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25 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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Bruxelles autorizza le misure della Regione Sicilia per promuovere il trasporto combinato strada-mare
Prevista l'assegnazione di bonus ambientali per i veicoli pesanti di oltre 12 tonnellate che ricorrono ai servizi combinati strada-mare da e per i porti della Sicilia
6 ottobre 2004
La Commissione Europea ha autorizzato oggi la Regione Sicilia ad implementare aiuti per la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto e per lo sviluppo del trasporto combinato. Il budget previsto è di circa 35 milioni di euro nell'arco di tre anni.

L'iniziativa dell'ente regionale siciliano, fissata nella legge "Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato 'strada-mare' delle merci" n. 11 del 5 luglio 2004, mira alla promozione del trasporto combinato strada-mare su rotte a lunga distanza tra i porti della Sicilia e altri scali italiani e della Comunità europea incoraggiando le piccole società di autotrasporto a riunirsi in entità più consistenti per meglio utilizzare i servizi di trasporto combinato strada-mare.

La normativa prevede l'assegnazione di bonus ambientali per i veicoli pesanti di oltre 12 tonnellate che ricorrono ai servizi combinati strada-mare da e per i porti della Sicilia, con l'esclusione dei camion trasportati dai servizi che collegano l'isola al continente attraversano lo stretto di Messina.

 

Regione Sicilia
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 5 luglio 2004, n. 11.
Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato "strada-mare" delle merci.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA




la seguente legge:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1.
Finalità




1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei servizi marittimi di trasporto combinato "strada-mare" nelle rotte fra i porti della Sicilia ed i porti situati nella parte continentale del territorio nazionale, è istituito un sistema temporaneo di incentivi, erogabili per un periodo di tre anni, destinati alle imprese aventi sede nei paesi del l'Unione europea operanti nel settore dell'autotrasporto per conto proprio o di terzi.
2. Gli incentivi consistono nel rimborso di una quota delle maggiori spese sostenute dall'autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo di quello su strada, alle condizioni e secondo le modalità definite dalla presente legge. L'entità dell'incentivo è calcolata in base al differenziale fra i costi esterni del trasporto "tutto strada" e di quelli del trasporto combinato "strada-mare".
3. La presente legge, favorendo la percezione diretta dei minori costi esterni imposti alla collettività attraverso la riduzione delle percorrenze stradali e l'utilizzo alternativo di un vettore marittimo per il trasporto dei mezzi rotabili, persegue le seguenti finalità:
a) contribuire alla riduzione delle esternalità negative generate, a carico dell'ambiente e della collettività, dal trasporto merci su strada con particolare riferimento ai costi ambientali derivanti dalle difficili condizioni infrastrutturali ed operative cui sono soggetti i trasportatori che assicurano via strada i collegamenti fra continente e Sicilia;
b) promuovere, presso gli operatori dell'autotrasporto, l'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale, incentivando in particolare la continuità e l'intensità del trasferimento modale;
c) incentivare una modifica strutturale dell'attuale sistema di trasporto merci da e verso la Sicilia, inducendo le imprese di autotrasporto a ricorrere stabilmente a soluzioni più efficienti sul piano organizzativo, anche nell'ottica dell'aggregazione organizzativa di imprese di ridotte dimensioni, ai fini del miglior uso del trasporto combinato "strada-mare" e della tutela ambientale.

Art. 2.
Definizioni




1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) mezzo pesante: il veicolo o il complesso di veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva massima autorizzata superiore a 12 tonnellate, nonché il semirimorchio stradale. Non sono considerati mezzi pesanti i trattori stradali singoli, indipendentemente dalla loro massa;
b) bonus ambientale: il contributo economico massimo erogato dalla Regione a fronte dell'imbarco di un mezzo pesante, accompagnato o meno dal relativo autista. L'unità di bonus è riferita ad un singolo metro lineare, considerando la lunghezza del mezzo pesante stradale;
c) parte fissa del bonus: la parte del bonus ambientale, corrispondente al 25 per cento dello stesso, il cui diritto sorge immediatamente, per tutto il periodo di applicazione del bonus, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco quietanzata;
d) parte premio del bonus: la parte del bonus ambientale rimanente, la cui erogazione è subordinata al conseguimento, da parte dell'impresa, dell'aumento percentuale del ricorso al trasporto combinato "strada-mare" calcolato su base periodica, secondo i criteri stabiliti all'articolo 10;
e) periodo di applicazione del bonus: l'ambito temporale stabilito nei modi previsti all'articolo 11, della durata massima di 3 anni, durante il quale l'uso del trasporto combinato "strada-mare" fa sorgere il diritto di percezione del bonus ambientale;
f) periodo di utilizzo del bonus: l'ambito temporale, compreso nel periodo di applicazione, di uso effettivo del trasporto combinato "strada-mare" da parte di ogni singolo beneficiario.

Art. 3.
Beneficiari del bonus




1. Possono beneficiare del bonus ambientale le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato 1 al Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 ed aventi sede nel territorio dell'Unione europea che esercitino, per conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto.
2. Possono beneficiare del bonus ambientale, oltre alle singole imprese di trasporto, i gruppi di imprese temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi europei di interesse economico da ora in poi denominati "soggetti di aggregazione".

Art. 4.
Principi generali di applicazione




1. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni concede il bonus ambientale ai soggetti individuati all'articolo 3 come contributo per l'imbarco di mezzi pesanti, accompagnati o meno da autisti, su navi idonee al trasporto di mezzi rotabili.
2. Il bonus ambientale è concesso per l'uso di qualunque servizio marittimo che colleghi un porto della Sicilia a un porto situato nel territorio nazionale o viceversa, esclusi i servizi individuati all'articolo 17.
3. E' fatta salva la libera scelta del vettore marittimo, a condizione che si tratti di impresa abilitata alla prestazione di servizi di cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento CE 7 dicembre 1992, n. 3577.
4. Il diritto alla percezione del bonus ambientale sorge a seguito dell'effettivo svolgimento del viaggio via mare su una delle tratte interessate dalla presente legge e del pagamento della prestazione al vettore marittimo.
5. Il bonus è riferito all'imbarco di ogni singolo mezzo pesante e la sua entità è differenziata:
a) in relazione ai caratteri geografici della rotta marittima, definiti in base all'appartenenza dei porti di origine e destinazione del servizio marittimo agli archi costieri definiti all'articolo 5;
b) in base alla dimensione del mezzo pesante, espressa in metri lineari.

Art. 5.
Ambito geografico




1. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus in relazione alle rotte su cui si effettua il trasporto combinato "strada-mare", sono individuati otto archi costieri.
2. L'ambito geografico degli archi costieri è definito in modo univoco come il territorio compreso fra le località di cui alla Tabella A.

Titolo II
STRUTTURA, CALCOLO E ATTRIBUZIONE DEL BONUS AMBIENTALE
Art. 6.
Entità del bonus




1. L'importo massimo del bonus, corrispondente alla somma della parte fissa e delle parti premio, espresso in euro per ogni metro lineare imbarcato, è riportato nella Tabella B.
2. Tale importo è differenziato in base ai criteri geografici di cui all'articolo 5 ed è riferito all'anno di entrata in vigore della presente legge. Il bonus è indicizzato, di anno in anno, al tasso di inflazione programmata, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
3. In nessun caso l'intensità dell'aiuto concedibile per ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 30 per cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo.
4. Il bonus è applicabile sia ai servizi in partenza che ai servizi in arrivo nei porti della Sicilia.

Art. 7.
Bonus per mezzi pesanti vuoti




1. Per il trasporto di mezzi pesanti vuoti è riconosciuto, a metro lineare, il 30 per cento di quanto specificato nella Tabella B.
2. La quota del 30 per cento è applicata, ai mezzi pesanti vuoti, sia per quel che concerne la parte fissa che la parte premio del bonus.

Art. 8.
Inizio del periodo di utilizzo per i singoli beneficiari




1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono aderire al sistema del bonus ambientale in qualunque momento durante il periodo di applicazione del bonus.
2. Ai fini della determinazione dell'entità del bonus spettante a ciascun avente diritto, per inizio del periodo di utilizzo del bonus si intende il primo giorno del mese nel quale l'avente diritto ha imbarcato il primo mezzo, indipendentemente dalla data effettiva dell'imbarco. L'uni tà temporale di riferimento è il trimestre. Per ciascun avente diritto i trimestri decorrono dall'inizio del periodo di utilizzo del bonus.
3. In nessun caso l'imbarco di mezzi pesanti avvenuto dopo il termine del periodo di applicazione del bonus comporta il diritto al bonus ambientale.

Art. 9.
Struttura del bonus ambientale ai fini dell'erogazione




1. Il bonus, calcolato in base ai criteri di cui alla presente legge, è costituito da una parte fissa, corrispondente al 25 per cento del bonus, e da una parte premio, corrispondente al rimanente 75 per cento.
2. Il diritto alla parte fissa del bonus sorge, per tutto il periodo di utilizzo, a seguito dell'imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo, comprovato dal possesso della relativa polizza d'imbarco quietanzata.
3. Il diritto alla parte premio del bonus sorge, per il singolo beneficiario, a partire dal termine del secondo trimestre del periodo di utilizzo ed è subordinato al superamento di soglie di incremento percentuale del traffico su base periodica rispetto ai periodi precedenti, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 10.
Diritto alla percezione della parte premio del bonus




1. I beneficiari hanno diritto alla parte del premio del bonus a condizione che essi conseguano, come imprese singole o come soggetti di aggregazione, un incremento progressivo del ricorso al trasporto combinato "strada-mare".
2. Per la corresponsione della parte premio del bonus l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, nei limiti delle disponibilità di bilancio nel periodo di applicazione del bonus, fissa con proprio decreto i criteri per la valutazione dell'incremento del traffico effettivamente realizzato dalle aziende di autotrasporto sia individuali sia quali soggetti di aggregazione.

Titolo III
PROCEDURE
Art. 11.
Ambito temporale di applicazione




1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio del periodo di applicazione del bonus.
2. Eventuali sospensioni dell'applicazione del provvedimento, di cui all'articolo 18, non interrompono il computo del periodo di applicazione.

Art. 12.
Registro delle imprese beneficiarie




1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, il registro dei beneficiari del bonus.
2. Il registro è suddiviso nelle seguenti parti:
a) elenco delle imprese singole;
b) elenco dei "soggetti di aggregazione" di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. Per ogni "soggetto di aggregazione" il registro riporta la denominazione delle imprese che vi partecipano. Le imprese partecipanti a un soggetto di aggregazione non possono accedere al contributo come imprese individuali.
4. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni cura il costante aggiornamento del registro.
5. Ogni soggetto di cui all'articolo 3 può accedere al sistema del bonus presentando domanda di adesione al sistema di bonus e di iscrizione al registro al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.

Art. 13.
Iscrizione dei soggetti di aggregazione




1. Alla domanda di iscrizione al registro, le imprese che intendono percepire il bonus attraverso i "soggetti di aggregazione" devono allegare una apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale cedono il diritto alla riscossione ad uno dei medesimi soggetti, iscritto nel registro di cui alla lettera b) dell'articolo 12.
2. La dichiarazione comporta, da parte delle singole imprese, la rinuncia a qualunque credito nei confronti della Regione siciliana derivante dall'applicazione della presente legge.
3. Ai fini del raggiungimento dell'incremento di traffico di cui all'articolo 10, gli imbarchi effettuati dai mezzi pesanti dalle singole imprese che hanno ceduto il diritto al bonus al "soggetto di aggregazione" sono imputati al "soggetto di aggregazione"cui esse appartengono.
4. Le variazioni di traffico connesse all'ingresso o all'uscita di imprese dal soggetto di aggregazione, nel corso del periodo di utilizzo, sono computate ai fini dell'applicazione dell'articolo 10.
5. Ciascuna impresa ha facoltà di recedere in ogni momento dalla partecipazione ai "soggetti di aggregazione" e di revocare contestualmente la cessione del credito, dandone comunicazione al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni. Nel registro di cui all'articolo 12 è annotata la data del recesso delle singole imprese dai soggetti di aggregazione, sia nella parte del registro relativa alla singola impresa che nella parte relativa al soggetto di aggregazione. Nei confronti dell'amministrazione regionale il recesso ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione, a condizione che questa sia inviata almeno quindici giorni prima della fine di quest'ultimo. In caso contrario, il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della comunicazione.

Art. 14.
Carta di identificazione e di ammissione




1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 5 dell'articolo 12, il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, verificata la regolarità della stessa, rilascia agli aventi diritto una carta di identificazione e di ammissione al sistema del bonus ambientale, che può avere anche il carattere di "card" elettronica.
2. Per i soggetti di aggregazione una copia della carta di identificazione e ammissione può essere attribuita a ciascuna delle imprese partecipanti, fermo restando che il diritto a ricevere il pagamento del bonus rimane in capo al soggetto di aggregazione.

Art. 15.
Erogazione del bonus




1. Al fine di ottenere l'erogazione degli importi dovuti relativamente a tutte le parti del bonus ambientale, le imprese iscritte al programma, al termine di ogni trimestre del periodo di utilizzo, possono presentare domanda ai competenti uffici della Regione secondo quanto previsto dall'Allegato I.
2. Salvi i casi previsti al comma 3 e all'articolo 16, l'erogazione del bonus avviene dopo la conclusione di ogni trimestre del periodo di utilizzo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione.
3. Su richiesta del beneficiario l'erogazione della "quota fissa" può avvenire anche a cadenza mensile negli stessi modi e con gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.
4. L'erogazione avviene attraverso accredito su un conto corrente bancario o postale indicato dallo stesso soggetto avente diritto o su quello di un'agenzia indicata dal soggetto stesso o tramite l'invio di un assegno non circolare con raccomandata spedita alla sede legale del soggetto avente diritto.
5. L'erogazione del bonus è subordinata alla presentazione alla Regione degli originali delle polizze di imbarco, quietanzate e timbrate dalla compagnia di navigazione.
6. Nel caso in cui il titolare della polizza abbia ceduto ad un "soggetto di aggregazione" i diritti al bonus, coloro che ne esercitano la rappresentanza provvedono a richiedere e a ricevere il bonus, in luogo dell'impresa intestataria della polizza.

Art. 16.
Pagamento indiretto del bonus e "buoni di detrazione"




1. Sulla base di accordi fra Regione e vettori marittimi, cui possono essere ammessi anche i soggetti di aggregazione, l'erogazione del bonus da parte dell'amministrazione regionale può avvenire con l'emissione di "buoni di detrazione" utilizzabili come mezzo di pagamento, parziale o totale, del nolo marittimo per l'imbarco di mezzi pesanti.
2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei beneficiari di avvalersi dell'erogazione diretta del bonus ai sensi dell'articolo 15.
3. I "buoni di detrazione" sono documenti emessi dalla Regione o da suoi mandatari, intestati al beneficiario del bonus e non cedibili, riportanti l'entità del contributo e la coppia di archi costieri corrispondenti alla rotta marittima per l'uso della quale sono stati conseguiti.
4. I "buoni di detrazione" non sono utilizzabili su rotte marittime che collegano archi costieri diversi da quelli specificati.
5. La somma erogabile a titolo di bonus ambientale relativamente ad un periodo può essere divisa fra molteplici buoni di detrazione.
6. I "buoni di detrazione" possono rappresentare sia la parte fissa che la parte premio del bonus.
7. I "buoni di detrazione" relativi esclusivamente alla parte fissa del bonus possono essere emessi, su delega dell'amministrazione regionale, anche dal vettore marittimo o da un suo rappresentante che operi come agente di vendita dei servizi marittimi. In tale ipotesi, l'eventuale percezione da parte di singole imprese iscritte ai soggetti di aggregazione della parte fissa del bonus fa venire meno, per i soggetti di aggregazione, qualunque credito nei confronti dell'amministrazione regionale con riguardo alla medesima quota fissa.
8. Nel caso di corresponsione indiretta del bonus il vettore marittimo o il suo rappresentante di vendita agisce, nei confronti del beneficiario del bonus, esclusivamente come agente mandatario dell'amministrazione regionale con delega al pagamento.
9. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti definisce, con decreto, i modi e le procedure per la realizzazione e la regolamentazione del sistema dei buoni di detrazione.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
Esclusione di servizi dal sistema del bonus ambientale




1. Al fine di evitare ogni possibile azione di distorsione della concorrenza nei confronti dei servizi per l'attraversamento dello Stretto di Messina, è escluso dal sistema del bonus ambientale l'utilizzo di servizi marittimi attivi fra porti della Sicilia e porti situati nel tratto costiero compreso fra le località di Cittadella del Capo (CS) e Trebisacce (CS).

Art. 18.
Interruzione e sospensione




1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con decreto, può interrompere definitivamente o sospendere, anche a tempo indeterminato, l'applicazione del bonus.
2. Costituiscono causa di interruzione o di sospensione:
a) l'aumento ingiustificato delle tariffe da parte delle imprese di trasporto marittimo;
b) l'adozione, da parte di istituzioni nazionali o regionali, di atti di contenuto analogo suscettibili di attribuire vantaggi ingiustificati alle imprese beneficiarie.
3. Sono fatti salvi i diritti maturati dalle imprese in relazione a ciascun imbarco effettuato entro l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di sospensione o inter ruzione.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può disporre la cessazione della sospensione.

Art. 19.
Cumulo con altri provvedimenti di aiuto




1. Il bonus di cui alla presente legge non è cumulabile con altri aiuti erogati all'autotrasporto dall'Unione europea, dallo Stato o da altre regioni, concessi al fine di compensare i maggiori costi di trasporto combinato "strada-mare", in particolare quando siano commisurati alla riduzione dei costi esterni generati dal trasporto stradale.
2. Qualora ai fini indicati al comma 1 l'Unione euro pea o enti nazionali eroghino aiuti ambientali ai beneficiari di cui all'articolo 3, questi ultimi, al fine dell'ammissione alla fruizione del bonus ambientale da parte della Regione siciliana, possono ricevere, per ogni periodo, esclusivamente il differenziale tra la somma cui il soggetto ha diritto ai sensi della presente legge e l'aiuto ricevuto o maturato per lo stesso periodo.
3. I beneficiari di cui all'articolo 3 che godono di aiuti da parte dell'Unione europea o di altri enti pubblici, devono allegare alla domanda di erogazione del bonus un'autocertificazione relativa alle somme già percepite, o per le quali sia maturato il diritto alla riscossione, a titolo di aiuto al trasporto combinato "strada-mare" ai fini ambientali, nel periodo per cui si richiede il bonus della Regione siciliana.
4. Qualora per l'erogazione del bonus si applichi il sistema del pagamento indiretto, il decreto previsto al comma 9 dell'articolo 16 definisce le modalità applicative del divieto di cumulo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 20.
Norma finanziaria




1. Per le finalità dell'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva di 35 mila migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004 e 17.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Agli oneri indicati al comma 1, per ciascun esercizio finanziario, si provvede, ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, con parte delle disponibilità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 12.3.2.6.3, capitolo 876002).

Art. 21.
Clausola di salvaguardia




1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 22.
Modifiche e abrogazione di norme




1. Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 23 dicem bre 2000, n. 32 sono abrogati.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 sono aggiunte le seguenti parole "anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane".

Art. 23.




1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 luglio 2004.


 


CUFFARO


Assessore regionale per il turismo, le comuni cazioni ed i trasporti


CASCIO
Tabella A

DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEGLI ARCHI COSTIERI






Arco costiero


Da località


A località


Occidentale siculo


Finale di Pollina (PA)


Gela (CL) (porto incluso)


Orientale siculo


Gela (CL) (porto escluso)


Finale di Pollina (PA)


Alto-tirrenico


Confine italo-francese (IM)


Castiglioncello (LI)


Medio-tirrenico


Castiglioncello (LI)


Sperlonga (LT)


Basso-tirrenico


Sperlonga (LT)


Cittadella del Capo (CS)


Jonico/basso-adriatico


Cariati (CS)


S. Salvo Marina (CH)


Medio-adriatico


S. Salvo Marina (CH)


Cattolica (RN)


Alto-adriatico


Cattolica (RN)


Confine italo-sloveno (TS)
Tabella B

QUANTIFICAZIONE DEL BONUS AMBIENTALE A METRO LINEARE, SECONDO AMBITI GEOGRAFICI DELLE ROTTE MARITTIME (NEI DUE VERSI)




Bonus ambientale (Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno)



Origini e destinazioni
(arco costiero)


Arco occidentale siculo


Arc orientale siculo


Arco tirrenico settentrionale


9,9


8,5


Arco tirrenico centrale


8,0


6,2


Arco tirrenico meridionale


5,4


4,4


Arco adriatico settentrionale


9,8


8,8


Arco adriatico centrale


6,5


5,7


Arco adriatico meridionale


6,1


5,4
Allegato I

Per i soggetti inseriti nel registro dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 12, la domanda relativa alla riscossione del bonus può essere presentata al termine di ogni mese per il ricevimento della "quota fissa" e al termine di ogni trimestre, escluso il primo per ricevere le ulteriori quote.
Oltre ai dati del servizio marittimo utilizzato (data di partenza, ora di partenza, ragione sociale della compagnia marittima e nome della nave), le polizze, che dovranno essere quietanzate dal vettore marittimo, indicheranno in modo leggibile la ragione sociale del soggetto autotrasportatore che ha stipulato la polizza, la targa del mezzo pesante imbarcato e i metri lineari del mezzo pesante imbarcato.
Per ogni mezzo imbarcato sarà registrata la targa dell'autocarro o dell'autotreno e, in caso di semirimorchi o di autoarticolati, quella del semirimorchio.
Alle polizze sarà allegata una copia della carta di identificazione e di ammissione rilasciata al soggetto dalla Regione.
Nei casi contemplati dall'articolo 19, dovrà essere allegata alle polizze d'imbarco l'autocertificazione relativa a qualunque ulteriore aiuto ricevuto per i mezzi imbarcati per i quali si richiede il bonus.
Le polizze inviate mensilmente per la riscossione anticipata della parte fissa del bonus costituiscono base della richiesta per l'ottenimento delle parti premio del bonus.
La richiesta si completa automaticamente con il ricevimento da parte della Regione di tutte le polizze riferite al periodo trimestrale (o annuale) per cui si richiedono le parti premio del bonus.
Visto: CUFFARO


NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 3, comma 1:
L'allegato I del regolamento n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L 10 del 13 gennaio 2001, definisce le piccole e medie imprese.

Nota all'art. 4, comma 3:
Il regolamento n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 del Consiglio concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L 364 del 12 dicembre 1992.

Nota all'art. 20, comma 2:
Il comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", così dispone:
"14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.".

Nota all'art. 21, comma 1:
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, così dispongono:
"2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Nota all'art. 22, comma 2:
L'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:
"Principi generali e tipologia degli interventi. - 1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:
a) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle Università e istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 2, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;
b) l'accesso ai servizi è condizionato alla partecipazione al costo dei servizi stessi. La gratuità dei servizi e degli interventi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), del comma 2, o particolari agevolazioni nella loro fruizione sono disposti esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale;
c) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici che non siano fruibili dalla generalità degli studenti è regolato con procedure selettive che tengano conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche degli studenti stessi. Queste ultime vanno determinate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e della ampiezza del nucleo familiare. Al fine di garantire uniformità di trattamento la Regione si richiama di norma ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale;
d) le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, salvo che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca;
e) sono previste disposizioni particolari per l'accesso ai benefici e ai servizi degli studenti disabili, nonché la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico.
2. La Regione realizza le finalità di cui al comma 1, mediante interventi concernenti:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane;
e) prestiti d'onore;
f) sussidi straordinari;
g) servizi e sussidi per studenti disabili;
h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;
i) servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;
l) attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;
m) il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;
n) assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;
o) interventi per studenti lavoratori;
p) borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;
q) servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;
r) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
3. Gli interventi di cui al comma 2 si attuano secondo quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
4. Gli interventi devono essere funzionali alle esigenze derivan ti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. In particolare gli interventi di cui alle lettere h), i), l) ed r), del comma 2, sono di norma attuati d'intesa con l'ate neo interessato.

 

LAVORI PREPARATORI




D.D.L. n. 700
"Provvedimenti per favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del trasporto merci in Sicilia attraverso l'uso del trasporto combinato strada-mare".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti (Cascio) il 21 ottobre 2003.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 28 ottobre 2003.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 136 del 21 gennaio, n. 141 del 25 febbraio, n. 147 del 9 marzo e n. 150 del 6 aprile 2004.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 150 del 6 aprile 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 165 del 5 maggio 2004.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 157 dell'11 maggio 2004.
Relatore: Alberto Acierno.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 214 del 25 maggio e n. 217 del 17 giugno 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 218 del 22 giugno 2004.
(2004.26.1837)
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
Pechino
Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
Shanghai
SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
Ginevra
Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
Keelung
Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
Miami
Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Istituita a Gioia Tauro l'impresa portuale per la fornitura di lavoro temporaneo
Gioia Tauro
Ai 50 lavoratori attualmente iscritti nelle liste dell'Agenzia portuale se ne aggiungeranno altri 70
Navantia firma l'accordo per acquisire tutti e quattro i cantieri navali della Harland & Wolff
Londra/Madrid
Impegno alla salvaguardia dei mille posti di lavoro, garantendo la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -7,3%
Parigi
Robusta crescita dei container (+14,0%). Calo delle altre tipologie di carichi
Thomas Kazakos sarà il prossimo segretario generale dell'International Chamber of Shipping
Londra
Subentrerà a giugno a Guy Platten
A tre anni dalla cerimonia inaugurale vengono avviati i lavori di costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane
Dubai
Investimento di 1,2 miliardi di dollari
Incidente mortale nel porto di Genova
Genova
Deceduto un operaio di 52 anni della Culmv e ferito un collega. Proclamate 24 ore di sciopero
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,4%
Sostenuta crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach a novembre
Los Angeles/Long Beach
Registrati aumenti rispettivamente del +15,9% e +20,9%
Collaborazione di Lineas e Hupac nei collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Bruxelles
L'azienda belga fornirà la trazione ferroviaria, mentre quella svizzera si occuperà dei servizi intermodali
Un rapporto evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni nei porti toscani
Livorno
Le emissioni prodotte dal traffico marittimo pesano per l'88,1% sul totale
Assologistica, bene l'applicazione del Reverse Charge ai fini IVA nel settore della logistica
Milano
L'associazione ha espresso apprezzamento per l'intenzione del governo di chiedere l'autorizzazione all'UE
Uno studio della Commissione UE analizza le sfide ambientali affrontate dai porti europei
Bruxelles
Particolare attenzione al sostegno delle iniziative per la sostenibilità dei porti di piccole e medie dimensioni
Il porto di Busan si appresta a concludere il 2024 con un traffico dei container record di 24,3 milioni di teu (+5,0%)
HMM tornerà sulle rotte transatlantiche
Seul
Nuovo servizio Nord Europa-West Coast USA. Inaugurazione anche di una linea India-Nord Europa
CMA CGM utilizzerà il porto di Santa Cruz de Tenerife come hub di transhipment
Santa Cruz de Tenerife
Accordo con Terminal de Contenedores de Tenerife
Porto della Spezia, le navi da crociera potranno operare al Molo Garibaldi nonostante i lavori
La Spezia
Esteso sino al 28 febbraio 2027 il mandato della missione navale EUNAVFOR Atalanta
Bruxelles
Verranno rafforzate le sinergie con l'operazione marittima Aspides
Un consorzio guidato da CMA CGM gestirà il container terminal del porto fluviale di Lione
CLECAT chiede che il nuovo regolamento sulle emissioni dei trasporti non includa l'intero ciclo di vita dei veicoli
Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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