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d'Amico (Confitarma): è «di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi”
La confederazione armatoriale chiede l'immediata apertura di un tavolo di lavoro
4 aprile 2013
Il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Paolo d'Amico, ha lanciato un allarme per l'effettiva impossibilità da parte degli armatori di reclutare contractor per difendere le proprie navi dagli assalti dei pirati.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo scorso è incluso il decreto interministeriale - che pubblichiamo di seguito - che regola l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. A tal proposito Confitarma ha chiesto al ministro dell'Interno l'immediata apertura di un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti di Confitarma, ministero dell'Interno e altri ministeri competenti (Difesa, Esteri e Trasporti) nonché dai rappresentanti degli Istituti di Vigilanza: «scopo del tavolo - ha spiegato d'Amico - è quello di verificare con urgenza l'operatività del decreto e di coordinare le migliori procedure per la sua effettiva entrata in vigore».

Confitarma ha chiesto inoltre al presidente del Consiglio ed al ministro dell'Economia e delle Finanze la proroga al 31 dicembre 2013 della data, che al momento la Legge di Stabilità 2013 fissa al 30 giugno 2013, quale termine di scadenza per impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal ministero della Difesa.

«È evidente - ha rilevato il presidente di Confitarma - che, data l'assoluta mancanza di tali corsi di formazione, in assenza di una proroga, il decreto n.266/2012, pubblicato la scorsa settimana, che già necessita di ulteriori interventi di carattere amministrativo per essere reso operativo, non potrebbe trovare alcuna applicazione annullando così il lavoro finora svolto e rendendo di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi».




MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2012 , n. 266 .

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante “Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;

Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5 -bis e 5 -ter , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 -ter , del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis dello stesso articolo 5;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;


ADOTTA

il seguente regolamento


Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresì determinate le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;

e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;

f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.


Art. 3.

Servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non è previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:

a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;

b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curerà, in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonché la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;

d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.


Art. 4.

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.


Art. 5.

Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d) , non inferiore a quattro. Il numero deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;

d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;

e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.


Art. 6.

Armamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 -bis del decretolegge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, è rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonché quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm) , imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave è in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonché nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.

4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256 - bis , comma 2, lettera b) , del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonché alle Autorità Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.

5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.

6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di millecinquecento cartucce per arma.


Art. 7.

Deposito delle armi nel territorio nazionale

1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5 - bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore può nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilità del deposito.

2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresì di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;

b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;

c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalità di custodia.

4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.

5. Il deposito è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.

6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.

8. L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.


Art. 8.

Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria

1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante può essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonché la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.


Art. 9.

Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.


Art. 10.

Comunicazione con le autorità estere e nazionali

1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonché quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinché il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.

2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:

il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.

3. Copia delle comunicazioni inviate andrà custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalità previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.

4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresì tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonché all'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonché il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.


Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012


Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013
Interno, registro n. 1, foglio n. 157




NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

- Si riporta il testo degli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 256 -bis . - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.».

«Art. 257 -bis - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a) , se esistenti;

b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b) ;

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d) .

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327 -bis del medesimo codice.».

- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.

- Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):

«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.».

- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.

- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):

«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria) - 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1 -sexies e 1 -septies , del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization » (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. (52)

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5 -bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5 -bis . Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.

5 -ter . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis , comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

6 -bis . All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».

6 -ter . Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».


Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138, del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.».

«Art. 134. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134 -bis , comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».


Note all'art. 3:

- Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:

«Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teoricopratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.».

- Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 5:

- L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:

«Art. 52. (Difesa legittima) - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».

- Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 2.


Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e 42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 28 - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».

«Art. 31 - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.».

«Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.».

«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1 -bis , comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

«Art. 42 - Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 110 del 1975:

«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi) - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.».

- L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato.

«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi ) - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 58 - La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.».

- Per il testo dell'art. 256 -bis , comma 2, lett b) , del citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174 e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) - Il ruolo di equipaggio deve contenere:

( Omissis ).

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico) - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.».

«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici) - ( Omissis ).

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.».


Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 5, comma 5 -bis , del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.».

«Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».

«Art. 47 - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

- Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.


Note all'art. 9:

- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».

«Art. 186 (Autorità del comandante). - Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.».

«Art. 187 (Disciplina di bordo). - I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).- Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».

«Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza). - Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.».

«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».
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DALLA PRIMA PAGINA
Global Ports Holding in trattative per la gestione del porto crociere di Saint Vincent e Grenadine
Istanbul
Attualmente il terminal registra un traffico annuo di circa 200mila passeggeri
Le forze statunitensi hanno colpito una terza nave nel Golfo di Oman
Tampa
La “Jalveer” avrebbe a bordo un carico di petrolio iraniano
ALLRAIL, CER, ERFA, FEPORT, FTE, UIP e UIRR presentano la loro proposta per la Piattaforma Ferroviaria Europea
Bruxelles
Lo scopo è di assicurare la rappresentanza del mercato fin dall'inizio del nuovo processo di governance della capacità ferroviaria europea
L'U.S. Central Command rivendica l'attacco alla product tanker Settebello
Tampa/Nuova Delhi/Londra
Condanna del governo indiano e dell'International Maritime Organization
Colpita una product tanker nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton/Muscat
Ferito un marittimo. Altri due membri dell'equipaggio risultano dispersi
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -1,0%
Civitavecchia
Crocieristi in aumento del +32,1%
Un mercantile è stato attaccato nel Golfo di Aden
Southampton
Scambio di colpi d'arma da fuoco con il team di sicurezza a bordo della nave
Gemini Cooperation incrementa la capacità di stiva sulla rotta Asia-Mediterraneo
Copenaghen
Sea-Intelligence, immessa un'ulteriore capacità settimanale pari a 22.402 teu
ESPO promuove a pieni voti le conclusioni del Consiglio dell'UE sulla strategia industriale marittima
Bruxelles
Confermato il ruolo centrale degli scali portuali
La cattura e lo stoccaggio della CO2 sulle navi è una delle soluzioni più concrete e immediatamente disponibili per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Via libera dell'Antitrust all'acquisizione di Terminal San Giorgio da parte del gruppo Messina
Roma
Ok dell'AGCM anche all'acquisizione da parte del gruppo MSC delle attività del gruppo Asso nel settore della manutenzione e riparazione navale (Jobson Italia e UASC UAE)
In vista rincari delle tariffe per il transito delle navi nel canale di Suez
Ismailia
Saranno applicati dal 15 luglio. Escluse le navi passeggeri
L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato l'applicazione di supplementi alle tariffe di transito nel canale egiziano per la gran parte delle principali tipologie di navi che trasportano merci, che entreranno in vigore dal prossimo 15 luglio.
Il Consiglio dell'UE accoglie molte delle richieste avanzate dalle associazioni del cluster marittimo-portuale europeo
Lussemburgo
Tuttavia, necessariamente, il testo rinvia l'adozione di misure concrete a future iniziative legislative
ESPO chiede un uso proattivo del sistema EES per evitare congestione nei porti europei
Bruxelles
Ryckbost: flessibilità attivate tempestivamente in circostanze eccezionali ma prevedibili
Rixi: necessario superare un ETS marittimo che rischia di spostare traffici e investimenti verso porti extraeuropei
Lussemburgo
Servono - evidenzia il vice ministro - incentivi e flessibilità, non nuovi vincoli
Gli Houthi minacciano una ripresa degli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso
Sana'a
Proclamato un divieto totale alla navigazione per tutte le navi riconducibili a interessi israeliani
Il commercio mondiale di merci potrebbe iniziare a rallentare
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Ginevra
Lo segnala l'ultima lettura del Goods Trade Barometer della WTO
Attivato a Genova il nuovo collegamento della viabilità portuale a Sampierdarena
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Genova
Paroli: l'opera consente oggi a circa 900-1.000 mezzi pesanti al giorno di accedere direttamente alle aree operative del porto
I relatori del Ddl sui porti difendono il progetto di governance imperniato sulla Porti d'Italia
Roma
Ghio (PD) denuncia che gli organi di vertice di questa nuova società verrebbero nominati interamente dal governo. Ghirra (AVS): gli obiettivi di coordinamento nazionale avrebbero potuto essere perseguiti con un rafforzamento della Conferenza nazionale dei presidenti delle AdSP
Fusione nel settore della logistica tra le statunitensi WWEX Group e Auctane
Inatteso calo del traffico intermodale europeo nel primo trimestre del 2026
Bruxelles
UIRR, caos infrastrutturale causato dai cantieri che interrompono le linee ferroviarie
Hanseatic Global Terminals acquisisce il rimanente 50% della Hanseatic Global Terminals Aracruz
Rotterdam/Aracruz
La società sta realizzando il nuovo porto container brasiliano di Imetame
Conftrasporto, dal Ddl Porti emergono evidenti criticità operative, finanziarie e di coerenza normativa
Roma
Russo: le competenze della Porti d'Italia si sovrapporrebbero a quelle delle Autorità di Sistema Portuale, del Mit e dell'Art
WoodMac ritiene che le norme sulla decarbonizzazione potrebbero avere un forte impatto sulle navi a GNL
Edimburgo
Secondo la società, le norme europee porrebbero fuori mercato le navi con motori DFDE
La francese MN trasporterà il lanciatore Vega C della Avio tra l'Italia e il Sud America
Nantes
La compagnia francese si doterà di una nuova nave progettata specificamente per il trasporto di attrezzature spaziali
In vigore la metodologia dell'UE per calcolare le emissioni di gas serra dei servizi di trasporto
Bruxelles
Il sistema è basato sullo standard internazionale EN ISO 14083:2023
Lunedì nel Golfo Persico la portacontainer MSC Sariska V è stata colpita da due proiettili
Ginevra/Roma
Illesi tutti i membri dell'equipaggio
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,8%
Brema
I container sono stati pari a 1.245.515 teu (+4,4%)
MSC acquisisce il 51% del container terminal del porto di Pivdennyi (Odessa)
Odessa
Ha una capacità di traffico di 400mila teu all'anno
Il 19 novembre 2027 entrerà in vigore la Convenzione IMO sulla responsabilità e il risarcimento dei danni connessi al trasporto di sostanze pericolose e nocive via mare
Londra
Dominguez: traguardo atteso da tempo, che colma un'importante lacuna nel regime internazionale
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono aumentati del +13,9%
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono aumentati del +13,9%
Il Cairo
Nel primo quadrimestre del 2026 è stato registrato un aumento del +12,1%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Napoli è calato del -5,3%, mentre a Salerno è cresciuto del +6,4%
Napoli
I container nei due scali sono stati pari rispettivamente a 167.433 teu (-3,5%) e 101.509 teu (+7,8%)
Kerdjoudj (Feport): con la revisione dell'EU ETS destinare parte dei proventi ai porti
Bruxelles
Esortazione a valutare attentamente il rischio della delocalizzazione del traffico di transhipment
Con il nuovo terminal di COSCO-PTP il porto di Tarragona si rilancia sul mercato dei container
Tarragona
Si prevede che i lavori di costruzione terminino nel 2028 quando il terminal avrà una capacità di 680mila teu
Nel 2025 i porti egiziani hanno stabilito il loro nuovo record storico di traffico dei container
Alessandria d'Egitto
Forte crescita dei volumi in trasbordo, che nel 2024 erano risultati stabili
Rinnovato il contratto nazionale di ormeggiatori e barcaioli dei porti
Roma
Filt-Cgil, irrobustisce un impianto regolatorio indispensabile per il settore
Uno studio spiega come rendere più attrattivo ed efficace l'uso degli impianti OPS nei porti europei
Bruxelles
Necessarie, tra l'altro, tariffe più chiare e comparabili
Federlogistica chiede l'introduzione di correttivi al disegno di legge sulla governance portuale
Genova
Falteri: il nuovo assetto garantisca alle AdSP adeguate risorse finanziarie e strumenti operativi efficaci
ESPO torna a chiedere correttivi all'EU ETS per assicurare la competitività dei porti europei
Bruxelles
Evidenziato anche l'impatto negativo sul trasporto marittimo a corto raggio
In Svizzera adottate nuove misure per rafforzare la competitività della bandiera marittima
Berna
Un armatore elvetico potrà battere bandiera svizzera anche se la società proprietaria ha sede all'estero
Concluse le prove in mare della seconda nave da crociera costruita in Cina
Shanghai
La Adora Flora City effettuerà il viaggio inaugurale con partenza il 22 novembre dal porto di Guangzhou
Nel primo trimestre del 2026 il valore del traffico delle merci del G20 ha segnato una crescita congiunturale del +5,3%
Parigi
Attenuazione della crescita del traffico delle merci nel porto di Tanger Med
Tangeri
Nei primi tre mesi del 2026 sono state movimentate 38,8 milioni di tonnellate (+3,2%)
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Pechino
L'import-export ha registrato un aumento del +0,6%. I container sono stati 26,9 milioni (+4,8%)
Fermerci chiede al governo misure urgenti per sostenere il trasporto ferroviario delle merci
Roma
Imprese ferroviarie penalizzate dalle interruzioni infrastrutturali
Porto di Napoli, prima operazione di bunkeraggio ship-to-ship di GNL su una nave da crociera
Napoli
Axpo ha impiegato la bettolina “Green Zeebrugge”
CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
Marsiglia
Ricavi stabili, con logistica e altre attività che hanno compensato il calo nel settore dello shipping
La Corte Suprema USA ha riaperto il caso che contrappone Havana Docks e Carnival, Royal Caribbean, NCLH e MSC
Adottato il nuovo codice internazionale di sicurezza per le navi di superficie autonome
Londra
Entrerà in vigore il prossimo primo luglio e applicato su base volontaria per almeno due anni
UIRR, nel 2025 le spedizioni di trasporto combinato strada-rotaia sono aumentate del +1,5%
Bruxelles
L'associazione ha sottolineato gli effetti disastrosi sul comparto dei lavori alle linee ferroviarie in Germania
Accordo Fincantieri - Teijin Automotive Technologies per lo sviluppo di paratie in materiali compositi per applicazioni navali
Trieste/Pouancé
Folgiero: rendiamo possibile lo sviluppo di unità più leggere ed efficienti
Dopo otto trimestri di utili, ZIM registra una perdita d'esercizio
Haifa
Nei primi tre mesi del 2026 in marcato calo (-8,3%) anche i volumi di carichi trasportati dalle navi
Gli USA hanno incriminato quattro produttori cinesi di container e sette loro dirigenti
Washington
Reso noto l'arresto lo scorso 14 aprile in Francia del direttore marketing della Singamas
Intesa di Parlamento e Consiglio UE sull'accordo sui dazi tra Unione Europea e USA
Strasburgo/Bruxelles
Introdotte una clausola di scadenza e una clausola di sospensione
FFS Cargo Svizzera riorganizza il network dei servizi di trasporto a carro singolo
Berna
Prevista una riduzione di 50 degli attuali 280 scali di smistamento
L'IMO segnala un incremento del +17% dei casi di pirateria marittima nel 2025
Londra
L'area più colpita quella degli Stretti di Malacca e Singapore con 122 incidenti (+34%)
Hapag-Lloyd e CMA CGM hanno sospeso le prenotazioni per le spedizioni marittime con Cuba
Parigi/Francoforte/L'Avana
Decisione dopo l'ampliamento delle sanzioni USA ordinato da Trump
Entro fine anno la gara internazionale per il nuovo container terminal del porto di Klaipeda
Klaipeda
Avrà un capacità di traffico annua pari a 2,5 milioni di teu
ITF chiede ai governi di smantellare una volta per tutte il sistema delle bandiere di comodo
Londra
È - denuncia il sindacato - la mela marcia al centro dello sfruttamento dei marittimi
Nel primo trimestre i ricavi della Evergreen sono diminuiti del -21,3%
Taipei
Risultato operativo e risultato economico netto sono calati del -69,5% e -68,8%
Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre con una perdita netta di -54,2 milioni di dollari
Los Angeles
Ricavi in crescita del +17,5%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +8,9%
Brema
Aumenti del +12,7% in Germania e del +7,8% in Italia. Calo nel porto di Tanger Med
Norovirus sulla nave da crociera Ambition della Ambassador Cruise Line
Purfleet/Vlissingen
Le autorità sanitarie francesi hanno autorizzato l'unità a continuare le normali operazioni
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è diminuito del -2,0%
Amburgo
I contenitori sono stati pari a due milioni di teu (-1,6%)
Prosegue il deterioramento dei risultati finanziari trimestrali di Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi sono diminuiti rispettivamente del -15,1% e -9,3%
Hapag-Lloyd ha chiuso il primo trimestre con una perdita d'esercizio di -218,6 milioni di euro
Hapag-Lloyd ha chiuso il primo trimestre con una perdita d'esercizio di -218,6 milioni di euro
Amburgo
Ricavi in calo del -16,8%
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della HMM sono diminuiti del -4,8%
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della HMM sono diminuiti del -4,8%
Seul
Calo del -7,9% nel segmento dei container e crescita del +20,1% in quello delle rinfuse
Nel primo trimestre di quest'anno i terminal crociere della Global Ports Holding hanno registrato un traffico record
Istanbul
Sfiorati i cinque milioni di passeggeri
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -3,8%
Genova
A marzo flessione del -6,1%, con una forte contrazione del -15,0% dei carichi containerizzati
Federconsumatori chiede al governo misure per attenuare l'impatto dell'aumento del prezzo dei biglietti dei traghetti
Roma
Rincari sono al +18% per le settimane centrali di agosto
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti croati è cresciuto del +14,6%
Zagabria
Record storico mensile a marzo
Successo del test per l'uso del diesel HVO per la propulsione delle navi da crociera
San Donato Milanese
Sperimentazione condotta congiuntamente da Eni e MSC Crociere
Gioia Tauro si insedia al secondo posto della graduatoria dei principali porti italiani superando Genova
Roma
Fincantieri registra una flessione dei ricavi e dei nuovi ordini
Roma
Il carico di lavoro del gruppo ha raggiunto un valore record di 74,2 miliardi di euro
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico marittimo nel canale di Suez è aumentato del +11,5%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico marittimo nel canale di Suez è aumentato del +11,5%
Il Cairo
Nel solo mese di marzo la crescita è stata del +11,2%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti tunisini è cresciuto del +5,9%
La Goulette
In aumento i passeggeri dei traghetti (+7,6%) e quelli delle crociere (+54,2%)
Le Aziende informano
International Shipping Community to Gather in Genoa for Two Days of Maritime Dialogue and Networking
Iniziativa del governo USA per introdurre l'energia nucleare nel trasporto marittimo su larga scala
Washington
Sollecitate proposte per lo sviluppo di un modello di mini reattore
L'amministrazione governativa statunitense ha avviato un'iniziativa per ...
Con l'ultima versione del ddl sui porti, il compito di reperire le risorse per la Porti d'Italia viene scaricato sulle AdSP
Roma
Lo ha affermato la vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, Valentina Ghio
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
VARD costruirà un peschereccio di nuova generazione
Trieste
È stato ordinato dalla società norvegese Rosund Drift
Concentrazione nel settore della cantieristica navale del Regno Unito
Londra
Baleana compra la APCL Group (A&P Tyne, Cammell Laird e A&P Falmouth and Falmouth Docks and Engineering)
Royal Caribbean ha preso in consegna la nuova nave da crociera Legend of the Seas
Miami
Costruita da Meyer Turku, può ospitare 5.610 passeggeri
Audizioni informali dei rappresentanti dei sindacati sulla riforma della governance portuale
Roma
Al centro delle criticità evidenziate - conferma la Filt-Cgil - c'è la prevista costituzione di Porti d'Italia Spa
Venezia, il DPSS conferma la necessità di realizzare nuovi terminal offshore fuori dalla Laguna
Venezia
Il Documento di Programmazione Strategica di Sistema è stato approvato dal Comitato di gestione dell'AdSP
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
L'azienda e Assiterminal hanno espresso soddisfazione per la ripresa di un importante sodalizio associativo
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti del Regno Unito è calato del -2,6%
Londra
Diminuzione più accentuata (-6,8%) dei carichi all'imbarco
Mark Hindley è il nuovo presidente dell'associazione europea della logistica degli autoveicoli
Istanbul
Wolfgang Göbel è stato eletto presidente onorario
Porto di Genova, fermato un rimorchiatore per irregolarità sulle emissioni degli ossidi di azoto
Genova
Il mezzo nautico è utilizzato per i lavori di realizzazione della nuova diga foranea
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +21,4%
Ravenna
A maggio atteso un incremento del +2,5%
Nel 2027 Sallaum Lines attiverà un servizio dedicato Cina-Europa
Nanchino
Prese in consegna due nuove PCTC da 7.400 ceu
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Rinvenuto un drone navale nel porto rumeno di Costanza
Bucarest
L'ordigno di è autodistrutto senza causare vittime
Approvazione di principio alla HJSC per la costruzione di portacontainer a biocarburanti da 10.000 teu
Atene
È stata rilasciata dal Registro Navale Coreano
Global Ship Lease investe 917 milioni di dollari per comprare dieci nuove portacontainer
Atene
Saranno prese in consegna tra il quarto trimestre del 2028 e il primo trimestre del 2030
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Accordo WASS (Fincantieri) e Magellan nel campo della difesa subacquea del Canada
Trieste
Verranno esplorate opportunità di cooperazione industriale nel settore dei siluri pesanti e delle contromisure
Soluzioni per superare la cronica carenza di personale del comparto marittimo italiano
Procida
Pagano (Comitato del Lavoro Marittimo): digitalizzazione, semplificazione e intesa fra formazione e imprese per superare la crisi
Accordo per la formazione marittima siglato da Gente di Mare (Cosulich) e Carnival
Genova
Di Tizio: questa collaborazione ci permette di portare sul territorio un progetto internazionale
Antipollution (V.Group) ordina quattro imbarcazioni ecologiche a ONEX Shipyards & Technologies
Atene
Opzione per ulteriori quattro unità
Spinelli ha ordinato tre nuovi mezzi di movimentazione alla FTMH
Genova
Un reach stacker per container vuoti è già entrato in servizio nel deposito livornese del gruppo
Luigi Merlo alla guida della società italiana per i terminal crociere di MSC
Ginevra
Centrone (ex Fincantieri) subentra quale direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il gruppo in Italia
Accordo di cooperazione tra la greca Skaramangas Shipyards e la sudcoreana HD Hyundai
Atene
Lo scopo è di collaborare alla costruzione di navi militari di superficie
AD Ports compra la brasiliana Corredor Logística e Infraestrutura
San Paolo/Abu Dhabi
La società gestisce il maggior volume di esportazioni di rinfuse agroalimentari della nazione sudamericana
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Via libera unanime del Comitato di gestione
Chen Lichtenstein è stato nominato presidente e amministratore delegato della ZIM
Haifa
Subentrerà al dimissionario Eli Glickman
Gianluca Croce è stato confermato presidente di Assagenti Genova
Genova
I componenti del consiglio dell'associazione per il biennio 2026-2028
Il traghetto Mega Serena è entrato far parte della flotta della Corsica Sardinia Ferries
Vado Ligure
Ha una capacità fino a 2.000 passeggeri e oltre 600 veicoli
A Marghera il taglio della prima lamiera della nave da crociera Crystal Grace
Miami
Fincantieri consegnerà l'unità nella primavera del 2028
Porto di Ortona, alla Palumbo Superyacht aggiudicata un'area di 13.048 metri quadrati
Ancona
AdSP dell'Adriatico Centrale, atto di indirizzo per il rilascio della autorizzazione unica ZES
Porto di Livorno, inaugurati due nuovi magazzini della FHP MarterNeri
Livorno
Investimento superiore ai 23 milioni di euro
Il Comitato dell'AdSP Tirreno Centro Settentrionale delibera la chiusura dello stato di crisi dell'ente
Civitavecchia
Nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali di FS Logistix e Van der Vlist
Verona
Trasportate due piattaforme aeree da Verona a Rostock
Porto di Napoli, incendio a bordo del traghetto Phoenix della GNV
Napoli
Fiamme divampate nei locali interni del ponte 6 della nave
Latrofa sceglie una persona di sua fiducia alla guida di una società in house dell'AdSP laziale
Civitavecchia
Al nuovo amministratore unico - ha rimarcato - sono stati forniti indirizzi gestionali particolarmente stringenti
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -6,4%
Oslo
Utile netto trimestrale di 40,8 milioni di dollari (-31,8%)
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP della Sardegna
Olbia
Via libera del Comitato di gestione
Concluso l'iter di valutazione ambientale del progetto del Porto Esterno di San Antonio
San Antonio
Nel cantiere Fincantieri di Ancona è stata consegnata la nave da crociera Viking Mira
Ancona/Los Angeles
Ha una stazza lorda di 54.300 tonnellate e una capacità di 998 passeggeri
Nel 2025 RINA ha registrato ricavi pari ad oltre un miliardo di euro (+11%)
Genova
Utile netto in crescita del +30%
Porto di Marina di Carrara, posato il nuovo ponte ferroviario
Marina di Carrara
Pisano: svolta decisiva nell'organizzazione logistica del porto
Porti, interporti e corridoi. Venezia e l'Alto Adriatico come porta dei traffici verso l'Est
Venezia
È il tema dell'evento che si terrà giovedì a Venezia
Estonian State Fleet ordina un traghetto a propulsione elettrica al cantiere navale polacco Crist
Tallinn
Commessa del valore di 49,93 milioni di euro
Ad aprile i porti spagnoli hanno movimentato 1,7 milioni di contenitori (+1,7%)
Madrid
Crocieristi in calo del -18,4%
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Valencia è diminuito del -2,5%
Valencia
Nei primi quattro mesi del 2026 sono stati movimentati quasi 1,8 milioni di teu (+0,2%)
Ancora ricavi trimestrali record per Global Ship Lease
Atene
Utile netto in calo del -24,0%
Cooperazione internazionale tra AdSP sarda e porto di Tanger Ville per la nautica di lusso
Cagliari
Promozione di un circuito nautico integrato tra Sardegna e Marocco
Nel porto di Gioia Tauro è stato inaugurato il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario
Gioia Tauro
Tra le dotazioni, un ambulatorio di primo soccorso e un'ambulanza CMR
Da BPER un finanziamento a Grimaldi Euromed per l'ammodernamento della flotta
Milano/Napoli
Risorse utilizzate per coprire parzialmente l'acquisto della nave “Grande Manila”
ASRY e Priya Blue istituiscono un cantiere di riciclaggio navale nel Bahrein
Al Muharraq/Alang
Arrivata nella nazione mediorientale una prima nave destinata ad essere smantellata
SAAM Towage ordina cinque nuovi rimorchiatori al cantiere navale turco Sanmar Shipyard
Santiago
Avranno una capacità di tiro compresa fra 70 e 80 tonnellate
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -5,7%
Long Beach/Singapore/Hong Kong
A Singapore è stata registrata una crescita del +3,6%, mentre ad Hong Kong i contenitori sono diminuiti del -6,3%
Carta (Fermerci): servono politiche urgenti per sostenere le imprese ferroviarie
Roma
Nel 2025 il cargo ferroviario ha perso circa il 3,5%, in termini di treni/km
Fratelli Neri ordina altri due nuovi rimorchiatori in Egitto
Ismailia
Contratto con la Suez Canal Company for Modern Boats
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Barcellona è cresciuto del +17,4%
Barcellona/Algeciras
Aumento del +6,3% nello scalo portuale di Algeciras
Ok del governo di Islamabad alla vendita del 30% della Pakistan National Shipping Corporation
Islamabad
La quota andrà alla società logistica statale NLC che assumerà anche il controllo gestionale della PNSC
Nel 2025 il sistema portuale spagnolo ha registrato entrate record
Madrid
L'utile ante imposte è stato di 349 milioni di euro (+4,2%)
Leapmotor International rafforza la partnership con il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi
Hoofddorp
Nel primo trimestre trasportati dalla Cina circa 20.000 destinati al mercato italiano
Lo scorso anno il traffico delle crociere nei porti tedeschi ha raggiunto un nuovo record
Wiesbaden
Con 1,51 milioni di passeggeri, la crescita è stata del +4,1%
Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni dell'International Day for Women in Maritime 2026
Roma
Mattioli: l'economia del mare sta perdendo occasioni, opportunità e potenziale
Dopo anni di crescita sostenuta, in Spagna lo short sea shipping è entrato in una fase di rallentamento strutturale
Madrid
Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia
AD Ports comprerà la casa di spedizioni tedesca MBS Logistics
Colonia
L'azienda ha oltre 450 addetti e 26 uffici in tutto il mondo
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
Genova/Roma
Sommariva: ALIS può offrire al nostro ecosistema un valore aggiunto strategico
Investimento di 200 milioni di dollari per costruire e attrezzare il nuovo terminal multipurpose di Pointe-Noire
Brazzaville/Abu Dhabi
Ordinate tre gru ship-to-shore alla ZPMC
Evergreen conferma l'acquisto di cinque nuove portacontainer da 24.000 teu
Taipei
Saranno costruite dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard International
Nei prossimi mesi la Corea avvierà un servizio marittimo containerizzato Asia-Europa sulla rotta artica
Busan
Gara conclusa con la selezione preliminare della compagnia PanStar
Nuovo allarme dell'Unione Marittimi per il destino delle navi ex ILVA
Verona
La loro possibile demolizione mette a rischio 240 posti di lavoro marittimi
Nel periodo gennaio-marzo il traffico delle merci nel porto di Koper è diminuito del -3,9%
Lubiana
Nel settore dei container sono state movimentate 2,4 milioni di tonnellate (-1,7%)
Ultima chance per riconoscere alcune mansioni portuali come usuranti e per istituire il fondo pensione
Genova
Siemens acquisirà attività dell'italiana MERMEC
Monaco
La transazione includerà lo stabilimento di produzione di materiale ferroviario rotabile Ferrosud a Matera
Crescita del traffico intermodale all'interporto di Nola
Nola/Milano
Analisi economico-finanziaria del Centro Studi di Fedespedi sulle società di gestione degli interporti
Calo trimestrale delle merci movimentate dai porti del Montenegro
Podgorica
Prosegue,anche se più attenuato, l'aumento dei volumi di carichi da e per i porti italiani
Assarmatori denuncia l'esclusione del trasporto marittimo dal decreto-legge Carburanti-bis
Roma
Messina: non si può pretendere che il settore assorba da solo l'impatto dell'aumento del carburante
HHLA registra una flessione del -5,3% dei container movimentati nel primo trimestre
Amburgo
Eijsink: un inverno insolitamente rigido ha limitato significativamente le nostre operazioni quotidiane
MSC Technology Italy avvia un piano per 200 nuove assunzioni
Torino/Ginevra
MSC Crociere debutta nel mercato dell'Alaska
Ok della Regione Marche alla nomina di Carloni a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Centrale
Ancona
Atteso il parere della giunta regionale dell'Abruzzo
Stabili i ricavi trimestrali della greca Danaos Corporation
Atene
Due navi della compagnia sono ancora bloccate nel Golfo Persico
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +5,7%
Los Angeles/Port Newark
Nei primi tre mesi del 2026 il porto di New York ha movimentato quasi 2,2 milioni di teu (-1,2%)
Cognolato è stato confermato presidente di Assiterminal
Roma
Eletto anche il nuovo comitato di presidenza e il consiglio direttivo
Nel primo trimestre del 2026 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +0,8%
Ravenna
La crescita è stata determina dall'entrata in funzione del rigassificatore
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Confronto sullo sviluppo logistico, industriale e infrastrutturale dei porti
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
MSC introduce scali a Napoli e Malaga nel servizio Dragon
Ginevra
Cancellate le toccate allo scalo portuale di Gioia Tauro
Rinnovato il consiglio del Fondo Nazionale Marittimi
Genova
Rimarrà in carica per tre anni
Contratto di rete per lo sviluppo congiunto dei servizi intermodali in Emilia-Romagna
Bologna
Lo hanno siglato Interporto Bologna, Dinazzano Po S, SAPIR e Rail Traction Company
Messina (Assarmatori): la tecnocrazia europea appare inflessibile sull'EU ETS
Bruxelles
Necessario - sottolinea - un miglioramento significativo di queste politiche
Positiva la prima trimestrale della d'Amico International Shipping
Lussemburgo
La compagnia ha beneficiato degli effetti delle tensioni geopolitiche
Due eventi di orientamento a Livorno e Napoli per presentare il corso ITS Commissario di Bordo
Genova
Incontri programmati dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile con il gruppo Grimaldi
A Palermo è stato varato il troncone di prua della Explora V
Ginevra
Fincantieri consegnerà la nave da crociera ad Explora Journeys nel 2027
Il presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale è il nuovo presidente di Trieste Terminal Passeggeri
Trieste
Subentra a Gianluca Madriz
Porto di Olbia, iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca
Cagliari
Lo scopo è di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi dimensioni
Damen risanerà e gestirà il cantiere di riparazione navale di Dakar
Dakar/Gorinchem
Contratto della durata di 20 anni con la Société des Infrastructures de Réparation Navale
Savino Del Bene ha acquisito tre società della spagnola Grupo Marítima Sureste
Firenze/Valencia
L'accordo riguarda Marítima Sureste Shipping, Marítima Sureste Spain e Transportes Gaypemar
Fim-Cisl, positivo l'esito dell'incontro con Fincantieri sulle prospettive del cantiere di Muggiano
La Spezia
Gli investimenti annunciati dal management - ha rilevato il sindacato - vanno nella direzione giusta
L'aumento dei costi dell'energia pesa sull'ultimo conto economico trimestrale di Finnlines
Helsinki
Doepel: oneri appesantiti anche dall'applicazione dell'EU ETS
Marabello nuova segretaria generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Messina
L'incarico ha durata quadriennale
Colpita la nave heavy lift HMM Namu nei pressi dello Stretto di Hormuz
Seul
L'incidente non ha provocato vittime
Deterioramento delle performance finanziarie trimestrali di DFDS
Copenaghen
In crescita i rotabili trasportati dalla flotta. Calo del -18% dei passeggeri
Dal 21 al 23 maggio a Ravenna si terrà “Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”
Ravenna
Kalmar registra una flessione trimestrale dei nuovi ordini
Helsinki
Nel periodo gennaio-marzo i ricavi sono aumentati del +5%
In crescita gli avviamenti al lavoro per le compagnie portuali di Trieste e Monfalcone
Trieste
Consegna di una targa di riconoscimento
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi della Costamare sono diminuiti del -5,3%
Monaco
Confermati ordini per 12 nuove navi da 9.200 teu e quattro da 3.100 teu
ICTSI registra nuovi record finanziari e operativi trimestrali
Manila
I risultati hanno beneficiato dell'apporto dei nuovi terminal BACT e DGT
MSC attiverà un servizio tra il Mar Rosso e il Nord Europa attraverso il canale di Suez
Ginevra
Previste connessioni via camion e feeder con i porti del Golfo Persico
Affidato il primo lotto di lavori per il cold ironing nel porto della Spezia
La Spezia
L'investimento complessivo è pari a 41 milioni di euro
Nel primo trimestre del 2026 il fatturato della Konecranes è diminuito del -7,7%
Helsinki
Invariato il valore dei nuovi ordini acquisiti nel periodo
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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