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Il Consiglio di Stato stabilisce che Grandi Navi Veloci, Moby, Marinvest e SNAV non hanno concordato alcuna intesa sui prezzi
Confermata la decisione del TAR del Lazio
7 settembre 2015
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata venerdì che pubblichiamo di seguito, ha confermato la decisione del TAR del Lazio che nel maggio 2014 aveva accolto i ricorsi presentati dalle compagnie di navigazione Grandi Navi Veloci (GNV), Moby, Marinvest e SNAV contro la decisione con cui l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) le aveva sanzionate per una presunta intesa sui prezzi dei biglietti praticati alla clientela ( del 14 giugno 2013 e 8 maggio 2014).

Il presidente e amministratore delegato di GNV, Roberto Martinoli, ha sottolineato che tale risultato è «estremamente soddisfacente»- «La sentenza del Consiglio di Stato - ha osservato - chiude definitivamente una vicenda che ci ha visti ingiustamente accusati di aver adottato comportamenti illeciti; la nostra compagnia - ha sottolineato Martinoli - ha sempre agito e continua ad agire secondo criteri di assoluta trasparenza e con la massima indipendenza nella determinazione della propria politica commerciale e tariffaria». GNV ha ribadito di aver «sempre definito le sue strategie commerciali in assoluta autonomia» e di essere «stata in grado di rinnovarsi e rafforzare la propria attività nonostante la congiuntura economica negativa, consolidando delle linee nazionali e accrescendo la propria presenza sui mercati internazionali».





N. 04123/2015REG.PROV.COLL.
N. 07946/2014 REG.RIC.
N. 07948/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7946 del 2014, proposto da:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Grandi Navi Veloci s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassani e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Vittoria Colonna 32;
Marinvest s.r.l. e SNAV s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Cintioli, Donato Bruno e Salvatore Ravenna, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vittoria Colonna 32;

nei confronti di

Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Martinello, Giorgio Afferni, Andrea Mozzati e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Forship s.p.a., non costituita in giudizio nel presente grado;

sul ricorso numero di registro generale 7948 del 2014, proposto da:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Moby s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Beniamino Carnevale e Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

nei confronti di

Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti, Paolo Martinello, Giorgio Afferni e Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Forship s.p.a., Regione autonoma della Sardegna, Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori, non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7946 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione I, n. 04730/2014, resa tra le parti e concernente: irrogazione sanzione pecuniaria per pratica concordata anticoncorrenziale;
quanto al ricorso n. 7948 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione I, n. 04731/2014, resa tra le parti e concernente: irrogazione sanzione pecuniaria per pratica concordata anticoncorrenziale;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Gentili e gli avvocati Grassani, Cintioli, Paoletti e Afferni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con le due sentenze in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio accoglieva i ricorsi n. 6319 del 2013, n. 7943 del 2013, n. 9209 del 2013 e n. 9210 del 2013, proposti rispettivamente da Moby s.p.a., Grandi Navi Veloci s.p.a. (GNV), Marinvest s.p.a. e SNAV s.p.a. avverso il provvedimento n. 24405 dell'11 giugno 2013, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM aveva inflitto alle ricorrenti le sanzioni pecuniarie di euro 5.462.310,00 (Moby), di euro 2.370.795,00 (GNV), di euro 231.765,00 (SNAV) e di euro 42.575,00 (Marinvest), ex artt. 15 e 31 l. 10 ottobre 1990, n. 287.

L'AGCM, all'esito dell'istruttoria procedimentale, aveva ritenuto accertato che le imprese ricorrenti, nel periodo settembre 2010 - settembre 2011 (la SNAV, fino a maggio 2011, quando la stessa aveva smesso di operare sulla rotta Civitavecchia-Olbia), avessero posto in essere un'intesa nella forma di una pratica concordata, consistente nel parallelo aumento generalizzato e significativo dei prezzi dei servizi di trasposto marittimo passeggeri, con o senza veicoli gommati al seguito, su una serie di rotte da e per la Sardegna (segnatamente, sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres), con riferimento alla stagione estiva 2011, qualificata come illecito anticoncorrenziale, in quanto non giustificabile con spiegazioni economiche alternative se non con la concertazione tra le imprese ricorrenti, nonché lesiva dell'art. 101 TFUE, poiché idonea a restringere il commercio fra gli Stati membri, costituendo i collegamenti marittimi per la Sardegna una parte rilevante del trasporto marittimo in Italia.

L'adìto T.a.r. ha fondato le pronunce di accoglimento sui seguenti rilievi motivazionali (identici nelle due sentenze):

- rilevava che, quale unico dato incontestabile, poteva assumersi che nel 2011 le tariffe dei traghetti per la Sardegna erano cresciute in misura assai sensibile, per la massima parte degli operatori: nel senso che l'utenza, nonché i soggetti ad essa contigui, come le associazioni di consumatori e la Regione Sardegna, avevano generalmente percepito l'aggravio come eccedente l'incremento annuale ragionevolmente atteso in quel tempo per prestazioni simili;

- tuttavia, alla luce del criterio metodologico adottato dall'AGCM, sarebbe impossibile conoscere in dettaglio l'entità esatta di tali aumenti - per compagnie, tratte, periodi dell'anno e tipologie di viaggio -, essendo l'AGCM ricorso al parametro del ricavo medio unitario per passeggero (dividendo la totalità dei ricavi per il numero dei passeggeri), costituente un mero indicatore statistico dei prezzi reali applicati in relazione alla variegata tipologia dei servizi offerti (biglietto singolo, biglietto famiglia, solo trasporto passeggero, trasporto passeggero + automobile, solo passaggio senza cabina, passaggio con cabina, ecc.), fortemente diversificati nell'ambito di una stessa compagnia;

- al fine di accertare l'esistenza di un preventivo coordinamento tra gli operatori economici, che fornivano i servizi di trasporto in questione, occorreva, infatti, appurare e conoscere gli aumenti tariffari reali, con le corrispondenze, anche temporali, ovvero le divergenze, al fine di confermare o meno la ritenuta concertazione, mentre l'Autorità, nell'impugnato provvedimento, non era riuscita a fissare la concreta dinamica dell'aumento dei singoli prezzi, per cui mancavano «elementi rassicuranti per affermare che tutti gli operatori abbiano aumentato le tariffe in modo omogeneo, con indirizzi uniformi e sincronismi sospetti» (v. così, testualmente, le impugnate sentenze);

- doveva, inoltre, ritenersi notorio che la gestione computerizzata delle prenotazioni consentiva di non cristallizzare le tariffe all'inizio dell'anno in listini di durata prestabilita, limitandosi a definire ampie fasce di prezzi (al cui interno gli importi poi oscillavano cospicuamente), e di adattarsi flessibilmente alle caratteristiche del mercato in generale, oltre che alla domanda per un determinato percorso e singolo viaggio;

- d'altro canto, i prezzi erano (pacificamente) conoscibili da tutti e si poteva ragionevolmente presumere che ogni compagnia monitorasse costantemente quelli delle altre, il che, di per sé, non presentava profili d'illiceità;

- era, allora, plausibile ritenere che una delle società di navigazione interessate (tutte in perdita nel periodo d'interesse) avesse deciso, in piena autonomia e, dunque, senza previa concertazione, di avviare una prima serie di aumenti, ed a questi fossero seguiti, in pari autonomia, quelli delle altre compagnie che avessero appreso dei primi e, a questo punto, avessero ritenuto non più conveniente continuare a praticare prezzi non remunerativi dei costi del servizio;

- pertanto, contrariamente all'assunto dell'Autorità, il semplice aumento dei prezzi non era idoneo a dimostrare, di per sé, l'esistenza di un'intesa preventiva, nel senso che «questa non è cioè l'unico possibile antecedente ignoto del fatto noto, costituito dall'incremento tariffario, il quale dunque non basta a dimostrare la concertazione, che si dovrebbe perciò qui individuare attraverso specifici indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali dimostrino che quel dato comportamento parallelo sul mercato non può spiegarsi altrimenti» (v. così, testualmente, le impugnate sentenze);

- infatti, le imprese ricorrenti - in disparte profili assolutori specifici relativi al singole posizioni (quali, quanto alla posizione di Marinvest, l'assenza di qualsiasi attività operativa, in qualità di holding del gruppo, e, quanto alla posizione di SNAV, l'uscita, all'inizio del 2011, dalle rotte da e per la Sardegna) -, per giustificare l'incremento dei prezzi, avevano indicato, in particolare, le perdite di gestione (nel 2010 GNV aveva subito perdite per 37,9 milioni di euro) e il sensibile aumento del costo per il combustibile, a fronte di una diminuzione della domanda di trasporto marittimo verso la Sardegna;

- gli elementi giustificativi indicati dalle ricorrenti (sulle quali, peraltro, non gravava il relativo onere di allegazione e di prova) dovevano ritenersi consistenti, così da rendere verosimile, secondo ragionevolezza, la decisione individuale d'incrementare le tariffe, anche senza accordi preventivi, la cui esistenza non era stata comprovata, difettando, in particolare, la prova che gli aumenti fossero sproporzionati alla misura delle perdite, mentre l'affermazione dell'Autorità, secondo cui l'aumento dei prezzi, se non concordato prima, mai sarebbe stato deciso dal singolo operatore, in quanto avrebbe potuto solo determinare ulteriori perdite, costituiva un argomento decisamente opinabile;

- segnatamente, tale argomento non considerava, anzitutto, che ciascun concorrente era consapevole delle analoghe difficoltà delle altre compagnie e poteva ragionevolmente contare che sarebbe stato seguito, il che è rimasto confermato, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Autorità, per Forship, la quale non è stata sanzionata pur avendo incrementato i prezzi, in quanto la stessa avrebbe svolto un ruolo di follower delle politiche di prezzo dei concorrenti, né il richiamato argomento dell'Autorità considerava che tutte le società di navigazione attuavano un costante monitoraggio dei prezzi delle altre compagnie, talché nulla avrebbe impedito di riconsiderare gli aumenti disposti, se i concorrenti non avessero adottato la stessa politica;

- a ciò si aggiungeva la circostanza che, proprio nel corso del 2011, avrebbe dovuto essere definitivamente privatizzata la società Tirrenia, la quale per moltissimi anni aveva esercitato il trasporto marittimo, anche con la Sardegna, a prezzi contenuti, ormai ragionevolmente non più praticabili, sicché era venuto meno un fondamentale fattore di calmieramento dei prezzi, con la conseguenza che, per un verso, come affermato dalla Regione Sardegna, «il rischio collusivo, specie con riguarda al price fixing è aumentato in maniera esponenziale», ma per altro verso e sotto altro angolo visuale, la virtuale scomparsa di un concorrente, che aveva sino ad allora imposto un calmieramento del settore, pervenendo poi, in sostanza, al fallimento, potrebbe aver indotto ciascuna delle compagnie interessate ad aumentare autonomamente le tariffe;

- né l'Autorità era riuscita a provare elementi esogeni di accordi intercorsi tra le parti con riguardo all'aumento tariffario relativo alla stagione estiva del 2011, mancando qualsiasi correlativo riscontro diretto o presuntivo sia con riguardo al contenuto delle relazioni intercorse tra le ricorrenti e le altre società, che avrebbero costituito l'impresa comune Compagnia Italiana di Navigazione (C.I.N.) per l'acquisizione della Tirrenia, sia con riguardo al contenuto degli accordi di code sharing intercorsi, nella primavera del 2011, tra Moby e GNV, che non avevano valenza intrinsecamente illecita, costituendo invece un preciso onere dell'Autorità verificare caso per caso, se tali schemi negoziali potessero, o meno, assumere valenza collusiva;

- l'AGCM non aveva assolto al relativo onere probatorio, non essendo stati offerti elementi, i quali confermassero l'esistenza della pratica concordata, in quanto i menzionati accordi, a contenuto specifico di per sé lecito, non presupponevano una pratica tariffaria condivisa tra le società che li avevano conclusi, a prescindere dal rilievo che gli stessi riguardavano solo due dei soggetti poi sanzionati.

Il T.a.r. accoglieva, conclusivamente, il ricorso per carenza di prova dell'asserita pratica concordata anticoncorrenziale, annullando l'impugnato provvedimento sanzionatorio e dichiarando assorbiti i restanti motivi.

2. Avverso entrambe le sentenze interponeva appello l'Autorità, deducendo i seguenti motivi (tra di loro identici nei due atti d'impugnazione):

a) l'erronea esclusione del raggiungimento della prova in ordine all'esistenza di un parallelismo delle politiche tariffarie adottate tra le parti dell'intesa per le rotte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, nonché la circolarità del ragionamento della sentenza, avendo il T.a.r. ritenuto erroneamente che fosse impossibile determinare l'entità degli aumenti, mentre, nella specie, gli aumenti erano stati provati puntualmente, né ai fini dell'integrazione dell'illecito concorrenziale era necessaria l'identità degli incrementi di prezzo tra tutti gli operatori: infatti, per un verso, e-mails e reports ritrovati sia presso Moby sia presso GNV/SNAV comproverebbero che le imprese avevano praticato politiche di prezzo competitive fino alla stagione estiva 2011, e che solo da quel momento le loro strategie avevano subito un brusco rialzo in controtendenza rispetto agli anno precedenti (di oltre il 70% sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres, e di oltre il 40% sulla rotta Genova-Olbia), al punto da temere una riduzione del numero dei passeggeri (Moby) o da suggerire il nascondimento del dato relativo all'aumento (GNV/SNAV) (doc. 18 e 29), e, per altro verso, l'Autorità aveva applicato un indicatore (ricavo medio unitario) idoneo a verificare l'andamento medio delle offerte e dunque le strategie tariffarie in concreto praticate dagli operatori (nella specie, connotate da un aumento omogeneo sulle rotte sopra precisate), pur in presenza di un mercato caratterizzato da una marcata differenziazione dei prezzi quotidianamente praticati, essendo proprio il ricavo atteso la variabile sulla quale si giocavano le strategie di competizione;

b) l'erronea applicazione dei criteri che presiedono al regime probatorio e la conseguente erronea esclusione della prova della concertazione, deducendo, al riguardo, i seguenti profili di errores in iudicando:
- la «mancata comprensione da parte del Tar dell'iter logico-probatorio», avendo l'Autorità appellante, nell'impugnato provvedimento, assolto autonomamente e scrupolosamente all'onere di dimostrare che le rilevate condotte parallele non fossero riconducibili a spiegazioni alternative capaci di qualificare le condotte medesime come razionali ed autonome scelte imprenditoriali, ed avendo la stessa, in particolare, dimostrato che le menzionate condotte non potevano essere giustificate né dalla scarsa elasticità della domanda, né dalle trasparenza del mercato, né dall'incremento del costo del carburante, né, infine, dalle perdite subite dagli operatori, così fornendo la prova logico-economica dell'illecito, in aderenza ai criteri elaborati da consolidato orientamento giurisprudenziale, nazionale e comunitario, ed affatto ponendo l'onere della prova degli indicatori endogeni della pratica concordata a carico delle imprese;
- la contraddittorietà intrinseca delle motivazioni delle appellate sentenze, laddove, per un verso, affermavano che l'astratta possibilità della riconduzione degli aumenti di prezzo ad una pratica concordata non poteva ritenersi sufficiente, sotto il profilo probatorio, ad avvalorare l'ipotesi accusatoria, e, per altro verso, assumevano che l'astratta plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese sarebbe stata sufficiente ad affermarne la liceità;
- la perplessità dell'affermazione, contenuta nelle impugnate sentenze, secondo cui «il Collegio non vuole così affermare che sicuramente per le tariffe non vi fu una pratica concordata (…) ma soltanto che il provvedimento impugnato e gli atti istruttori non ne attestano l'esistenza», indicativa dell'assenza di analisi e approfondimento istruttorio e conseguente incertezza delle conclusioni del T.a.r.;
- l'omessa adeguata valorizzazione dei dati istruttori acquisiti dall'Autorità - idonei a dimostrare l'assenza di spiegazioni alternative delle condotte parallele, non altrimenti spiegabili che con la previa concertazione tra le imprese concorrenti - attraverso l'approfondita analisi degli elementi endogeni della elasticità della domanda, della trasparenza del mercato, dell'aumento del costo di carburante e delle perdite di esercizio connotanti la situazione economico-finanziaria delle imprese originarie ricorrenti;
- l'omessa adeguata valorizzazione dei dati istruttori acquisiti dall'Autorità con riguardo alla sussistenza di contatti qualificati tra le imprese, potendosene inferire che queste ultime avevano raccordato le proprie politiche tariffarie (in particolare valorizzando i documenti 18, 24, 30, 21, 31 e 39), ad ulteriore conferma indiziaria esogena della ricostruzione della fattispecie anticoncorrenziale, già di per sé dimostrata dagli enunciati elementi endogeni comprovanti la necessaria riconducibilità delle condotte parallele ad una concertazione tra le parti.
L'Amministrazione appellante chiedeva pertanto, in riforma delle appellate sentenze, la reiezione degli avversari ricorsi di primo grado.

3. In entrambi i giudizi di appello si costituivano in giudizio le società rispettive originarie ricorrenti, contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone la reiezione, nonché riproponendo espressamente i motivi assorbiti di primo grado.
Si costituiva, altresì, in giudizio, l'associazione dei consumatori Altroconsumo, aderendo agli appelli proposti dall'Autorità e chiedendone l'accoglimento.

4. All'udienza pubblica del 14 aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Sebbene i due ricorsi in appello siano stati proposti avverso due distinte sentenze, si ravvisa opportuno disporne la riunione in funzione di una trattazione e decisione congiunta, per ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.
Nel merito, i motivi d'appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.1. Le originarie ricorrenti e odierne appellate (Moby, GNV, SNAV e Marinvest), nell'impugnato provvedimento inibitorio e sanzionatorio, sono state ritenute colpevoli della violazione dell'art. 101 TFUE per aver posto in essere un'intesa idonea ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di trasposto marittimo passeggeri, con o senza veicoli gommati al seguito, sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, consistente nella pratica concordata del parallelo aumento generalizzato e significativo dei prezzi per la stagione estiva 2011, che, secondo l'assunto dell'Autorità, non troverebbe giustificazioni alternative a quella della concertazione.

5.2. Osservasi, in linea di diritto, che, per quanto qui interessa, l'art. 101 TFUE, vieta « (…) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; (…)».
Mentre la fattispecie dell'accordo ricorre, qualora le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un'espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza.
I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei princìpi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato. Pur non escludendo la suddetta esigenza di autonomia il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato.
L'intesa restrittiva della concorrenza mediante pratica concordata richiede comportamenti di più imprese, uniformi e paralleli, che costituiscano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali, sicché nella pratica concordata manca, o comunque non è rintracciabile da parte dell'investigatore, un accordo espresso, il che è agevolmente comprensibile, ove si consideri che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto.
La giurisprudenza, consapevole della rarità dell'acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Nella pratica concordata l'esistenza dell'elemento soggettivo della concertazione deve perciò desumersi in via indiziaria da elementi oggettivi, quali:
- la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti;
- l'esistenza di incontri tra le imprese;
- gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;
- i segnali e le informative reciproche;
- il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate.
La giurisprudenza comunitaria e nazionale distingue tra parallelismo naturale e parallelismo artificiosamente indotto da intese anticoncorrenziali, di cui la prima fattispecie da dimostrare sulla base di elementi di prova endogeni, ossia collegati alla stranezza intrinseca delle condotte accertate e alla mancanza di spiegazioni alternative, nel senso che, in una logica di confronto concorrenziale, il comportamento delle imprese sarebbe stato sicuramente o almeno plausibilmente diverso da quello riscontrato, e la seconda sulla base di elementi di prova esogeni, ossia di riscontri esterni circa l'intervento di un'intesa illecita al di là della fisiologica stranezza della condotta in quanto tale.
La differenza tra le due fattispecie e correlative tipologie di elementi probatori - endogeni e, rispettivamente esogeni - si riflette sul soggetto, sul quale ricade l'onere della prova: nel primo caso, la prova dell'irrazionalità delle condotte grava sull'Autorità, mentre, nel secondo caso, l'onere probatorio contrario viene spostato in capo all'impresa.
In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell'Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell'ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall'Autorità e che consentano, così, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta nell'impugnato provvedimento.
Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall'istruttoria emerga che le pratiche possano essere stati frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni in concreto tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l'onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (sulla ricostruzione della fattispecie delle pratiche concordate anticoncorrenziali, sotto il profilo sostanziale e probatorio, v., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2925, con ampi richiami giurisprudenziali, comunitari e nazionali).

5.3. Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento - peraltro, informato ad un approccio metodologico che appare viziata ab imis dall'adozione, come parametro di valutazione delle condotte d'incremento tariffario, del ricavo medio unitario, ottenuto, dividendo i ricavi totali per il numero dei passeggeri trasportati (ossia, di un mero dato statistico ricavato ex post dai vari prezzi reali applicati da una stessa compagnia), anziché del corretto criterio, aderente alla fattispecie anticoncorrenziale addebitata alle odierne appellate, di un'analisi concreta e puntuale dei prezzi reali applicati dalle singole compagnie a raffronto, per tratte, singoli momenti della stagione e tipologie di viaggio e di servizi offerti - si fonda sul riscontro di un asserito significativo parallelo aumento dei prezzi (secondo il menzionato parametro del ricavo medio unitario), nella misure di oltre il 65%, da parte delle imprese di navigazione detentrici di rilevanti quote di mercato, operanti sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, per la stagione estiva 2011 (giugno - settembre 2011); parallelo rialzo di prezzi che, secondo la prospettazione dell'Autorità, «risulta essere il frutto di un'intesa, nella forma di una pratica concordata, che non trova giustificazioni alternative se non la concertazione» (v. così, testualmente il punto 159 dell'impugnato provvedimento) ed è volta ad alterare le dinamiche competitive nei mercati dei servizi di trasporto passeggeri sulle rotte in questione e, in particolare, ad aumentare i relativi prezzi nella menzionata stagione estiva in pregiudizio dei consumatori.

5.4. Per quanto concerne i contatti qualificati intercorsi tra le imprese Moby, GNV e SNAV nell'ambito della procedura di privatizzazione di Tirrenia (con gara avviata nel mese di settembre 2010), alla quale le menzionate imprese avevano partecipato (di cui le ultime due tramite la controllante Marinvest) attraverso la costituzione della società comune CIN, nonché quelli intercorsi tra le imprese Moby e GNV, tra le quali è intervenuto un accordo di code sharing sulla rotta Civitavecchia-Olbia ed un accordo commerciale sulla rotta Genova-Porto Torres, si osserva che, per un verso, si tratta di rapporti ed accordi a contenuti ed oggetti specifici e delimitati, di per sé leciti, mentre, per altro verso, non sono emersi elementi indiziari precisi, gravi e concordanti attorno all'eventuale concreta concertazione della strategia commerciale tariffaria relativa alla stagione estiva 2011 o ad un eventuale correlativo scambio di informazioni sensibili, essendo i documenti all'uopo invocati dall'Autorità del tutto equivoci e compatibili con l'oggetto specifico dei contatti leciti intercorsi tra le imprese, a prescindere del rilievo che manca la prova della coincidenza cronologica con la fase di fissazione dei prezzi per la stagione estiva 2011 (così, ad es., gli accordi commerciali tra Moby e GNV sono intervenuti in un momento in cui le tariffe relative al 2011 erano già state definite dalle singole compagnie).
Peraltro, è la stessa Autorità a precisare, nell'impugnato provvedimento, che «Non si tratta di incontri aventi di per sé valenza restrittiva, ma di occasioni di contatto idonee a costituire ulteriori elementi a supporto della pratica concordata», che «i singoli contatti rappresentano solo un indizio del fatto che, nell'ambito dell'impresa comune CIN, Moby e GNV/SNAV hanno discusso di politiche tariffarie per le stagioni successive, ivi compresa quella 2011», e che «siffatti accordi non sono valutati come restrittivi della concorrenza di per sé nell'ambito del presente procedimento, ma solo come occasione di contatto tra le Parti» (v. punti 155, 156 e 158 del provvedimento), senza, tuttavia, essere in grado di fornire elementi indiziari univoci circa la finalizzazione dei contatti in questione allo scambio di informazioni sensibili o alla concertazione dei prezzi per la stagione estiva 2011, ossia a finalità estranee alla procedura di privatizzazione di Tirrenia o, rispettivamente ai menzionati accordi commerciali.

5.5. Posto dunque che il provvedimento sanzionatorio si basa, in ultima analisi, sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti - peraltro, connotato da un aumento non omogeneo dei prezzi da parte delle varie imprese -, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non sia l'unica plausibile, e che l'Autorità non sia stata in grado di superare le spiegazioni alternative al riguardo avanzate dalle imprese originarie ricorrenti - i cui effetti sono, peraltro, da valutare non in modo atomistico, ma in modo unitario e contestuale -, poggiate su un'analisi economica che porta alla conclusione che i riscontrati aumenti tariffari siano riconducibili a scelte indipendenti ed autonome delle imprese di navigazione operanti sulle rotte in questione.

5.5.1. In primo luogo, l'estromissione della Forship dal novero degli operatori sanzionati è indice della contraddittorietà intrinseca dell'impugnato provvedimento sanzionatorio, trattandosi di impresa attiva sulla rotta Livorno-Olbia con una quota di mercato attorno al 50%, su uno dei mercati più rilevanti e remunerativi tra quelli oggetto di accertamento, la quale aveva praticato una politica tariffaria al rialzo in tutto assimilabile alle decisioni tariffarie messe in atto dagli operatori sanzionati, in misura persino maggiore, peraltro annunciando per prima l'aumento dei prezzi sul proprio sito internet (in data 11 ottobre 2010, seguita a pochi giorni di distanza da Moby).
L'Autorità non è stata in grado di dimostrare in modo convincente l'esclusione della compagnia in questione dal perimetro degli operatori sanzionati, qualificandola, in via apodittica, come follower (id est, come impresa sostanzialmente debole nelle competenze di innovazione e progettazione del prodotto o servizio offerto, tendente, per far fronte a tale debolezza, ad adattare ed imitare i prodotti o servizi offerti dalle imprese leader), o come operatore minore sulle rotte in questione; circostanze, che risultano invece smentite dalle tempistiche dei rialzi operati e dalle rilevanti quote di mercato detenute dalla Forship su tutte le rotte coinvolte nell'istruttoria procedimentale, mentre irrilevante, e comunque non sufficientemente provata è la circostanza che si tratterebbe di compagnia con clientela «tipicamente internazionale».
Pertanto, come correttamente ritenuto dal T.a.r., l'assoluzione della Forship costituisce, di per sé, la prova dell'esistenza di spiegazioni alternative alla concertazione, dimostrando che i contestati aumenti dei prezzi, lungi dal poter essere ricondotti all'unica spiegazione possibile di un parallelismo collusivo, sono plausibilmente riconducibili ad autonome e razionali scelte indipendenti ed unilaterali dei vari operatori.
Considerazioni sostanzialmente analoghe s'impongono con riguardo alla mancata inclusione di Tirrenia tra i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio, sebbene pure tale operatore, nonostante i sussidi pubblici di cui essa godeva, abbia ritenuto necessario incrementare le tariffe nella stagione estiva 2011 (anche se in misura inferiore a quella delle odierne appellate; v. le segnalazioni aventi ad oggetto gli aumenti tariffari di Tirrenia, risultanti dal fascicolo istruttorio procedimentale).

5.5.2. In secondo luogo, si può ritenere che l'aumento dei prezzi operato dalle varie compagnie sulle rotte in questione costituisse una risposta razionale ai sensibili aumenti del combustibile nel periodo 2009-2011. Infatti, nel menzionato periodo, i valori di riferimento dei principali tipi di carburante utilizzati nel trasporto marittimo (denominati bunker) hanno subito un aumento del 26-29% dal 2009 al 2010 e del 38-39% dal 2010 al 2011 (v. tabella 22 a p. 28 dell'impugnato provvedimento).
Sebbene il carburante costituisca solo uno dei fattori dei costi delle imprese di navigazione, incidendo in generale meno del 50% (segnatamente, nella misura del 40-45%) sul totale dei costi, e pur comportando, dunque, anche un'eventuale traslazione intera sui prezzi un incremento percentuale tendenzialmente inferiore all'aumento del costo di tale fattore produttivo, nel periodo 2009-2011 si è, comunque, assistito ad un aumento di circa il 70% del costo del bunker, che, già di per sé, avrebbe giustificato un consistente aumento del prezzo finale.
Se si aggiungono gli aumenti di altre voci di costo (quali, ad es., per GNV: la voce di bilancio ‘godimento di beni di terzi', aumentata da euro 20 milioni ad euro 38 milioni; la voce relativa ai costi dei servizi, aumentata da euro 106 milioni ad euro 141 milioni; o gli oneri portuali applicati dalla Regione Sardegna, più che raddoppiati), o la combinazione con altre circostanze di segno negativo (quale, ad es., per Moby, la riduzione dei ricavi per 16,5 milioni nel periodo 2007-2010; oppure, la notoria grave crisi economica generale), la percentuale di aumento delle tariffe applicate nella stagione estiva 2011 trova una sua autonoma, plausibile spiegazione nell'insieme di una serie di fattori economici negativi incidenti sulle imprese operanti nel settore della navigazione marittima.

5.5.3. In terzo luogo, la sostanziale coincidenza cronologica dell'aumento dei prezzi operata dalle compagnie in questione per la stagione estiva 2011 può essere considerata una conseguenza diretta della grande trasparenza del mercato del settore in esame - connotata dalla circostanza, immanente alla natura dei servizi offerti, che i prezzi applicati dai vari operatori sono, pacificamente, conoscibili da chiunque in tempi reali, consentendone un monitoraggio costante -, e non può quindi ritenersi artificiale. Infatti, ogni produttore è libero di modificare come vuole i propri prezzi e può tener conto, a tal fine, del comportamento dei suoi concorrenti, munito di alto grado di prevedibilità in un mercato connotato da un elevato grado di trasparenza.
Occorre, sul punto, aggiungere che il parallelismo dei prezzi e il loro andamento trovano, nel caso di specie, una soddisfacente spiegazione anche nelle tendenze oligopolistiche del mercato, emerse in modo precipuo in seguito alla privatizzazione della Tirrenia, fortemente sussidiata dal settore pubblico, che prima fungeva da fattore di calmieramento dei prezzi.
Invero, in un mercato oligopolistico e, al contempo, trasparente, quale quello in esame, nessuna impresa procederà ad atti di concorrenza senza aver preventivamente studiato le probabili reazioni dei suoi concorrenti, e in una siffatta struttura di mercato, nel momento in cui un operatore effettua un aumento generale dei prezzi, gli altri operatori tendono naturaliter ad attuare analoghe politiche tariffarie in rialzo, specie in una situazione connotata da una lievitazione generalizzata dei vari fattori di costo e da un calo di redditività.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che la creazione di una situazione di equilibrio oligopolistico fondata su progressivi aggiustamenti dei comportamenti degli operatori del mercato, in concomitanza con una serie di fattori che rendano le decisioni unilaterali di ciascuna impresa riconducibili ad imperativi economici di carattere obiettivo, non sia, di per sé, qualificabile sub specie di pratica concordata vietata ai sensi dell'art. 101 TFUE, a pena di risolvere la fattispecie sanzionatoria in una situazione rilevabile attraverso l'accertamento ex post degli effetti oggettivi prodotti dalle condotte autonome lecite degli operatori del mercato, svincolata da qualsiasi elemento di colpevolezza, determinando solo la presenza anche di quest'ultima componente l'illiceità piena di un comportamento anticoncorrenziale ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, che possa dar luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

5.5.4. Alla luce dei sopra riportati risultati dell'analisi economica, si deve constatare che, nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non è l'unica plausibile, con la conseguente inconfigurabilità della fattispecie anticoncorrenziale contestata alle odierne appellate con l'impugnato provvedimento, neppure sotto il profilo di un approccio ricostruttivo di tipo endogeno.

5.6. Per le esposte ragioni, gli appelli sono da respingere, con conseguente conferma delle impugnate sentenze ed assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 7946 del 2014 e n. 7948 del 2014), li respinge e, per l'effetto, conferma le appellate sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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DALLA PRIMA PAGINA
La costa israeliana nel Mediterraneo orientale è stata designata area ad alto rischio per la sicurezza delle navi e degli equipaggi
Londra
Delibera dell'International Bargaining Forum
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Evergreen Marine Corporation sono calati del -26,0%
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Nel secondo semestre del 2025 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -20,0%
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Nel trasporto merci transalpino attraverso la Svizzera la ferrovia sta perdendo ulteriori quote di mercato rispetto all'autotrasporto
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Sviluppo drammatico - sottolinea un rapporto - dal punto di vista delle politiche elvetiche di trasferimento modale
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Nel 2025 il traffico combinato strada/rotaia movimentato da Hupac è cresciuto del +4,3%
Chiasso
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La ripresa del traffico navale attraverso Suez non sembra subire gli effetti del blocco nello Stretto di Hormuz
Il Cairo/Southampton/Washington/Genova
Se a gennaio le navi sono aumentate del +1,9%, successivamente la crescita nel canale è stata più sostenuta. Sequestro di materiale bellico nel porto di Genova
Gli USA si preparano ad attaccare i porti iraniani
Tampa/Muscat
Il Centcom avvisa i civili ad evitare immediatamente tutte le strutture portuali. Droni sul porto di Salalah
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Ginevra
Contratto di concessione della durata di 45 anni con Nigerdock
Ripresa degli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz
Southampton/Ginevra
Danni ad una portacontainer. Su un'altra nave è divampato un incendio. Allarme dell'UNCTAD per gli effetti dell'interruzione del traffico marittimo nella regione
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Bangkok
Venti marittimi sono stati sbarcati in Oman
La quota della ONE nella Poseidon (Seaspan Corporation) salirà al 48,9%
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Investimento del valore di 1,07 miliardi di dollari
Accordo FS Logistix - Grimaldi Euromed per sviluppare soluzioni di trasporto integrate mare-ferro
Verona
Confitarma chiede il possibile dislocamento di unità della Marina Militare italiana nell'area del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz
Roma
Zanetti: segnale concreto di attenzione alla tutela degli interessi strategici del Paese
In Scozia si dibatte sull'eventualità di tassare le navi da crociera
Tre quinti degli intervistati si sono dichiarati favorevoli alla concessione alle autorità locali della facoltà di introdurre un'imposta
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tedeschi è stato di 284,4 milioni di tonnellate (+3,8%)
Wiesbaden
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Genova/Ravenna
Nel porto di Ravenna è stata registrata una crescita del +12,5%
Nel 2025 i ricavi della ZIM sono calati del -18,1%
Nel 2025 i ricavi della ZIM sono calati del -18,1%
Haifa
Più accentuata la diminuzione nel quarto trimestre (-31,5%). Glickman: la fusione con Hapag-Lloyd è assai positiva per gli azionisti
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema è aumentato del +5,4%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema è aumentato del +5,4%
Brema
Nel solo quarto trimestre la crescita è stata del +5,4%, con un +11,8% dei carichi in container
Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)
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La Spezia
Al porto di Marina di Carrara il traffico è stato di 4,8 milioni di tonnellate (-0,7%)
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Singapore
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Mattili: siamo disponibili a contribuire all'EU Industrial Maritime Value Chains Alliance
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Posto l'accento anche sulla necessità di evitare che operatori integrati possano limitare l'accesso dei concorrenti a infrastrutture, servizi o clienti
ESPO approva la nuova strategia dell'UE per i porti
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Tra gli elementi più apprezzati, l'impegno ad attuare una revisione dell'EU ETS e del regolamento FuelEU Maritime
Colpita una nave cisterna nei pressi della costa del Kuwait
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Armatori e produttori navali europei plaudono alla strategia dell'UE per il settore. Meno convinti della proposta gli operatori portuali tedeschi
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WSC apprezza le strategie per l'industria marittima e i porti proposte dalla Commissione Europea
Washington
Tuttavia, secondo l'associazione, non sono sufficientemente attente alla semplificazione degli scambi commerciali
La Commissione Europea presenta due strategie per promuovere la competitività, la sostenibilità, la sicurezza e la resilienza dei porti, dei trasporti marittimi e della cantieristica navale dell'UE
Bruxelles
Verrà istituito un consiglio di alto livello
Esplosioni e un incendio su una nave russa che è affondata presso la Libia
Mosca/Tripoli
A dicembre un attacco ad una petroliera russa nella stessa regione era stato rivendicato dall'Ucraina
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Lanci di proiettili e danni segnalati da tre unità navali. Colpita una fregata iraniana nello Sri Lanka
Viking ordina a Fincantieri due nuove navi da crociera expedition e fissa un'opzione per due navi oceaniche
Trieste
Valore degli accordi superiore a due miliardi di euro
Nel 2025 il traffico dei container nel porto maltese di Marsaxlokk è rimasto stabile
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La cinese CMPort ha sottoscritto un accordo del 70% del terminal petrolifero brasiliano Vast Infraestrutura
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
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Bruxelles
Klann: i traghetti elettrici sono anche già più economici su molte tratte e nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
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Londra
Prossimo possibile passaggio della zona a Warlike Operations Area
Nautilus International esorta Stati e operatori dello shipping a garantire la sicurezza e i diritti dei marittimi
Londra/Bruxelles
L'International Trade Union Confederation sollecita un cessate il fuoco immediato da parte di tutte le parti
Stretto di Hormuz, morto un marittimo di una nave attaccata da un'imbarcazione drone
Muscat
Ventuno membri dell'equipaggio sono stati evacuati
Norwegian Cruise Line Holdings chiude un 2025 record palesando però qualche difficoltà con i costi non operativi
Miami
La crisi bellica in Medio Oriente colpisce anche i porti
Dubai/Muscat/Washington
Kramek (WSC): lo shipping di linea ha dimostrato di saper reagire a situazioni di emergenza, come quella nel Mar Rosso
ICS, ECSA e ASA preoccupate per la sicurezza dei marittimi in Medio Oriente
Londra/Bruxelles/Singapore
Si tratta - hanno sottolineato - di una situazione in rapida evoluzione e imprevedibile
Hapag-Lloyd e Maersk le prime ad aver annusato aria di guai in Medio Oriente. Colpita una tanker sanzionata dagli USA
Amburgo/Copenaghen/Southampton/
Washington/Muscat
Venerdì le due compagnie hanno avvisato i clienti di modifiche ai propri servizi nella regione. Feriti quattro marittimi della “Skylight”
Aggiornato l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
Bruxelles
Incluso per la prima volta un cantiere navale tedesco, quello di Emden
Confitarma esorta l'UE a rafforzare l'attrattività delle proprie bandiere marittime
Roma
Sarà un arbitrato da oltre 1,5 miliardi di dollari a risolvere la controversia tra PPC e la Repubblica di Panama
Panamá
Procedura presso l'International Chamber of Commerce di New York
Gara per il terminal multipurpose al molo Príncep d'Espanya del porto di Barcellona
Barcellona
Il contratto di concessione avrà una durata di 16 anni
Accordo Fincantieri-Navantia per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto European Patrol Corvette
Triste/Madrid
Costituiranno una joint venture che sarà aperta alla partecipazione degli altri partner del progetto
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
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Rotterdam
Nel solo quarto trimestre i container sono stati pari a 3,5 milioni di teu (+3%)
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
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Roma/Singapore
La prima fase prima è incentrata sull'implementazione tecnologica e sull'adeguamento infrastrutturale del terminal PSA Genova Pra'
Nuovo hub logistico a Londra per incrementare il trasporto ferroviario delle merci nel tunnel sotto la Manica
Londra
Previsto un investimento di circa 15 milioni di sterline
Il primo luglio Jeremy Nixon lascerà la carica di CEO della Ocean Network Express a Till Ole Barrelet
Singapore
Il manager tedesco proviene dalla Emirates Shipping Lines
Installate le prime tre gru elettriche a portale del nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento
Milano
A pieno regime potrà gestire fino a 44 treni al giorno
Nota di protesta del governo di Hong Kong per l'estromissione della PPC dalla gestione dei porti panamensi
Hong Kong/Pechino
La portavoce del governo di Pechino ha sottolineato che la Cina tutelerà fermamente i diritti e i legittimi interessi delle sue aziende
Le associazioni europee dei trasporti sollecitano a dare al CEF una dotazione di almeno 100 miliardi di euro
Bruxelles
Lamentata la cronica insufficienza di fondi e carenze finanziarie
Il governo panamense assegna la gestione transitoria del porto di Balboa alla APM Terminals e del porto di Cristóbal alla TiL
Hong Kong/Panamá
CK Hutchison Holdings denuncia l'illegittimità del sequestro dei terminal e conferma il possibile avvio di azioni legali
Il governo panamense pone sotto sequestro beni e attrezzature dei porti di Balboa e Cristóbal
Panamá
La Panama Ports Company del gruppo CK Hutchison è stata esautorata dalla gestione dei due scali portuali
Dichiarazione delle associazioni del trasporto ferroviario e intermodale contro i gigaliner sulle strade europee
Bruxelles
Le attuali posizioni delle istituzioni dell'UE - denunciano - includono tutte elementi che rischiano di aprire la porta ad un'ampia diffusione di questi veicoli
Prorogato al 28 febbraio 2027 il mandato della missione EuNavFor Aspides
Bruxelles
Deliberato un budget di quasi 15 milioni di euro
L'Osservatorio EU-ETS di Puertos del Estado conferma il rischio di perdita di quote di traffico container dei porti europei
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Madrid
Santana: riteniamo che alcuni aspetti dell'ETS debbano essere monitorati e, ove necessario, rivisti
Tidewater compra la brasiliana Wilson Sons Ultratug Participações per 500 milioni di dollari
Houston
Ha una flotta di 22 Platform Supply Vessels
Trump tenta di aggirare la sentenza della Corte Suprema introducendo dazi temporanei
Trump tenta di aggirare la sentenza della Corte Suprema introducendo dazi temporanei
Washington/Suitland
Firmato anche un ordine esecutivo che conferma la sospensione del regime “de minimis”
Lieve crescita del traffico delle merci nel porto di Ancona nel 2025
Ancona
In lieve diminuzione i rotabili. Decisa riduzione del numero di passeggeri
Ad ottobre verrà avviata la costruzione del terminal crociere al Molo San Cataldo di Taranto
Londra
Investimento di oltre 4,5 milioni di euro da parte di Global Ports Holding
Un morto e quattro feriti a bordo della nave da crociera World Legacy (ex Moby Zaza)
Singapore
Sull'unità è divampato un incendio
SBB CFF FFS Cargo ha venduto 31 locomotive alla Nordic Re-Finance
Berna
L'azienda svizzera prevede di dotarsi entro il 2035 solamente di mezzi prodotti dalla Stadler Rail Valencia
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Amburgo
Il rialzo grazie ai container. Stabili i volumi nel solo quarto trimestre
Nel quarto trimestre del 2025 il gruppo DFDS ha registrato una perdita netta di -286 milioni di corone danesi
Copenaghen
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti del Montenegro è cresciuto del +1,6%
Podgorica
I soli carichi da e per l'Italia sono aumentati del +64,6%
Ad APM Terminals il 37,5% del Southern Container Terminal del porto di Jeddah
L'Aia/Dubai
DP World manterrà il restante 62,5%
Continua la flessione del traffico dei container nel porto di Los Angeles
Los Angeles
A gennaio calo del -12,1%. Bown: lo stato delle esportazioni verso la Cina appare pessimo
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato del +8,6%
Civitavecchia
Nell'intero anno la crescita è stata del +3,1%
Samskip cede servizi marittimi e logistici con il Regno Unito e l'Irlanda alla CLdN
Lussemburgo/Rotterdam
L'accordo include gli accordi di noleggio per oltre 5.000 unità di carico multimodali
L'Antitrust ha riaperto il procedimento sulla concentrazione tra la Ignazio Messina & C. e la Terminal San Giorgio
Roma
L'International Chamber of Shipping contro le nuove tasse portuali programmate dal governo USA
Washington
Necessarie - sottolinea l'associazione - soluzioni politiche attentamente coordinate
Norwegian Cruise Line Holdings ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri
Miami/Trieste
Sono destinate alle compagnie Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises
Solo il 7% degli addetti nelle imprese portuali e nei terminal di La Spezia e Marina di Carrara sono donne
La Spezia
Montaresi: le generazioni più giovani mostrano una maggiore apertura verso una partecipazione equilibrata
Costa cancella le crociere originariamente previste in Medio Oriente
Genova
Al momento la compagnia non ha alcuna nave in servizio nella regione
Nel 2025 i ricavi base time charter della d'Amico International Shipping sono diminuiti del -29,0%
Lussemburgo
Attenuazione della flessione del quarto trimestre
NYK diventerà unica proprietaria della norvegese Saga Welco
Tokyo/Tønsberg
La compagnia di Tønsberg ha una flotta di 48 navi open-hatch
Alla Valencia Terminal Europa del gruppo Grimaldi la gestione del nuovo terminal per auto del porto di Sagunto
Valencia
Grimaldi ha preso in consegna la nuova PCTC Grande Seoul
Napoli
È la nona unità ammonia-ready del gruppo armatoriale partenopeo
A breve al pontile di Giammoro di Milazzo approderà il servizio Cagliari-Algeria di Maersk e Grendi
Messina
Avrà frequenza settimanale
Falteri (Federlogistica): solo in fase embrionale le conseguenze della guerra in Iran
Genova
È in atto - ha sottolineato - un congestionamento drammatico di prodotti deperibili negli aeroporti hub del Golfo
DP World ha registrato risultati operativi ed economici annuali record
Dubai
Nel 2025 il traffico dei container è aumentato del +5,8% e i ricavi del +22,0%
Due ulteriori nuove navi cisterna Medium Range 2 per d'Amico Tankers
Lussemburgo
Esercitate opzioni con il cantiere cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
La giapponese MOL ha acquisito il 25% della V.Ships France
Tokyo/Londra
Il restante 75% del capitale rimane alla V.Ships
ICTSI registra performance economiche e operative annuali e trimestrali record
Manila
Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo hanno movimentato 14,5 milioni di container (+11,0%)
Nel 2025 i ricavi della Wan Hai Lines sono diminuiti del -13,3%
Taipei
La compagnia comprerà quattro nuove portacontainer da 6.000 teu e due da 9.200 teu
Osservatorio sulla presenza femminile nel settore della blue economy
Milano
Iniziativa di WISTA Italy e della Federazione del Mare
Il 2 aprile partirà il primo treno dall'Interporto di Pordenone
Pordenone
Ausserdorfer (InRail): abbiamo già ricevuto nuove richieste e contratti per aumentare i collegamenti
Tripla cerimonia per Explora Journeys nel cantiere di Sestri Ponente della Fincantieri
Genova
Varo tecnico di “Explora IV”, cerimonia della moneta di “Explora V” e inizio della costruzione di “Explora VI”
Rinnovato il direttivo del Propeller Club dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara
La Spezia
Gianluca Agostinelli e Federica Maggiani confermati presidente e vicepresidente
Il governo tunisino decide di avviare la costruzione del porto di Enfidha
Tunisi
Prevista la creazione di 52.000 posti di lavoro
Fermi nel porto di Genova centinaia di container di prodotti alimentari vegetali a temperatura controllata
Genova
Lo denuncia Spediporto
L'Associazione degli Spedizionieri della Spezia ha costituito la sezione degli spedizionieri terminalisti
La Spezia
Lo scopo è il rafforzamento della rappresentanza e la valorizzazione della logistica retroportuale
FHP Intermodal attiva un servizio ferroviario dal nord Italia verso Bari e Catania
Foggia
Previste inizialmente le partenze di due coppie di treni settimanali
Gestire le spedizioni marittime in uno scenario reso assai complesso dalla crisi in Medio Oriente
Genova
Botta (Spediporto) e l'avvocato Guidi suggeriscono come comportarsi per gestire le difficoltà
A Marghera la consegna della nuova nave da crociera Norwegian Luna
Trieste
È la seconda unità della classe “Prima Plus” costruita da Fincantieri
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Assiterminal, bene la strategia per i porti definita dall'UE
Genova/Bruxelles
Seas At Risk, One Planet Port e IFAW preoccupate per il riferimento alla proposta di regolamento sull'accelerazione delle valutazioni di impatto ambientale
Completata nel porto di Gioia Tauro la prima cabina elettrica dedicata al sistema di cold ironing
Gioia Tauro
Ad aprile il primo collegamento di una portacontainer ad una presa mobile
Nel 2025 i ricavi della Konecranes sono rimasti stabili
Helsinki
Il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +9,7%, con un +21,3% per i mezzi portuali
Nel 2025 l'utile netto di Finnlines è cresciuto del +50,7%
Helsinki
Ricavi in aumento del +2,0%
Ingente carico di munizioni e detonatori sequestrato nel porto di Ancona
Ancona
Stava per essere imbarcato su una nave traghetto destinata al trasporto esclusivo di passeggeri
Ravenna è stata designata Capitale del mare 2026
Roma
Petri (Assoporti): il suo porto costituisce un nodo strategico per l'economia nazionale
2025 record per il gruppo crocieristico americano Viking Holdings
Los Angeles
I ricavi sono cresciuti del +21,9%
UECC ha ordinato a China Merchants Jinling la costruzione di due PCTC
Oslo
Avranno una capacità di 3.000 ceu e saranno prese in consegna nel 2028
Kuehne+Nagel programma più corposi tagli al personale
Schindellegi
Peggioramento dei risultati economici nel quarto trimestre del 2025
Avviso pubblico dell'AdSP del Tirreno Settentrionale per selezionare il nuovo segretario generale
Livorno
La procedura non ha natura concorsuale e non è previsto alcun processo selettivo
KKCG Maritime pubblica l'Opa parziale per accrescere dal 14,5% al 29,9% la propria partecipazione in Ferretti
Milano/Hong Kong/Praga
L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni
Focolaio di norovirus su una seconda nave da crociera della Holland America Line
Hong Kong
Colpiti 65 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio della “Westerdam”
SOS LOGistica, autolesionista destinare solo il 10% dei 590 milioni per l'autotrasporto ai veicoli a zero emissioni
Roma/Milano
Testi: parlare oggi di un mercato BEV pesante che “decolla” resta un miraggio
Nel cantiere di Muggiano della Fincantieri l'impostazione del primo sottomarino U212NFS
Trieste
La consegna della prima unità è prevista per il 2029
Pubblicata la nuova gara per le manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure
Genova
L'importo a base d'appalto ammonta a 14,8 milioni di euro
La cinese LC Logistics ordina due nuove portacontenitori da 11.000 teu
Hong Kong
Commessa del valore complessivo di 236 milioni di dollari
Palumbo Superyachts realizzerà un nuovo polo per la cantieristica navale in metallo ad Ortona
Ortona
Area in concessione nello scalo portuale abruzzese
Kuehne+Nagel compra le attività nel segmento del trasporto stradale della tedesca Lohmöller
Schindellegi
Nel 2024 avevano generato un fatturato di circa 23,5 milioni di euro
Rolls-Royce registra performance economiche annuali record
Londra
Lo scorso anno i ricavi sono aumentati del +12,2%
Ad Ancona la Fincantieri ha consegnato lo yacht da crociera ultra-lusso Four Seasons I
Trieste
Con la nave debutta anche il programma Navis Sapiens
Quasi 12 milioni di tonnellate di CO2 evitate nel 2025 per le imbarcazioni rivestite con i prodotti della Jotun
Muggia
Stimato un risparmio sui costi del carburante di circa due miliardi di dollari
Nel 2025 il traffico intermodale movimentato da Interporto Padova è stato pari a 381.031 teu (-7,5%)
Padova
Registrato un valore della produzione record
Nel 2025 l'interporto di Nola ha movimentato 2.000 treni
Nola
Atteso un incremento del +50% nel 2026
Un pilota del porto di Livorno perde la vita in una collisione
Livorno
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento
Studio sui fuel navali alternativi quali potenziali inquinanti marini e sull'efficacia delle misure di risposta
Lisbona
È stato commissionato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
A Taranto la prima riunione in presenza del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”
Taranto/La Spezia
Pisano (AdSP Liguria Orientale): strategico il rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico
Variabile nel quarto trimestre del 2025 l'andamento del commercio di merci nelle nazioni del G20
Parigi
In crescita il commercio di servizi
Proroga degli incentivi alla manovra ferroviaria merci nei porti
Roma
Carta (Fermerci): il comparto tuttavia continua a soffrire e lo dimostrano i dati complessivi del 2025
Saipem si è aggiudicata un ulteriore contratto offshore in Arabia Saudita
Milano
Commessa del valore di circa 500 milioni di dollari
Nel 2025 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -4,3%
Oslo
L'utile netto è stato di 236,4 milioni di dollari (-11,4%)
Inaugurati i nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale nel porto di Pozzallo
Pozzallo
Appalto del valore di circa 750mila euro
Finmar nominata agente in Italia della United Global Ro-Ro
Genova
Programmati due servizi con scali al porto di Genova
Aggiudicati i lavori di ampliamento del Molo San Cataldo nel porto di Bari
Bari
Saranno eseguiti dall'Rti Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Boskalis Italia, Zeta ed e-Marine
L'anagrafe digitale dei lavoratori marittimi e il libretto di navigazione digitale sono legge
Genova
L'articolo 11 del decreto-legge 19/2026 istituisce l'AGEMAR
DB Cargo programma il taglio di circa 6.000 posti di lavoro
Berlino
A breve l'avvio delle trattative con i rappresentanti dei dipendenti
Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%
Bangkok
I ricavi determinati da questa attività sono cresciuti del +5,2%
Sulla nomina di Tardini a presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale, Salvini e Schifani hanno (per ora) sotterrato l'ascia di guerra
Palermo
Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA
Amburgo
Previsti ricavi record pari a 1,76 miliardi di euro (+9,9%)
Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%
New York
Significativo aumento dei contenitori pieni all'esportazione
Politica e Assiterminal festeggiano la proroga del bonus portuale
Roma/Genova
Ferrari: intuito il valore della progettualità che stava dietro alla riformulazione della norma
A gennaio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -3,2%
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,13 milioni di teu
Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer
Monaco
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%
Singapore
I container sono stati pari a 3.892.370 teu (+11,3%)
CMA CGM ha ordinato al cantiere navale Cochin Shipyard sei portacontainer a GNL da 1.700 teu
Marsiglia
Entro fine anno saliranno a 1.500 i marittimi indiani imbarcati sulle navi del gruppo francese
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive officer del gruppo Hupac
Chiasso
È l'attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l'Europa e l'Asia
Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari
Milano
Accordo con la norvegese Deep Value Driller
Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio
Genova
La Targa San Giorgio sarà conferita a Gian Enzo Duci
Ricorso di Filt Cgil contro l'autorizzazione alla Cartour a svolgere le operazioni di rizzaggio e derizzaggio
Medlog inaugura un parco logistico nel porto King Abdulaziz di Dammam
Ginevra
Occupa un'area di oltre 100mila metri quadri
Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica
Roma
Aumento retributivo lordo mensile a regime di 750 euro in tre tranche
Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management
Sydney
È stato approvato all'unanimità dal Cda del gruppo logistico australiano
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Turku
Il combustibile principale è il biometanolo
Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%
Helsinki
Utile operativo, utile netto e nuovi ordini in aumento rispettivamente del +26%, +28% e +8%
Terminal Investment Limited mette le mani sul porto peruviano di Pisco
Lima
Acquisita la Terminal Portuario de Paracas
Assagenti sollecita un'informativa più costante e tempestiva sull'avanzamento dei lavori della nuova diga foranea di Genova
Grimaldi ha preso in consegna la Grande Michigan
Napoli
È l'ottava Pure Car and Truck Carrier ammonia ready del gruppo partenopeo
Incontro tra i presidenti della Federazione del Mare e di Assoporti
Roma
Mario Mattioli e Roberto Petri hanno affrontato le principali tematiche del cluster marittimo
La marocchina Marsa Maroc partecipa allo sviluppo del porto di Monrovia
Casablanca
Contratto per la gestione di due banchine e per la realizzazione di un terminal multipurpose
La sudcoreana Pan Ocean compra dieci VLCC della connazionale SK Shipping
Seul
Transazione del valore di circa 668 milioni di dollari
Stefano Messina è stato confermato presidente di Assarmatori
Roma
Guiderà l'associazione armatoriale anche nel quadriennio 2026-2030
Roberto Mantovanelli è stato nominato segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
Venezia
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dei porti di Venezia e Chioggia
Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record di 8,2 milioni di tonnellate di merci (+6,2%)
Tirana
Nuovo picco anche dei passeggeri pari a 1,7 milioni di unità (+6,4%)
WASS (Fincantieri) ha ottenuto una commessa dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri
Trieste
L'ordine ha un valore superiore ai 200 milioni di euro
Ingente commessa alla Oxin (Somec) per la realizzazione di aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera
San Vendemiano
Il valore dell'ordine è di 53 milioni di euro
Sogedim attiva un servizio giornaliero Carpi-Campogalliano/Inghilterra
Carpi
Navetta giornaliera in partenza dai poli logistici di Campogalliano, Carpi e Prato
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
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RASSEGNA STAMPA
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Danaos Corporation registra ricavi trimestrali e annuali record
Atene
In calo gli utili
CPPIB e OMERS valuterebbero la vendita del 67% di Associated British Ports
Londra
Maersk ordina otto portacontainer dual-fuel da 18.600 teu
Copenaghen
Costruite da New Times Shipbuilding Co., saranno consegnate tra il 2029 e il 2030
Inaugurato un nuovo cantiere navale della PaxOcean a Singapore
Singapore
Occupa un'area di 17,3 ettari
Nel porto di Trieste è arrivata la più grande portacontainer di sempre
Trieste
Scalo della “MSC Diana” che ha una capacità di circa 19.000 teu
Antin Infrastructure Partners compra il costruttore navale americano Vigor Marine Group
New York
Ha cantieri navali a Seattle, Portland, Vancouver, San Diego e Norfolk
Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato un traffico record di 262,6 milioni di tonnellate di merci (+8,9%)
Rabat
Transhipment pari al 50,5% del totale
Yang Ming immette la prima di cinque navi dual-fuel a GNL da 15.500 teu sulla rotta Asia-Mediterraneo
Keelung
Sarà impiegata nel servizio MD2
Uno studio evidenzia i problemi delle portacontainer a GNL nel conformarsi al futuro obbligo della connessione agli impianti di cold ironing
Berlino/Amburgo
Accordo Fincantieri-Wsense nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la dimensione subacquea
Trieste
Previsto il co-sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless avanzate
Uno studio rileva elevati livelli di inquinanti organici persistenti causati dalle attività di demolizione navale
Bruxelles
Porto di Livorno, al via la gara per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
Livorno
Il valore previsto dell'appalto è di oltre 40 milioni di euro
Ricavi e profitti della DSV risentono dell'effetto dell'acquisizione della Schenker
Copenaghen
Nel 2025 il volume d'affari è cresciuto del +48,0%
Wärtsilä registra una sensibile crescita dei risultati trimestrali e annuali del segmento Marine
Helsinki
Stabile il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese nel 2025
L'olandese Portwise è stata comprata dalla connazionale Haskoning
Rijswijk
L'azienda offre soluzioni per l'ottimizzazione delle operazioni dei terminal attraverso l'automazione e l'elettrificazione
Avviata in Cina la costruzione della prima di sei portacontainer per Italia Marittima
Trieste
Le navi, che potranno utilizzare combustibile tradizionale e metanolo, avranno una capacità di 2.400 teu
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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