- Ieri il Parlamento europeo ha approvato il progetto di direttiva per semplificare le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE, le cui disposizioni saranno attuate tra il 2012 e il 2015. «La semplificazione delle procedure amministrative per il trasporto marittimo - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Europea - Siim Kallas, responsabile per i trasporti - costituisce un passo importante, non solo perché ridurrà i costi del trasporto marittimo che garantisce la movimentazione di circa il 40% delle merci in seno al mercato interno, ma anche perché il trasporto marittimo costituisce un'alternativa di trasporto meno inquinante e più sicura».
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- Il provvedimento lascia agli Stati membri, alle istituzioni del settore e alle autorità portuali cinque anni per predisporre sportelli amministrativi unici in tutti i porti. Dal 2013 la direttiva consentirà inoltre di semplificare e armonizzare una serie di procedure, in particolare di ridurre la ripetizione della trasmissione di dati alle varie autorità amministrative nei porti.
- La Commissione Europea ha ricordato come, contrariamente alle altre modalità di trasporto le cui formalità amministrative sono state considerevolmente alleggerite con l'istituzione del mercato interno, il trasporto marittimo sia tuttora soggetto a procedure amministrative complesse e come la regolamentazione doganale e il diritto internazionale considerino che una nave lascia il territorio di un Paese membro non appena ha oltrepassato il limite delle 12 miglia nautiche (22 chilometri) delle acque territoriali. Pertanto, quando una nave viaggia tra due porti dell'Unione Europea, occorre sbrigare delle formalità amministrative alla partenza e all'arrivo come se si trattasse di operazioni di commercio internazionale.
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- La direttiva adottata ieri completa la prima serie di azioni a breve termine previste nell'ambito dell'iniziativa concernente uno spazio europeo di trasporto marittimo senza ostacoli avviata nel 2009.
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- Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti
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- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))
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- (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
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- Il Parlamento europeo,
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- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0011),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009,
- visto il parere del Comitato delle Regioni del 17 giugno 2009,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0064/2010),
- adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- approva le dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
- prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
- chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
- P7_TC1-COD(2009)0005
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- Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione e che abroga la direttiva 2002/6/CE
- (Testo rilevante ai fini del SEE)
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- IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
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- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
- visto il parere del Comitato delle regioni,
- deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
- considerando quanto segue:
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- La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità, impone agli Stati membri di avvalersi di alcuni modelli di formulari normalizzati (in appresso “formulari FAL”) allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL), adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato.
- Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la natura e il contenuto delle informazioni richieste e non dovrebbe introdurre ulteriori obblighi di formalità per le navi che non sottostanno già a tali obblighi ai sensi della legislazione applicabile negli Stati membri. Essa dovrebbe riguardare soltanto le possibili soluzioni per semplificare ed armonizzare le procedure di informazione nonché per raccogliere le informazioni con maggior efficienza.
- La trasmissione delle informazioni richieste all'arrivo e/o in partenza dai porti a norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione), della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, ed, in caso, del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose adottato nel 1965, e relative modifiche adottate e in vigore, comprende le informazioni richieste dai formulari FAL. Quindi se queste informazioni corrispondono ai requisiti di cui ai suddetti strumenti giuridici, è opportuno accettare i formulari FAL che le forniscono.
- In considerazione della dimensione globale del trasporto marittimo, la legislazione dell'Unione deve tener conto dei requisiti dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation -IMO) per garantire una semplificazione.
- Gli Stati membri dovrebbero approfondire la cooperazione tra le autorità competenti, come le autorità nazionali preposte alle dogane, ai controlli di frontiera, alla sanità pubblica e ai trasporti per continuare a semplificare ed armonizzazione le formalità di dichiarazione all'interno dell'Unione e usare nel modo più efficiente i sistemi di trasmissione elettronica dei dati e di scambio delle informazioni, al fine di rimuovere gli ostacoli al trasporto marittimo quanto più possibile in maniera simultanea e realizzare uno spazio marittimo europeo senza frontiere.
- È opportuno che siano disponibili statistiche dettagliate sui trasporti marittimi per valutare l'efficienza di misure politiche volte a facilitare il traffico marittimo all'interno dell'Unione europea e la necessità delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di non creare inutili requisiti supplementari per quanto riguarda la raccolta di dati statistici da parte degli Stati membri e di avvalersi pienamente di Eurostat. Ai fini della presente direttiva, sarebbe importante raccogliere i dati riguardanti il traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.
- Dovrebbe essere più facile per le compagnie di navigazione ottenere la qualifica di "servizio di linea autorizzato", in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 intitolata "Comunicazione e piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere".
- Gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati dovrebbero essere utilizzati in modo generalizzato per l'insieme delle formalità di dichiarazione nei tempi più brevi, entro e non oltre il 1 giugno 2015, basandosi sulle norme internazionali sviluppate da FAL ove sia possibile. Al fine di semplificare ed accelerare la trasmissione di quantitativi di informazioni che potrebbero essere ingenti, per le formalità di dichiarazione si dovrebbe ricorrere, ogniqualvolta possibile, al formato elettronico. All'interno dell'Unione europea, la fornitura di informazioni con formulari FAL in formato cartaceo dovrebbe costituire l'eccezione e dovrebbe essere accettata solo per le navi non battenti bandiera di uno Stato membro e per un periodo di tempo limitato, tenendo conto degli obblighi degli Stati membri come parti contraenti della convenzione FAL. Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare i mezzi amministrativi, inclusi gli incentivi economici, per promuovere l'uso dei formati elettronici. Per i suddetti motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica. Per facilitare questo sviluppo occorre che i sistemi elettronici siano maggiormente interoperabili e, quanto più possibile, entro lo stesso termine, al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio marittimo europeo senza frontiere.
- Le parti coinvolte nel commercio e nei trasporti dovrebbero poter presentare informazioni e documenti normalizzati con un'interfaccia elettronica unica per adempiere alle formalità di dichiarazione. I singoli elementi di dati dovrebbero essere presentati solo una volta.
- I sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e a livello dell'Unione sono destinati a facilitare il ricevimento, lo scambio e la distribuzione delle informazioni tra i sistemi di informazione degli Stati membri relativi alle attività marittime. Per facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi del trasporto stesso, il sistema SafeSeaNet dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi dell'Unione per le formalità di dichiarazione. SafeSeaNet dovrebbe essere usato per lo scambio di ulteriori informazioni a fini di facilitazione del trasporto marittimo. Le formalità di dichiarazione concernenti informazioni a fini unicamente nazionali non dovrebbero essere introdotte nel sistema SafeSeaNet.
- Nell'adottare nuove misure dell'Unione occorrerebbe garantire che gli Stati membri possano mantenere la trasmissione elettronica dei dati e non sia loro imposto il formato cartaceo.
- Il beneficio completo della trasmissione elettronica dei dati si può conseguire solamente se esiste una comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, la dogana elettronica e i sistemi elettronici per l'immissione e la consultazione dei dati. A tal fine, bisogna dapprima ricorrere alle norme già esistenti per limitare gli oneri amministrativi.
- I formulari FAL sono regolarmente aggiornati. La presente direttiva dovrebbe quindi fare riferimento alla versione in vigore di questi formulari. Le informazioni richieste dalla legislazione degli Stati membri che vanno al di là dei requisiti FAL dovrebbero essere comunicate in un formato da sviluppare sulla base degli standard FAL dell'IMO.
- La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), o alla legislazione nazionale in materia di controllo di frontiera per quegli Stati membri in cui non si applica il relativo acquis di Schengen, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).
- Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri dovrebbero estendere l'uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e dovrebbero discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorrerebbe tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all'assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell'Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.
- Occorre esentare le navi che operano tra i porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea dalla trasmissione delle informazioni di cui ai formulari FAL, quando le navi non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, fatte salve la normativa applicabile dell'Unione e le informazioni che gli Stati membri possono richiedere per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o di sicurezza.
- Anche le esonerazioni dalle formalità amministrative dovrebbero essere consentite sulla base del carico della nave e non solo sulla base della destinazione e/o del luogo di partenza della nave. Ciò è necessario per garantire che le formalità supplementari per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca possano essere ridotte al minimo. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe esaminare tale questione.
- È opportuno introdurre un nuovo formulario provvisorio al fine di armonizzare le informazioni richieste dalla comunicazione preliminare di informazioni di sicurezza prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004.
- Le esigenze linguistiche nazionali costituiscono spesso un ostacolo per lo sviluppo della rete di navigazione a corto raggio. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per facilitare la comunicazione scritta e orale, nel traffico marittimo, tra Stati membri, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.
- È opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
- I diversi atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione europea che impongono ad esempio formalità di prenotifica all'entrata in porto, quali la direttiva 2009/16/CE, possono prevedere termini diversi per l'esecuzione di queste formalità di prenotifica. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile abbreviare e armonizzare i termini, approfittando dei progressi in atto nell'elaborazione elettronica dei dati nel contesto di una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio che dovrebbe contenere, se opportuno, una proposta legislativa.
- Nel quadro della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe determinare in quale misura l'obiettivo della presente direttiva, ovvero la semplificazione delle formalità amministrative alle quali sono sottoposte le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione europea, dovrebbe essere esteso all'entroterra, e più precisamente alla navigazione fluviale, al fine di rendere più celere e fluido il transito del trasporto marittimo verso l'entroterra e di apportare una soluzione duratura alla congestione nei porti e intorno ai porti.
- Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo in modo armonizzato nell'intera Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora l'attuazione di una direttiva è superflua per ragioni geografiche, detta attuazione non è obbligatoria. Pertanto i requisiti previsti nella direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione non sono rilevanti per gli Stati membri che non hanno porti in cui possano normalmente far scalo le navi che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva stessa.
- Le misure stabilite dalla presente direttiva contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.
- L'accesso a Safe SeaNet e ad altri strumenti elettronici dovrebbe essere regolamentato per garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate e dovrebbe aver luogo senza pregiudizio del diritto applicabile in materia di protezione dei dati di carattere commerciale e, per i dati personali, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate attraverso adeguati sistemi di controllo dell'accesso.
- Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/6/CE con la presente direttiva,
- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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- Articolo 1
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- Oggetto e ambito di applicazione
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- La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.
- La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri.
- La presente direttiva non si applica alle navi esentate dalle formalità di dichiarazione.
- Articolo 2
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- Definizioni
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- Ai fini della presente direttiva, si intende per:
-
- "formalità di dichiarazione", le informazioni riportate in allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro;
- "convenzione FAL", la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato;
- "formulari FAL", i formulari di facilitazione normalizzati, previsti dalla convenzione FAL;
- "nave", qualsiasi nave o unità marittima;
- "SafeSeaNet", sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE;
- "trasmissione elettronica dei dati", il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer.
- Articolo 3
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- Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione
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- Ciascuno Stato membri adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.
- La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione.
- Articolo 4
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- Notifica preventiva dell'ingresso nei porti
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- Fatte salve disposizioni specifiche di notifica applicabili ai sensi degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall'armatore della nave notifichi, preventivamente all'ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all'autorità competente designata da tale Stato membro:
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- con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure
- al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure
- se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione diviene disponibile.
- Articolo 5
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- Trasmissione elettronica dei dati
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- Gli Stati membri accettano l'adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un'interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 2015.
Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo attraverso il quale, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.
- Il formato di cui al paragrafo 1 è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, fermo restando il formato pertinente indicato nella convenzione FAL.
- Se la normativa dell'Unione richiede formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet istituito in conformità della direttiva 2002/59/CE, nonché, se del caso, con i sistemi informatici previsti dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio.
- Fatte salve le disposizioni specifiche relative al controllo doganale e di frontiera di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla decisione n. 70/2008/CE.
- Articolo 6
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- Scambio dei dati
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- Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione fornite in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano rese disponibili nei loro sistemi SafeSeaNet nazionali e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), al regolamento (CEE) n. 2454/93, al regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).
- Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.
- Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.
- Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un'interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.
- Articolo 7
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- Informazioni nei formulari FAL
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- Gli Stati membri accettano i formulari FAL per l'adempimento delle formalità di dichiarazione. Gli Stati membri possono accettare che le informazioni richieste in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano fornite in formato cartaceo solo fino al 1° giugno 2015.
- Articolo 8
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- Trattamento riservato
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- Gli Stati membri, in ottemperanza agli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti o alla normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.
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- Essi prestano particolare attenzione a proteggere i dati commerciali raccolti a norma della presente direttiva. Per quanto riguarda i dati personali, gli Stati membri garantiscono la loro conformità con la direttiva 95/46/CE.
- Articolo 9
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- Esenzioni
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- Gli Stati membri garantiscono che le navi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che effettuano movimenti tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, siano esentate dal dovere di trasmettere le informazioni previste dai formulari FAL, ferma restando la legislazione dell'Unione applicabile e la possibilità che gli Stati membri possano richiedere informazioni contenute nei formulari FAL di cui ai punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e B.6 dell'allegato per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.
- Articolo 10
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- Procedure di modifica
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- La Commissione può adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva, al fine di garantire che si tenga conto delle eventuali pertinenti modifiche introdotte dall'IMO ai formulari FAL. Tali modifiche non estendono l'ambito di applicazione della direttiva stessa.
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- Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13.
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- Articolo 11
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- Esercizio della delega
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- Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.
- Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.
- Articolo 12
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- Revoca della delega
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- La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.
- L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
- La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Articolo 13
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- Obiezioni agli atti delegati
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- Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.
- Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
- Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
- Articolo 14
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- Attuazione
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- Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...*.
Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
- Articolo 15
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- Relazione
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- La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 18 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 14, in merito al funzionamento della presente direttiva e segnatamente:
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- alla possibilità di estendere al trasporto per idrovie interne la semplificazione introdotta dalla presente direttiva;
- alla compatibilità del sistema di informazione fluviale (RIS) con i sistemi elettronici di cui alla presente direttiva;
- ai progressi registrati in materia di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3;
- alla possibilità di evitare o semplificare le formalità per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca;
- ai dati disponibili sul traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.
- La comunicazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
- Articolo 16
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- Abrogazione della direttiva 2002/6/CE
-
- La direttiva 2002/6/CE è abrogata a decorrere dal ….*. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
-
- Articolo 17
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- Entrata in vigore
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- La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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- Articolo 18
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- Destinatari
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- Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
-
- Fatto a ,
Per il Parlamento europeo |
Per il Consiglio |
Il presidente |
Il presidente |
-
-
- ALLEGATO
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- Elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla presente direttiva
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A. Formalità di dichiarazione risultanti da atti dell'Unione giuridicamente vincolanti
- Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità dei seguenti atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.
- Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
In conformità dell'articolo 4 della direttiva 2002/59/CE. - Verifiche di frontiera sulle persone
In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006. - Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
In conformità dell'articolo 13 della direttiva 2002/59/CE. - Notifica di rifiuti e residui
In conformità dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE. - Notifica di informazioni in materia di sicurezza
In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Nell'attesa dell'adozione di un formulario armonizzato a livello internazionale, il formulario che figura nell'appendice del presente allegato è usato per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Il formulario può essere trasmesso per via elettronica. - Dichiarazione sommaria di entrata
In base all'articolo 36 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 450/2008.
B. Formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici internazionali
- Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.
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- Formulario FAL n. 1: "Dichiarazione generale"
- Formulario FAL n. 2: "Dichiarazione di carico"
- Formulario FAL n. 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"
- Formulario FAL n. 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"
- Formulario FAL n. 5: "Ruolo dell'equipaggio"
- Formulario FAL n. 6: "Elenco dei passeggeri"
- Formulario FAL n. 7: "Dichiarazione di merci pericolose"
- Dichiarazione sanitaria marittima
C. Legislazione nazionale pertinente
- Gli Stati membri possono includere in questa categoria le informazioni che sono fornite in conformità della rispettiva legislazione nazionale e dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.
- APPENDICE
- FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL'INGRESSO DELLA NAVE NEL PORTO
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- PER TUTTE LE NAVI PRELIMINARMENTE ALL'INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA
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- (REGOLAMENTO SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004)
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Dettagli della nave ed estremi di contatto
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Numero IMO |
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Nome della nave |
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Porto di registrazione |
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Stato di bandiera |
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Tipo di nave |
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Indicativo di chiamata |
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Stazza lorda
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Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)
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Nome della compagnia e relativo numero di identificazione |
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Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia |
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Porto di arrivo |
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Impianto portuale di arrivo (se noto) |
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Informazioni sul porto e sugli impianti portuali
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Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto |
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Motivo principale dello scalo |
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Informazioni previste dal regolamento SOLAS XI-2/9.2.1 |
La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità? |
SÌ |
IISSC |
NO - perché? |
Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR) |
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) |
Esiste a bordo della nave un piano di sicurezza (SSP) approvato? |
SÌ |
NO |
Livello di sicurezza al quale la nave opera |
Sicurezza Livello 1 |
Sicurezza Livello 2 |
Sicurezza Livello 3 |
Posizione della nave al momento dell'elaborazione della presente relazione |
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- Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali seguendo l'ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):
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N. |
Data di arrivo (gg/mm/aaaa) |
Data di partenza (gg/mm/aaaa) |
Porto |
Stato |
UN/LOCODE (ove disponibile) |
Impianto portuale |
Livello di sicurezza |
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1 |
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LS = |
2 |
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LS = |
3 |
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LS = |
4 |
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LS = |
5 |
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LS = |
6 |
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LS = |
7 |
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LS = |
8 |
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LS = |
9 |
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LS = |
10 |
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LS = |
La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari, oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?
In caso affermativo, indicate le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave. |
SÌ |
NO |
N. (come sopra)
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Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario - inserite il numero totale di attività da nave a nave: |
Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate? In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra. |
SÌ |
NO |
N. |
Data di arrivo (gg/mm/aaaa) |
Data di partenza (gg/mm/aaaa) |
Posizione o longitudine e latitudine |
Attività da nave a nave |
Misure di sicurezza applicate in sostituzione |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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Descrizione generale del carico della nave |
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La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG? |
SÌ |
NO |
- In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)
-
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Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave |
SÌ |
Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave |
SÌ |
Altre informazioni connesse alla sicurezza
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Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza che volete comunicare? |
SÌ |
Indicare i particolari: |
NO |
Agente della nave al porto di arrivo |
Denominazione: |
Estremi di contatto (numero di telefono): |
Identificazione della persona che fornisce le informazioni |
Titolo o posizione (cancellare la voce inutile): Comandante / ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO) / ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO) / agente della nave (cfr. sopra) |
Denominazione:
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Firma:
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Data/ora/luogo di stesura della relazione |
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- ALLEGATO
- DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
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- sul rilascio del Certificato di esenzione dal pilotaggio
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- Al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e tenendo conto degli standard dei servizi di pilotaggio già consolidati in molti Stati membri e del ruolo che i piloti marittimi svolgono nella promozione della sicurezza marittima e dell'ambiente marino, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vedono la necessità di esaminare un quadro chiaro per il rilascio di certificati di esenzione dal pilotaggio nei porti marittimi europei, in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza barriere, nonché con la comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti (COM(2007)0616), e tenendo presente che ogni settore di pilotaggio necessita di esperienze e conoscenze locali altamente specializzate. La Commissione esaminerà tra breve la questione, prendendo in considerazione l'importanza della sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino, in collaborazione con le parti interessate, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di condizioni che siano pertinenti, trasparenti e proporzionate. Essa comunicherà il risultato della sua valutazione alle altre istituzioni e, se necessario, proporrà ulteriori azioni.
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- Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE
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- Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.
- Dichiarazione della Commissione concernente la notifica degli atti delegati
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- La Commissione europea prende atto del fatto che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati tiene conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee), al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le loro prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.
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