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d'Amico (Confitarma): è «di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi”
La confederazione armatoriale chiede l'immediata apertura di un tavolo di lavoro
4 aprile 2013
Il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Paolo d'Amico, ha lanciato un allarme per l'effettiva impossibilità da parte degli armatori di reclutare contractor per difendere le proprie navi dagli assalti dei pirati.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo scorso è incluso il decreto interministeriale - che pubblichiamo di seguito - che regola l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. A tal proposito Confitarma ha chiesto al ministro dell'Interno l'immediata apertura di un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti di Confitarma, ministero dell'Interno e altri ministeri competenti (Difesa, Esteri e Trasporti) nonché dai rappresentanti degli Istituti di Vigilanza: «scopo del tavolo - ha spiegato d'Amico - è quello di verificare con urgenza l'operatività del decreto e di coordinare le migliori procedure per la sua effettiva entrata in vigore».

Confitarma ha chiesto inoltre al presidente del Consiglio ed al ministro dell'Economia e delle Finanze la proroga al 31 dicembre 2013 della data, che al momento la Legge di Stabilità 2013 fissa al 30 giugno 2013, quale termine di scadenza per impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal ministero della Difesa.

«È evidente - ha rilevato il presidente di Confitarma - che, data l'assoluta mancanza di tali corsi di formazione, in assenza di una proroga, il decreto n.266/2012, pubblicato la scorsa settimana, che già necessita di ulteriori interventi di carattere amministrativo per essere reso operativo, non potrebbe trovare alcuna applicazione annullando così il lavoro finora svolto e rendendo di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi».




MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2012 , n. 266 .

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante “Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;

Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5 -bis e 5 -ter , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 -ter , del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis dello stesso articolo 5;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;


ADOTTA

il seguente regolamento


Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresì determinate le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;

e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;

f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.


Art. 3.

Servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non è previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:

a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;

b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curerà, in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonché la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;

d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.


Art. 4.

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.


Art. 5.

Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d) , non inferiore a quattro. Il numero deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;

d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;

e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.


Art. 6.

Armamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 -bis del decretolegge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, è rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonché quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm) , imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave è in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonché nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.

4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256 - bis , comma 2, lettera b) , del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonché alle Autorità Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.

5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.

6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di millecinquecento cartucce per arma.


Art. 7.

Deposito delle armi nel territorio nazionale

1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5 - bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore può nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilità del deposito.

2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresì di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;

b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;

c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalità di custodia.

4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.

5. Il deposito è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.

6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.

8. L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.


Art. 8.

Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria

1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante può essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonché la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.


Art. 9.

Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.


Art. 10.

Comunicazione con le autorità estere e nazionali

1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonché quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinché il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.

2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:

il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.

3. Copia delle comunicazioni inviate andrà custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalità previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.

4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresì tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonché all'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonché il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.


Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012


Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013
Interno, registro n. 1, foglio n. 157




NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

- Si riporta il testo degli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 256 -bis . - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.».

«Art. 257 -bis - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a) , se esistenti;

b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b) ;

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d) .

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327 -bis del medesimo codice.».

- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.

- Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):

«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.».

- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.

- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):

«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria) - 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1 -sexies e 1 -septies , del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization » (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. (52)

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5 -bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5 -bis . Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.

5 -ter . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis , comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

6 -bis . All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».

6 -ter . Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».


Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138, del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.».

«Art. 134. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134 -bis , comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».


Note all'art. 3:

- Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:

«Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teoricopratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.».

- Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 5:

- L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:

«Art. 52. (Difesa legittima) - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».

- Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 2.


Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e 42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 28 - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».

«Art. 31 - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.».

«Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.».

«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1 -bis , comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

«Art. 42 - Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 110 del 1975:

«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi) - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.».

- L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato.

«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi ) - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 58 - La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.».

- Per il testo dell'art. 256 -bis , comma 2, lett b) , del citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174 e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) - Il ruolo di equipaggio deve contenere:

( Omissis ).

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico) - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.».

«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici) - ( Omissis ).

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.».


Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 5, comma 5 -bis , del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.».

«Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».

«Art. 47 - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

- Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.


Note all'art. 9:

- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».

«Art. 186 (Autorità del comandante). - Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.».

«Art. 187 (Disciplina di bordo). - I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).- Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».

«Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza). - Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.».

«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».
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DALLA PRIMA PAGINA
Flessione del fatturato trimestrale di Kuehne+Nagel mitigata da una diminuzione dei costi
Schindellegi
Stabile il volume delle spedizioni aeree, mentre sono calate quelle marittime
Nuovo volume record per il primo trimestre delle merci movimentate dai porti marittimi cinesi
Pechino
Nei primi tre mesi di quest'anno i container è cresciuto del +8,3%
Nel porto di Anversa-Bruges crescono solo i rotabili
Anversa
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico complessivo delle merci è diminuito del -3,2%
Si inasprisce la crisi di Hormuz con altri incidenti e il sequestro di navi
Teheran/Southampton
Bloccate due portacontainer della MSC
Traffico trimestrale in lieve calo nel porto di Rotterdam, con i volumi all'imbarco che hanno quasi colmato la riduzione degli sbarchi
Rotterdam
FS Logistix acquisirà il 30% di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana
Roma
Accordo con F2i e la sua controllata FHP Group
Attacco ad una portacontainer nell'area dello Stretto di Hormuz attribuito alle forze iraniane
Portsmouth/Washington
Trump afferma di essere l'artefice del blocco del traffico navale nella regione
Grimaldi (ALIS): aumentare le risorse per gli incentivi Sea Modal Shift e Ferrobonus
Roma
Per consentire alle imprese di affrontare la crisi - ha affermato - è necessario elevarle a 150 milioni di euro annui
Traffico trimestrale in crescita nel porto di Barcellona. Calo ad Algeciras
Algeciras/Barcellona
Nel segmento dei container deciso aumento dei box vuoti
Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona
Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona
Tarragona
La conclusione della gara è prevista a fine giugno
Le associazioni armatoriali internazionali ribadiscono che l'IMO deve restare il regolatore della decarbonizzazione del settore
Londra/Washington
Il MEPC si riunirà dal 27 aprile al primo maggio a Londra
Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio
Roma
Cordoglio per la morte del camionista. Denuncia nei confronti di Trasportounito
A Porto Marghera sarà insediato un nuovo impianto per il riciclo delle materie plastiche
Venezia
Previsto un investimento complessivo di circa 34 milioni di euro
Un cacciatorpediniere americano ha colpito e fermato una portacontainer iraniana nel Mare Arabico
Tampa
Ancora bloccato lo Stretto di Hormuz
Istituita una garanzia sovrana per salvaguardare la continuità assicurativa delle navi della flotta indiana
Nuova Delhi
Il fondo avrà una dotazione di circa 1,4 miliardi di dollari
L'Iran annuncia la temporanea riapertura dello Stretto di Hormuz
Teheran/Washington
Il transito sarebbe interdetto a unità militari e a navi e carichi collegati a nazioni ostili
Unatras decide il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto
Roma
Trasportounito proclama cinque giorni di blocco dal 20 al 24 aprile
Cognolato (Assiterminal): la riforma della governance portuale deve avvenire in modo realmente partecipato
Genova
Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Augusta è rimasto stabile, mentre a Catania è calato
Augusta
Movimentate rispettivamente 22,9 milioni e 6,3 milioni di tonnellate
Nel cantiere di Monfalcone della Fincantieri si è svolto il varo della nave da crociera Norwegian Aura
Miami/Trieste
Tra un anno sarà consegnata alla Norwegian Cruise Line
Princess Cruises ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri con consegna a fine 2035, 2038 e 2039
Fort Lauderdale
Commesse del valore di oltre due miliardi di euro
In vista della fusione con la Hapag-Lloyd, il CEO della ZIM decide di rassegnare le dimissioni
Haifa
Glickman è alla guida della compagnia israeliana dal luglio 2017
Si avvicina l'entrata in vigore della convenzione sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e pericolose
Londra
Il trattato è stato ratificato da 12 Stati
L'US Central Command annuncia il successo del blocco del traffico marittimo con i porti iraniani
Tampa
Sei navi avrebbero accettato di invertire la rotta
AD Ports sigla un accordo per partecipare allo sviluppo del porto rumeno di Costanza
Abu Dhabi/Costanza
Lo scorso anno il traffico delle merci nello scalo portuale è calato del -12,8%
Il conflitto in Iran sta determinando il più grande blocco nel mercato petrolifero della storia
Parigi
L'International Energy Agency prevede per quest'anno una riduzione della domanda di petrolio pari ad 80.000 barili al giorno a causa del conflitto
Una tanker sanzionata dagli USA ha attraversato lo Stretto di Hormuz
Washington
La “Rich Starry”, proveniente da Al Hamriyah negli Emirati Arabi Uniti, è diretta in Cina
Il porto di Singapore ha registrato un nuovo record di merci movimentate nel primo trimestre dell'anno
Singapore
La proprietà del gruppo MSC è passata dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa
Ginevra
L'azienda, forte di una flotta di mille navi, opera in tutti i settori dei trasporti e della logistica
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti russi è cresciuto del +0,6%
San Pietroburgo
Le merci secche sono state pari a 102,5 milioni di tonnellate (+3,5%) e le rinfuse liquide a 107,6 milioni di tonnellate (-2,0%)
Gli USA annunciano il blocco dei porti iraniani, mentre si riaccende la crisi nel Mar Rosso
Portsmouth/Tampa/Washington
Un'imbarcazione ha cercato di abbordare una nave a 54 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeyda
Falliti i negoziati in Pakistan, lo Stretto di Hormuz è sempre più al centro del conflitto
Tampa/Washington
Le navi dell'US Navy alla ricerca di mine nell'area. Trump ha intimato a Teheran di riaprire la via navigabile
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -0,7%
Ankara
I carichi da e per l'Italia sono cresciuti del +0,6%
Lo shipping è bloccato ad Hormuz in attesa che accada qualcosa
Londra
Intercargo dice che la situazione cambia di ora in ora, mentre la paralisi sembra totale
Joint venture di Prologis e La Caisse per investire nello sviluppo di aree logistiche in Europa
Montreal/San Francisco
Stabile a febbraio il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Crocieristi in crescita del +34,5%
Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi
Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi
Londra
Solo 16 nei primi tre mesi del 2026, il numero più basso dal 1991 per questo periodo dell'anno
IMO al lavoro per consentire il transito in sicurezza delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz
Teheran/Washington/Londra
Dominguez: bene il cessate il fuoco di due settimane
CK Hutchison avvia un procedimento arbitrale contro la Maersk per i porti di Panama, ma non contro TiL/MSC
Panama
Cina e Russia pongono il veto sulla risoluzione del Bahrein per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz
New York
Pakistan e Colombia si sono astenuti
Una portacontainer è stata colpita da un proiettile presso l'isola iraniana di Kish
Southampton
Dal 28 febbraio nella regione sono stati segnalati 28 incidenti
ETF invita la Commissione UE ad adottare misure strutturali per la resilienza del settore europeo dei trasporti
Bruxelles
Forte incremento dei transiti di navi cisterna nel canale di Suez a febbraio
Forte incremento dei transiti di navi cisterna nel canale di Suez a febbraio
Il Cairo
Complessivamente il traffico navale nel mese è cresciuto del +23,5%
Fincantieri punta anche sulle alleanze per sviluppare le proprie attività negli USA
Washington
Accordo di collaborazione con i cantieri navali americani Fraser Shipyards e Donjon Marine
Nel 2025 il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato ricavi record
Nel 2025 il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato ricavi record
Roma
In crescita anche quelli della business unit Trasporto Merci a fronte di una riduzione dei volumi movimentati
L'Iran rassicura Manila sul transito in sicurezza delle navi e dei marittimi filippini attraverso Hormuz
Manila
Le Filippine importano la maggior parte del loro fabbisogno energetico dal Medio Oriente
Medlog (gruppo MSC) investe nell'area del vecchio mercato ortofrutticolo di Melbourne
Melbourne
Sito di 29 ettari per lo stoccaggio dei container in prossimità del porto australiano
Vado Gateway, confermato lo sciopero del personale di domani
Genova
Ferrari: chiarire che l'istituto del part-time e del tempo determinato sono parte del Ccnl dei porti non è stato sufficiente
Oggi nel porto di Rotterdam prende il via un progetto per migliorare l'efficienza dei servizi ferroviari
Rotterdam
Accordo promosso dall'Autorità Portuale e sottoscritto da sei operatori ferroviari
Al via tre gare europee per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto marittimo con la Sardegna
Roma
Sono relative alle rotte Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari
Incontro di ICS e ITF con gli Stati del Golfo per far fronte all'impatto della crisi di Hormuz sui marittimi
Londra/Genova
Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Trieste
Si insedierà il prossimo 13 aprile
Sono ripresi gli attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton
Incendio su una petroliera colpita da un proiettile. Due ordigni caduti in mare nei pressi di una portacontenitori
Nel 2025 è stato di 346 milioni l'impatto economico diretto delle crociere nei porti di Genova e Savona
Genova
La spesa dei passeggeri è stata di 157 milioni e quella delle compagnie di 189 milioni
Intesa sul nuovo regime doganale dell'UE che include nuove tasse per l'e-commerce
Bruxelles
Uso obbligatorio dell'hub europeo dei dati doganali dal primo marzo 2034
Il gruppo crocieristico Carnival registra ricavi record per il trimestre dicembre-febbraio
Miami
Nel periodo le navi hanno ospitato circa 3,1 milioni di passeggeri (-3,1%)
Quasi mezzo miliardo di dollari di risorse pubbliche per i porti USA
Washington
I fondi saranno impiegati per modernizzare le infrastrutture e le attività portuali
UNIPORT sollecita l'accelerazione del completamento delle opere nel porto di Napoli
Roma
Stabile il grado di connessione dei porti italiani alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali
Stabile il grado di connessione dei porti italiani alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali
Ginevra
In crescita l'indice PLSCI dei sette primi porti italiani più connessi al network
Nel primo bimestre del 2026 il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +6,7%
Il traffico con l'estero è aumentato del +9,2%. Container in rialzo del +9,8%
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -15,2%
Amburgo
Il traffico containerizzato movimentato dalla flotta della compagnia tedesca è aumentato del +5,5%
La futura Autorità doganale dell'Unione Europea avrà sede a Lille, in Francia
Bruxelles
Si prevede impiegherà circa 250 persone
Il governo rumeno si starebbe preparando a nazionalizzare il cantiere navale di Mangalia
Bucarest
Fincantieri segna risultati finanziari e commerciali annuali record
Trieste
Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del +13,1% e il valore delle nuove commesse è aumentato del +32,4%
Damen e gli altri creditori hanno respinto il piano di riorganizzazione del cantiere navale rumeno di Mangalia
Mangalia
Federagenti, la realizzazione delle opere strategiche nei porti è ovunque in ritardo
Genova
Pessina chiede di conoscere i «tempi veri» dello stato di avanzamento delle infrastrutture
Metrans (gruppo HHLA) acquisirà il 50% del terminal intermodale rumeno di Arad
Amburgo
La società attiverà sino a tre treni settimanali tra Budapest e Arad
Dal prossimo primo maggio l'accordo UE-Mercosur sarà applicato in via provvisoria
Bruxelles
Sefcovic: un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come importante partner commerciale
Gli armatori tedeschi propongono il servizio sulle navi mercantili quale alternativa al servizio militare
Amburgo
Kröger: una nazione resiliente ha bisogno non solo di soldati, ma anche di marittimi che assicurano i rifornimenti
ICTSI e DP World cedono le loro partecipazioni nella cinese Yantai International Container Terminal
Manila
La società diverrà di intera proprietà della Yantai Port Holdings
Il gruppo cinese CSSC costruirà altre due navi da crociera per Adora Cruises
Shanghai
Opzione per una terza unità. Oggi il varo della “Adora Flora City”
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -9,6%
Palermo
Crocieristi in calo del -18,7%
Delibera del Consiglio dell'IMO per istituire un corridoio sicuro nello Stretto di Hormuz, ma con «mezzi pacifici e su base volontaria»
Londra
Dominguez: necessarie azioni concrete da parte di tutti i Paesi e le parti interessate
Nell'ultimo trimestre del 2025 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono calati del -12,2%
Hong Kong
I volumi containerizzati trasportati dalla flotta sono cresciuti del +5,1%
Cavotec registra ordini record nel segmento marittimo-portuale
Stoccolma
Forte domanda dell'installazione di sistemi di shore power
Al via il nuovo servizio ferroviario merci Bologna-Marcianise di FS Logistix-ANITA
Roma
Effettuate quattro rotazioni settimanali
In calo i ricavi trimestrali delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai Lines
Taipei/Keelung
A marzo le diminuzioni sono state rispettivamente del -17,8%, -5,9% e -10,7%
Gianpaolo Serpagli è il nuovo presidente dell'Unione Interporti Riuniti
Roma
È presidente di Cepim Spa - Interporto di Parma
Da GreenMedPorts un approccio pragmatico allo sviluppo di corridoi marittimi verdi nel Mediterraneo
Livorno
La durata della concessione del terminal di APM Terminals a Valencia è stata prolungata di otto anni
Valencia
Scadrà nel 2049 al raggiungimento dei 50 anni
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti spagnoli è diminuito del -1,3%
Valencia/Madrid
Crocieristi in crescita del +15,7%
Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Inghilterra
Napoli
La nave ha una capacità massima di 9.000 teu
Nel 2025 i traghetti della Blu Navy hanno trasportato oltre un milione di passeggeri
Portoferraio
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi del gruppo ABB sono cresciuti del +18%
Zurigo
Forte incremento (+32%) del valore dei nuovi ordini
Contship Italia ha aderito a Smart Freight Centre
Melzo
L'organizzazione internazionale è impegnata nella decarbonizzazione del trasporto merci
Nel primo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali della CMPort è cresciuto del +4,4%
Hong Kong
Record per questo periodo dell'anno
CargoBeamer ha esteso il servizio intermodale Liegi-Domodossola all'Interporto di Parma
Lipsia
Realizzati sei viaggi di andata e ritorno settimanali
Ok dell'authority antitrust all'acquisizione del controllo della MVN da parte di Medlog
Roma
Prorogato al 27 maggio il termine di conclusione del procedimento sulla concentrazione Messina - Terminal San Giorgio
Il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine costruirà i droni navali in alluminio
National Harbor
I mezzi navali autonomi, del peso di 250 tonnellate, saranno lunghi 52 metri e avranno una velocità massima di 30 nodi
Camionista travolto e ucciso ad uno dei presidi dello sciopero dell'autotrasporto
Roma
Trasportounito sospende il fermo nazionale del settore
CK Hutchison registra ricavi annuali record nel segmento portuale
Hong Kong
Il fatturato generato dai terminal europei è cresciuto del +13%
Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi
Genova
Appuntamento presso il Palazzo della Borsa
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nuova nave Pure Car & Truck Carrier Grande Tokyo
Napoli
Ha una capacità di carico pari a 9.241 ceu
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Falteri (Federlogistica): la crisi nel Golfo Persico non giustifica rialzi così rapidi e generalizzati dei prezzi dell'energia
Genova
GNV ha immesso un traghetto ex Moby nella propria flotta
Genova
La nave sarà sottoposta ad interventi di refitting
Nel porto della Spezia sono stati sequestrati oltre 65 chili di cocaina
La Spezia
Erano occultati sul fondo di una cassettiera in legno
Nel primo trimestre i bunkeraggi nel porto di Rotterdam sono diminuiti del -25%
Rotterdam/Parigi
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nei terminal di COSCO Shipping Ports è cresciuto del +9,0%
Hong Kong
Nel Mediterraneo eccezionale aumento dell'attività al terminal egiziano SCCT di Port Said
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -5,7%
Long Beach
A marzo la flessione è stata del -5,2%
Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita
Milano
Il valore delle commesse ammonta a circa 400 milioni di dollari
Bruxelles autorizza l'acquisizione della belga Lineas da parte di SFPIM
Bruxelles
Non rilevati problemi sotto il profilo della concorrenza
FS Logistix sperimenta il primo smart train sulla linea Milano-Catania
Roma
L'aggiornamento della flotta ha raggiunto quota 700 carri ferroviari digitalizzati
Fincantieri Marine Group si è aggiudicata un primo contratto nell'ambito del programma LSM dell'US Navy
Trieste
Commessa da 30 milioni di dollari
Ancora una forte riduzione del traffico trimestrale delle merci nel porto di Taranto
Taranto
Dimezzate le rinfuse solide e le merci convenzionali
Nel primo trimestre del 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -6,1%
Hong Kong
A marzo la diminuzione è stata del -5,5%
Confronto tra i porti italiani e i porti della Florida
Miami
Il sistema portuale italiano si presenta al Seatrade Cruise Global 2026 di Miami
I Cda di Interporto Padova e di Padova Hall hanno approvato il progetto di fusione delle società
Padova
Un esperto nominato dal tribunale dovrà stabilire il rapporto di cambio finale
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è diminuito del -4,6%
Los Angeles
Nel solo mese di marzo sono stati movimentati 752.519 teu (-3,3%)
CMA CGM comprerà il gruppo libanese Fattal
Marsiglia
L'azienda è attiva nella distribuzione e commercializzazione di marchi internazionali nel Medio Oriente e nel Nord Africa
Nel 2026 nei porti italiani è atteso un traffico crocieristico record di 15,1 milioni di passeggeri
Miami
Senesi (Cemar): crescita una nuova tipologia di clientela ad alta capacità di spesa
Nel 2025 il cantiere navale finlandese Meyer Turku ha registrato un fatturato record
Turku
Utile netto annuale di 83,8 milioni di euro (+21,6%)
Porto di Marsiglia-Fos, inaugurato il cold ironing per il collegamento simultaneo di tre grandi navi da crociera
Marsiglia
Global Ports Holding gestirà il terminal crociere del porto di Acapulco
Acapulco
Prevista la costruzione di una nuova banchina
Alla Spezia nasce un consorzio per condividere dati con lo scopo di rendere più efficiente la supply chain
La Spezia
Avena: l'efficienza della logistica dipende dal dialogo tra tutti i componenti della filiera
Nel primo trimestre i container trasportati dalle navi della OOCL sono cresciuti del +1,7%
Hong Kong
I ricavi derivanti da questa attività sono diminuiti del -7,6%
Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale
Bari
Il suo mandato di quattro anni inizierà l'11 maggio
Sospeso lo sconto per il transito delle portacontainer di grande capacità attraverso il canale di Suez
Ismailia
Era in vigore dal 15 maggio 2025
A febbraio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -8,9%
Ravenna
Per il mese di marzo è atteso un incremento del +1,3%
Scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nel settore della logistica
Roma
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa che mascheravano veri e propri rapporti di lavoro subordinato
Collaborazione RINA - Hanwha per i sistemi di propulsione ibrida a batterie dei traghetti
Genova/Busan
I progetti riguarderanno sia le navi in esercizio che quelle di nuova costruzione
La compagnia di navigazione francese TOWT è stata posta in amministrazione controllata
Le Havre
La società ha due navi cargo a vela
Casciano (Vado Gateway), bene l'ok al progetto definitivo del nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure
Vado Ligure
L'auspicio - ha affermato - è che l'opera possa essere completata nel più breve tempo possibile
Alla Spezia un forum su economia, porti e investimenti tra Italia e Nord Africa
La Spezia
In programma il 9 e 10 aprile presso la sede dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
Stabile il numero delle navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Pireo
In calo gli interventi effettuati in bacino di carenaggio
Il governo italiano ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti
Roma
La scadenza è stata portata al primo maggio. Risorse derivanti per il 60% dall'ETS
La nave da ricerca Gaia Blu fungerà da piattaforma tecnologica italiana per la navigazione autonoma
Roma
Fallite le operazioni di rimorchio della nave GNL Arctic Metagaz
Tripoli
La metaniera è attualmente fuori controllo e alla deriva
Ieri una rinfusiera si è incagliata mentre transitava nel canale di Suez
Ismailia
L'incidente si è risolto nel giro di quattro ore
Confitarma e Assarmatori, con la crisi sono a rischio i collegamenti marittimi con le isole
Roma
Dominguez (IMO) esorta gli Stati a coordinarsi per affrontare la crisi marittima di Hormuz
Londra
Dal 28 febbraio nell'area si sono verificati 21 attacchi contro le navi
L'associazione degli spedizionieri della Spezia sollecita misure in grado di preservare l'efficienza operativa del porto
La Spezia
Due Torri si dota di un hub logistico di 15mila metri quadri presso l'Interporto Bologna
Minerbio
Nel 2025 il fatturato dell'azienda emiliana è cresciuto del +13,9%
A breve l'avvio del programma 2026 degli Italian Port Days
Roma
Il tema è “Italia Porta del Mediterraneo: Dialoghi tra Approdi e Città”
Porto della Spezia, primo test per il rifornimento di idrogeno da mezzo mobile in banchina ad imbarcazione
La Spezia
La sperimentazione del bunkeraggio presso il Cantiere Baglietto
NYK consolida le proprie attività nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse solide
Tokyo
Nominati i responsabili del gruppo in otto nazioni europee
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tunisini è diminuito del -5,2%
La Goulette
Nel solo quarto trimestre il calo è stato del -8,5%
La Guardia di Finanza utilizzerà nuovi droni per il controllo dell'area portuale di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Porti di Genova e Savona-Vado, da domani in vigore le nuove modalità di gestione del diritto d'uso del PCS
Genova
Il provvedimento non introduce nuovi oneri
Sequestrati quasi 400 kg di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Tre distinte operazioni eseguite nell'arco di una settimana
Confitarma, con il decreto-legge Energia ora è il momento di destinare risorse al trasporto marittimo
Roma
Baleària avrà un proprio terminal traghetti nel porto di Barcellona
Barcellona
Diventerà operativo tra un anno. Investimento di 25,3 milioni di euro
Nel 2025 i volumi di merci trasportati da DB Cargo sono diminuiti del -8,1%
Berlino
I ricavi sono calati del -8,0%
ONE ha acquisito il 30% della Hutchison Laemchabang Terminal
Singapore
La società opera i terminal D, C1 & C2 e A3 del porto di Laem Chabang
Domani a Genova un incontro della Filt Cgil sul tema del lavoro portuale
Roma
Si terrà alle ore 10 presso la Sala Chiamata del Porto
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,4 milioni di contenitori (+3,2%)
Singapore/Hong Kong
Ad Hong Kong il traffico containerizzato è calato del -8,0%
ALIS, bene l'utilizzo dei proventi dell'ETS per incentivare l'intermodalità
Roma
Di Caterina: auspichiamo dal prossimo anno un aumento significativo delle dotazioni finanziarie degli strumenti Sea Modal Shift e Ferrobonus
Lo scorso anno le vendite di container della CIMC sono diminuite del -31,9%
Hong Kong
I ricavi nel segmento dei contenitori sono calati del -30,9%
Pro e contro delle applicazioni dell'idrogeno per la decarbonizzazione del settore marittimo-portuale
Genova
Se n'è discusso al Propeller Club - Port of Genoa
Nel terzo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti greci è calato del -3,6%
Pireo
Passeggeri in aumento del +1,2%
Apprezzamento di Confitarma per l'iniziativa legislativa per il settore marittimo
Roma
Bene la semplificazione normativa, elemento essenziale per rafforzare la competitività dell'armamento nazionale
Assarmatori, bene l'ok del Senato al disegno di legge “Valorizzazione della Risorsa Mare”
Roma
Messina: supera un limite del Codice della Navigazione che consente l'iscrizione alla Gente di Mare esclusivamente ai cittadini italiani e comunitari
Il sistema portuale di Venezia e Chioggia genera un valore della produzione pari a circa 15 miliardi di euro
Venezia
Gli addetti diretti sono 26.898 e, includendo l'indotto, salgono a 218.853
Via libera agli aiuti per la riattivazione dell'Autostrada Ferroviaria Alpina Orbassano-Aiton
Bruxelles
La Commissione Europea autorizza a sovvenzionare il servizio
Fit Cisl Savona, allarme per la possibile ripercussione sui posti di lavoro del calo del traffico a Vado Gateway
Savona
Ok del Comitato di gestione dell'AdSP di Gioia Tauro al rimborso delle tasse d'ancoraggio
Gioia Tauro
Stanziati 1,5 milioni di euro
Il Comitato di Gestione dell'AdSP di Genova e Savona-Vado ha preso atto dell'accordo quadro con PSA
Genova
Approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Joint venture di Prologis e GIC di Singapore per investire 1,6 miliardi di dollari in nuovi centri logistici negli USA
San Francisco/Singapore
Il portafoglio iniziale è di circa 380mila metri quadri
Hanwha Ocean e ONEX siglano un accordo per le costruzioni navali militari
Seul/Eleusi
Primo progetto in vista sono i sottomarini per la Marina greca
L'Antitrust non avvia un'istruttoria sull'acquisizione del gruppo Fagioli da parte di CEVA Logistics
Roma
L'AGCM ritiene che l'operazione non ostacolerà la concorrenza né creerà una posizione dominante
La singaporiana ONE acquisisce una partecipazione nella Dongwon Pusan Container Terminal
Singapore
La società opera alle banchine Gammam e Singamman del porto di Busan
La BEI finanzia l'installazione di impianti di shore power nel porto di Rotterdam
Rotterdam
Concesso un prestito di 90 milioni di euro
Esoscheletri high-tech per alleviare il lavoro dei portuali nel porto di Livorno
Livorno
Sperimentazione in collaborazione con la Compagnia Portuale di Livorno
È deceduto ieri ad Ischia l'armatore campano Salvatore Lauro
Napoli
È stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2005
Ad APM Terminals il 49% della vietnamita Hateco Hai Phong International Container Terminal
L'Aia/Hanoi
Avviata la terza fase di costruzione del terminal messicano di Lázaro Cárdenas
Nel trimestre dicembre-febbraio i ricavi della FedEx sono aumentati del +8,3%
Memphis
L'utile netto trimestrali è stato di 1,06 miliardi di dollari (+16,2%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi
Genova
Appuntamento presso il Palazzo della Borsa
Alla Spezia un forum su economia, porti e investimenti tra Italia e Nord Africa
La Spezia
In programma il 9 e 10 aprile presso la sede dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
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RASSEGNA STAMPA
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Da Londra 746 milioni di sterline per la ristrutturazione dei due porti nigeriani di Apapa e Tin Can Island a Lagos
Londra
Accordo tra l'UK Export Finance e la Nigerian Ports Authority
Fabrizio Urbani è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale
Civitavecchia
Delibera unanime del Comitato di gestione
Nel quarto trimestre del 2025 i porti francesi hanno movimentato 74,2 milioni di tonnellate di merci (+7,2%)
La Défense
Presentate al MIT le prassi di riferimento UNI/Fermerci sulla formazione del personale
Roma
Il Consiglio di Stato ha bocciato lo spostamento dei depositi chimici di Genova
Roma/Genova
L'AdSP si dichiara pronta ad un confronto tecnico nell'ambito di una specifica iniziativa da parte dell'amministrazione comunale
FS Logistix e Nurminen Logistics inaugurano un nuovo servizio ferroviario settimanale tra Svezia e Italia
Roma
Tratta di 2.500 chilometri
Hapag-Lloyd sigla un accordo di cooperazione marittima con il governo indiano
Amburgo
Prevede di portare navi sotto la bandiera indiana e collaborare allo sviluppo del riciclaggio delle navi e del porto di Vadhavan
Finanziato un progetto per la trasformazione digitale e lo sviluppo tecnologico del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
All'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio risorse per quasi due milioni di euro
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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