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Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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d'Amico (Confitarma): è «di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi”
La confederazione armatoriale chiede l'immediata apertura di un tavolo di lavoro
4 aprile 2013
Il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Paolo d'Amico, ha lanciato un allarme per l'effettiva impossibilità da parte degli armatori di reclutare contractor per difendere le proprie navi dagli assalti dei pirati.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo scorso è incluso il decreto interministeriale - che pubblichiamo di seguito - che regola l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. A tal proposito Confitarma ha chiesto al ministro dell'Interno l'immediata apertura di un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti di Confitarma, ministero dell'Interno e altri ministeri competenti (Difesa, Esteri e Trasporti) nonché dai rappresentanti degli Istituti di Vigilanza: «scopo del tavolo - ha spiegato d'Amico - è quello di verificare con urgenza l'operatività del decreto e di coordinare le migliori procedure per la sua effettiva entrata in vigore».

Confitarma ha chiesto inoltre al presidente del Consiglio ed al ministro dell'Economia e delle Finanze la proroga al 31 dicembre 2013 della data, che al momento la Legge di Stabilità 2013 fissa al 30 giugno 2013, quale termine di scadenza per impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal ministero della Difesa.

«È evidente - ha rilevato il presidente di Confitarma - che, data l'assoluta mancanza di tali corsi di formazione, in assenza di una proroga, il decreto n.266/2012, pubblicato la scorsa settimana, che già necessita di ulteriori interventi di carattere amministrativo per essere reso operativo, non potrebbe trovare alcuna applicazione annullando così il lavoro finora svolto e rendendo di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi».




MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2012 , n. 266 .

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante “Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;

Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5 -bis e 5 -ter , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 -ter , del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis dello stesso articolo 5;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;


ADOTTA

il seguente regolamento


Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresì determinate le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;

e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;

f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.


Art. 3.

Servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non è previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:

a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;

b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curerà, in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonché la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;

d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.


Art. 4.

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.


Art. 5.

Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d) , non inferiore a quattro. Il numero deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;

d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;

e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.


Art. 6.

Armamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 -bis del decretolegge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, è rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonché quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm) , imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave è in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonché nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.

4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256 - bis , comma 2, lettera b) , del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonché alle Autorità Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.

5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.

6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di millecinquecento cartucce per arma.


Art. 7.

Deposito delle armi nel territorio nazionale

1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5 - bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore può nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilità del deposito.

2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresì di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;

b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;

c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalità di custodia.

4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.

5. Il deposito è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.

6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.

8. L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.


Art. 8.

Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria

1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante può essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonché la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.


Art. 9.

Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.


Art. 10.

Comunicazione con le autorità estere e nazionali

1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonché quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinché il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.

2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:

il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.

3. Copia delle comunicazioni inviate andrà custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalità previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.

4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresì tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonché all'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonché il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.


Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012


Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013
Interno, registro n. 1, foglio n. 157




NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

- Si riporta il testo degli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 256 -bis . - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.».

«Art. 257 -bis - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a) , se esistenti;

b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b) ;

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d) .

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327 -bis del medesimo codice.».

- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.

- Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):

«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.».

- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.

- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):

«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria) - 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1 -sexies e 1 -septies , del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization » (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. (52)

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5 -bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5 -bis . Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.

5 -ter . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis , comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

6 -bis . All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».

6 -ter . Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».


Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138, del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.».

«Art. 134. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134 -bis , comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».


Note all'art. 3:

- Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:

«Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teoricopratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.».

- Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 5:

- L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:

«Art. 52. (Difesa legittima) - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».

- Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 2.


Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e 42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 28 - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».

«Art. 31 - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.».

«Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.».

«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1 -bis , comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

«Art. 42 - Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 110 del 1975:

«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi) - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.».

- L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato.

«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi ) - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 58 - La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.».

- Per il testo dell'art. 256 -bis , comma 2, lett b) , del citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174 e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) - Il ruolo di equipaggio deve contenere:

( Omissis ).

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico) - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.».

«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici) - ( Omissis ).

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.».


Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 5, comma 5 -bis , del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.».

«Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».

«Art. 47 - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

- Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.


Note all'art. 9:

- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».

«Art. 186 (Autorità del comandante). - Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.».

«Art. 187 (Disciplina di bordo). - I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).- Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».

«Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza). - Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.».

«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».
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DALLA PRIMA PAGINA
CMA CGM ha chiuso il primo trimestre 2025 con un utile netto di 1,12 miliardi di dollari (+42,8%)
Marsiglia
Ricavi in crescita del +12,1%
ECSA e SEA Europe spiegano come garantire e accrescere la competitività dell'industria marittima dell'UE
Stettino/Bruxelles
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +1,4%
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +1,4%
Genova
Nel settore dei container, deciso rialzo dei trasbordi (+107,3%) e lieve calo dell'import-export (-0,7%)
I porti di Brema e di Amburgo archiviano il primo trimestre con una crescita del +3% del traffico
I porti di Brema e di Amburgo archiviano il primo trimestre con una crescita del +3% del traffico
Brema/Amburgo
La società terminalista HHLA registra ricavi trimestrali record
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Koper è cresciuto del +9,9%
Koper
Prosegue la crescita dei volumi di carichi containerizzati
Paul Pathy è stato eletto presidente del BIMCO
Copenaghen
È presidente e amministratore delegato della canadese Fednav
Prossimo al via il progetto di resecazione della banchina di Ponente del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Non è da assoggettare alla procedura VIA
HMM ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in crescita del +52,5%
HMM ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in crescita del +52,5%
Seul
La flotta della compagnia sudcoreana ha trasportato 930.629 container (+4,2%)
Nel primo trimestre i ricavi della Hapag-Lloyd sono cresciuti del +18,6% e l'utile netto del +49,6%
Nel primo trimestre i ricavi della Hapag-Lloyd sono cresciuti del +18,6% e l'utile netto del +49,6%
Amburgo
La flotta della compagnia ha trasportato 3,3 milioni di container (+8,8%)
In attenuazione la crescita dei risultati economici trimestrali di Evergreen, Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
La seconda compagnia ha registrato una flessione degli utili
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico crocieristico nei terminal di GPH è aumentato del +30%
Istanbul
Nel periodo sono stati scalati da 1.568 navi (+53%)
Nel primo trimestre del 2025 il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -17,1%
Nel primo trimestre del 2025 il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -17,1%
Il Cairo
Crescita del +16,4% del valore dei diritti di transito pagati dalle navi
Stamani la cerimonia della posa della prima pietra della Darsena Europa nel porto di Livorno
Stamani la cerimonia della posa della prima pietra della Darsena Europa nel porto di Livorno
Livorno
Previsti cinque anni di lavori e un investimento di 550 milioni di euro
La Russia investirà sei miliardi di dollari nei prossimi sei anni per lo sviluppo della cantieristica navale
Mosca
Prevista la costruzione di oltre 1.600 navi civili entro il 2036
USA e Cina concordano di sospendere i dazi per 90 giorni e di ridurli di 115 punti percentuali
Pechino/Washington
Scenderanno rispettivamente al 30% e al 10% rispetto agli attuali 145% e 125%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti della Tunisia è diminuito del -2,6%
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +8,9%
Ravenna
Incremento delle rinfuse secche, delle merci containerizzate e di quelle convenzionali
Il porto di Ancona ha chiuso il primo trimestre con un traffico di 2,1 milioni di tonnellate di merci (+4%)
Ancona
Nello scalo di Ortona è stato segnato un calo del -9% e in quello di Vasto una crescita del +14%
Nel primo trimestre i ricavi di Costamare sono diminuiti del -6,1%
Monaco
Portato a termine lo spin-off della Costamare Bulkers
È diventata operativa la banchina di Ponente del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Approdo della portacontainer “MSC Bridge”
Positivi i risultati finanziari trimestrali del gruppo Maersk
Positivi i risultati finanziari trimestrali del gruppo Maersk
Copenaghen
Stabili i volumi di container trasportati dalla flotta. Crescita del +8,4% del traffico nei terminal portuali
La Commissione Europea approva la richiesta dell'Italia di reintrodurre il Registro Internazionale
Bruxelles
Sarà in vigore sino alla fine del 2033
Nel porto di Trieste calano le rinfuse e crescono le merci varie
Trieste
Nel primo trimestre è stata registrata una flessione del -4,3%. A Monfalcone il traffico è aumentato del +54,9%
Nel primo trimestre le merci movimentate dal porto di Venezia sono aumentate del +4,3%
Venezia
In crescita rinfuse solide e carichi containerizzati. Calo del -6,1% delle rinfuse liquide
GNV ordina altre quattro navi ro-pax a Guangzhou Shipyard International
Genova
Le consegne delle unità da 71.300 tsl inizieranno nei primi mesi del 2028
L'intesa fra Regione e commissario straordinario dà il via alla realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno
Firenze
Giani: possono finalmente partire i lavori
Filt, Fit e Uilt sostengono a Genova e Savona l'attività della Ciane che sarebbe messa in pericolo dalla concorrenza della Petromar
Genova
Hupac si concentrerà sul traffico combinato sull'asse nord-sud puntando sulle relazioni ad alto volume
Zurigo
Ricavi trimestrali della DFDS in crescita del +7,5% grazie all'acquisizione di Ekol
Copenaghen
Stabili i volumi di merci trasportati dalla flotta. Calo del -27,5% dei passeggeri
A fine 2025 RAlpin sospenderà il servizio ferroviario di autostrada viaggiante tra Friburgo e Novara
Olten
L'azienda denuncia le numerose e impreviste restrizioni sulla rete ferroviaria
Il terminalista ICTSI chiude un primo trimestre record
Manila
Picco storico dei risultati finanziari e dei volumi di merci in container movimentate
Premuda, operazione di management buy-out sull'intero capitale sociale della compagnia
Genova
È stata attuata con il supporto strategico e finanziario di Pillarstone
Nel primo trimestre di quest'anno i transiti navali nel canale di Panama sono aumentati del +35,9%
Nel primo trimestre di quest'anno i transiti navali nel canale di Panama sono aumentati del +35,9%
Panama
Le navi trasportavano 60,0 milioni di tonnellate di merci (+40,1%)
Nel primo trimestre del 2025 il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è calato del -7,5%
Nel primo trimestre del 2025 il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è calato del -7,5%
Ankara
Sono transitate complessivamente 9.351 navi
Gara per l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico del varco IV del porto di Trieste
Trieste
È relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica del progetto
Domani entrerà in vigore l'Area di Controllo delle Emissioni del Mediterraneo per ossidi di zolfo
Bruxelles
Le navi dovranno usare combustibile con un tenore di zolfo massimo dello 0,1%
Norwegian Cruise Line Holdings registra una perdita netta trimestrale di -40,3 milioni di dollari
Norwegian Cruise Line Holdings registra una perdita netta trimestrale di -40,3 milioni di dollari
Miami
Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi sono calati del -2,9%
DSV ha completato l'acquisizione della Schenker
Hedehusene
Nei primi tre mesi di quest'anno il risultato d'esercizio del gruppo logistico danese è cresciuto del +17,5%
Hapag-Lloyd prevede di chiudere il primo trimestre con performance assai positive
Amburgo
ONE ha chiuso l'anno fiscale 2024 con un utile netto di 4,2 miliardi di dollari (+336%)
ONE ha chiuso l'anno fiscale 2024 con un utile netto di 4,2 miliardi di dollari (+336%)
Singapore
Nel periodo la flotta di portacontainer ha trasportato 3,1 milioni di teu (+2,3%)
Nel primo trimestre i ricavi del gruppo armatoriale cinese COSCO sono cresciuti del +20,1%
Nel primo trimestre i ricavi del gruppo armatoriale cinese COSCO sono cresciuti del +20,1%
Shanghai
La flotta ha trasportato 6,5 milioni di container (+7,5%)
Nell'ultimo trimestre del 2024 i terminal portuali di Eurokai hanno movimentato oltre 3,2 milioni di container (+9,4%)
Amburgo
In Germania il traffico è stato di 1,9 milioni di teu (+14,0%) e in Italia di 443mila teu (+7,9%)
OOIL ordina 14 nuove portacontenitori da 18.500 teu
Hong Kong
Commessa del valore di 3,1 miliardi di dollari ai cantieri di Dalian e Nantong
Orient Overseas (International) Limited (OOIL), la società controllata dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato con ...
I porti cinesi segnano un nuovo record di traffico delle merci per il trimestre gennaio-marzo
I porti cinesi segnano un nuovo record di traffico delle merci per il trimestre gennaio-marzo
Pechino
Nel periodo i porti marittimi hanno movimentato 73,1 milioni di contenitori (+8,3%)
Completato il terminal passeggeri alla banchina Rizzo del porto di Messina
Messina
Al via i lavori di rimodellazione dei fondali del porto di Reggio Calabria
Le Aziende informano
Il retrofit ibrido-elettrico di ABB guida i traghetti dei laghi italiani verso un futuro più sostenibile
UPS ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,2 miliardi di dollari (+6,6%)
Atlanta
Ricavi in lieve calo a seguito della vendita della Coyote Logistics
Varata la seconda grande nave da crociera costruita in Cina
Shanghai
A fine 2026 entrerà a far parte della flotta della Adora Cruises
Uiltrasporti sottolinea la necessità di mantenere i porti italiani sotto controllo pubblico
Roma
Il settore del trasporto marittimo di linea contribuisce in modo sostanziale all'economia degli USA
Washington
Lo evidenzia un'analisi realizzata da S&P Global Market Intelligence per conto di WSC e PMSA
Si aggrava il bilancio dell'esplosione nel porto iraniano di Shahid Rajaee
Teheran
Ha causato 46 morti e il ferimento oltre 1.200 persone
Entro metà anno la gara per la concessione del container terminal del porto ucraino di Chornomorsk
Kiev
La gestione includerà il terminal per merci generali
Positivo il primo trimestre di Wärtsilä
Helsinki
Battuta d'arresto della crescita del valore dei nuovi ordini
CEVA Logistics (gruppo CMA CGM) comprerà la turca Borusan Lojistik
ESPO, bene la richiesta della Commissione Bilancio del Parlamento UE di maggiori finanziamenti per i trasporti, l'energia e le infrastrutture
Bruxelles
Evidenziata l'importanza del finanziamento delle reti TEN-T per consentirne l'adattamento a fini di duplice uso sia militare che civile
Contributo di solidarietà per le famiglie di lavoratori portuali vittime di incidenti sul lavoro
Roma
È stato istituito dall'Ente Bilaterale Nazionale Porti
La divisione Marine & Offshore di Bureau Veritas registra un fatturato trimestrale record
Neuilly-sur-Seine
Nuovo picco storico anche della flotta classificata
PSA starebbe valutando di cedere la propria partecipazione del 20% in Hutchison Ports
Singapore
Lo afferma la “Reuters”, che a fine 2022 aveva già ventilato questa ipotesi
DP World gestirà un terminal multipurpose nel porto siriano di Tartous
Damasco
Previsto un investimento di 800 milioni di dollari
Accordo Mercitalia Logistics - Logtainer
Roma
L'obiettivo è lo sviluppo di servizi di trasporto intermodale marittimo in Italia e in Europa
Il porto di Long Beach segna un nuovo record di traffico dei container per il mese di aprile
Long Beach/Hong Kong
Lo scalo portuale di Hong Kong ha movimentato 1,2 milioni di contenitori (+6,0%)
RINA chiude il 2024 con ricavi nuovamente ad un livello record
Genova
Nel primo trimestre il volume d'affari è cresciuto del +12% e i nuovi ordini del +16%
Il 23 maggio si terrà la quarta edizione del convegno nazionale “Interporti al centro”
Roma
Organizzato dalla UIR, è in programma presso l'Interporto Rivers di Venezia
Nel Regno Unito fusione tra la società di consegne espresso Evri e la divisione per l'e-commerce di DHL
Londra
In arrivo altri 20 trattori per la Hannibal del gruppo Contship
La Spezia
Saranno presi in consegna tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2026
Ad aprile il porto di Singapore ha movimentato oltre 3,6 milioni di container (+7,1%)
Singapore
In termini di peso il traffico containerizzato è diminuito del -2,5%
Assagenti suggerisce le priorità che dovranno essere affrontate dal prossimo presidente del porto di Genova
Genova
Stabili i ricavi trimestrali di Danaos Corporation
Atene
Utile netto in calo del -23,5%
Stabile il traffico delle merci nei porti del Montenegro nel primo trimestre
Podgorica
Crescita del +73,9% dei volumi da e per l'Italia
Prysmian ha inaugurato la nuova nave posacavi Prysmian Monna Lisa
Milano
Ampliato lo stabilimento finlandese che produce cavi sottomarini ad alta tensione
Inaugurato il secondo container terminal del porto camerunese di Kribi
Yaoundé
Ha una banchina di 715 metri lineari e una profondità del fondale di -16 metri
Eurogate Intermodal ha comprato la società di autotrasporto Deisser
Amburgo/Stoccarda
L'azienda di Stoccarda è specializzata nel segmento dei container
Annunciato uno sconto sulla tassa per il transito delle grandi portacontainer nel canale di Suez
Ismailia
Riduzione del 15% per le navi di almeno 130mila tonnellate SCNT
La Zona Logistica Semplificata Porto e retroporto della Spezia è pronta per esser resa operativa
Genova/La Spezia
Lo ha reso noto il consigliere regionale Piana
Porto di Genova, il TAR per il Lazio ha annullato la concentrazione Ignazio Messina-Terminal San Giorgio
Roma
Accolto il ricorso di Grimaldi Euromed
Fincantieri chiude il primo trimestre con un valore record dei nuovi ordini
Trieste
Forte crescita dei ricavi e dell'EBITDA
Fermerci, le altre Regioni seguano l'esempio dell'Abruzzo introducendo il ferrobonus regionale
Roma
Celebrata la posa del primo pilastro del parco logistico in costruzione a Tortona
Tortona
Il completamento del progetto è previsto per maggio 2026
La Zona Franca Doganale interclusa a Genova come opportunità per mitigare l'impatto dei dazi
Genova
Lo evidenzia Spediporto
Ad aprile sono diminuiti i ricavi delle taiwanesi Evergreen e Yang Ming
Keelung/Taipei
In crescita il volume d'affari della connazionale Wan Hai Lines
Nei primi tre mesi del 2025 le portacontainer della RCL hanno trasportato 658mila teu (+8,9%)
Bangkok
Ricavi in crescita del +37,6%
Avviato il percorso di preparazione del Piano Regolatore Portuale di Ancona
Ancona
Partita la verifica preliminare della Valutazione Ambientale Strategica
d'Amico International Shipping registra ricavi e utili trimestrali in calo
Lussemburgo
Balestra di Mottola: non prevediamo alcun impatto per noi da eventuali tariffe portuali applicate negli USA per le navi costruite in Cina
Verso l'ok finale alla nomina di Francesco Benevolo alla presidenza del porto di Ravenna
Roma
Il MIT ha trasmesso la proposta alla Commissione Trasporti della Camera
Prosegue il calo dei volumi di veicoli trasportati dalla flotta della Wallenius Wilhelmsen
Lysaker
I primi tre mesi del 2025 sono stati archiviati con ricavi pari a 1,3 miliardi di dollari (+3,4%)
Agenti marittimi, doganalisti e spedizionieri della Spezia plaudono alla designazione di Pisano
La Spezia
Per la presidenza dell'AdSP - esultano - è stato scelto “uno di noi”
Il MIT designa Bruno Pisano alla presidenza dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
Roma
DHL compra IDS Fulfillment
Westerville/Indianapolis
Rafforzamento del segmento per l'e-commerce
V.Ships ha creato V.Yachts per fornire i propri servizi ai grandi yacht
Londra
Avrà sede a Monaco
Mercitalia Rail trasporta rottami di ferro da Pomezia alle acciaierie del Nord Italia
Milano
Nel primo trimestre i ricavi di Finnlines sono cresciuti del +2,3%
Helsinki
In aumento i volumi trasportati dalla flotta ad eccezione delle auto
NYK realizzerà il terzo terminal per auto del porto di Barcellona
Barcellona
Al via i lavori per l'elettrificazione del terminal di MSC Crociere
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Il fondo di investimenti Verdane vende la Danelec al gruppo GTT
Parigi
La società danese sviluppa i tecnologie per la digitalizzazione del trasporto marittimo
Le forze armate israeliane hanno attaccato il porto di Hodeyda
Gerusalemme
IDF, adottate misure per limitare i danni alle navi
Vard firma un nuovo contratto con Dong Fang Offshore per una nave OSCV
Trieste
Sarà consegnata nel primo trimestre del 2028
Protocollo di collaborazione tra la Federazione del Mare e WSense
Roma
Tra gli scopi, promuovere una gestione intelligente e sostenibile delle risorse marine
Mercoledì a Roma un convegno sulle opere di ingegneria marittima e i cambiamenti climatici
Roma
Si terrà presso l'Auditorium Fondazione MAXXI
Approvato il rendiconto generale 2024 dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Trieste
Registra un avanzo generale di amministrazione di quasi 283 milioni di euro
Accelleron Industries annuncia ulteriori investimenti in Italia
Baden
L'obiettivo è di rafforzare la leadership tecnologica nei sistemi di iniezione di carburante per la decarbonizzazione del settore marittimo
L'emiratense AD Ports continua ad investire in Egitto
Il Cairo/Abu Dhabi
Contratto di usufrutto per sviluppare e gestire un parco logistico e industriale nei pressi del porto di Port Said
Approvato il bilancio consuntivo 2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Ancona
Via libera del Comitato di gestione
RFI, aggiudicata gara per interventi di manutenzione e potenziamento delle telecomunicazioni
Roma
Programma del valore di circa 180 milioni di euro
Firmato il contratto che assegna a CMA CGM la gestione del container terminal del porto di Lattakia
Damasco
Previsti investimenti pari a 230 milioni di euro nei primi quattro anni
Rizzo nominato commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Messina
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi del gruppo DHL sono aumentati del +2,8%
Bonn
Utile netto di 830 milioni di euro (+3,9%)
Completato l'acquisto dell'area per il nuovo terminal crociere a Marghera
Venezia
Secondo le previsioni, diventerà operativo nella stagione crocieristica 2028
CMA CGM ha completato l'acquisizione della Air Belgium
Marsiglia/Mont-Saint-Guibert
Mazaudier: rafforza con effetto immediato la nostra capacità aerea
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti albanesi è diminuito del -1,8%
Tirana
In calo anche i passeggeri (-1,6%)
Nel 2024 sulla rete ferroviaria austriaca sono state trasportate 94,4 milioni di tonnellate di merci (+2,2%)
Vienna
Il 31,8% del volume complessivo è stato realizzato su tratte superiori a 300 chilometri
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale 2024 dell'AdSP della Sardegna
Cagliari
Progetto pilota per il rilascio unificato dei permessi di accesso in porto per gli autotrasportatori
Approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2024 di Interporto Padova
Padova
Ricavi in crescita del +7,3%
Al via gli interventi di riqualificazione del polo agroalimentare del porto di Livorno
Livorno
Lavori del valore di sei milioni di euro
Bluferries è pronta a mettere in servizio nello Stretto di Messina la nuova ro-pax Athena
Messina
Può trasportare fino a 22 Tir o 125 autoveicoli e 393 persone
Approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 dell'AdSP del Mar Ionio
Taranto
424,8 milioni di opere portuali realizzate nell'ultimo decennio
Kalmar registra un calo del fatturato trimestrale e un aumento dei nuovi ordini
Helsinki
Nei primi tre mesi del 2025 l'utile netto è stato di 34,1 milioni di euro (+2%)
Antonio Ranieri è il nuovo direttore marittimo della Liguria
Genova
Subentra all'ammiraglio Piero Pellizzari congedatosi dal servizio per raggiunti limiti d'età
Nel primo trimestre del 2025 la cinese CIMC ha registrato un incremento del +12,7% delle vendite di container
Hong Kong
I ricavi sono cresciuti del +11,0%
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 23 maggio si terrà la quarta edizione del convegno nazionale “Interporti al centro”
Roma
Organizzato dalla UIR, è in programma presso l'Interporto Rivers di Venezia
Mercoledì a Roma un convegno sulle opere di ingegneria marittima e i cambiamenti climatici
Roma
Si terrà presso l'Auditorium Fondazione MAXXI
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Lo scorso anno i ricavi del gruppo cinese CMPort sono aumentati del +3,1%
Hong Kong
Nei primi tre mesi del 2025 i terminal portuali hanno movimentato 36,4 milioni di container (+5,6%)
Approvati i rendiconti delle AdSP della Liguria Occidentale e del Tirreno Centro Settentrionale
Genova/Civitavecchia
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi di Konecranes sono aumentati del +7,7%
Helsinki
343 milioni di euro di nuovi ordini di mezzi portuali (+37,5%)
Primo trimestre di crescita per Kuehne+Nagel
Schindellegi
Il fatturato netto del gruppo logistico è ammontato a 6,33 miliardi di franchi svizzeri (+14,9%)
Istanza della TDT (gruppo Grimaldi) per la costruzione e gestione del 50% del Terminal Darsena Europa di Livorno
Livorno
La società ha chiesto l'estensione della durata dell'attuale concessione
Nel 2024 investiti 58 milioni per l'ammodernamento dei porti di Livorno, Piombino e dell'isola d'Elba
Livorno
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale dell'AdSP
Consulenza della BEI per rafforzare la resilienza climatica dei porti di Volos, Alessandropoli e Patrasso
Lussemburgo
Assisterà le autorità portuali nell'individuazione e nella gestione dei rischi climatici
Nel primo trimestre il porto di Valencia ha movimentato 1,3 milioni di container (+3,4%)
Valencia
Calo del traffico di transhipment
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Centrale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024
Napoli
SOS LOGistica acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore
Milano
L'associazione conta oggi su 74 soci
Nei primi tre mesi del 2025 in calo il traffico delle merci nei porti di Barcellona e Algeciras
Barcellona/Algeciras
Hupac trasferisce su Novara il servizio intermodale con Padova
Chiasso
Sinora l'altro terminal era quello di Busto Arsizio
PSA SECH ha operato il primo treno da 400 metri al Parco Ferroviario Rugna
Genova
Capacità sino a 20 coppie di treni al giorno
Approvato all'unanimità il rendiconto di esercizio 2024 dell'AdSP della Liguria Orientale
La Spezia
In ultimazione la bonifica bellica propedeutica all'ampliamento del Terminal Ravano della Spezia
La Spezia
L'AdSP vi ha investito oltre 600mila euro
Francesco Rizzo designato alla presidenza dell'AdSP dello Stretto
Roma
Ha più volte denunciato l'inutilità della costruzione del ponte sullo Stretto
Aerei statunitensi hanno attaccato il porto yemenita di Ras Isa
Tampa/Beirut
38 morti e oltre cento feriti
Nel 2025 Stazioni Marittime prevede un rialzo del traffico dei traghetti e delle crociere nel porto di Genova
Rapporto del MIT sulla mobilità evidenzia un aumento della domanda sia passeggeri che merci
Roma
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,6%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-5,3%) che le rinfuse liquide (-5,8%)
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