autotrasportatori che operano con il porto di Genova
Genova
Via libera definitivo in India al progetto per la costruzione di un grande porto container a Vadhavan
Via libera definitivo in India al progetto per la costruzione di un grande porto container a Vadhavan
New Delhi
Avrà una capacità annua pari a 23,2 milioni di teu
L'UIRR è insoddisfatta della posizione del Consiglio dell'UE sulla proposta di regolamento sulla capacità dell'infrastruttura ferroviaria
Bruxelles
L'associazione continua ad invocare un approccio più coordinato a livello internazionale
Russo (Conftrasporto): l'autonomia differenziata rischia di minare la competitività del sistema economico nazionale
Roma
Preoccupa - spiega - che la legge sia stata approvata in totale mancanza di definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione con riferimento a porti, aeroporti e grandi infrastrutture
Nei primi cinque mesi del 2024 il traffico delle merci nel porto di Trieste è aumentato del +5,6%
Trieste
Incremento generato dalle rinfuse liquide (+11,6%). In calo le merci varie (-3,4%) e le rinfuse secche (-78,5%)
Proroga dell'indennità di mancato avviamento per i portuali degli scali di Gioia Tauro e Taranto
Roma/Gioia Tauro/Taranto
L'Ima confermata confermata per altri nove mesi
Grimaldi: il crescente protezionismo, ma anche l'EU ETS e il CBAM dell'Europa, creano ostacoli al commercio mondiale
Grimaldi: il crescente protezionismo, ma anche l'EU ETS e il CBAM dell'Europa, creano ostacoli al commercio mondiale
Montreal
Il fallimento di istituzioni globali come la WTO - ha denunciato il presidente dell'ICS - aggrava ulteriormente questo problema
Lo scorso mese il porto di Barcellona ha movimentato 343mila container (+13,7%)
Barcellona
Sempre elevata la crescita dei container trasbordati (+24,3%)
Avviati nel porto di Salerno i lavori per il ripristino dell'operatività al traffico ro-ro della Banchina Rossa
A Genova la Giornata mondiale degli ausili alla navigazione marittima
Genova
Il 22 agosto la IALA assumerà lo status legale di organizzazione intergovernativa
SFL Corporation ordina la costruzione di cinque portacontainer da 16.800 teu
Hamilton
Commessa del valore di un miliardo di dollari alla New Times Shipbuilding
Nel 2023 Fratelli Cosulich ha registrato performance finanziarie seconde solo a quelle record del 2022
Genova
OMT (Accelleron) acquisisce la OMC2
Rivoli
L'azienda produce iniettori di carburante ad alta precisione per motori marini, stazionari e ferroviari
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti olandesi è calato del -7,6%
L'Aia
Riduzione dei volumi in tutti i principali comparti merceologici
Chantier Naval de Marseille ammodernerà altre due navi da crociera di AIDA Cruises
Rostock
Fanno parte della classe “Sphinx”
La genovese De Wave ha acquisito la Inoxking
Genova
L'azienda produce mobili in acciaio e sistemi di refrigerazione per l'industria marittima
Continua la flessione del traffico dei container nel porto del Pireo
Hong Kong
Complessivamente in aumento i volumi movimentati dagli approdi del network di COSCO Shipping Ports
MSC ottiene il 97,71% del capitale della Gram Car Carriers
Oslo
Nei prossimi giorni l'acquisizione delle rimanenti azioni
Hapag-Lloyd ribattezza la propria divisione terminalista
Amburgo
A Hanseatic Global Terminals fanno capo 20 container terminal in 11 nazioni
ADNOC Logistics & Services ordina in Corea 8-10 nuove navi per gas naturale liquefatto
Abu Dhabi
Saranno costruite da Samsung Heavy Industries e Hanwha Ocean
Kombiverkehr è allarmata per la riduzione dei servizi di DB Cargo per il trasporto intermodale
Francoforte sul Meno
L'azienda è alla ricerca di partner alternativi
MSC pronta ad acquisire il 15% di ADR in Aeroporto di Genova
Genova
Il gruppo armatoriale ha presentato una proposta vincolante di acquisto
Fincantieri costruirà un quarto sottomarino NFS per la Marina Militare Italiana
Trieste
Commessa del valore di 500 milioni di euro
Quattro le principali aree critiche in vista dell'entrata in vigore del regolamento FuelEU Maritime
Roma
Workshop sul tema del Gruppo Giovani di Confitarma
Varo tecnico della seconda delle quattro navi ro-pax di GNV in costruzione in Cina
Genova
La “GNV Orion”, di 52.000 tonnellate tsl, verrà presa in consegna nell'estate del 2025
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Assarmatori ha rafforzato la propria struttura
Roma
Inserimento nell'organico di Simone Parizzi, Mattia Canevari e Cesare Crocini
La giapponese MOL acquisisce il 25% della società logistica tanzaniana Alistair Group
Tokyo
Porto di Ravenna, oltre quattro milioni di euro destinati a nuovi mezzi a minor impatto ambientale
Ravenna
Bando per la sostituzione dei mezzi attualmente operanti in banchina
Rosetti Marino, nuova commessa per attività EPC offshore del valore di oltre 400 milioni di euro
Ravenna
Prevede la realizzazione della topside della piattaforma di produzione gas che verrà installata al largo delle coste libiche
Tornano a crescere i ricavi del corriere espresso FedEx
Memphis
Nei prossimi mesi è attesa una prosecuzione dell'attuale trend positivo
Assagenti analizza l'impatto sui traffici marittimi delle crisi geopolitiche in atto
Genova
Il 9 luglio Adria Ferries inaugurerà una nuova linea traghetto fra Italia e Montenegro
Ancona
Servizio bisettimanale tra i porti di Ancona e Bar
Ferrovie dello Stato ed Eni proseguono la collaborazione nel settore dei carburanti alternativi
Roma
Mitsui O.S.K. Lines avrà il 72% del capitale della Gearbulk
Tokyo
Acquisirà un ulteriore 23% detenuto da Halberton Holding (famiglia Jebsen)
Il Gruppo Giovani Armatori di Confitarma lancia il sito web ItalianSeafarers
Roma
Presentate le opportunità di formazione offerte dalle compagnie e dalle fondazioni ITS
Nel 2023 sono quasi raddoppiati i passeggeri ospitati sulle navi di MSC Crociere
Ginevra
Ad agosto è iniziata anche l'attività di Explora Journeys
Il fondo EQT Infrastructure VI compra la Constellation Cold Logistics
Stoccolma/Londra
Possiede e gestisce 26 depositi frigoriferi in Europa occidentale e Scandinavia
UPS vende la società logistica Coyote Logistics alla RXO per oltre un miliardo di dollari
Charlotte/Atlanta
Nel 2023 l'attività ceduta ha generato un fatturato di 3,2 miliardi di dollari
CMA CGM ristruttura servizi nel Mediterraneo
Marsiglia
Variazioni alle linee Euronaf e TMX 2 che scalano diversi porti italiani
L'unico retroporto del porto di La Spezia è quello di Santo Stefano Magra
La Spezia
Lo sottolineano spedizionieri, agenti marittimi e doganalisti spezzini che dicono no all'ipotesi di altri corridoi
Guerrieri (AdSP Livorno): il terminal TDT deve mantenere la propria vocazione merceologica
Livorno
Ci aspettiamo da Grimaldi - ha specificato - piani di sviluppo per favorire una reale crescita dei traffici containerizzati
Emanuele Grimaldi è stato rieletto presidente dell'International Chamber of Shipping
Emanuele Grimaldi è stato rieletto presidente dell'International Chamber of Shipping
Montreal
Confermato per un altro mandato di due anni
Lorenzo Giacobbe è il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Assagenti
Genova
Sarà affiancato dai vicepresidenti Pietro Abbona e Andrea Pompei
I porti di Trieste e Monfalcone si alleano con quelli di Cartagena, Riga e North Sea Port
Trieste
Rapporto sul lavoro nei porti liguri
Genova
È stato realizzato dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile
Trasporto intermodale di prefabbricati in calcestruzzo dalla Toscana alla Sardegna
Arezzo
Collaborazione tra il gruppo Baraclit, il Polo Logistica del gruppo FS e il gruppo Grendi
Prosegue la crescita del traffico containerizzato di transhipment nei porti di Algeciras e Valencia
Algeciras/Valencia
A maggio nei due scali i contenitori in trasbordo sono aumentati del +8,4% e +12,0%
Kombiverkehr, nel 2025 raddoppieranno in Germania i costi per l'uso delle linee ferroviarie per il trasporto delle merci
Francoforte sul Meno
Krebs: nella peggiore delle ipotesi fermeremo i trasporti
Salgono a 88 le aziende associate ad Assiterminal
Genova
Adesione di sette nuove aziende
Fratelli Cosulich ha acquisito la genovese Schiavetti Enzo
Genova
Opera nel settore della produzione e vendita di prodotti hardware per l'industria navale e nautica
Probabile affondamento della rinfusiera Tutor attaccata dagli Houthi
Portsmouth
Segnalato l'avvistamento in mare di detriti e di chiazze di idrocarburi
Il Consiglio UE concorda la sua posizione sul nuovo regolamento sull'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
Bruxelles
Adottato anche l'approccio generale sul regolamento sull'uso della capacità dell'infrastruttura ferroviaria
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 25 giugno a Genova si terrà l'assemblea di Assagenti
Genova
Evento dal titolo “Mari inquieti. Rotte e conflitti: l'incognita dei traffici”
Convegno sulla sicurezza e ottimizzazione del flusso di passeggeri nei porti e alle frontiere
Roma
Organizzato dalla Fondazione ICSA, si terrà il 12 giugno a Roma
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Megapuerto de Chancay: Autoridad Portuaria decidió retirar demanda por exclusividad del futuro terminal
(Latina Noticias)
How multinational shipping lines frustrates growth of African counterparts
(Vanguard)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Stefano Messina
Roma, 2 luglio 2024
››› Archivio
Anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dalla Società Petrolifera Gioia Tauro
Gioia Tauro
L'ente portuale aveva rigettato le istanze di concessione presentate dalla società
Mitsubishi Shipbuilding costruirà le prime due navi ro-ro giapponesi a metanolo
Tokyo
Avranno una capacità di circa 2.300 autoveicoli
MSC ristruttura i collegamenti tra il Mediterraneo occidentale e il Canada
Ginevra
Fusione di due servizi
Nuovo servizio Mediterraneo - East Coast USA della MSC
Ginevra
Avrà frequenza settimanale
Il 24 giugno verrà attivato il Port Community System dei porti della Campania
Napoli
La piattaforma digitale sarà dotata di ulteriori strumenti entro il 2026
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,0%
Il Pireo
Passeggeri in crescita del +6,4%
Nel 2023 il fatturato della MIS - Magli Intermodal Service è cresciuto del +28,5%
Acquanegra Cremonese
Movimentate 2,3 milioni di tonnellate di carichi
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -8,2%
Long Beach
Nei primi cinque mesi del 2024 è stato registrato un aumento del +10,0%
Spediporto, contingentare gli arrivi nel porto di Genova ad un numero di automezzi che possano effettivamente essere serviti
Prosegue la crescita dei prezzi delle nuove costruzioni navali
Copenaghen
Si riduce la consistenza del portafoglio ordini di portacontainer
A maggio il traffico dei container nel porto di Los Angeles è calato del -3,4%
Los Angeles
Attesa la ripresa della crescita in estate
Il 25 giugno a Genova si terrà l'assemblea di Assagenti
Genova
Evento dal titolo “Mari inquieti. Rotte e conflitti: l'incognita dei traffici”
Arrivati al 60% i lavori di consolidamento della prima vasca di colmata della Darsena Europa
Livorno
Il completamento è previsto entro fine anno
Piacenza ha rassegnato le dimissioni da commissario straordinario dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova/Roma
Gli subentra l'ammiraglio Massimo Seno
I mezzi della Guardia Costiera di Trieste hanno soccorso una motonave dell'APT Gorizia
Trieste
Tratte in salvo le 76 persone a bordo
The Italian Sea Group ha portato a termine la cessione del cantiere nautico di Viareggio
Marina di Carrara
È stato venduto a Next Yacht Group per 21 milioni di euro
Eni ha ceduto il 10% del capitale sociale di Saipem
San Donato Milanese
Il controvalore è stato di circa 393 milioni di euro
Ripristinata la piena navigabilità nel canale d'accesso al porto di Baltimora
Baltimora
Assoporti e SRM pubblicano un nuovo aggiornamento del rapporto “Port Infographics”
Roma
Focus sui traffici marittimi e le flotte, sui carburanti alternativi e sull'occupazione delle donne nei porti
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Stazioni Marittime
Genova
Indicazione della conferma di Edoardo Monzani al ruolo di presidente
A maggio i ricavi di Yang Ming e Wan Hai Lines sono cresciuti del +46,2% e +40,1%
Keelung/Taipei
Nei primi cinque mesi del 2024 registrati incrementi del +27,0% e +17,5%
Porto di Genova, Spediporto e Fedespedi chiedono agli autotrasportatori di congelare la congestion fee
Genova
DFDS venderà le proprie mini crociere alla Gotlandsbolaget
Copenaghen/Visby
La cessione includerà le navi “Crown Seaways” e “Pearl Seaways” costruite nel 1994 e 1989
Secondo report del Centro Studi Fedespedi sulla crisi di Suez
Milano
Nel Mediterraneo, avvantaggiati i porti più vicini a Gibilterra
Finsea rinnova la propria brand identity
Genova
La struttura del gruppo suddivisa in tre principali unità di business: Finsea - Shipping agency, Finsea - Land transport e Finsea - Global logistics
Accelleron ha siglato un accordo quinquennale con Grandi Navi Veloci
Baden/Genova
Manutenzione e assistenza agli oltre 100 turbosoffianti installati sulle 28 navi della flotta
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile