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Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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Approvata la direttiva che semplifica le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE
Le disposizioni della normativa saranno attuate tra il 2012 e il 2015
7 luglio 2010
Ieri il Parlamento europeo ha approvato il progetto di direttiva per semplificare le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE, le cui disposizioni saranno attuate tra il 2012 e il 2015. «La semplificazione delle procedure amministrative per il trasporto marittimo - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Europea - Siim Kallas, responsabile per i trasporti - costituisce un passo importante, non solo perché ridurrà i costi del trasporto marittimo che garantisce la movimentazione di circa il 40% delle merci in seno al mercato interno, ma anche perché il trasporto marittimo costituisce un'alternativa di trasporto meno inquinante e più sicura».

Il provvedimento lascia agli Stati membri, alle istituzioni del settore e alle autorità portuali cinque anni per predisporre sportelli amministrativi unici in tutti i porti. Dal 2013 la direttiva consentirà inoltre di semplificare e armonizzare una serie di procedure, in particolare di ridurre la ripetizione della trasmissione di dati alle varie autorità amministrative nei porti.

La Commissione Europea ha ricordato come, contrariamente alle altre modalità di trasporto le cui formalità amministrative sono state considerevolmente alleggerite con l'istituzione del mercato interno, il trasporto marittimo sia tuttora soggetto a procedure amministrative complesse e come la regolamentazione doganale e il diritto internazionale considerino che una nave lascia il territorio di un Paese membro non appena ha oltrepassato il limite delle 12 miglia nautiche (22 chilometri) delle acque territoriali. Pertanto, quando una nave viaggia tra due porti dell'Unione Europea, occorre sbrigare delle formalità amministrative alla partenza e all'arrivo come se si trattasse di operazioni di commercio internazionale.

La direttiva adottata ieri completa la prima serie di azioni a breve termine previste nell'ambito dell'iniziativa concernente uno spazio europeo di trasporto marittimo senza ostacoli avviata nel 2009.



Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)


Il Parlamento europeo,
  • vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0011),
  • visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2009),
  • vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  • visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009,
  • visto il parere del Comitato delle Regioni del 17 giugno 2009,
  • visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  • vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0064/2010),

  1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P7_TC1-COD(2009)0005

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione e che abroga la direttiva 2002/6/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
considerando quanto segue:

  1. La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità, impone agli Stati membri di avvalersi di alcuni modelli di formulari normalizzati (in appresso “formulari FAL”) allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL), adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato.

  1. Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la natura e il contenuto delle informazioni richieste e non dovrebbe introdurre ulteriori obblighi di formalità per le navi che non sottostanno già a tali obblighi ai sensi della legislazione applicabile negli Stati membri. Essa dovrebbe riguardare soltanto le possibili soluzioni per semplificare ed armonizzare le procedure di informazione nonché per raccogliere le informazioni con maggior efficienza.

  1. La trasmissione delle informazioni richieste all'arrivo e/o in partenza dai porti a norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione), della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, ed, in caso, del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose adottato nel 1965, e relative modifiche adottate e in vigore, comprende le informazioni richieste dai formulari FAL. Quindi se queste informazioni corrispondono ai requisiti di cui ai suddetti strumenti giuridici, è opportuno accettare i formulari FAL che le forniscono.

  1. In considerazione della dimensione globale del trasporto marittimo, la legislazione dell'Unione deve tener conto dei requisiti dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation -IMO) per garantire una semplificazione.

  1. Gli Stati membri dovrebbero approfondire la cooperazione tra le autorità competenti, come le autorità nazionali preposte alle dogane, ai controlli di frontiera, alla sanità pubblica e ai trasporti per continuare a semplificare ed armonizzazione le formalità di dichiarazione all'interno dell'Unione e usare nel modo più efficiente i sistemi di trasmissione elettronica dei dati e di scambio delle informazioni, al fine di rimuovere gli ostacoli al trasporto marittimo quanto più possibile in maniera simultanea e realizzare uno spazio marittimo europeo senza frontiere.

  1. È opportuno che siano disponibili statistiche dettagliate sui trasporti marittimi per valutare l'efficienza di misure politiche volte a facilitare il traffico marittimo all'interno dell'Unione europea e la necessità delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di non creare inutili requisiti supplementari per quanto riguarda la raccolta di dati statistici da parte degli Stati membri e di avvalersi pienamente di Eurostat. Ai fini della presente direttiva, sarebbe importante raccogliere i dati riguardanti il traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

  1. Dovrebbe essere più facile per le compagnie di navigazione ottenere la qualifica di "servizio di linea autorizzato", in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 intitolata "Comunicazione e piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere".

  1. Gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati dovrebbero essere utilizzati in modo generalizzato per l'insieme delle formalità di dichiarazione nei tempi più brevi, entro e non oltre il 1 giugno 2015, basandosi sulle norme internazionali sviluppate da FAL ove sia possibile. Al fine di semplificare ed accelerare la trasmissione di quantitativi di informazioni che potrebbero essere ingenti, per le formalità di dichiarazione si dovrebbe ricorrere, ogniqualvolta possibile, al formato elettronico. All'interno dell'Unione europea, la fornitura di informazioni con formulari FAL in formato cartaceo dovrebbe costituire l'eccezione e dovrebbe essere accettata solo per le navi non battenti bandiera di uno Stato membro e per un periodo di tempo limitato, tenendo conto degli obblighi degli Stati membri come parti contraenti della convenzione FAL. Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare i mezzi amministrativi, inclusi gli incentivi economici, per promuovere l'uso dei formati elettronici. Per i suddetti motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica. Per facilitare questo sviluppo occorre che i sistemi elettronici siano maggiormente interoperabili e, quanto più possibile, entro lo stesso termine, al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio marittimo europeo senza frontiere.

  1. Le parti coinvolte nel commercio e nei trasporti dovrebbero poter presentare informazioni e documenti normalizzati con un'interfaccia elettronica unica per adempiere alle formalità di dichiarazione. I singoli elementi di dati dovrebbero essere presentati solo una volta.

  1. I sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e a livello dell'Unione sono destinati a facilitare il ricevimento, lo scambio e la distribuzione delle informazioni tra i sistemi di informazione degli Stati membri relativi alle attività marittime. Per facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi del trasporto stesso, il sistema SafeSeaNet dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi dell'Unione per le formalità di dichiarazione. SafeSeaNet dovrebbe essere usato per lo scambio di ulteriori informazioni a fini di facilitazione del trasporto marittimo. Le formalità di dichiarazione concernenti informazioni a fini unicamente nazionali non dovrebbero essere introdotte nel sistema SafeSeaNet.

  1. Nell'adottare nuove misure dell'Unione occorrerebbe garantire che gli Stati membri possano mantenere la trasmissione elettronica dei dati e non sia loro imposto il formato cartaceo.

  1. Il beneficio completo della trasmissione elettronica dei dati si può conseguire solamente se esiste una comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, la dogana elettronica e i sistemi elettronici per l'immissione e la consultazione dei dati. A tal fine, bisogna dapprima ricorrere alle norme già esistenti per limitare gli oneri amministrativi.

  1. I formulari FAL sono regolarmente aggiornati. La presente direttiva dovrebbe quindi fare riferimento alla versione in vigore di questi formulari. Le informazioni richieste dalla legislazione degli Stati membri che vanno al di là dei requisiti FAL dovrebbero essere comunicate in un formato da sviluppare sulla base degli standard FAL dell'IMO.

  1. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), o alla legislazione nazionale in materia di controllo di frontiera per quegli Stati membri in cui non si applica il relativo acquis di Schengen, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).

  1. Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri dovrebbero estendere l'uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e dovrebbero discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorrerebbe tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all'assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell'Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.

  1. Occorre esentare le navi che operano tra i porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea dalla trasmissione delle informazioni di cui ai formulari FAL, quando le navi non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, fatte salve la normativa applicabile dell'Unione e le informazioni che gli Stati membri possono richiedere per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o di sicurezza.

  1. Anche le esonerazioni dalle formalità amministrative dovrebbero essere consentite sulla base del carico della nave e non solo sulla base della destinazione e/o del luogo di partenza della nave. Ciò è necessario per garantire che le formalità supplementari per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca possano essere ridotte al minimo. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe esaminare tale questione.

  1. È opportuno introdurre un nuovo formulario provvisorio al fine di armonizzare le informazioni richieste dalla comunicazione preliminare di informazioni di sicurezza prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004.

  1. Le esigenze linguistiche nazionali costituiscono spesso un ostacolo per lo sviluppo della rete di navigazione a corto raggio. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per facilitare la comunicazione scritta e orale, nel traffico marittimo, tra Stati membri, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.

  1. È opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

  1. I diversi atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione europea che impongono ad esempio formalità di prenotifica all'entrata in porto, quali la direttiva 2009/16/CE, possono prevedere termini diversi per l'esecuzione di queste formalità di prenotifica. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile abbreviare e armonizzare i termini, approfittando dei progressi in atto nell'elaborazione elettronica dei dati nel contesto di una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio che dovrebbe contenere, se opportuno, una proposta legislativa.

  1. Nel quadro della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe determinare in quale misura l'obiettivo della presente direttiva, ovvero la semplificazione delle formalità amministrative alle quali sono sottoposte le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione europea, dovrebbe essere esteso all'entroterra, e più precisamente alla navigazione fluviale, al fine di rendere più celere e fluido il transito del trasporto marittimo verso l'entroterra e di apportare una soluzione duratura alla congestione nei porti e intorno ai porti.

  1. Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo in modo armonizzato nell'intera Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

  1. A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora l'attuazione di una direttiva è superflua per ragioni geografiche, detta attuazione non è obbligatoria. Pertanto i requisiti previsti nella direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione non sono rilevanti per gli Stati membri che non hanno porti in cui possano normalmente far scalo le navi che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva stessa.

  1. Le misure stabilite dalla presente direttiva contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.

  1. L'accesso a Safe SeaNet e ad altri strumenti elettronici dovrebbe essere regolamentato per garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate e dovrebbe aver luogo senza pregiudizio del diritto applicabile in materia di protezione dei dati di carattere commerciale e, per i dati personali, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate attraverso adeguati sistemi di controllo dell'accesso.

  1. Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

  1. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/6/CE con la presente direttiva,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

  1. La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri.

  1. La presente direttiva non si applica alle navi esentate dalle formalità di dichiarazione.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  1. "formalità di dichiarazione", le informazioni riportate in allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro;

  1. "convenzione FAL", la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato;

  1. "formulari FAL", i formulari di facilitazione normalizzati, previsti dalla convenzione FAL;

  1. "nave", qualsiasi nave o unità marittima;

  1. "SafeSeaNet", sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE;

  1. "trasmissione elettronica dei dati", il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer.


Articolo 3

Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione

  1. Ciascuno Stato membri adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.

  1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione.


Articolo 4

Notifica preventiva dell'ingresso nei porti

Fatte salve disposizioni specifiche di notifica applicabili ai sensi degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall'armatore della nave notifichi, preventivamente all'ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all'autorità competente designata da tale Stato membro:

  1. con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure

  1. al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure

  1. se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione diviene disponibile.


Articolo 5

Trasmissione elettronica dei dati

  1. Gli Stati membri accettano l'adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un'interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 2015.

    Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo attraverso il quale, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.

  1. Il formato di cui al paragrafo 1 è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, fermo restando il formato pertinente indicato nella convenzione FAL.

  1. Se la normativa dell'Unione richiede formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet istituito in conformità della direttiva 2002/59/CE, nonché, se del caso, con i sistemi informatici previsti dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio.

  1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative al controllo doganale e di frontiera di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla decisione n. 70/2008/CE.


Articolo 6

Scambio dei dati

  1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione fornite in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano rese disponibili nei loro sistemi SafeSeaNet nazionali e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), al regolamento (CEE) n. 2454/93, al regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).

  1. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.

  1. Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.

  1. Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un'interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.


Articolo 7

Informazioni nei formulari FAL

Gli Stati membri accettano i formulari FAL per l'adempimento delle formalità di dichiarazione. Gli Stati membri possono accettare che le informazioni richieste in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano fornite in formato cartaceo solo fino al 1° giugno 2015.


Articolo 8

Trattamento riservato

Gli Stati membri, in ottemperanza agli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti o alla normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.

Essi prestano particolare attenzione a proteggere i dati commerciali raccolti a norma della presente direttiva. Per quanto riguarda i dati personali, gli Stati membri garantiscono la loro conformità con la direttiva 95/46/CE.


Articolo 9

Esenzioni

Gli Stati membri garantiscono che le navi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che effettuano movimenti tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, siano esentate dal dovere di trasmettere le informazioni previste dai formulari FAL, ferma restando la legislazione dell'Unione applicabile e la possibilità che gli Stati membri possano richiedere informazioni contenute nei formulari FAL di cui ai punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e B.6 dell'allegato per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.


Articolo 10

Procedure di modifica

La Commissione può adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva, al fine di garantire che si tenga conto delle eventuali pertinenti modifiche introdotte dall'IMO ai formulari FAL. Tali modifiche non estendono l'ambito di applicazione della direttiva stessa.

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13.


Articolo 11

Esercizio della delega

  1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.

  1. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

  1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.


Articolo 12

Revoca della delega

  1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.

  1. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

  1. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

  1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

    Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

  1. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

  1. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.


Articolo 14

Attuazione

  1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...*.

    Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

  1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.


Articolo 15

Relazione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 18 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 14, in merito al funzionamento della presente direttiva e segnatamente:

  1. alla possibilità di estendere al trasporto per idrovie interne la semplificazione introdotta dalla presente direttiva;

  1. alla compatibilità del sistema di informazione fluviale (RIS) con i sistemi elettronici di cui alla presente direttiva;

  1. ai progressi registrati in materia di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3;

  1. alla possibilità di evitare o semplificare le formalità per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca;

  1. ai dati disponibili sul traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

La comunicazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.


Articolo 16

Abrogazione della direttiva 2002/6/CE

La direttiva 2002/6/CE è abrogata a decorrere dal ….*. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.


Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,



Per il Parlamento europeo


Per il Consiglio


Il presidente


Il presidente




ALLEGATO

Elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla presente direttiva

A.    Formalità di dichiarazione risultanti da atti dell'Unione giuridicamente vincolanti
Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità dei seguenti atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.
  1. Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
    In conformità dell'articolo 4 della direttiva 2002/59/CE.
  2. Verifiche di frontiera sulle persone
    In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006.
  3. Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
    In conformità dell'articolo 13 della direttiva 2002/59/CE.
  4. Notifica di rifiuti e residui
    In conformità dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE.
  5. Notifica di informazioni in materia di sicurezza
    In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004.
    Nell'attesa dell'adozione di un formulario armonizzato a livello internazionale, il formulario che figura nell'appendice del presente allegato è usato per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Il formulario può essere trasmesso per via elettronica.
  6. Dichiarazione sommaria di entrata
    In base all'articolo 36 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 450/2008.

B.    Formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici internazionali

Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

  1. Formulario FAL n. 1: "Dichiarazione generale"

  1. Formulario FAL n. 2: "Dichiarazione di carico"

  1. Formulario FAL n. 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"

  1. Formulario FAL n. 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"

  1. Formulario FAL n. 5: "Ruolo dell'equipaggio"

  1. Formulario FAL n. 6: "Elenco dei passeggeri"

  1. Formulario FAL n. 7: "Dichiarazione di merci pericolose"

  1. Dichiarazione sanitaria marittima

C.    Legislazione nazionale pertinente

Gli Stati membri possono includere in questa categoria le informazioni che sono fornite in conformità della rispettiva legislazione nazionale e dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.




APPENDICE

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL'INGRESSO DELLA NAVE NEL PORTO

PER TUTTE LE NAVI PRELIMINARMENTE ALL'INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

(REGOLAMENTO SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004)



Dettagli della nave ed estremi di contatto


Numero IMO
         

Nome della nave
         


Porto di registrazione





Stato di bandiera





Tipo di nave





Indicativo di chiamata





Stazza lorda





Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)





Nome della compagnia e relativo numero di identificazione





Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia





Porto di arrivo





Impianto portuale di arrivo (se noto)





Informazioni sul porto e sugli impianti portuali


Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto
         


Motivo principale dello scalo





Informazioni previste dal regolamento SOLAS XI-2/9.2.1


La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità?




IISSC


NO - perché?


Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR)


Data di scadenza (gg/mm/aaaa)


Esiste a bordo della nave un piano di sicurezza (SSP) approvato?




NO


Livello di sicurezza al quale la nave opera


Sicurezza Livello 1


Sicurezza Livello 2


Sicurezza Livello 3


Posizione della nave al momento dell'elaborazione della presente relazione















Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali seguendo l'ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):


N.


Data di arrivo (gg/mm/aaaa)


Data di partenza (gg/mm/aaaa)


Porto


Stato


UN/LOCODE
(ove disponibile)


Impianto portuale


Livello di sicurezza


























1




















LS =


2




















LS =


3




















LS =


4




















LS =


5




















LS =


6




















LS =


7




















LS =


8




















LS =


9




















LS =


10




















LS =


La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari, oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?

In caso affermativo, indicate le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave.




NO


N.
(come sopra)


Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario - inserite il numero totale di attività da nave a nave:


Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate? In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra.




NO


N.


Data di arrivo (gg/mm/aaaa)


Data di partenza (gg/mm/aaaa)


Posizione o longitudine e latitudine


Attività da nave a nave


Misure di sicurezza applicate in sostituzione


1

















2

















3

















4

















5

















6

















7

















8

















9

















10

















Descrizione generale del carico della nave





La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG?




NO
In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)


Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave




Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave




Altre informazioni connesse alla sicurezza


Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza che volete comunicare?




Indicare i particolari:


NO


Agente della nave al porto di arrivo


Denominazione:


Estremi di contatto (numero di telefono):


Identificazione della persona che fornisce le informazioni


Titolo o posizione (cancellare la voce inutile):
Comandante / ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO) / ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO) / agente della nave (cfr. sopra)


Denominazione:


Firma:


Data/ora/luogo di stesura della relazione









ALLEGATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

sul rilascio del Certificato di esenzione dal pilotaggio

Al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e tenendo conto degli standard dei servizi di pilotaggio già consolidati in molti Stati membri e del ruolo che i piloti marittimi svolgono nella promozione della sicurezza marittima e dell'ambiente marino, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vedono la necessità di esaminare un quadro chiaro per il rilascio di certificati di esenzione dal pilotaggio nei porti marittimi europei, in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza barriere, nonché con la comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti (COM(2007)0616), e tenendo presente che ogni settore di pilotaggio necessita di esperienze e conoscenze locali altamente specializzate. La Commissione esaminerà tra breve la questione, prendendo in considerazione l'importanza della sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino, in collaborazione con le parti interessate, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di condizioni che siano pertinenti, trasparenti e proporzionate. Essa comunicherà il risultato della sua valutazione alle altre istituzioni e, se necessario, proporrà ulteriori azioni.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


Dichiarazione della Commissione concernente la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati tiene conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee), al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le loro prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.
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DALLA PRIMA PAGINA
MSC presenta una nuova istanza per la gestione del traffico delle crociere ad Ancona che include la realizzazione di una stazione marittima
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La durata della concessione proposta è di 35 anni
Nel 2024 la crescita delle merci varie nel porto della Spezia ha più che compensato il calo delle rinfuse
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Proposta di 47 governi, della Commissione UE e dell'ICS per la creazione di un fondo IMO per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2027
Scongiurato l'avvio di scioperi nei porti dell'East Coast e del Golfo USA
North Bergen/Lyndhurst
Accordo preliminare sottoscritto dall'International Longshoremen's Association e dalla United States Maritime Alliance
Nuovo record annuale del transito di navi negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
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Livorno
Guerrieri: nei prossimi giorni incontreremo il raggruppamento per parlare in dettaglio del progetto
Corsica Ferries cede Elba Ferries a BN di Navigazione
Vado Ligure
Il traghetto veloce “Corsica Express Three” è stato noleggiato alla compagnia Blu Navy
Nel 2024 i porti ucraini hanno movimentato un traffico record di 97,2 milioni di tonnellate di merci
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I soli prodotti agricoli sono ammontati a 60 milioni di tonnellate
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Pechino
L'azienda cinese ha specificato che l'inclusione nella lista USA non avrà alcun impatto sulle attività e sulle operazioni globali del gruppo
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è risultato stabile
Ravenna
Crociere in calo del -17,7% rispetto al 2023
Incluse aziende dello shipping e della navalmeccanica nella lista USA delle società che operano per le forze armate cinesi
Lo scorso novembre il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -55,9%
Il Cairo
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -49,8%
Con oltre 3,9 milioni di teu, nel 2024 il porto di Gioia Tauro ha segnato un nuovo record di traffico dei container
Gioia Tauro
Flessione delle autovetture movimentate nello scalo calabrese
Assonat e Assiterminal, bene l'annullamento del provvedimento di aumento dei canoni delle concessioni demaniali marittime
Roma
Serra: la sentenza del Tar ribadisce l'importanza del dialogo della pubblica amministrazione con l'utenza
Prorogata di 18 mesi la durata delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Roma
Avviate le ispezioni di Port State Control sulla Eagle S
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La NATO decide di incrementare la presenza militare dell'alleanza atlantica nel Mar Baltico
Nel 2024 il porto di Tanjung Pelepas ha registrato un nuovo record storico di traffico dei contenitori
Iskandar Puteri
Sono stati movimentati oltre 12,2 milioni di teu (+16,9%)
Lavori pari ad oltre 57 milioni di euro per l'infrastrutturazione energetica nel porto della Spezia
La Spezia
Elettrificazione del Nuovo Molo Crociere e nuovi gruppi elettrogeni ad idrogeno
Assologistica, bene le nuove norme sulla disciplina del reverse charge nella Legge di Bilancio
Milano
Auspicata la rapida emanazione del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate
Parte da Portovesme l'elettrificazione delle banchine dei porti della Sardegna
Cagliari
Quasi 52 milioni di euro di lavori in programma
Le navi di Arkas Line raggiungeranno l'India
Izmir
La compagnia turca fonderà tre servizi nel Mediterraneo
Sperimentate due corsie di transito navale in una sezione di 10 km del canale di Suez
Ismailia
Sono situate nell'area del Piccolo Lago Amaro
Il calo dei transiti nel canale di Suez è costato sette miliardi di dollari all'Egitto
Il Cairo
Nel 2024 l traffico navale è diminuito di oltre il -60%
Porto di Valencia, traffico mensile in calo dopo oltre un anno di crescita
Valencia
Diminuzione dei volumi in tutti i principali comparti merceologici
A Natale sono stati danneggiati cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia
Helsinki
Fermata la petroliera “Eagle S” che farebbe parte della flotta ombra che opera per la Russia
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
Pechino
Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
Shanghai
SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
Keelung
Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
Ginevra
Introdotte modifiche per migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi
Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
Miami
Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Nell'ultimo trimestre del 2024 i ricavi della OOCL sono cresciuti del +55,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta sono aumentati del +6,1%
Medlog sigla un accordo di partenariato per realizzare un porto secco e un'area logistica in Egitto
Il Cairo
L'area interessata è di circa 102 ettari
Filt Cgil esorta a buttare nel cestino la proposta sul lavoro portuale dell'Autorità Antitrust
Roma
D'Alessio: l'AGCM non ha minimamente analizzato i reali pericoli per l'integrità del principio della concorrenza
Forte crescita del fatturato annuale delle compagnie Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei/Keelung
Accentuato anche l'aumento dei ricavi nel solo quarto trimestre del 2024
A breve l'avvio dei lavori di riconversione industriale del sito “ex Yard Belleli” nel porto di Taranto
Taranto
L'intervento ha un valore di 135,3 milioni di euro
Quella del Tirreno Settentrionale è la prima AdSP a dotarsi del Piano Strategico Antiviolenza
Livorno
L'obiettivo è di prevenire fenomeni discriminatori e violenti all'interno dell'ente
La greca Navarino ha acquisito l'olandese Castor Marine
Londra
Entrambe le aziende sviluppano soluzioni di information technology e di comunicazione per il settore marittimo
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Missione commerciale in Vietnam di Spediporto, AdSP e Comune di Genova
Genova
Incontri in programma a Ho Chi Minh City e Danang
Nel 2024 Interporto Padova ha registrato un traffico intermodale record di quasi 412mila teu (+6,5%)
Padova
Il comandante Emanuele Bergamini è il nuovo presidente di USCLAC
Genova
Gianni Badino è stato eletto presidente del sindacato unitario USCLAC-UNCDiM-SMACD
Gara per lo sviluppo di attività crocieristiche nei porti greci di Katakolon, Patrasso e Kavala
Atene
Previsto il rilascio di concessioni della durata minima di 30 anni
Al via l'intervento di elettrificazione di quattro ormeggi nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Appalto del valore di oltre 28 milioni di euro
Circle si è aggiudicata il bando per i servizi di digitalizzazione dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
Milano
Archiviata la posizione di Roberto Spinelli nell'inchiesta per corruzione in Liguria
Genova
Provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Avviati nel porto di Pozzallo i lavori per la costruzione dei nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale
Pozzallo
Porre il porto di Imperia Oneglia sotto la gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Imperia
Lo chiedono l'Impresa Portuale “L. Maresca” e la Compagnia Lavoratori Portuali Lodovico Maresca
Interporto Padova alla ricerca di un eventuale partner per partecipare all'attività terminalistica
Padova
L'indagine di mercato si concluderà il 31 gennaio
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Costituita a Verona la nuova società di logistica GTS Horizon
Bari
È stata fondata dal gruppo GTS e da Simone Gatto De Chirico (De Chirico Srl)
Nel terzo trimestre le merci trasportate sulle linee ferroviarie austriache sono aumentate del +1,8%
Vienna
Nei primi nove mesi del 2024 l'incremento è stato del +1,7%
Uiltrasporti, bene il reverse change dell'Iva nella legge di bilancio
Roma
Verzari: ci auguriamo che questa misura venga in futuro resa strutturale
Circle acquisisce le business unit Infomobilità e Telematica di Telepass Innova
Milano
Il valore dell'operazione è di 6,2 milioni di euro
Riavviata la gara per la costruzione del porto albanese di Porto Romano
Durazzo
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 7 febbraio
Eukor si assicura il rinnovo di contratti per l'esportazione di auto da Corea e Cina
Lysaker
Il valore previsto degli accordi è di 4,2 miliardi di dollari
PSA Singapore stabilisce un nuovo record di traffico annuale dei container
Singapore
Il 24 dicembre è stata raggiunta la quota di 40 milioni di teu
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
È organizzato dall'Università Ca' Foscari e dall'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
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