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Approvata la direttiva che semplifica le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE
Le disposizioni della normativa saranno attuate tra il 2012 e il 2015
7 luglio 2010
Ieri il Parlamento europeo ha approvato il progetto di direttiva per semplificare le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE, le cui disposizioni saranno attuate tra il 2012 e il 2015. «La semplificazione delle procedure amministrative per il trasporto marittimo - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Europea - Siim Kallas, responsabile per i trasporti - costituisce un passo importante, non solo perché ridurrà i costi del trasporto marittimo che garantisce la movimentazione di circa il 40% delle merci in seno al mercato interno, ma anche perché il trasporto marittimo costituisce un'alternativa di trasporto meno inquinante e più sicura».

Il provvedimento lascia agli Stati membri, alle istituzioni del settore e alle autorità portuali cinque anni per predisporre sportelli amministrativi unici in tutti i porti. Dal 2013 la direttiva consentirà inoltre di semplificare e armonizzare una serie di procedure, in particolare di ridurre la ripetizione della trasmissione di dati alle varie autorità amministrative nei porti.

La Commissione Europea ha ricordato come, contrariamente alle altre modalità di trasporto le cui formalità amministrative sono state considerevolmente alleggerite con l'istituzione del mercato interno, il trasporto marittimo sia tuttora soggetto a procedure amministrative complesse e come la regolamentazione doganale e il diritto internazionale considerino che una nave lascia il territorio di un Paese membro non appena ha oltrepassato il limite delle 12 miglia nautiche (22 chilometri) delle acque territoriali. Pertanto, quando una nave viaggia tra due porti dell'Unione Europea, occorre sbrigare delle formalità amministrative alla partenza e all'arrivo come se si trattasse di operazioni di commercio internazionale.

La direttiva adottata ieri completa la prima serie di azioni a breve termine previste nell'ambito dell'iniziativa concernente uno spazio europeo di trasporto marittimo senza ostacoli avviata nel 2009.



Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)


Il Parlamento europeo,
  • vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0011),
  • visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2009),
  • vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  • visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009,
  • visto il parere del Comitato delle Regioni del 17 giugno 2009,
  • visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  • vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0064/2010),

  1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P7_TC1-COD(2009)0005

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione e che abroga la direttiva 2002/6/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
considerando quanto segue:

  1. La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità, impone agli Stati membri di avvalersi di alcuni modelli di formulari normalizzati (in appresso “formulari FAL”) allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL), adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato.

  1. Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la natura e il contenuto delle informazioni richieste e non dovrebbe introdurre ulteriori obblighi di formalità per le navi che non sottostanno già a tali obblighi ai sensi della legislazione applicabile negli Stati membri. Essa dovrebbe riguardare soltanto le possibili soluzioni per semplificare ed armonizzare le procedure di informazione nonché per raccogliere le informazioni con maggior efficienza.

  1. La trasmissione delle informazioni richieste all'arrivo e/o in partenza dai porti a norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione), della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, ed, in caso, del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose adottato nel 1965, e relative modifiche adottate e in vigore, comprende le informazioni richieste dai formulari FAL. Quindi se queste informazioni corrispondono ai requisiti di cui ai suddetti strumenti giuridici, è opportuno accettare i formulari FAL che le forniscono.

  1. In considerazione della dimensione globale del trasporto marittimo, la legislazione dell'Unione deve tener conto dei requisiti dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation -IMO) per garantire una semplificazione.

  1. Gli Stati membri dovrebbero approfondire la cooperazione tra le autorità competenti, come le autorità nazionali preposte alle dogane, ai controlli di frontiera, alla sanità pubblica e ai trasporti per continuare a semplificare ed armonizzazione le formalità di dichiarazione all'interno dell'Unione e usare nel modo più efficiente i sistemi di trasmissione elettronica dei dati e di scambio delle informazioni, al fine di rimuovere gli ostacoli al trasporto marittimo quanto più possibile in maniera simultanea e realizzare uno spazio marittimo europeo senza frontiere.

  1. È opportuno che siano disponibili statistiche dettagliate sui trasporti marittimi per valutare l'efficienza di misure politiche volte a facilitare il traffico marittimo all'interno dell'Unione europea e la necessità delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di non creare inutili requisiti supplementari per quanto riguarda la raccolta di dati statistici da parte degli Stati membri e di avvalersi pienamente di Eurostat. Ai fini della presente direttiva, sarebbe importante raccogliere i dati riguardanti il traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

  1. Dovrebbe essere più facile per le compagnie di navigazione ottenere la qualifica di "servizio di linea autorizzato", in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 intitolata "Comunicazione e piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere".

  1. Gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati dovrebbero essere utilizzati in modo generalizzato per l'insieme delle formalità di dichiarazione nei tempi più brevi, entro e non oltre il 1 giugno 2015, basandosi sulle norme internazionali sviluppate da FAL ove sia possibile. Al fine di semplificare ed accelerare la trasmissione di quantitativi di informazioni che potrebbero essere ingenti, per le formalità di dichiarazione si dovrebbe ricorrere, ogniqualvolta possibile, al formato elettronico. All'interno dell'Unione europea, la fornitura di informazioni con formulari FAL in formato cartaceo dovrebbe costituire l'eccezione e dovrebbe essere accettata solo per le navi non battenti bandiera di uno Stato membro e per un periodo di tempo limitato, tenendo conto degli obblighi degli Stati membri come parti contraenti della convenzione FAL. Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare i mezzi amministrativi, inclusi gli incentivi economici, per promuovere l'uso dei formati elettronici. Per i suddetti motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica. Per facilitare questo sviluppo occorre che i sistemi elettronici siano maggiormente interoperabili e, quanto più possibile, entro lo stesso termine, al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio marittimo europeo senza frontiere.

  1. Le parti coinvolte nel commercio e nei trasporti dovrebbero poter presentare informazioni e documenti normalizzati con un'interfaccia elettronica unica per adempiere alle formalità di dichiarazione. I singoli elementi di dati dovrebbero essere presentati solo una volta.

  1. I sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e a livello dell'Unione sono destinati a facilitare il ricevimento, lo scambio e la distribuzione delle informazioni tra i sistemi di informazione degli Stati membri relativi alle attività marittime. Per facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi del trasporto stesso, il sistema SafeSeaNet dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi dell'Unione per le formalità di dichiarazione. SafeSeaNet dovrebbe essere usato per lo scambio di ulteriori informazioni a fini di facilitazione del trasporto marittimo. Le formalità di dichiarazione concernenti informazioni a fini unicamente nazionali non dovrebbero essere introdotte nel sistema SafeSeaNet.

  1. Nell'adottare nuove misure dell'Unione occorrerebbe garantire che gli Stati membri possano mantenere la trasmissione elettronica dei dati e non sia loro imposto il formato cartaceo.

  1. Il beneficio completo della trasmissione elettronica dei dati si può conseguire solamente se esiste una comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, la dogana elettronica e i sistemi elettronici per l'immissione e la consultazione dei dati. A tal fine, bisogna dapprima ricorrere alle norme già esistenti per limitare gli oneri amministrativi.

  1. I formulari FAL sono regolarmente aggiornati. La presente direttiva dovrebbe quindi fare riferimento alla versione in vigore di questi formulari. Le informazioni richieste dalla legislazione degli Stati membri che vanno al di là dei requisiti FAL dovrebbero essere comunicate in un formato da sviluppare sulla base degli standard FAL dell'IMO.

  1. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), o alla legislazione nazionale in materia di controllo di frontiera per quegli Stati membri in cui non si applica il relativo acquis di Schengen, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).

  1. Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri dovrebbero estendere l'uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e dovrebbero discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorrerebbe tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all'assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell'Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.

  1. Occorre esentare le navi che operano tra i porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea dalla trasmissione delle informazioni di cui ai formulari FAL, quando le navi non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, fatte salve la normativa applicabile dell'Unione e le informazioni che gli Stati membri possono richiedere per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o di sicurezza.

  1. Anche le esonerazioni dalle formalità amministrative dovrebbero essere consentite sulla base del carico della nave e non solo sulla base della destinazione e/o del luogo di partenza della nave. Ciò è necessario per garantire che le formalità supplementari per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca possano essere ridotte al minimo. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe esaminare tale questione.

  1. È opportuno introdurre un nuovo formulario provvisorio al fine di armonizzare le informazioni richieste dalla comunicazione preliminare di informazioni di sicurezza prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004.

  1. Le esigenze linguistiche nazionali costituiscono spesso un ostacolo per lo sviluppo della rete di navigazione a corto raggio. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per facilitare la comunicazione scritta e orale, nel traffico marittimo, tra Stati membri, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.

  1. È opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

  1. I diversi atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione europea che impongono ad esempio formalità di prenotifica all'entrata in porto, quali la direttiva 2009/16/CE, possono prevedere termini diversi per l'esecuzione di queste formalità di prenotifica. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile abbreviare e armonizzare i termini, approfittando dei progressi in atto nell'elaborazione elettronica dei dati nel contesto di una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio che dovrebbe contenere, se opportuno, una proposta legislativa.

  1. Nel quadro della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe determinare in quale misura l'obiettivo della presente direttiva, ovvero la semplificazione delle formalità amministrative alle quali sono sottoposte le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione europea, dovrebbe essere esteso all'entroterra, e più precisamente alla navigazione fluviale, al fine di rendere più celere e fluido il transito del trasporto marittimo verso l'entroterra e di apportare una soluzione duratura alla congestione nei porti e intorno ai porti.

  1. Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo in modo armonizzato nell'intera Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

  1. A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora l'attuazione di una direttiva è superflua per ragioni geografiche, detta attuazione non è obbligatoria. Pertanto i requisiti previsti nella direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione non sono rilevanti per gli Stati membri che non hanno porti in cui possano normalmente far scalo le navi che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva stessa.

  1. Le misure stabilite dalla presente direttiva contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.

  1. L'accesso a Safe SeaNet e ad altri strumenti elettronici dovrebbe essere regolamentato per garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate e dovrebbe aver luogo senza pregiudizio del diritto applicabile in materia di protezione dei dati di carattere commerciale e, per i dati personali, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate attraverso adeguati sistemi di controllo dell'accesso.

  1. Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

  1. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/6/CE con la presente direttiva,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

  1. La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri.

  1. La presente direttiva non si applica alle navi esentate dalle formalità di dichiarazione.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  1. "formalità di dichiarazione", le informazioni riportate in allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro;

  1. "convenzione FAL", la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato;

  1. "formulari FAL", i formulari di facilitazione normalizzati, previsti dalla convenzione FAL;

  1. "nave", qualsiasi nave o unità marittima;

  1. "SafeSeaNet", sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE;

  1. "trasmissione elettronica dei dati", il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer.


Articolo 3

Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione

  1. Ciascuno Stato membri adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.

  1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione.


Articolo 4

Notifica preventiva dell'ingresso nei porti

Fatte salve disposizioni specifiche di notifica applicabili ai sensi degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall'armatore della nave notifichi, preventivamente all'ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all'autorità competente designata da tale Stato membro:

  1. con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure

  1. al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure

  1. se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione diviene disponibile.


Articolo 5

Trasmissione elettronica dei dati

  1. Gli Stati membri accettano l'adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un'interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 2015.

    Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo attraverso il quale, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.

  1. Il formato di cui al paragrafo 1 è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, fermo restando il formato pertinente indicato nella convenzione FAL.

  1. Se la normativa dell'Unione richiede formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet istituito in conformità della direttiva 2002/59/CE, nonché, se del caso, con i sistemi informatici previsti dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio.

  1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative al controllo doganale e di frontiera di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla decisione n. 70/2008/CE.


Articolo 6

Scambio dei dati

  1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione fornite in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano rese disponibili nei loro sistemi SafeSeaNet nazionali e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), al regolamento (CEE) n. 2454/93, al regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).

  1. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.

  1. Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.

  1. Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un'interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.


Articolo 7

Informazioni nei formulari FAL

Gli Stati membri accettano i formulari FAL per l'adempimento delle formalità di dichiarazione. Gli Stati membri possono accettare che le informazioni richieste in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano fornite in formato cartaceo solo fino al 1° giugno 2015.


Articolo 8

Trattamento riservato

Gli Stati membri, in ottemperanza agli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti o alla normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.

Essi prestano particolare attenzione a proteggere i dati commerciali raccolti a norma della presente direttiva. Per quanto riguarda i dati personali, gli Stati membri garantiscono la loro conformità con la direttiva 95/46/CE.


Articolo 9

Esenzioni

Gli Stati membri garantiscono che le navi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che effettuano movimenti tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, siano esentate dal dovere di trasmettere le informazioni previste dai formulari FAL, ferma restando la legislazione dell'Unione applicabile e la possibilità che gli Stati membri possano richiedere informazioni contenute nei formulari FAL di cui ai punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e B.6 dell'allegato per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.


Articolo 10

Procedure di modifica

La Commissione può adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva, al fine di garantire che si tenga conto delle eventuali pertinenti modifiche introdotte dall'IMO ai formulari FAL. Tali modifiche non estendono l'ambito di applicazione della direttiva stessa.

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13.


Articolo 11

Esercizio della delega

  1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.

  1. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

  1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.


Articolo 12

Revoca della delega

  1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.

  1. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

  1. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

  1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

    Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

  1. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

  1. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.


Articolo 14

Attuazione

  1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...*.

    Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

  1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.


Articolo 15

Relazione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 18 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 14, in merito al funzionamento della presente direttiva e segnatamente:

  1. alla possibilità di estendere al trasporto per idrovie interne la semplificazione introdotta dalla presente direttiva;

  1. alla compatibilità del sistema di informazione fluviale (RIS) con i sistemi elettronici di cui alla presente direttiva;

  1. ai progressi registrati in materia di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3;

  1. alla possibilità di evitare o semplificare le formalità per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca;

  1. ai dati disponibili sul traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

La comunicazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.


Articolo 16

Abrogazione della direttiva 2002/6/CE

La direttiva 2002/6/CE è abrogata a decorrere dal ….*. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.


Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,



Per il Parlamento europeo


Per il Consiglio


Il presidente


Il presidente




ALLEGATO

Elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla presente direttiva

A.    Formalità di dichiarazione risultanti da atti dell'Unione giuridicamente vincolanti
Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità dei seguenti atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.
  1. Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
    In conformità dell'articolo 4 della direttiva 2002/59/CE.
  2. Verifiche di frontiera sulle persone
    In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006.
  3. Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
    In conformità dell'articolo 13 della direttiva 2002/59/CE.
  4. Notifica di rifiuti e residui
    In conformità dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE.
  5. Notifica di informazioni in materia di sicurezza
    In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004.
    Nell'attesa dell'adozione di un formulario armonizzato a livello internazionale, il formulario che figura nell'appendice del presente allegato è usato per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Il formulario può essere trasmesso per via elettronica.
  6. Dichiarazione sommaria di entrata
    In base all'articolo 36 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 450/2008.

B.    Formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici internazionali

Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

  1. Formulario FAL n. 1: "Dichiarazione generale"

  1. Formulario FAL n. 2: "Dichiarazione di carico"

  1. Formulario FAL n. 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"

  1. Formulario FAL n. 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"

  1. Formulario FAL n. 5: "Ruolo dell'equipaggio"

  1. Formulario FAL n. 6: "Elenco dei passeggeri"

  1. Formulario FAL n. 7: "Dichiarazione di merci pericolose"

  1. Dichiarazione sanitaria marittima

C.    Legislazione nazionale pertinente

Gli Stati membri possono includere in questa categoria le informazioni che sono fornite in conformità della rispettiva legislazione nazionale e dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.




APPENDICE

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL'INGRESSO DELLA NAVE NEL PORTO

PER TUTTE LE NAVI PRELIMINARMENTE ALL'INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

(REGOLAMENTO SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004)



Dettagli della nave ed estremi di contatto


Numero IMO
         

Nome della nave
         


Porto di registrazione





Stato di bandiera





Tipo di nave





Indicativo di chiamata





Stazza lorda





Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)





Nome della compagnia e relativo numero di identificazione





Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia





Porto di arrivo





Impianto portuale di arrivo (se noto)





Informazioni sul porto e sugli impianti portuali


Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto
         


Motivo principale dello scalo





Informazioni previste dal regolamento SOLAS XI-2/9.2.1


La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità?


SÌ


IISSC


NO - perché?


Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR)


Data di scadenza (gg/mm/aaaa)


Esiste a bordo della nave un piano di sicurezza (SSP) approvato?


SÌ


NO


Livello di sicurezza al quale la nave opera


Sicurezza Livello 1


Sicurezza Livello 2


Sicurezza Livello 3


Posizione della nave al momento dell'elaborazione della presente relazione















Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali seguendo l'ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):


N.


Data di arrivo (gg/mm/aaaa)


Data di partenza (gg/mm/aaaa)


Porto


Stato


UN/LOCODE
(ove disponibile)


Impianto portuale


Livello di sicurezza


























1




















LS =


2




















LS =


3




















LS =


4




















LS =


5




















LS =


6




















LS =


7




















LS =


8




















LS =


9




















LS =


10




















LS =


La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari, oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?

In caso affermativo, indicate le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave.


SÌ


NO


N.
(come sopra)


Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario - inserite il numero totale di attività da nave a nave:


Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate? In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra.


SÌ


NO


N.


Data di arrivo (gg/mm/aaaa)


Data di partenza (gg/mm/aaaa)


Posizione o longitudine e latitudine


Attività da nave a nave


Misure di sicurezza applicate in sostituzione


1

















2

















3

















4

















5

















6

















7

















8

















9

















10

















Descrizione generale del carico della nave





La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG?


SÌ


NO
In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)


Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave


SÌ


Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave


SÌ


Altre informazioni connesse alla sicurezza


Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza che volete comunicare?


SÌ


Indicare i particolari:


NO


Agente della nave al porto di arrivo


Denominazione:


Estremi di contatto (numero di telefono):


Identificazione della persona che fornisce le informazioni


Titolo o posizione (cancellare la voce inutile):
Comandante / ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO) / ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO) / agente della nave (cfr. sopra)


Denominazione:


Firma:


Data/ora/luogo di stesura della relazione









ALLEGATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

sul rilascio del Certificato di esenzione dal pilotaggio

Al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e tenendo conto degli standard dei servizi di pilotaggio già consolidati in molti Stati membri e del ruolo che i piloti marittimi svolgono nella promozione della sicurezza marittima e dell'ambiente marino, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vedono la necessità di esaminare un quadro chiaro per il rilascio di certificati di esenzione dal pilotaggio nei porti marittimi europei, in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza barriere, nonché con la comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti (COM(2007)0616), e tenendo presente che ogni settore di pilotaggio necessita di esperienze e conoscenze locali altamente specializzate. La Commissione esaminerà tra breve la questione, prendendo in considerazione l'importanza della sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino, in collaborazione con le parti interessate, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di condizioni che siano pertinenti, trasparenti e proporzionate. Essa comunicherà il risultato della sua valutazione alle altre istituzioni e, se necessario, proporrà ulteriori azioni.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


Dichiarazione della Commissione concernente la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati tiene conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee), al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le loro prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.
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Riforma portuale, in Commissione respinti i correttivi sulla governance di Porti d'Italia
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Ieri in Commissione alla Camera il voto sull'articolo 9 del Ddl 2925: bocciati gli emendamenti delle opposizioni; il seguito slitta a un'altra seduta
Il porto di Singapore segna il nuovo record storico di traffico trimestrale dei container (in TEU)
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Le vendite di combustibile navale evidenziano la trasformazione in atto del mercato dei fuel
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Southampton/Singapore
La “GFS Pride” ha riportato danni ed un incendio a bordo, ed è successivamente affondata
Attacchi a navi e porti, l'appello dell'ETF ai leader UE
Bruxelles
«Servono azioni, non un'altra dichiarazione di preoccupazione»: il sindacato chiede di mettere la sicurezza dei lavoratori al centro della risposta europea nel Mar Nero
Naufragio dell'Al Salam Boccaccio '98, RINA responsabile secondo il tribunale di Genova
Genova
La società si dichiara in profondo disaccordo e richiama le conclusioni di altre inchieste
Il Perù progetta un secondo grande porto nazionale
Lima
Lo scalo portuale di Corío sorgerà sulla costa meridionale del Paese per servire anche le esportazioni brasiliane
Si moltiplicano gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero
Sofia/Southampton/Nuova Delhi
Due unità colpite nella zona economica speciale della Bulgaria
ETS marittimo, lo SMAP sotto la lente di chi produce i carburanti del futuro
Bruxelles
Una lettera congiunta di produttori, utility, armatori e ONG chiede di riservare quote agli e-fuel e di introdurre la prenotazione anticipata
Il porto di Los Angeles segna nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Los Angeles
Nuovi picchi massimi di contenitori pieni allo sbarco e di box vuoti
Rheinmetall acquisisce il cantiere navale di Mangalia per 138 milioni di euro
Bucarest
Il progetto è legato al rilancio della cantieristica rumena e alla costruzione di quattro unità per la Marina Militare
Nasce United Transport Mutual: navi, porti e logistica sotto lo stesso ombrello assicurativo
Londra
Approvata dai soci la fusione di UK P&I Club e TT Club, che manterranno nomi, marchi e team
Spagna, il trasporto marittimo a corto raggio arretra
Madrid
SPC Spain avverte che i costi delle norme ambientali spingono i traffici fuori dal mare
Porto di Ravenna, agosto a -20,5% e settembre stimato a -9%
Ravenna
Commercio mondiale più resiliente del previsto. L'IA spinge le merci, i servizi frenano
Ginevra
La WTO rivede le stime: merci a +3,9% nel 2026, servizi a +3,3%. Ma l'impatto della crisi in Medio Oriente non è uguale per tutti
Porti europei, la sostenibilità entra nella fase dell'attuazione
Bruxelles
Dalle politiche ai risultati: il rapporto ESPO fotografa progressi, flessioni e priorità del settore
Le Aziende informano
Ufficiali di Macchina: l'Accademia Italiana della Marina Mercantile apre le selezioni per il corso ITS triennale gratuito. Scadenza 26 ottobre
Il governo federale tedesco vieta la cessione della Zippel al gruppo cinese COSCO
Berlino
A febbraio l'autorità antitrust l'aveva approvata
Rapporto Fedespedi, i porti del Nord Adriatico crescono, ma parlano sloveno e croato
Milano
Assoporti ha rappresentato ad ESPO la posizione italiana sull'EU ETS
Roma
Petri: no all'applicazione indistinta di regole pensate per realtà territoriali profondamente diverse
DP World si assicura altri dieci anni di gestione del terminal multipurpose del porto di Luanda
Dubai
Dal 2021 vi ha investito oltre 260 milioni di dollari
Porto di Napoli, la Darsena di Levante - avverte Confindustria Napoli - non può più attendere
Napoli
Nuovo treno shuttle di Hupac fra Busto Arsizio/Gallarate e Barcellona
Chiasso
Il servizio trisettimanale sarà inaugurato il 9 novembre
Uniport, la resilienza dei porti va trasformata in crescita
Uniport, la resilienza dei porti va trasformata in crescita
Roma
L'associazione chiede al governo tempi certi per infrastrutture e dragaggi, più peso alle imprese nelle decisioni e una correzione dell'EU ETS
Il Bangladesh vuole incrementare la competitività del settore del riciclaggio navale
Dacca
Previsto un impianto per trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione delle navi
Tre mercantili colpiti nel Mar Nero nelle zone economiche speciali di Romania e Bulgaria
Bucarest/Sofia
Grave il bilancio degli incidenti: due morti, diversi feriti ed un intero equipaggio disperso
HD Hyundai installa il primo sistema che elimina le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei container sulle navi
HD Hyundai installa il primo sistema che elimina le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei container sulle navi
Seul
Ne è stata dotata una portacontainer da 13.000 teu della CMA CGM
Si susseguono gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz
Southampton/Londra
Ieri colpita un'altra unità. Sono 93 gli incidenti in Medio Oriente dall'inizio dell'anno
Deep Wave espande la propria piattaforma digitale a passeggeri e crociere
Graz
Investimento nell'austriaca MarineXchange
Avviati i lavori per la realizzazione di un terminal crociere nel porto giapponese di Naha
Naha
L'inizio dell'attività operativa è previsto per marzo 2028
Assiterminal promuove la riforma dei porti, ma chiede correzioni su Porti d'Italia
Genova
Tre le criticità indicate dai terminalisti: ruolo delle AdSP, sovrapposizione tra concedente e concessionario e retroattività delle nuove norme
Navi a GNL e tassonomia: il Tribunale dell'UE boccia l'assenza di limiti al metano
La Commissione dovrà fissare una soglia di emissioni di metano per i criteri sul trasporto marittimo. Accolto parzialmente il ricorso di tre ONG
Porti, la Commissione UE richiama l'Italia: no all'obbligo di bandiera nazionale per rimorchio e ormeggio
Bruxelles
Parere motivato anche a Francia e Spagna: due mesi per adeguarsi al regolamento sui servizi portuali
Attaccata un'altra nave nello Stretto di Hormuz
Southampton/Teheran
L'Iran affronta il problema della carenza di beni di prima necessità, che sono importati anche attraverso il Golfo Persico
Corridoi europei, l'Italia alla prova del 2030
Bruxelles
Infrastruttura nazionale in buona parte conforme, ma tempi e finanziamenti delle opere chiave restano incerti
Elettrificazione di porti e aeroporti, la rete elettrica è il nuovo collo di bottiglia
Bruxelles
Transport & Environment chiede di accelerare le connessioni e di superare il criterio “first come, first served”
Alla Boluda la gestione del terminal multipurpose al molo Príncep d'Espanya del porto di Barcellona
Barcellona
Il contratto di concessione avrà una durata di 16 anni
È compreso tra 14,9 e 15,9 milioni di euro il valore attuale di Aeroporto di Genova Spa
Genova
Presentata la valutazione dell'advisor PwC
FEPORT, l'EU ETS non spinga il transhipment fuori dall'Europa
Bruxelles
La federazione dei terminalisti chiede alla commissione ENVI di rafforzare le misure contro l'elusione e di destinare parte dei proventi ETS ai porti
Nuova serie di attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz
Southampton/Teheran/Tampa
Tre navi cisterna colpite da proiettili. Incendio su un'altra unità
Eurokai, più ricavi ma meno utili
Eurokai, più ricavi ma meno utili
Amburgo
Fatturato a +14,4% e traffico a +8,3%, ma l'utile netto scende del -8,3% per la minore quota di Eurogate
Tassa d'imbarco a Genova, il TAR dà ragione al Comune
Genova
Respinto il ricorso di armatori e agenti marittimi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha giudicato legittimo ...
Carnival, ricavi e utile da record nel trimestre giugno-agosto nonostante il +36 del costo del fuel
Carnival, ricavi e utile da record nel trimestre giugno-agosto nonostante il +36 del costo del fuel
Miami
Acconti dei clienti ai massimi. Prezzi e occupazione record per l'anno prossimo
Paolo Moretti è stato nominato amministratore delegato di RINA Spa
Genova
Giosuè Vezzuto ha assunto il ruolo di amministratore delegato di RINA Services
Joint venture di HD Hyundai e Kiewit per insediare un nuovo cantiere navale negli USA
Houston/Seul
Prevista la costruzione sia di navi militari che commerciali
Calo degli ordini trimestrali di mezzi portuali della Konecranes mentre aumenta il fatturato
Helsinki
Assai positivo il terzo trimestre di Kuehne+Nagel
Schindellegi
Crescita dei risultati economici e operativi in tutti i segmenti d'attività
La corsa di Wildcat alla difesa USA: accordo in esclusiva per lo storico cantiere navale Fraser
Superior
L'operazione del fondo di Miami Beach si pone nel quadro del piano governativo per il rilancio della cantieristica americana
Porto di Ancona, rilascio della prima autorizzazione unica ZES
Ancona
Sbloccato giorni un investimento di tre milioni di euro per la cantieristica degli yacht
Autorizzato l'accesso al porto di Ravenna a navi con pescaggio massimo di 11,00 metri
Ravenna
Benevolo: è una tappa fondamentale per lo sviluppo economico e strategico dello scalo
Porto di Genova, estesa l'autorizzazione per i controlli alimentari al terminal PSA SECH
Genova
Il provvedimento del Ministero della Salute amplia le categorie di prodotti sottoponibili a controllo
Giovedì alla Camera l'Unione Interporti Riuniti presenterà il progetto ELODIE
Roma
Lo scopo è di realizzare una federazione digitale degli interporti
ABB, ordini record a 12 miliardi di dollari nel terzo trimestre
Zurigo
In aumento anche ricavi e utili, mentre il gruppo annuncia una joint venture con Mitsubishi Electric
Nel terzo trimestre del 2026 i container nel porto di Barcellona sono diminuiti del -9,2%
Barcellona
Il calo è stato determinato dalla riduzione del -19,9% del traffico di transhipment
Nuovo record di traffico trimestrale dei container per i terminal di COSCO Shipping Ports
Hong Kong
Nel periodo luglio-settembre In anche dei volumi movimentati da CMPort
Ad agosto i porti della Liguria Occidentale hanno movimentato 5,2 milioni di tonnellate di merci (+1,6)
Genova
A Genova è stato registrato un aumento del +6,1%, mentre Savona-Vado Ligure ha accusato un calo del -10,0%
Raben Italy inaugura un nuovo magazzino a Pomezia
Milano
L'obiettivo è consolidare il posizionamento e l'espansione territoriale nei trasporti su gomma
Porto della Spezia, accordo per sviluppare progetti sulla blue economy e sulla sicurezza
La Spezia
È stato siglato dall'AdSP e dalla Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea
Il porto di Long Beach festeggia il nuovo record di traffico mensile dei container
Long Beach
Nuovo massimo storico anche nel trimestre luglio-settembre
Avviata la gara per la demolizione parziale del molo Nord del porto di Ancona
Ancona
L'intervento include la regolarizzazione dei relativi fondali
HMM investe oltre 1,6 miliardi di dollari per 12 nuove portacontainer
Busan
Entro il 2029 la presa in consegna di otto navi da 13.000 teu, tre da 2.800 teu ed una da 1.700 teu
Paolo Pessina confermato alla presidenza di Federagenti
Roma
Voto unanime dell'assemblea della Federazione
Avviata la trattativa per il rinnovo del Ccnl unico dell'industria armatoriale
Roma
Le parti hanno concordato un fitto calendario di incontri
Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +15,1%
Hong Kong
A settembre l'aumento è stato del +25,0%
Formazione marittima, ricorso al TAR contro l'aumento delle tariffe delle Capitanerie di Porto
Roma
ANIFORMAR, CONFORMAR e 15 centri di addestramento contestano il decreto MIT-MEF: gli incrementi arrivano fino al 149,3%
Il gruppo Spinelli ha attivato un nuovo deposito per i container vuoti a Novi Ligure
Genova
Investimento del valore di 14 milioni di euro
Rhenus integra i propri servizi logistici in un unico hub all'Interporto di Padova
Padova
Nel sito confluiranno trasporto su strada, spedizioni aeree e marittime, warehousing e servizi specializzati
Muore un camionista al porto canale di Cagliari
Cagliari
Sarebbe stato schiacciato da un carico di grandi tubi
Lavoro marittimo, preoccupazione di Confitarma per l'incertezza derivante dalla posizione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate
Piano di Mitsubishi Heavy Industries per ampliare la propria capacità nella cantieristica navale
Tokyo
L'azienda prevede investimenti pari a 100 miliardi di yen
Trasportounito, folle il governo se pensa che la crisi dell'autotrasporto si possa risolvere da sola
Roma
Sollecitata l'applicazione della clausola di adeguamento del costo del gasolio
Emanuele Grimaldi è il nuovo presidente della Malta International Shipowners Association
La Valletta
Subentra a Marily Frangista, alla guida dell'associazione dall'aprile 2022
Al via domattina a Padova la quarta edizione di Green Logitics Expo
Padova
Vedrà la partecipazione di oltre 300 espositori e lo svolgimento di 30 eventi convegnistici
Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -1,1%
Ankara
I volumi da e per l'Italia è cresciuto del +6,2%
Assiterminal, la flessibilità dei PRP tenga conto del mercato rilevante in cui operano i porti
Genova
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Cetus Maritime progetta di quotarsi sul mercato azionario Euronext Growth Oslo
Hong Kong
Acquisizione di 16 navi in vista dell'ingresso in Borsa
Sabato un jet statunitense ha colpito una rinfusiera nel Golfo di Oman
Tampa
Centcom: la nave aveva tentato di forza il blocco navale contro l'Iran
Colpita una nave in prossimità dello Stretto di Hormuz
Southampton
Un proiettile ha provocato un incendio successivamente domato
OOCL, crescita del +9,0% dei volumi trasportati dalle navi nel terzo trimestre
Hong Kong
Il rialzo del valore dei noli marittimi fa segnare un +45,1% ai ricavi
HD Hyundai Marine Solution comprerà l'americana Goltens Worldwide
Dubai/Seongnam
L'azienda si occupa di riparazione e manutenzione di motori navali di grandi dimensioni e macchinari industriali
UNATRAS al governo: sbloccare subito le misure sul caro-gasolio
Roma
Le associazioni dell'autotrasporto denunciano ritardi e incertezze sull'attuazione dell'intesa del 22 maggio e chiedono una convocazione urgente
Porto di Taranto, Gugliotti rinnova la richiesta al governo di fondi per l'hub eolico portuale
Taranto
Il progetto - ha sottolineato - non può né essere ridimensionato né rinviato
Attacco ad una nave al centro del Golfo Persico
Southampton
L'UKMTO ha reso noto che diversi proiettili hanno causato vittime tra i membri dell'equipaggio
Gioia Tauro, approvato l'Addendum all'aggiornamento del Piano Organico dei Porti
Gioia Tauro
L'analisi consentirà di valutare le esigenze occupazionali e di organico della Port Agency
Navi in coda, fuel sprecato: come l'attesa all'ancora può diventare risparmio
Copenaghen
Il Global Maritime Forum pubblica i risultati dei test di Cargill su 16 viaggi reali. Rallentare e arrivare quando l'ormeggio è libero riduce consumi ed emissioni
ZIM rialza le previsioni per l'intero esercizio annuale 2026
Haifa
Attesi EBITDA ed EBIT rettificati pari a 2,7/3,0 miliardi e 1,4/1,7 miliardi di dollari
Gabriele Sangiorgi nominato segretario generale facente funzioni dell'AdSP di Ravenna
Ravenna
Scaduto il mandato di Fabio Maletti
Porto di Genova, un'ora di sciopero per un mese dei lavoratori del Messina Terminal
Genova
L'azienda denuncia che una delle componenti sindacali non si è presentata all'ultimo incontro nell'ambito della procedura di raffreddamento prevista dal Ccnl
Porto di Taranto, accordo per partecipare allo sviluppo dell'Interporto Valbasento di Ferrandina
Matera/Taranto
Entro 180 giorni l'elaborazione di un masterplan logistico-funzionale
Attica, il rosso si riduce grazie soprattutto a plusvalenze e coperture
Kallithea
Primo semestre con meno traversate e ricavi in lieve crescita
Da inizio anno passeggeri e merci sulle navi di GNV sono aumentati del +2% e +5%
Marrakech
Partnership strategica triennale con l'Office National Marocain du Tourisme
Escola Europea - Intermodal Transport celebra il suo 20° anniversario
Barcellona
Viaggio via mare nel Mediterraneo tra Barcellona, Civitavecchia, Palermo e Genova
Filt Cgil, riconoscere il lavoro marittimo e portuale come usurante
Roma
Il sindacato chiede l'inserimento di una norma chiara nella prossima legge di bilancio
Attaccata una tanker ad Hormuz
Southampton
L'unità ha proseguito regolarmente la navigazione
FS Logistix e Interporto Bologna hanno presentato il primo treno sperimentale DAC italiano
Evento di Assologistica per discutere della strategia mediterranea per la competitività italiana
Roma
Si terrà il prossimo 30 ottobre a Napoli
Sanilog, al via una campagna straordinaria di prevenzione oncologica
Roma
Tre nuove aree dedicate alla prevenzione dei tumori di testa e collo e del cavo orale e alla valutazione del rischio vascolare
Aggiudicati i lavori di dragaggio e completamento dell'elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Saranno effettuati rispettivamente dalla Dravo e dalla RTI Saet-Suardi
Conferito a Genova lo “Student Naval Architect Award”
Genova
Il gruppo d'Amico e la Royal Institution of Naval Architects premiano l'eccellenza nell'ingegneria navale
Per Malta il trasporto merci è più caro: 35 milioni l'anno tra ETS, FuelEU e BAF
Zebbug
L'associazione degli autotrasportatori chiede al governo di contestare una politica europea pensata per il continente
CMA CGM ha finalizzato l'acquisizione di FedEx Supply Chain
Marsiglia/Atlanta
Con l'operazione, triplicata la presenza di CEVA Logistics in Nord America
Contships ordinerà 10 navi feeder con opzioni per ulteriori 10+10
Atene
Lettera d'intenti con la cinese Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group Co.
DP World, accordo per lo sviluppo di un porto in acque profonde nello Stato nigeriano di Ogun
Dubai
Il progetto prevede circa quattro chilometri di banchine
Approvato il nuovo regolamento delle operazioni portuali a Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Civitavecchia
Via libera all'accordo procedimentale con Interminal a Gaeta
Kotug acquisisce una quota di maggioranza in Vortex Offshore
Rotterdam
La società di Dubai opera servizi marittimi all'industria offshore in Medio Oriente
In Spagna oltre 1,9 miliardi di euro per migliorare i collegamenti stradali e ferroviari dei porti
Madrid
Le autorità portuali contribuiranno con 875,1 milioni di euro
Attica Holdings ha venduto la nave ro-pax Levka Ori per 8,3 milioni di euro
Kallithea
Il traghetto è stato costruito nel 1987
A metà ottobre il servizio ro-ro Trieste-Damietta della DFDS diverrà bisettimanale
Copenaghen
Inserimento sulla rotta di una seconda nave
L'Accademia Italiana della Marina Mercantile accresce la cooperazione con il porto di Durazzo
Genova
Siglato un memorandum of understanding
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Evento di Assologistica per discutere della strategia mediterranea per la competitività italiana
Roma
Si terrà il prossimo 30 ottobre a Napoli
Giovedì alla Camera l'Unione Interporti Riuniti presenterà il progetto ELODIE
Roma
Lo scopo è di realizzare una federazione digitale degli interporti
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RASSEGNA STAMPA
Cosco Shipping arm readies China IPO to capitalise on global shipbuilding wave
(South China Morning Post)
Rosatom expects cargo traffic along Northern Sea Route to rise 14% in 2026 - CEO
(Interfax)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Venerdì a Livorno la presentazione di un volume dedicato alla storia del sistema portuale toscano
Livorno
Confronto tra i protagonisti della portualità: dalle riforme degli anni '90 alle sfide del futuro
Suardiaz prende in consegna una car carrier a GNL da 5.000 auto
Madrid
Un seconda nave PCTC è attesa a metà del 2027
Hapag-Lloyd rivede ancora al rialzo l'outlook per il 2026
Amburgo
Domanda sostenuta e noli spot in crescita spingono la compagnia ad aumentare significativamente le previsioni su EBITDA ed EBIT
Il 6 ottobre a Roma l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Dibattito su riforma portuale e altri aspetti di rilievo del settore
Nuovo servizio intermodale Penisola Scandinava-Mediterraneo di Tarros e Nurminen Logistics
La Spezia/Helsinki
La tratta terrestre collega Örebro, Parma e La Spezia
Progetto pilota per la produzione e l'utilizzo di idrogeno verde presso il porto di Savona
Savona
Paroli (AdSP Ligure Occidentale): individuata un'area portuale sulla quale lavorare
Posato il primo cassone della diga frangiflutti a protezione del rigassificatore al largo di Ravenna
Ravenna
L'opera marittima sarà lunga circa 900 metri
Fincantieri e PT PAL firmano un accordo per l'ammodernamento di una nave della Marina indonesiana
Trieste
Si tratta dell'unità “Kri Sriwijaya” (ex “Giuseppe Garibaldi”)
In Italia la blue economy vale 225 miliardi e la sola nautica supera i 10 miliardi di export
Roma
Il Focus On di SACE presentato in occasione del Salone Nautico di Genova
Incendio a bordo della nave ro-ro Blue Carrier 2 della Blue Star Ferries
Kallithea
Evacuate le 29 persone a bordo
Lievitano in modo esponenziale costi e tempi per la ricostruzione dei quattro cantieri navali della US Navy
Washington
Se nel 2018 erano previsti 21 miliardi di dollari e 20 anni di lavori, oggi la stima è di 200 miliardi e almeno 50 anni
Lo shipping davanti alla sua tripla sfida: decarbonizzazione, geopolitica e nuova geografia dell'automotive
Pula
Alla Euromed Convention di Grimaldi il settore fa i conti con nuove regole ambientali, rotte sempre più esposte e lo spostamento della produzione automobilistica verso il sud-est asiatico
Orizzonte Sistemi Navali firma un contratto da 3,7 miliardi di euro per due cacciatorpedinieri
Trieste
Consegnato alla Marina Militare il PPA “Domenico Millelire”
Livorno, la Cassazione annulla le condanne per la vicenda delle banchine della Darsena Toscana
Roma
La sentenza d'appello aveva riformato l'assoluzione del tribunale e condannato tre imputati per falso ideologico
Il porto di Rijeka prevede di chiudere il 2026 con un traffico dei container record di 800mila teu
Fiume
Con il nuovo terminal sull'isola di Krk il traffico potrebbe salire a 1,7 milioni di teu
Fondi per l'eolico offshore, Pichetto rassicura ma Taranto chiede certezze
Taranto
Il finanziamento 2026 per il porto pugliese scende a 13,9 milioni. Gugliotti auspica una conferma formale delle risorse residue nel 2027
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tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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