Con ordinanza depositata ieri, che pubblichiamo di seguito, i giudici della sede di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia hanno - Taranto (gruppo Italcave) contro Autorità Portuale Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Presidenza del Consiglio dei Ministri e ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico per l'annullamento di provvedimenti dell'authority portuale tarantina tra cui quello relativo all'annullamento della concessione demaniale rilasciata in via transitoria nei confronti del Consorzio Terminal Rinfuse limitatamente su un'area di circa 47mila metri quadri presso il Molo Polisettoriale di Taranto per una durata di 24 mesi e non anche di quattro anni così come richiesto dal ricorrente nonché - stabilisce l'ordinanza - l'annullamento, ove occorra, dell'“Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale”, tra cui la riqualificazione del Molo Polisettoriale (che è stato sottoscritto il 26 aprile 2012 a Roma da governo, Regione Puglia, Comune, dalla Provincia e dall'Autorità Portuale di Taranto, Terminal Container Taranto - TCT, Sogesid e Ferrovie dello Stato Italiane), e del provvedimento con il quale il commissario straordinario del porto di Taranto ha provveduto ad avviare la procedura per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del Molo Polisettoriale, area in concessione alla società terminalista TCT che è partecipata dal gruppo terminalista Hutchison Port Holdings (HPH) di Kong Kong e dal gruppo armatoriale Evergreen di Taipei.-
- Ricordiamo che al Molo Polisettoriale 1.500 dei 1.800 metri complessivi di banchina portuale sono gestiti dalla stessa TCT, mentre su 300 metri (Calata 5) opera il Consorzio Terminal Rinfuse, che in prossimità gestisce l'area di stoccaggio di circa 47mila metri quadri, al quale nel 1998 era stato consentito di usufruire di tali strutture in attesa dell'individuazione di un'altra area sulla quale trasferire il traffico delle rinfuse.
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- Il pronunciamento del TAR di Lecce rischia di bloccare gli investimenti per lo sviluppo del terminal per contenitori del porto di Taranto e i lavori per il potenziamento dell'impianto, tra cui il dragaggio dei fondali antistanti la banchina.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Lecce - Sezione Prima
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- ha pronunciato la presente
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- ORDINANZA
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- sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Consorzio Terminal Rinfuse Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
- contro
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- Autorità Portuale Taranto, Commissario Straordinario del Porto di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; Regione Puglia, Comune di Taranto, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico;
- nei confronti di
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- Taranto Container Terminale Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Righi, Marcella Palmini, Luciano Canepa, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30; Evergreen Line - Agenzia Marittima Spa, Sogesid Spa, Rete Ferroviaria Spa, Trenitalia Spa, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- per l'annullamento
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previa sospensione dell'efficacia,
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- della nota prot. n. 5150/LEGDO/DEM del 21/6/2010, con la quale l'Autorità Portuale di Taranto, all'esito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 36 cod. nav, ha comunicato al Consorzio ricorrente che "Procederà al rilascio della licenza di concessione per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2011, in via del tutto transitoria"; della nota prot. n. 5151/LEGDO/DEM del 21/6/2010; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare: del Piano Regolatore Portuale di Taranto e delle relative norme tecniche di attuazione, adottati dal Comitato Portuale con deliberazione n. 12 del 30/11/2007; della medesima deliberazione del Comitato Portuale n. 12 del 30/11/2007; della delibera C.S. del Comune di Taranto n. 116 del 25/8/2006 di intesa con l'A.P. e della successiva delibera di C.C. n. 41 del 18/10/2007 di perfezionamento dell'intesa;
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- nonché, per l'annullamento,
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- della concessione demaniale n. 14/2010 rilasciata dall'Autorità Portuale di Taranto nei confronti del Consorzio Terminal Rinfuse limitatamente alla parte in cui ha concesso l'occupazione dell'area di mq. 46.695,10 sita in località Molo Polisettoriale del Comune di Taranto - per la movimentazione di merci e materiali vari, nonché per il deposito temporaneo di materiali non polverulenti - per una durata di soli 24 mesi (dall'1/1/2010 al 31/12/2011) e non anche di 4 anni, così come, invece, era stato richiesto dal ricorrente;
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- nonché, per l'annullamento,
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- della nota prot. n. 9987/LEG/DEM del 20/12/2011 dell'Autorità Portuale di Taranto;
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- nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
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- del diniego opposto dall'Autorità Portuale di Taranto con provvedimento dell'11/2/2013 prot. n. 1503/LEG sulla istanza di rinnovo della licenza di concessione n. 15/2012 ex art. 36 cod. nav. presentata dal Consorzio ricorrente;
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- della nota del 4/1/2013 n. 130 di comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo;
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- del DPCM 17/2/2012 e della nota del Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 1/2/2012 n. 4487;
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- ove occorra:
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- dell'accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel Porto di Taranto per il superamento dello stato di emergenza socio-economico-ambientale del 26/4/2012;
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- del protocollo d'intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto del 26/7/2012;
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- della delibera n. 19 del 29/10/2012 con la quale il Comitato portuale presso l'A.P. di Taranto ha adottato il programma triennale 2013-2015 delle opere pubbliche e relativo elenco annuale 2013;
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- del verbale della conferenza di servizi e delle relative determinazioni del 6/12/2012 nell'ambito della quale è stato considerato approvabile il progetto definitivo;
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- del provvedimento n. 1 del 7/12/2012 con il quale il Commissario Straordinario del Porto di Taranto ha adottato le "determinazioni in ordine alla pubblicazione del bando di gara relativo all'appalto relativo alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori di riqualificazione del molo polissettoriale - ammodernamento della banchina di ormeggio nel Porto di Taranto";
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- del bando di gara pubblicato in GUCE in data 20/12/2012;
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- della nota 11/3/2013 prot. 41/CS con la quale il Commissario Straordinario del Porto di Taranto ha convocato la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo di riqualificazione del Molo Polisettoriale, della banchina e dei piazzali in radice del molo polisettoriale. Adeguamento area Terminal Rinfuse-Porto di Taranto.
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- Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
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- Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale Taranto e di Taranto Container Terminale Spa e di Commissario Straordinario del Porto di Taranto;
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- Visto l'atto di costituzione in giudizio di Taranto Container Terminale Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcella Palmini, Roberto Righi, Luciano Canepa, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
- Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
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- Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
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- Visti tutti gli atti della causa;
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- Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
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- Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Ernesto Sticchi Damiani, Giovanni Pedone, Luciano Canepa, Roberto Righi, Marcella Palmieri;
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- La cronologia degli eventi risulta essere la seguente:
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- a) in data 19.5.1998 è intervenuta concessione demaniale tra l'Autorità Portuale (AP) di Taranto e la TCT s.p.a, avente durata di anni 60, la quale prevedeva, quale prescrizione, l'impegno di TCT s.p.a. “… di accettare tutti gli obblighi dell'atto di concessione a tutela delle attività attualmente effettuate sul Molo Polisettoriale, limitatamente alle zone operative necessarie di cui alla terza fase … destinate alla movimentazione e allo stoccaggio di merci e rinfuse attualmente movimentate sullo stesso molo polisettoriale” (cfr. p. 6);
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- b) in via successiva, e segnatamente con licenza n. 20/98 del 27.8.1998, è intervenuta concessione demaniale in favore dell'odierno ricorrente.
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- La suddivisione dell'area portuale tra la ricorrente e TCT s.p.a. è stata poi confermata dall'accordo 16.5.2001, cui sembra potersi attribuire natura di accordo procedimentale, ex art. 11 l. n. 241/90, avendo l'amministrazione affermato di “da(re) atto di quanto precede”, in tal modo confermando la parte dell'accordo in cui si procede alla suddivisione dell'area portuale tra il consorzio ricorrente e TCT s.p.a.
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- Tale essendo la cronologia degli eventi, rileva il Collegio che il relativo assetto di interessi è stato modificato dalla delibera AP 11.2.2013, la quale ha negato al consorzio ricorrente la disponibilità dell'area assentita sin dal 1998.
- Orbene, tale nuovo provvedimento non esprime i motivi di pubblico interesse che hanno indotto l'amministrazione a cambiare il precedente divisamento, né ha previsto la corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennizzo previsto ex art. 21 quinquies l. n. 241/90.
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- Per tali ragioni, deve ritenersi la sussistenza del fumus di fondatezza del ricorso, non avendo l'amministrazione in alcun modo esternato le sopravvenute ragioni di pubblico interesse legittimanti il venir meno dell'attribuzione dell'area alla disponibilità del consorzio ricorrente.
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- - Ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla necessità di immediata liberazione dell'area;
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- - ritenuto di fissare udienza pubblica per il 23.10.2013;
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- - ritenuto infine di compensare le spese della fase cautelare;
- P.Q.M.
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima,
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- accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:
- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;
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- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23.10.2013.
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- Compensa le spese della presente fase cautelare.
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- La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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- Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
- Antonio Cavallari, Presidente
- Giuseppe Esposito, Primo Referendario
- Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/05/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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