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Il Consiglio di Stato stabilisce che Grandi Navi Veloci, Moby, Marinvest e SNAV non hanno concordato alcuna intesa sui prezzi
Confermata la decisione del TAR del Lazio
7 settembre 2015
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata venerdì che pubblichiamo di seguito, ha confermato la decisione del TAR del Lazio che nel maggio 2014 aveva accolto i ricorsi presentati dalle compagnie di navigazione Grandi Navi Veloci (GNV), Moby, Marinvest e SNAV contro la decisione con cui l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) le aveva sanzionate per una presunta intesa sui prezzi dei biglietti praticati alla clientela ( del 14 giugno 2013 e 8 maggio 2014).

Il presidente e amministratore delegato di GNV, Roberto Martinoli, ha sottolineato che tale risultato è «estremamente soddisfacente»- «La sentenza del Consiglio di Stato - ha osservato - chiude definitivamente una vicenda che ci ha visti ingiustamente accusati di aver adottato comportamenti illeciti; la nostra compagnia - ha sottolineato Martinoli - ha sempre agito e continua ad agire secondo criteri di assoluta trasparenza e con la massima indipendenza nella determinazione della propria politica commerciale e tariffaria». GNV ha ribadito di aver «sempre definito le sue strategie commerciali in assoluta autonomia» e di essere «stata in grado di rinnovarsi e rafforzare la propria attività nonostante la congiuntura economica negativa, consolidando delle linee nazionali e accrescendo la propria presenza sui mercati internazionali».





N. 04123/2015REG.PROV.COLL.
N. 07946/2014 REG.RIC.
N. 07948/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7946 del 2014, proposto da:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Grandi Navi Veloci s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassani e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Vittoria Colonna 32;
Marinvest s.r.l. e SNAV s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Cintioli, Donato Bruno e Salvatore Ravenna, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vittoria Colonna 32;

nei confronti di

Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Martinello, Giorgio Afferni, Andrea Mozzati e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Forship s.p.a., non costituita in giudizio nel presente grado;

sul ricorso numero di registro generale 7948 del 2014, proposto da:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Moby s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Beniamino Carnevale e Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

nei confronti di

Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti, Paolo Martinello, Giorgio Afferni e Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Forship s.p.a., Regione autonoma della Sardegna, Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori, non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7946 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione I, n. 04730/2014, resa tra le parti e concernente: irrogazione sanzione pecuniaria per pratica concordata anticoncorrenziale;
quanto al ricorso n. 7948 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione I, n. 04731/2014, resa tra le parti e concernente: irrogazione sanzione pecuniaria per pratica concordata anticoncorrenziale;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Gentili e gli avvocati Grassani, Cintioli, Paoletti e Afferni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con le due sentenze in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio accoglieva i ricorsi n. 6319 del 2013, n. 7943 del 2013, n. 9209 del 2013 e n. 9210 del 2013, proposti rispettivamente da Moby s.p.a., Grandi Navi Veloci s.p.a. (GNV), Marinvest s.p.a. e SNAV s.p.a. avverso il provvedimento n. 24405 dell'11 giugno 2013, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM aveva inflitto alle ricorrenti le sanzioni pecuniarie di euro 5.462.310,00 (Moby), di euro 2.370.795,00 (GNV), di euro 231.765,00 (SNAV) e di euro 42.575,00 (Marinvest), ex artt. 15 e 31 l. 10 ottobre 1990, n. 287.

L'AGCM, all'esito dell'istruttoria procedimentale, aveva ritenuto accertato che le imprese ricorrenti, nel periodo settembre 2010 - settembre 2011 (la SNAV, fino a maggio 2011, quando la stessa aveva smesso di operare sulla rotta Civitavecchia-Olbia), avessero posto in essere un'intesa nella forma di una pratica concordata, consistente nel parallelo aumento generalizzato e significativo dei prezzi dei servizi di trasposto marittimo passeggeri, con o senza veicoli gommati al seguito, su una serie di rotte da e per la Sardegna (segnatamente, sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres), con riferimento alla stagione estiva 2011, qualificata come illecito anticoncorrenziale, in quanto non giustificabile con spiegazioni economiche alternative se non con la concertazione tra le imprese ricorrenti, nonché lesiva dell'art. 101 TFUE, poiché idonea a restringere il commercio fra gli Stati membri, costituendo i collegamenti marittimi per la Sardegna una parte rilevante del trasporto marittimo in Italia.

L'adìto T.a.r. ha fondato le pronunce di accoglimento sui seguenti rilievi motivazionali (identici nelle due sentenze):

- rilevava che, quale unico dato incontestabile, poteva assumersi che nel 2011 le tariffe dei traghetti per la Sardegna erano cresciute in misura assai sensibile, per la massima parte degli operatori: nel senso che l'utenza, nonché i soggetti ad essa contigui, come le associazioni di consumatori e la Regione Sardegna, avevano generalmente percepito l'aggravio come eccedente l'incremento annuale ragionevolmente atteso in quel tempo per prestazioni simili;

- tuttavia, alla luce del criterio metodologico adottato dall'AGCM, sarebbe impossibile conoscere in dettaglio l'entità esatta di tali aumenti - per compagnie, tratte, periodi dell'anno e tipologie di viaggio -, essendo l'AGCM ricorso al parametro del ricavo medio unitario per passeggero (dividendo la totalità dei ricavi per il numero dei passeggeri), costituente un mero indicatore statistico dei prezzi reali applicati in relazione alla variegata tipologia dei servizi offerti (biglietto singolo, biglietto famiglia, solo trasporto passeggero, trasporto passeggero + automobile, solo passaggio senza cabina, passaggio con cabina, ecc.), fortemente diversificati nell'ambito di una stessa compagnia;

- al fine di accertare l'esistenza di un preventivo coordinamento tra gli operatori economici, che fornivano i servizi di trasporto in questione, occorreva, infatti, appurare e conoscere gli aumenti tariffari reali, con le corrispondenze, anche temporali, ovvero le divergenze, al fine di confermare o meno la ritenuta concertazione, mentre l'Autorità, nell'impugnato provvedimento, non era riuscita a fissare la concreta dinamica dell'aumento dei singoli prezzi, per cui mancavano «elementi rassicuranti per affermare che tutti gli operatori abbiano aumentato le tariffe in modo omogeneo, con indirizzi uniformi e sincronismi sospetti» (v. così, testualmente, le impugnate sentenze);

- doveva, inoltre, ritenersi notorio che la gestione computerizzata delle prenotazioni consentiva di non cristallizzare le tariffe all'inizio dell'anno in listini di durata prestabilita, limitandosi a definire ampie fasce di prezzi (al cui interno gli importi poi oscillavano cospicuamente), e di adattarsi flessibilmente alle caratteristiche del mercato in generale, oltre che alla domanda per un determinato percorso e singolo viaggio;

- d'altro canto, i prezzi erano (pacificamente) conoscibili da tutti e si poteva ragionevolmente presumere che ogni compagnia monitorasse costantemente quelli delle altre, il che, di per sé, non presentava profili d'illiceità;

- era, allora, plausibile ritenere che una delle società di navigazione interessate (tutte in perdita nel periodo d'interesse) avesse deciso, in piena autonomia e, dunque, senza previa concertazione, di avviare una prima serie di aumenti, ed a questi fossero seguiti, in pari autonomia, quelli delle altre compagnie che avessero appreso dei primi e, a questo punto, avessero ritenuto non più conveniente continuare a praticare prezzi non remunerativi dei costi del servizio;

- pertanto, contrariamente all'assunto dell'Autorità, il semplice aumento dei prezzi non era idoneo a dimostrare, di per sé, l'esistenza di un'intesa preventiva, nel senso che «questa non è cioè l'unico possibile antecedente ignoto del fatto noto, costituito dall'incremento tariffario, il quale dunque non basta a dimostrare la concertazione, che si dovrebbe perciò qui individuare attraverso specifici indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali dimostrino che quel dato comportamento parallelo sul mercato non può spiegarsi altrimenti» (v. così, testualmente, le impugnate sentenze);

- infatti, le imprese ricorrenti - in disparte profili assolutori specifici relativi al singole posizioni (quali, quanto alla posizione di Marinvest, l'assenza di qualsiasi attività operativa, in qualità di holding del gruppo, e, quanto alla posizione di SNAV, l'uscita, all'inizio del 2011, dalle rotte da e per la Sardegna) -, per giustificare l'incremento dei prezzi, avevano indicato, in particolare, le perdite di gestione (nel 2010 GNV aveva subito perdite per 37,9 milioni di euro) e il sensibile aumento del costo per il combustibile, a fronte di una diminuzione della domanda di trasporto marittimo verso la Sardegna;

- gli elementi giustificativi indicati dalle ricorrenti (sulle quali, peraltro, non gravava il relativo onere di allegazione e di prova) dovevano ritenersi consistenti, così da rendere verosimile, secondo ragionevolezza, la decisione individuale d'incrementare le tariffe, anche senza accordi preventivi, la cui esistenza non era stata comprovata, difettando, in particolare, la prova che gli aumenti fossero sproporzionati alla misura delle perdite, mentre l'affermazione dell'Autorità, secondo cui l'aumento dei prezzi, se non concordato prima, mai sarebbe stato deciso dal singolo operatore, in quanto avrebbe potuto solo determinare ulteriori perdite, costituiva un argomento decisamente opinabile;

- segnatamente, tale argomento non considerava, anzitutto, che ciascun concorrente era consapevole delle analoghe difficoltà delle altre compagnie e poteva ragionevolmente contare che sarebbe stato seguito, il che è rimasto confermato, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Autorità, per Forship, la quale non è stata sanzionata pur avendo incrementato i prezzi, in quanto la stessa avrebbe svolto un ruolo di follower delle politiche di prezzo dei concorrenti, né il richiamato argomento dell'Autorità considerava che tutte le società di navigazione attuavano un costante monitoraggio dei prezzi delle altre compagnie, talché nulla avrebbe impedito di riconsiderare gli aumenti disposti, se i concorrenti non avessero adottato la stessa politica;

- a ciò si aggiungeva la circostanza che, proprio nel corso del 2011, avrebbe dovuto essere definitivamente privatizzata la società Tirrenia, la quale per moltissimi anni aveva esercitato il trasporto marittimo, anche con la Sardegna, a prezzi contenuti, ormai ragionevolmente non più praticabili, sicché era venuto meno un fondamentale fattore di calmieramento dei prezzi, con la conseguenza che, per un verso, come affermato dalla Regione Sardegna, «il rischio collusivo, specie con riguarda al price fixing è aumentato in maniera esponenziale», ma per altro verso e sotto altro angolo visuale, la virtuale scomparsa di un concorrente, che aveva sino ad allora imposto un calmieramento del settore, pervenendo poi, in sostanza, al fallimento, potrebbe aver indotto ciascuna delle compagnie interessate ad aumentare autonomamente le tariffe;

- né l'Autorità era riuscita a provare elementi esogeni di accordi intercorsi tra le parti con riguardo all'aumento tariffario relativo alla stagione estiva del 2011, mancando qualsiasi correlativo riscontro diretto o presuntivo sia con riguardo al contenuto delle relazioni intercorse tra le ricorrenti e le altre società, che avrebbero costituito l'impresa comune Compagnia Italiana di Navigazione (C.I.N.) per l'acquisizione della Tirrenia, sia con riguardo al contenuto degli accordi di code sharing intercorsi, nella primavera del 2011, tra Moby e GNV, che non avevano valenza intrinsecamente illecita, costituendo invece un preciso onere dell'Autorità verificare caso per caso, se tali schemi negoziali potessero, o meno, assumere valenza collusiva;

- l'AGCM non aveva assolto al relativo onere probatorio, non essendo stati offerti elementi, i quali confermassero l'esistenza della pratica concordata, in quanto i menzionati accordi, a contenuto specifico di per sé lecito, non presupponevano una pratica tariffaria condivisa tra le società che li avevano conclusi, a prescindere dal rilievo che gli stessi riguardavano solo due dei soggetti poi sanzionati.

Il T.a.r. accoglieva, conclusivamente, il ricorso per carenza di prova dell'asserita pratica concordata anticoncorrenziale, annullando l'impugnato provvedimento sanzionatorio e dichiarando assorbiti i restanti motivi.

2. Avverso entrambe le sentenze interponeva appello l'Autorità, deducendo i seguenti motivi (tra di loro identici nei due atti d'impugnazione):

a) l'erronea esclusione del raggiungimento della prova in ordine all'esistenza di un parallelismo delle politiche tariffarie adottate tra le parti dell'intesa per le rotte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, nonché la circolarità del ragionamento della sentenza, avendo il T.a.r. ritenuto erroneamente che fosse impossibile determinare l'entità degli aumenti, mentre, nella specie, gli aumenti erano stati provati puntualmente, né ai fini dell'integrazione dell'illecito concorrenziale era necessaria l'identità degli incrementi di prezzo tra tutti gli operatori: infatti, per un verso, e-mails e reports ritrovati sia presso Moby sia presso GNV/SNAV comproverebbero che le imprese avevano praticato politiche di prezzo competitive fino alla stagione estiva 2011, e che solo da quel momento le loro strategie avevano subito un brusco rialzo in controtendenza rispetto agli anno precedenti (di oltre il 70% sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres, e di oltre il 40% sulla rotta Genova-Olbia), al punto da temere una riduzione del numero dei passeggeri (Moby) o da suggerire il nascondimento del dato relativo all'aumento (GNV/SNAV) (doc. 18 e 29), e, per altro verso, l'Autorità aveva applicato un indicatore (ricavo medio unitario) idoneo a verificare l'andamento medio delle offerte e dunque le strategie tariffarie in concreto praticate dagli operatori (nella specie, connotate da un aumento omogeneo sulle rotte sopra precisate), pur in presenza di un mercato caratterizzato da una marcata differenziazione dei prezzi quotidianamente praticati, essendo proprio il ricavo atteso la variabile sulla quale si giocavano le strategie di competizione;

b) l'erronea applicazione dei criteri che presiedono al regime probatorio e la conseguente erronea esclusione della prova della concertazione, deducendo, al riguardo, i seguenti profili di errores in iudicando:
- la «mancata comprensione da parte del Tar dell'iter logico-probatorio», avendo l'Autorità appellante, nell'impugnato provvedimento, assolto autonomamente e scrupolosamente all'onere di dimostrare che le rilevate condotte parallele non fossero riconducibili a spiegazioni alternative capaci di qualificare le condotte medesime come razionali ed autonome scelte imprenditoriali, ed avendo la stessa, in particolare, dimostrato che le menzionate condotte non potevano essere giustificate né dalla scarsa elasticità della domanda, né dalle trasparenza del mercato, né dall'incremento del costo del carburante, né, infine, dalle perdite subite dagli operatori, così fornendo la prova logico-economica dell'illecito, in aderenza ai criteri elaborati da consolidato orientamento giurisprudenziale, nazionale e comunitario, ed affatto ponendo l'onere della prova degli indicatori endogeni della pratica concordata a carico delle imprese;
- la contraddittorietà intrinseca delle motivazioni delle appellate sentenze, laddove, per un verso, affermavano che l'astratta possibilità della riconduzione degli aumenti di prezzo ad una pratica concordata non poteva ritenersi sufficiente, sotto il profilo probatorio, ad avvalorare l'ipotesi accusatoria, e, per altro verso, assumevano che l'astratta plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese sarebbe stata sufficiente ad affermarne la liceità;
- la perplessità dell'affermazione, contenuta nelle impugnate sentenze, secondo cui «il Collegio non vuole così affermare che sicuramente per le tariffe non vi fu una pratica concordata (…) ma soltanto che il provvedimento impugnato e gli atti istruttori non ne attestano l'esistenza», indicativa dell'assenza di analisi e approfondimento istruttorio e conseguente incertezza delle conclusioni del T.a.r.;
- l'omessa adeguata valorizzazione dei dati istruttori acquisiti dall'Autorità - idonei a dimostrare l'assenza di spiegazioni alternative delle condotte parallele, non altrimenti spiegabili che con la previa concertazione tra le imprese concorrenti - attraverso l'approfondita analisi degli elementi endogeni della elasticità della domanda, della trasparenza del mercato, dell'aumento del costo di carburante e delle perdite di esercizio connotanti la situazione economico-finanziaria delle imprese originarie ricorrenti;
- l'omessa adeguata valorizzazione dei dati istruttori acquisiti dall'Autorità con riguardo alla sussistenza di contatti qualificati tra le imprese, potendosene inferire che queste ultime avevano raccordato le proprie politiche tariffarie (in particolare valorizzando i documenti 18, 24, 30, 21, 31 e 39), ad ulteriore conferma indiziaria esogena della ricostruzione della fattispecie anticoncorrenziale, già di per sé dimostrata dagli enunciati elementi endogeni comprovanti la necessaria riconducibilità delle condotte parallele ad una concertazione tra le parti.
L'Amministrazione appellante chiedeva pertanto, in riforma delle appellate sentenze, la reiezione degli avversari ricorsi di primo grado.

3. In entrambi i giudizi di appello si costituivano in giudizio le società rispettive originarie ricorrenti, contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone la reiezione, nonché riproponendo espressamente i motivi assorbiti di primo grado.
Si costituiva, altresì, in giudizio, l'associazione dei consumatori Altroconsumo, aderendo agli appelli proposti dall'Autorità e chiedendone l'accoglimento.

4. All'udienza pubblica del 14 aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Sebbene i due ricorsi in appello siano stati proposti avverso due distinte sentenze, si ravvisa opportuno disporne la riunione in funzione di una trattazione e decisione congiunta, per ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.
Nel merito, i motivi d'appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.1. Le originarie ricorrenti e odierne appellate (Moby, GNV, SNAV e Marinvest), nell'impugnato provvedimento inibitorio e sanzionatorio, sono state ritenute colpevoli della violazione dell'art. 101 TFUE per aver posto in essere un'intesa idonea ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di trasposto marittimo passeggeri, con o senza veicoli gommati al seguito, sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, consistente nella pratica concordata del parallelo aumento generalizzato e significativo dei prezzi per la stagione estiva 2011, che, secondo l'assunto dell'Autorità, non troverebbe giustificazioni alternative a quella della concertazione.

5.2. Osservasi, in linea di diritto, che, per quanto qui interessa, l'art. 101 TFUE, vieta « (…) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; (…)».
Mentre la fattispecie dell'accordo ricorre, qualora le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un'espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza.
I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei princìpi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato. Pur non escludendo la suddetta esigenza di autonomia il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato.
L'intesa restrittiva della concorrenza mediante pratica concordata richiede comportamenti di più imprese, uniformi e paralleli, che costituiscano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali, sicché nella pratica concordata manca, o comunque non è rintracciabile da parte dell'investigatore, un accordo espresso, il che è agevolmente comprensibile, ove si consideri che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto.
La giurisprudenza, consapevole della rarità dell'acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Nella pratica concordata l'esistenza dell'elemento soggettivo della concertazione deve perciò desumersi in via indiziaria da elementi oggettivi, quali:
- la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti;
- l'esistenza di incontri tra le imprese;
- gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;
- i segnali e le informative reciproche;
- il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate.
La giurisprudenza comunitaria e nazionale distingue tra parallelismo naturale e parallelismo artificiosamente indotto da intese anticoncorrenziali, di cui la prima fattispecie da dimostrare sulla base di elementi di prova endogeni, ossia collegati alla stranezza intrinseca delle condotte accertate e alla mancanza di spiegazioni alternative, nel senso che, in una logica di confronto concorrenziale, il comportamento delle imprese sarebbe stato sicuramente o almeno plausibilmente diverso da quello riscontrato, e la seconda sulla base di elementi di prova esogeni, ossia di riscontri esterni circa l'intervento di un'intesa illecita al di là della fisiologica stranezza della condotta in quanto tale.
La differenza tra le due fattispecie e correlative tipologie di elementi probatori - endogeni e, rispettivamente esogeni - si riflette sul soggetto, sul quale ricade l'onere della prova: nel primo caso, la prova dell'irrazionalità delle condotte grava sull'Autorità, mentre, nel secondo caso, l'onere probatorio contrario viene spostato in capo all'impresa.
In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell'Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell'ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall'Autorità e che consentano, così, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta nell'impugnato provvedimento.
Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall'istruttoria emerga che le pratiche possano essere stati frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni in concreto tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l'onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (sulla ricostruzione della fattispecie delle pratiche concordate anticoncorrenziali, sotto il profilo sostanziale e probatorio, v., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2925, con ampi richiami giurisprudenziali, comunitari e nazionali).

5.3. Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento - peraltro, informato ad un approccio metodologico che appare viziata ab imis dall'adozione, come parametro di valutazione delle condotte d'incremento tariffario, del ricavo medio unitario, ottenuto, dividendo i ricavi totali per il numero dei passeggeri trasportati (ossia, di un mero dato statistico ricavato ex post dai vari prezzi reali applicati da una stessa compagnia), anziché del corretto criterio, aderente alla fattispecie anticoncorrenziale addebitata alle odierne appellate, di un'analisi concreta e puntuale dei prezzi reali applicati dalle singole compagnie a raffronto, per tratte, singoli momenti della stagione e tipologie di viaggio e di servizi offerti - si fonda sul riscontro di un asserito significativo parallelo aumento dei prezzi (secondo il menzionato parametro del ricavo medio unitario), nella misure di oltre il 65%, da parte delle imprese di navigazione detentrici di rilevanti quote di mercato, operanti sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, per la stagione estiva 2011 (giugno - settembre 2011); parallelo rialzo di prezzi che, secondo la prospettazione dell'Autorità, «risulta essere il frutto di un'intesa, nella forma di una pratica concordata, che non trova giustificazioni alternative se non la concertazione» (v. così, testualmente il punto 159 dell'impugnato provvedimento) ed è volta ad alterare le dinamiche competitive nei mercati dei servizi di trasporto passeggeri sulle rotte in questione e, in particolare, ad aumentare i relativi prezzi nella menzionata stagione estiva in pregiudizio dei consumatori.

5.4. Per quanto concerne i contatti qualificati intercorsi tra le imprese Moby, GNV e SNAV nell'ambito della procedura di privatizzazione di Tirrenia (con gara avviata nel mese di settembre 2010), alla quale le menzionate imprese avevano partecipato (di cui le ultime due tramite la controllante Marinvest) attraverso la costituzione della società comune CIN, nonché quelli intercorsi tra le imprese Moby e GNV, tra le quali è intervenuto un accordo di code sharing sulla rotta Civitavecchia-Olbia ed un accordo commerciale sulla rotta Genova-Porto Torres, si osserva che, per un verso, si tratta di rapporti ed accordi a contenuti ed oggetti specifici e delimitati, di per sé leciti, mentre, per altro verso, non sono emersi elementi indiziari precisi, gravi e concordanti attorno all'eventuale concreta concertazione della strategia commerciale tariffaria relativa alla stagione estiva 2011 o ad un eventuale correlativo scambio di informazioni sensibili, essendo i documenti all'uopo invocati dall'Autorità del tutto equivoci e compatibili con l'oggetto specifico dei contatti leciti intercorsi tra le imprese, a prescindere del rilievo che manca la prova della coincidenza cronologica con la fase di fissazione dei prezzi per la stagione estiva 2011 (così, ad es., gli accordi commerciali tra Moby e GNV sono intervenuti in un momento in cui le tariffe relative al 2011 erano già state definite dalle singole compagnie).
Peraltro, è la stessa Autorità a precisare, nell'impugnato provvedimento, che «Non si tratta di incontri aventi di per sé valenza restrittiva, ma di occasioni di contatto idonee a costituire ulteriori elementi a supporto della pratica concordata», che «i singoli contatti rappresentano solo un indizio del fatto che, nell'ambito dell'impresa comune CIN, Moby e GNV/SNAV hanno discusso di politiche tariffarie per le stagioni successive, ivi compresa quella 2011», e che «siffatti accordi non sono valutati come restrittivi della concorrenza di per sé nell'ambito del presente procedimento, ma solo come occasione di contatto tra le Parti» (v. punti 155, 156 e 158 del provvedimento), senza, tuttavia, essere in grado di fornire elementi indiziari univoci circa la finalizzazione dei contatti in questione allo scambio di informazioni sensibili o alla concertazione dei prezzi per la stagione estiva 2011, ossia a finalità estranee alla procedura di privatizzazione di Tirrenia o, rispettivamente ai menzionati accordi commerciali.

5.5. Posto dunque che il provvedimento sanzionatorio si basa, in ultima analisi, sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti - peraltro, connotato da un aumento non omogeneo dei prezzi da parte delle varie imprese -, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non sia l'unica plausibile, e che l'Autorità non sia stata in grado di superare le spiegazioni alternative al riguardo avanzate dalle imprese originarie ricorrenti - i cui effetti sono, peraltro, da valutare non in modo atomistico, ma in modo unitario e contestuale -, poggiate su un'analisi economica che porta alla conclusione che i riscontrati aumenti tariffari siano riconducibili a scelte indipendenti ed autonome delle imprese di navigazione operanti sulle rotte in questione.

5.5.1. In primo luogo, l'estromissione della Forship dal novero degli operatori sanzionati è indice della contraddittorietà intrinseca dell'impugnato provvedimento sanzionatorio, trattandosi di impresa attiva sulla rotta Livorno-Olbia con una quota di mercato attorno al 50%, su uno dei mercati più rilevanti e remunerativi tra quelli oggetto di accertamento, la quale aveva praticato una politica tariffaria al rialzo in tutto assimilabile alle decisioni tariffarie messe in atto dagli operatori sanzionati, in misura persino maggiore, peraltro annunciando per prima l'aumento dei prezzi sul proprio sito internet (in data 11 ottobre 2010, seguita a pochi giorni di distanza da Moby).
L'Autorità non è stata in grado di dimostrare in modo convincente l'esclusione della compagnia in questione dal perimetro degli operatori sanzionati, qualificandola, in via apodittica, come follower (id est, come impresa sostanzialmente debole nelle competenze di innovazione e progettazione del prodotto o servizio offerto, tendente, per far fronte a tale debolezza, ad adattare ed imitare i prodotti o servizi offerti dalle imprese leader), o come operatore minore sulle rotte in questione; circostanze, che risultano invece smentite dalle tempistiche dei rialzi operati e dalle rilevanti quote di mercato detenute dalla Forship su tutte le rotte coinvolte nell'istruttoria procedimentale, mentre irrilevante, e comunque non sufficientemente provata è la circostanza che si tratterebbe di compagnia con clientela «tipicamente internazionale».
Pertanto, come correttamente ritenuto dal T.a.r., l'assoluzione della Forship costituisce, di per sé, la prova dell'esistenza di spiegazioni alternative alla concertazione, dimostrando che i contestati aumenti dei prezzi, lungi dal poter essere ricondotti all'unica spiegazione possibile di un parallelismo collusivo, sono plausibilmente riconducibili ad autonome e razionali scelte indipendenti ed unilaterali dei vari operatori.
Considerazioni sostanzialmente analoghe s'impongono con riguardo alla mancata inclusione di Tirrenia tra i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio, sebbene pure tale operatore, nonostante i sussidi pubblici di cui essa godeva, abbia ritenuto necessario incrementare le tariffe nella stagione estiva 2011 (anche se in misura inferiore a quella delle odierne appellate; v. le segnalazioni aventi ad oggetto gli aumenti tariffari di Tirrenia, risultanti dal fascicolo istruttorio procedimentale).

5.5.2. In secondo luogo, si può ritenere che l'aumento dei prezzi operato dalle varie compagnie sulle rotte in questione costituisse una risposta razionale ai sensibili aumenti del combustibile nel periodo 2009-2011. Infatti, nel menzionato periodo, i valori di riferimento dei principali tipi di carburante utilizzati nel trasporto marittimo (denominati bunker) hanno subito un aumento del 26-29% dal 2009 al 2010 e del 38-39% dal 2010 al 2011 (v. tabella 22 a p. 28 dell'impugnato provvedimento).
Sebbene il carburante costituisca solo uno dei fattori dei costi delle imprese di navigazione, incidendo in generale meno del 50% (segnatamente, nella misura del 40-45%) sul totale dei costi, e pur comportando, dunque, anche un'eventuale traslazione intera sui prezzi un incremento percentuale tendenzialmente inferiore all'aumento del costo di tale fattore produttivo, nel periodo 2009-2011 si è, comunque, assistito ad un aumento di circa il 70% del costo del bunker, che, già di per sé, avrebbe giustificato un consistente aumento del prezzo finale.
Se si aggiungono gli aumenti di altre voci di costo (quali, ad es., per GNV: la voce di bilancio ‘godimento di beni di terzi', aumentata da euro 20 milioni ad euro 38 milioni; la voce relativa ai costi dei servizi, aumentata da euro 106 milioni ad euro 141 milioni; o gli oneri portuali applicati dalla Regione Sardegna, più che raddoppiati), o la combinazione con altre circostanze di segno negativo (quale, ad es., per Moby, la riduzione dei ricavi per 16,5 milioni nel periodo 2007-2010; oppure, la notoria grave crisi economica generale), la percentuale di aumento delle tariffe applicate nella stagione estiva 2011 trova una sua autonoma, plausibile spiegazione nell'insieme di una serie di fattori economici negativi incidenti sulle imprese operanti nel settore della navigazione marittima.

5.5.3. In terzo luogo, la sostanziale coincidenza cronologica dell'aumento dei prezzi operata dalle compagnie in questione per la stagione estiva 2011 può essere considerata una conseguenza diretta della grande trasparenza del mercato del settore in esame - connotata dalla circostanza, immanente alla natura dei servizi offerti, che i prezzi applicati dai vari operatori sono, pacificamente, conoscibili da chiunque in tempi reali, consentendone un monitoraggio costante -, e non può quindi ritenersi artificiale. Infatti, ogni produttore è libero di modificare come vuole i propri prezzi e può tener conto, a tal fine, del comportamento dei suoi concorrenti, munito di alto grado di prevedibilità in un mercato connotato da un elevato grado di trasparenza.
Occorre, sul punto, aggiungere che il parallelismo dei prezzi e il loro andamento trovano, nel caso di specie, una soddisfacente spiegazione anche nelle tendenze oligopolistiche del mercato, emerse in modo precipuo in seguito alla privatizzazione della Tirrenia, fortemente sussidiata dal settore pubblico, che prima fungeva da fattore di calmieramento dei prezzi.
Invero, in un mercato oligopolistico e, al contempo, trasparente, quale quello in esame, nessuna impresa procederà ad atti di concorrenza senza aver preventivamente studiato le probabili reazioni dei suoi concorrenti, e in una siffatta struttura di mercato, nel momento in cui un operatore effettua un aumento generale dei prezzi, gli altri operatori tendono naturaliter ad attuare analoghe politiche tariffarie in rialzo, specie in una situazione connotata da una lievitazione generalizzata dei vari fattori di costo e da un calo di redditività.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che la creazione di una situazione di equilibrio oligopolistico fondata su progressivi aggiustamenti dei comportamenti degli operatori del mercato, in concomitanza con una serie di fattori che rendano le decisioni unilaterali di ciascuna impresa riconducibili ad imperativi economici di carattere obiettivo, non sia, di per sé, qualificabile sub specie di pratica concordata vietata ai sensi dell'art. 101 TFUE, a pena di risolvere la fattispecie sanzionatoria in una situazione rilevabile attraverso l'accertamento ex post degli effetti oggettivi prodotti dalle condotte autonome lecite degli operatori del mercato, svincolata da qualsiasi elemento di colpevolezza, determinando solo la presenza anche di quest'ultima componente l'illiceità piena di un comportamento anticoncorrenziale ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, che possa dar luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

5.5.4. Alla luce dei sopra riportati risultati dell'analisi economica, si deve constatare che, nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non è l'unica plausibile, con la conseguente inconfigurabilità della fattispecie anticoncorrenziale contestata alle odierne appellate con l'impugnato provvedimento, neppure sotto il profilo di un approccio ricostruttivo di tipo endogeno.

5.6. Per le esposte ragioni, gli appelli sono da respingere, con conseguente conferma delle impugnate sentenze ed assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 7946 del 2014 e n. 7948 del 2014), li respinge e, per l'effetto, conferma le appellate sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Il gruppo di Sant'Ilario D'Enza è specializzato nel settore della project logistics
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AD Ports presenta un'offerta per acquisire il controllo dell'egiziana Alexandria Container & Cargo Handling Co.
Il Cairo/Abu Dhabi
Previsto un investimento di almeno 435 milioni di dollari
Sale il numero degli scali ai porti italiani nel network per il 2026 della Premier Alliance
Seul/Singapore/Keelung
Tre toccate a Genova, due a La Spezia e due a Gioia Tauro. I servizi Asia-Europa continueranno a circumnavigare l'Africa
Stefano Messina verso un nuovo mandato alla presidenza di Assarmatori
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Il prossimo mese è previsto il rinnovo delle cariche associative per il quadriennio 2026-2030
Hapag-Lloyd ordina a CIMC Raffles la costruzione di otto portacontenitori da 4.500 teu
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Hanwha innalza la sua partecipazione in Austal dal 9,9% al 19,9%
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Il gruppo sudcoreano è diventato azionista di riferimento dell'azienda australiana
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Nel primo semestre i porti italiani hanno registrato una crescita dei container e delle rinfuse secche
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Diminuiti rotabili e rinfuse liquide. “Port Infographics” di Assoporti-SRM
Snam acquisirà il 48,2% di Igneo Infrastructure Partners in OLT - Offshore LNG Toscana
Londra/San Donato Milanese
Operazione del valore di circa 126 milioni di euro
Il primo gennaio partirà il primo “Decennio dei Trasporti Sostenibili” deliberato dall'Onu
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Kramek (WSC): per lo shipping è di vitale importanza un'efficace regolamentazione globale sulle emissioni di gas serra presso l'IMO
Indagine UE sul controllo congiunto della spagnola Tercat da parte di TiL (gruppo MSC) e Hutchison Ports
Bruxelles
La società gestisce il terminal BEST del porto di Barcellona
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno ha segnato incrementi del +0,5% e +2,5%
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ESPO esorta gli eurodeputati ad approvare la relazione sulla mobilità militare
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Ryckbost: riconosce chiaramente il ruolo strategico dei porti
Dal primo gennaio ICTSI gestirà il Durban Container Terminal 2 del porto di Durban
Durban
La capacità di traffico sarà elevata da due a 2,8 milioni di teu
Il Cda della ZIM conferma di aver ricevuto molteplici di manifestazioni di interesse d'acquisto, inclusa una di natura strategica
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,7%
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Brema
Sensibile aumento delle merci varie. In calo le rinfuse
CSSC e COSCO siglano un accordo di cooperazione per la costruzione di 87 navi
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Pechino
Progetto del valore di circa 7,1 miliardi di dollari nel quadro del 15° piano quinquennale cinese
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Assarmatori, necessario sospendere l'applicazione dell'EU ETS al settore marittimo
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Messina parla di miopia ideologica di una parte della Commissione che si affida ad un monitoraggio del mercato parziale e impreciso
Federlogistica, preoccupazione per l'ipotesi di una tassa genovese sui passeggeri marittimi
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SEA Europe delusa per il mancato riconoscimento dell'industria manifatturiera marittima quale comparto strategico per l'UE
Porto di Palermo, illeciti amministrativi per un milione di euro relativi a nautica e concessioni
Palermo
Individuate oltre 265 imbarcazioni adibite all'attività di locazione prive della polizza assicurativa obbligatoria
Ok dei ministri dei Trasporti dell'UE ad incentivi ai camion con la modifica della direttiva su dimensioni e pesi
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Bruxelles
L'autotrasporto - denunciano CER, ERFA, RFF, UIP, UIRR e UNIFE - può aspettarsi guadagni economici, ma la società dovrà attendere per una riduzione dell'impatto ambientale della logistica
Primo rifornimento di GNL ad un traghetto nel porto di Genova
Genova
Erogati 500 metri cubi di bioGNL alla nuova nave “GNV Virgo”
ONE nomina una nuova agenzia in Albania
Londra
Centralog Albania ha sede a Durazzo e sarà pienamente operativa entro fine mese
Il broker marittimo genovese Lockton P.L. Ferrari amplia l'attività in altri settori
Genova
Nuovi segmenti Natural Resources, Oil&Gas e Construction & Real Estate
Giampieri (Assoporti): la portualità diffusa italiana ha bisogno di una cabina di regia unica e stabile
Roma
La riforma portuale - ha affermato - può essere una grande occasione per tutti noi
Lufthansa Cargo e Swiss WorldCargo hanno siglato un accordo di cooperazione strategica
Francoforte/Zurigo
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De Wave Group ha comprato la francese DL Services
Genova
L'azienda è specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo
Nuovi collegamenti intermodali tra l'Italia settentrionale e il Belgio di GTS Rail e CargoBeamer
Bari/Leipzig
Attivati sulle linee Padova-Zeebrugge e Liegi-Domodossola
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Pireo
Movimentati circa 1,85 milioni di passeggeri
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Genova
Passeggeri dei traghetti in diminuzione del -3,6%
Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Manila
Napoli
La nave ha una capacità totale pari a 9.241 ceu
Vendita all'asta della nave da crociera per spedizioni Exploris One
Nantes
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SeaCube Container Leasing ha comprato la Martin Container
Montvale
L'azienda è specializzata nel segmento dei contenitori frigo
Pisano: la Zona Logistica Semplificata ha una grande valenza strategica per il porto della Spezia
La Spezia
A RINA e HPC un progetto per la promozione dei porti “verdi” nella regione del Caspio
Genova
Contratto quinquennale con l'OSCE
Vard costruirà quattro Multi-Purpose Robotic Vessels per Ocean Infinity
Trieste
Il contratto ha un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro
Hanseatic Global Terminals diventerà unica proprietaria della Florida International Terminal
Rotterdam
Il settore dei trasporti entra in una fase di svolta con l'adozione dell'intelligenza artificiale
Ulm
Tuttavia la maggior parte delle aziende si trova ancora nelle fasi iniziali di questo processo
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
Consegnati i lavori per l'allargamento del canale di accesso al porto di Livorno
Livorno
La larghezza tra le due sponde sarà portata da 70 a 120 metri
Nexans stabilisce un record di profondità di posa di un cavo sottomarino ad alta tensione sul Tyrrhenian Link
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Fondi ai porti spagnoli per il loro adeguamento all'impiego di energia eolica e altre energie rinnovabili marine
Madrid
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CMD - Costruzioni Motori Diesel torna nuovamente di proprietà interamente italiana
Atella
Giorgio e Mariano Negri hanno rilevato il 67% del capitale detenuto dalla cinese Loncin Motor Co.
Intesa Sanpaolo finanzia la costruzione di tre PCTC destinate a Grimaldi Euromed
Milano
Le nuove navi saranno prese in consegna nel corso di quest'anno
Medlog compra le attività dell'australiana Seaway nel settore intermodale
Fremantle
La transazione sarà portata a termine entro il primo trimestre di quest'anno
Il MIT ha aggiornato le misure di cybersecurity per le navi nazionali, i porti e gli impianti portuali
Roma
Pubblicata una circolare che, tra l'altro, introduce la formazione del personale
V.Group ha comprato la danese Njord
Londra
La società offre all'industria navale soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione
Porto di Genova, incendio a bordo del traghetto Majestic
Genova
Domate con l'intervento delle squadre antincendio di bordo, le fiamme non hanno provocato feriti
COSCO acquisirà il controllo della società logistica tedesca Zippel
Amburgo
Accordo per acquisirne l'80% del capitale
Il porto di Colombo segna un nuovo record di traffico annuale dei container
Colombo
La Sri Lanka Ports Authority sigla un accordo con il gruppo armatoriale francese CMA CGM
Viasat uscirà dal capitale della società britannica Navarino
Londra
ICG supporterà i fratelli Tsikopoulos in un reinvestimento nell'azienda
Il governo di Palau assicura la piena operatività del Registro Navale
Koror
Moses (BMT): i servizi continuano a essere erogati in conformità con le procedure e gli standard internazionali
Nei primi nove mesi del 2025 le merci trasportate sulla rete ferroviaria austriaca sono aumentate del +1,4%
Vienna
Nel solo terzo trimestre registrata una crescita del +4,9%
A Saipem un contratto offshore da 425 milioni di dollari per lo sviluppo del campo di gas di Sakarya
Firmato il decreto per il riparto delle risorse PNRR agli interporti
Roma
Prevista l'erogazione di 1,9 milioni di euro
Nuovo servizio con l'Algeria della genovese Messina
Genova
La rotazione tocca i porti di Fos, Genova, Barcellona, Algeri, Fos
FS Logistix prima in Europa a certificare la carbon footprint per il trasporto merci
Roma
La società del gruppo FS ha ottenuto la certificazione ISO 14067
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
WASS (gruppo Fincantieri) si aggiudica la fornitura di siluri alla Marina Indiana
Trieste
Commessa del valore complessivo di oltre 200 milioni di euro
Il primo gennaio diventerà operativa FHP Intermodal
Milano
FHP Group completa la procedura di integrazione tra le controllate CFI Intermodal e Lotras
La nave da crociera Coral Adventurer si è arenata in Papua Nuova Guinea
Port Moresby
Nessun danno alle persone a bordo
d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna MR1 a Guangzhou Shipyard International
Porto di Gioia Tauro, deliberata nuovamente la riduzione dell'importo delle tasse di ancoraggio
Gioia Tauro
Stanziata una somma complessiva pari a 1,5 milioni di euro
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della gara per il nuovo Molo Ravano della Spezia
Roma/La Spezia
Confermata la sentenza del TAR per la Liguria
Hupac avvierà un nuovo servizio con treno shuttle tra Duisburg e Novara
Chiasso
Programmate sei rotazioni alla settimana
Assegnati gli slot per gli approdi nel 2026 dei traghetti ai porti di Piombino e dell'Isola d'Elba
Livorno
Procedura di project financing per il primo impianto di produzione di idrogeno del porto della Spezia
La Spezia
Progetto per effettuare rifornimenti “mobili” a veicoli quali locomotori e imbarcazioni
Il nuovo terminal aliscafi del porto di Messina sarà intitolato ad una vittima di femminicidio
Messina
L'iniziativa per ricordare Omayma Benghaloum
Al terminal PSA Venice-Vecon sono arrivate tre nuove gru di piazzale e-RTG
Venezia
Investimento di 8,5 milioni di euro
Fincantieri consegna la seconda multipurpose combat ship alla Marina Militare indonesiana
Trieste
Cerimonia nel cantiere navale di Muggiano
A giugno il gruppo Grendi si doterà di una quinta nave ro-ro
Genova
Avrà una capacità di carico di 3.000 metri lineari
Sottoscritto il rinnovo del contratto di lavoro per i dirigenti di aziende di trasporti e logistica
Roma
Firmato oggi da Manageritalia e Confetra
Bruxelles ha approvato il prestito per il salvataggio della società ferroviaria di trasporto merci Lineas
Bruxelles
Sessantuno milioni di euro concessi dal governo belga
Partnership di Green Mobility Partners e KKR per creare una piattaforma europea per il leasing ferroviario
Francoforte
Investimento della società americana in GMP
Saipem si aggiudica un contratto EPCI offshore in Qatar
Milano
Valore della commessa di circa 3,1 miliardi di dollari
Wärtsilä vende la divisione Gas Solutions alla società tedesca di private equity Mutares
Helsinki/Monaco di Baviera
Bank of China finanzia l'acquisto della Grande Melbourne di Grimaldi Euromed
Importo di 57 milioni di euro
GeneSYS Informatica (Fratelli Cosulich) ha acquisito il 51% del capitale di Navimeteo
Ordine da 466 milioni di dollari alla KSOE per la costruzione di quattro portacontainer
Lysaker/Seongnam
Commessa della NYK e della Ocean Yield per quattro nuove navi per gas naturale liquefatto
L'Adriatic Service 1 della ONE effettuerà scali anche al porto di Ancona
Singapore
La linea con Damietta ha frequenza settimanale
Completati i lavori di consolidamento della banchina di Riva del porto di Ortona
Ancona
Tredici milioni il costo per l'adeguamento dell'infrastruttura
Vard ha siglato un accordo di cooperazione con l'istituto di ricerca norvegese Norce
Ålesund
Riguarda tutti i campi della ricerca e dell'innovazione nel settore navale
Transizione energetica, semplificazione normativa, competitività dell'industria marittima e governance portuale sono le priorità di Confitarma
Roma
Federlogistica denuncia l'impossibilità per il project cargo di viaggiare sulle autostrade del Nord Ovest
Genova
Falteri: siamo di fronte a una vera e propria criticità sistemica
Torna la concordia tra gli azionisti della ZIM
Haifa
Raggiunta un'intesa sui candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione
Fusione per incorporazione di Degrosolutions in CLS
Milano
Castelli: puntiamo a rafforzare il nostro percorso di crescita nel mercato italiano dei carrelli elevatori
Ok alle misure a sostegno del reimpiego dei lavoratori della Compagnia “Pippo Rebagliati” di Savona-Vado
Genova
Avvio dei procedimenti amministrativi per il cold ironing al terminal crociere del porto di Savona
Assiterminal denuncia un'aggressione a un lavoratore del terminal Vado Gateway
Genova
Non è tollerabile - ha evidenziato l'associazione - che accadano episodi simili
Insediato il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Ravenna
È composto da Francesco Benevolo, Luca Coffari, Tomaso Triossi e Maurizio Tattoli
Stonepeak (Textainer) completa l'acquisizione della Seaco
Hamilton
È stata ceduta dalla cinese Bohai Leasing Co.
Nel secondo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti greci è calato del -3,9%
Pireo
Passeggeri in aumento del +0,9%
AD Ports coinvolta nello sviluppo del traffico dei container nel porto di Shuaiba
Abu Dhabi
Accordo con la Kuwait Ports Authority
L'UE allarga la lotta alla flotta ombra russa agli operatori che ne facilitano l'impiego
Bruxelles
Sanzionate altre cinque persone e quattro imprese
A novembre il porto di Barcellona ha movimentato 296mila container (+1,0%)
Barcellona
Aumento dei contenitori in import-export; calano quelli in transito
È deceduto Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti
Roma
Pessina: lascia un vuoto incolmabile nell'intera comunità marittima italiana
A novembre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -12,0%
Hong Kong
Nei primi 11 mesi del 2025 il calo è stato del -5,7%
Rebranding per le attività del gruppo Messina
Genova
Scelta grafica e lessicale comune per tutte le aree di business
Emanuele Grimaldi è stato nominato membro onorario dell'Ordine Nazionale al Merito di Malta
Napoli
È tra i fondatori della Malta International Shipowners' Association, di cui ricopre la carica di vicepresidente
Arrivate al terminal PSA Genova Pra' sei nuove gru di piazzale 100% elettriche
Genova
A Natale altri tre mezzi saranno consegnati al terminal PSA Venice-Vecon
ICTSI potenzierà il container terminal Rio Brasil Terminal del porto di Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Investimento di circa 175 milioni di dollari
Nei primi 11 mesi del 2025 il porto di Singapore ha movimentato oltre 40,7 milioni di container (+8,5%)
Singapore
Il traffico complessivo delle merci è diminuito del -1,1%
G.T.S. incrementa le frequenze dei collegamenti intermodali Bari-Verona e Piacenza-Nola
Bari
Il primo salirà a sei rotazioni; il secondo diventerà quotidiano
Costituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Nomina con decreto del presidente Pisano
Accordo tra AdSP e Camera di Commercio per favorire l'ingresso di un socio industriale in Aeroporto di Genova
Genova
Sarà firmato prossimamente
Paolo Guidi è stato eletto nuovo presidente di Assologistica
Milano
Vicepresidenti sono Sabrina De Filippis, Riccardo Fuochi, Agostino Gallozzi, Paolo Pandolfo, Umberto Ruggerone e Renzo Sartori
Sequestrati 138 chili di cocaina nel porto di Civitavecchia
Roma
Rinvenuti all'interno di un autoarticolato sbarcato da una nave proveniente dalla Spagna
Firmato il decreto per il conferimento presso la nuova diga foranea di Genova dei sedimenti di dragaggio del porto della Spezia
La Spezia
Previsto il trasferimento di 282.000 metri cubi
La greca CCEC ha quasi completato l'uscita dal segmento delle portacontainer
Atene
Ricavati 814,3 milioni di dollari dalla vendita di 14 full container in 22 mesi
Nel porto di Palermo è stata battezzata GNV Virgo
Genova
Il programma di rinnovamento della flotta di GNV prevede la costruzione di otto navi
Il Livorno Port Center festeggia un decennio speso per l'integrazione della realtà portuale con quella cittadina
Livorno
Gariglio (AdSP): in questi anni siamo riusciti a creare un clima di comunità
Nominati i membri del Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Non ancora pervenuta la designazione del componente espresso dalla Regione Toscana
Accordo Fincantieri-WSense sulle tecnologie di monitoraggio e comunicazione subacquea nelle infrastrutture marittime
Trieste/Milano
Tra gli obiettivi, la sicurezza, la predittività e il controllo nelle attività portuali
Rinviata al 2028 l'entrata in vigore dell'ETS per l'edilizia e il trasporto stradale
Bruxelles/Roma
Confetra, il differimento permette di programmare con maggiore razionalità gli investimenti nel rinnovo delle flotte
Costa Crociere sperimenta l'uso di camion elettrici per l'approvvigionamento delle navi nei porti di Genova e Savona
Genova
I test nel quadro della collaborazione con LC3 Trasporti
Accordo di collaborazione tra ALIS e ANITA per promuovere lo sviluppo dell'autotrasporto merci e della logistica
Roma
Intesa allargata anche al campo delle relazioni industriali
Il Tar per il Lazio ha accolto la richiesta di Grimaldi di sospendere la vendita delle cinque navi di Moby
Roma
Ricorso volto ad “impedire il consolidarsi di un assetto anticoncorrenziale irreversibile”
Nel cantiere di Marghera celebrato il varo della nave da crociera ultra-lusso Seven Seas Prestige
Trieste
Sarà consegnata il prossimo anno alla Regent Seven Seas Cruises
Giovedì le ultime due corse dell'autostrada viaggiante sulla linea ferroviaria tra Friburgo e Novara
Olten
RAlpin, nei quasi 25 anni di storia dell'azienda trasportati su rotaia oltre due milioni di camion
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
L'1 e il 2 dicembre a Genova il convegno di Spediporto “Take opportunities navigating trade tensions”
Genova
Si terrà presso il Salone delle Conferenze di Banca Bper
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RASSEGNA STAMPA
Bulgarian court rejects extradition of Russian owner of a ship linked to Beirut port blast
(ABCNEWS.com)
Three UAE Firms Eye Investment In Kenya's Port, Renewable Energy, And Shipping Projects
(Capital FM Kenya)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Edison sigla con Knutsen un contratto per il noleggio di una nuova nave GNL
Milano
Della capacità di 174.000 metri cubi, sarà costruita da Hanwha Ocean
Unifeeder, P&O Ferrymasters e P&O Maritime Logistics saranno poste sotto l'unico brand DP World
Dubai
Progetto per realizzare un centro turistico presso il terminal crociere del porto messicano di Ensenada
Miami/Cancún
Accordo tra Carnival Corporation, ITM Group e Hutchison Ports
Lineas e FS Logistix hanno inaugurato la joint venture terminalista Modalink
Anversa
Cinque rotazioni ferroviarie settimanali tra Anversa e Milano
Dal primo gennaio Marcel Theis sarà il nuovo amministratore delegato di SBB Cargo International
Olten
Subentrerà a Sven Flore
Ad ottobre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +13,4%
Ravenna
A novembre atteso un rialzo del +14,5%
Si acuisce lo scontro sull'addizionale del Comune di Genova sui diritti di imbarco portuale
Genova
Assarmatori, Assagenti, CLIA, Confindustria Genova e Confitarma non parteciperanno al tavolo tecnico annunciato dalla sindaca
Intesa tra Bulgaria, Grecia e Romania per una maggiore cooperazione nell'ambito del Corridoio Mar Nero-Egeo
Bruxelles
Prevista l'accelerazione dell'attuazione dei progetti sull'asse di trasporto
Il porto di Barcellona prevede di dimezzare le proprie emissioni di CO2 entro il 2030
Barcellona
Attesi investimenti privati pari a 920 milioni di euro e pubblici per 780 milioni
Fincantieri si accorda con la bahreinita ASRY per collaborare nel settore della cantieristica navale
Trieste
Valuteranno le opportunità di costruzione di navi militari e unità offshore
Salis: l'addizionale comunale sui diritti di imbarco non comporterà alcuna riduzione dei traffici
Genova
La sindaca di Genova ricorda che misure simili sono già state attivate in altre città portuali
Nel primo anno d'attività nel terminal ferroviario dell'Interporto di Parma sono passate 750.000 tonnellate di merci
Parma
Movimentati oltre 800 treni
Cedute per 229,9 milioni di euro le cinque navi messe in vendita da Moby
Vicenza
Presentata un'offerta del valore pari al prezzo a base d'asta
PSA Italy prevede di chiudere il 2025 con un'ulteriore crescita del traffico dei container
Genova
Ok di Bruxelles alla joint venture africana tra i gruppi MSC e NYK
Bruxelles
La Commissione Europea autorizza l'acquisizione della Movianto International da parte di Yusen Logistics
Porto di Genova, sanzionato il mega yacht da crociera di lusso Vidantaworld's Elegant
Genova
Riscontrate gravi violazioni della normativa europea in materia di riciclaggio delle navi
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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