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Anziché sbrogliare la matassa del Terzo Valico, tagliamo il filo
Lo chiede il senatore Enrico Musso con un'interrogazione che sarà presentata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
27 giugno 2011
Non solo sinora è stato necessario molto tempo - vent'anni, giorno più giorno meno - per percorrere la strada che dovrebbe portare all'avvio effettivo dei lavori per la realizzazione del Terzo Valico ferroviario Genova-Milano, ma la via per raggiungere l'obiettivo è stata talmente “zigzagata”, cioè tracciata secondo direzioni talvolta assolutamente contraddittorie, che ora è meglio fermarsi e, prima di aprire i cantieri, cancellare traccia di quanto avvenuto in precedenza, evitando possibili indesiderati strascichi, e affidare l'esecuzione dell'opera tramite una procedura di gara di evidenza europea. Questo, in estrema sintesi, è il succo di un'interrogazione che il senatore Enrico Musso depositerà domani al Senato e che sarà quindi presentata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli.

L'interrogazione, che pubblichiamo di seguito, è stata anticipata stamane da Musso alla stampa con l'ausilio di alcune slide che evidenziano il percorso a “zig” e a “zag” che ha condotto all'odierna situazione di stallo. Tutti gli adempimenti necessari per realizzare l'opera sono stati compiuti e - hanno ricordato il senatore e Giuseppe Giacomini, senior partner dello Studio Legale Conte & Giacomini, che ha collaborato alla stesura del documento - c'è il consenso alla sua realizzazione di tutte le istituzioni e degli enti territoriali.

Secondo il governo l'opera, che le stime più recenti dicono dovrebbe costare 6,2 miliardi di euro, potrà essere avviata dando corso al primo lotto dei lavori per 500 milioni di euro, sui 719 milioni di euro sinora stanziati per realizzare il progetto, non appena sarà risolto il contenzioso tra il committente Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del gruppo Ferrovie dello Stato, e il general contractor Cociv. Un contenzioso economico del valore di circa un miliardo di euro (700 i milioni richiesti da Cociv) che, secondo quanto scaturito dalle ultime riunioni tra le parti, il consorzio Cociv potrebbe sciogliere con una garanzia del governo sull'affidamento anche del secondo lotto costruttivo del valore di 1,1 miliardi di euro.

La dettagliata interrogazione di Enrico Musso ripercorre la tortuosa strada su cui ha proceduto il progetto del Terzo Valico e chiede al ministro di illuminare i numerosi punti oscuri della vicenda, inclusa la recente procedura arbitrale che vede contrapposti RFI e Cociv. Una vicenda ingarbugliata che il senatore non ha esitato a definire «un casino». Una matassa che non può essere sciolta - secondo Musso e l'avvocato Giacomini - se non tagliando il filo. Pena anche un probabile nuova procedura di infrazione della Commissione Europea in quanto il governo italiano nel 2002, proponendo nella legge 166/2002 (collegato infrastrutture) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria 2001, ha consentito l'affidamento dei lavori senza gara europea, in violazione del diritto comunitario.

Al fine di aprire al più presto i cantieri per la realizzazione del Terzo Valico, opera - ha sottolineato Musso - essenziale per lo sviluppo dell'economia italiana, il senatore chiederà al ministro Matteoli quali iniziative il governo intenda assumere, «tenuto conto - precisa l'interrogazione - del fatto che deve essere urgentemente chiuso il contenzioso in essere dietro pagamento di una somma che non sia superiore ai costi sostenuti dai concessionari general contractors ed, eventualmente, ad un danno limitato e proporzionato ai criteri definiti dall'avvocato generale della Corte di giustizia; deve urgentemente essere disposta una gara comunitaria per l'affidamento dei lavori in un quadro normativo chiaro e conforme al diritto comunitario onde evitare ogni futuro contenzioso in materia che, legittimamente, potrebbe essere sollevato da soggetti terzi; dovrà istituirsi una Commissione di inchiesta per chiarire le ragioni che hanno determinato una sequenza normativa e contrattuale, che appare francamente anomala; dovrà segnalarsi il contenuto della presente vicenda alla magistratura contabile ed, eventualmente, all'autorità giudiziaria (anche penale) competente».


Le tappe salienti del percorso a “zig zag” del progetto Terzo Valico dei Giovi

Tappe rilevanti dell'AV: 1 (Zig)
  • 1990: Decreto Ministro Trasporti (30/4/1990 n.48T) prevede il sistema AV
  • 1991: costituzione TAV S.p.A.
  • 1991: concessione a TAV e general contractors scelti senza gara
  • MT » FFSS (RFI) » TAV » general contractors » imprese appaltatrici

Tappe rilevanti dell'AV: 2 (Zag)
  • Finanziaria 2001 (l.338/2000):
    - Applicazione normativa comunitaria per le tratte con lavori non ancora iniziati e corrispettivi non definiti
    - Obbligo per TAV di effettuare gare europee
    - Revoca concessioni

Tappe rilevanti dell'AV: 3 (Zig)
  • Legge 166/2002 “collegato infrastrutture” (art. 11):
    - Abrogata norma della Finanziaria 2001 sull'affidamento mediante gara europea
    - Ritornano in vigore le concessioni del 1991/1992 ai general contractors
    - Procedura di infrazione UE per discriminazione in base alla nazionalità (“i più rilevanti gruppi industriali italiani”)

Tappe rilevanti dell'AV: 4 (Zag)
  • Legge 40/2007 (converte in legge il DL 7/2007):
    - Revocate concessioni a TAV e a general contractors
    - Rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti, con nuove limitazioni retroattive nella determinazione dell'indennizzo
    - Ricorso al TAR Lazio dei consorzi general contractors, concessione della sospensiva
    - TAR Lazio devolve questione pregiudiziale alla Corte Europea

La Corte Europea
  • Causa C-351/07
    - Conclusioni dell'Avvocato Generale in data 11/9/2008
    - Interesse della Comunità ad un mercato libero da discriminazioni
    - Il beneficiario può opporsi a una correzione che gli sottrae un vantaggio solo a condizione che sia in buona fede sulla regolarità della misura previgente
    - emerge chiaramente la sussistenza di un intento protezionistico
    - Perplessità circa la sussistenza della buona fede
    - Conclusioni dell'Avvocato Generale in data 11/9/2008: Norme europee non ostano alla revoca delle concessioni, anzi il Trattato (art. 10) impone l'immediata cessazione di un appalto che violi il diritto comunitario
    - È legittima una limitazione del risarcimento poiché in questo caso i concessionari non possono invocare la buona fede e il legittimo affidamento in presenza di una violazione così evidente del diritto comunitario
  • Dopo le conclusioni dell'avvocato generale nell'Ottobre 2008 le parti ricorrenti rinunciano entrambe alla causa amministrativa senza attendere la sentenza
  • Conseguentemente il giudizio davanti alla CE si estingue

Tappe rilevanti dell'AV: 5 (Zig)
  • Legge 133/2008 (converte in legge il DL 112/2008):
    - Abrogazione del DL 7/2007 e della legge 40/2007 e ripristino dei rapporti convenzionali del 1991/1992
    - La normativa abrogata era esattamente quella che il Governo aveva emanato per andate incontro alle richieste della Commissione Europea durante la procedura d'infrazione

Il lodo arbitrale
  • Dopo l'estinzione della causa amministrativa e di quella europea:
    - Le parti ricorrono a un arbitrato che, a quanto si legge sulla stampa specializzata, potrebbe concludersi con un indennizzo di un miliardo di euro.

L'interrogazione
  • Perché:
    - abrogazione art. 131 finanziaria 2001 in violazione al diritto comunitario (procedura di infrazione)
    - abrogazione l. 40/2007 che si era adeguata agli obblighi comunitari dopo la procedura di infrazione
    - Rinuncia al giudizio amministrativo davanti al TAR Lazio dopo le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte Europea
  • Il Governo ha informato la Commissione della normativa 2008 che ripristina le condizioni preesistenti
  • Entità dei costi sostenuti dai consorzi concessionari
  • Perché si sia demandato a lodo arbitrale la controversia dopo aver rinunciato alla causa amministrativa
  • A quali voci siano riferibili gli importi che ammonterebbero a un miliardo di euro
  • Quali iniziative il Governo intenda porre in atto per addivenire al rapido avvio dei lavori




Interrogazione a risposta orale:

MUSSO - Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti -

Premesso che:

agli inizi degli anni Novanta le Autorità italiane decidevano di realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità. Gli atti rilevanti riferiti a tale progetto sono stati i seguenti relativi alla fase di avvio:
- decreto del Ministro dei trasporti 30 aprile 1990, n. 48/T recante l'approvazione del piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Ente Ferrovie dello Stato, adottato con delibera n. 310/AS in data 15 novembre 1989, nel quale erano già contenuti gli interventi del sistema dell'alta velocità;
- contratto di programma per l'anno 1991/1992, sottoscritto il 23.01.1991 dal Ministro dei trasporti e dall'Amministratore straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato per la determinazione, oltre al resto, degli impegni di spesa relativi al sistema dell'alta velocità;
- decreto del Ministro dei trasporti con cui si autorizza l'Ente Ferrovie dello Stato alla costituzione della TAV S.p.a. (di seguito TAV).
A seguito di tali provvedimenti, l'amministratore straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato con la delibera del 7.08.1991, attraverso un atto di concessione, ha affidato alla TAV, costituita dall'Ente medesimo, la progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico delle opere relative al sistema dell'alta velocità. Tale delibera demandava ad una convenzione attuativa il compito di definire criteri, termini e modalità dell'affidamento. Dalla disciplina di attuazione del 24 settembre 1991 risulta che la concessionaria TAV doveva adempiere ai propri obblighi avvalendosi di general contractors facenti parte della cerchia dei principali gruppi industriali italiani, ovvero di imprese garantite integralmente da questi. Venivano quindi scelti (senza gara) i general contractors (Consorzi CEPAV DUE -ENI per l'Alta Velocità, COCIV, IRICAV DUE, IRICAV UNO e CEPAV UNO) ed erano stipulate con ciascuno le singole convenzioni, tutte di pari data e di identico contenuto. L'Ente Ferrovie dello Stato affidava con convenzione del 24.09.1991 il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica, nonché il controllo della fase esecutiva di realizzazione del progetto ad una propria controllata, la Italferr.
Il sistema si articolava in quattro ordini di rapporti intersoggettivi:
- Ministero dei trasporti - Ente Ferrovie dello Stato (in seguito RFI S.p.A.): questo rapporto secondo il Consiglio di Stato era caratterizzato da natura pubblicistica (concessoria);
- R.F.I. S.p.A. - TAV: anche questo nasceva come rapporto di natura pubblicistica e poi mutava la propria connotazione a seguito della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società privata;
- TAV - general contractors (individuati ai fini della realizzazione delle singole tratte ad alta velocità), il cui rapporto aveva origine da contratti “innominati di servizi e prestazioni”, rientranti nei cd. “settori esclusi”, definiti dal Consiglio di Stato come “contratti atipici” ai sensi dell'articolo 1322 comma 2 c.c.;
- in ultimo, i contratti di appalto d'opere con cui i general contractors affidavano a singole imprese appaltatrici una parte dei lavori.
I general contractors assumevano pertanto, da un lato, la veste di appaltatori rispetto alla TAV per le quote di lavori eseguibili direttamente, dall'altro di committenti nei confronti delle imprese terze per la parte rimanente di opere da eseguire. Nel 1998 l'Ente Ferrovie dello Stato - ormai trasformatasi in società per azioni - ha acquisito il controllo del 100% della società TAV. L'atto di concessione del Ministero dei trasporti del 26.11.1993 (decreto n. 225 T) consentiva alla società F. S. S.p.A., nella su qualità di concessionaria, di proseguire il rapporto convenzionale con TAV. In ultimo è da menzionare il decreto del Ministro dei trasporti del 31.10.2000 n. 138/T con il quale è stata rilasciata a FS la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nonché l'autorizzazione alla costituzione di altre società per la gestione dell'infrastruttura, a cui sono stati trasferiti i compiti relativi all'atto concessorio del 26.11.93 sui rapporti con TAV; con la legge finanziaria 2001 (art. 131), Governo Amato, veniva disposta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici ai lavori di costruzione delle tratte ad alta velocità, nello specifico per i lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della legge, i cui corrispettivi - ancorché determinabili - non fossero stati definiti. Contestualmente veniva disposta la revoca delle concessioni rilasciate dall'Ente Ferrovie dello Stato alla TAV per la parte concernente i lavori in questione, ad eccezione di quelli per i quali fosse stata applicata o fosse applicabile la disciplina generale relativa all'affidamento dei lavori pubblici.
Nel complesso la disposizione comportava l'obbligo per TAV di effettuare gare d'appalto europee per la realizzazione o il completamento di lavori individuati dallo stesso articolo 131, facendo venire meno il rapporto tra TAV e i general contractors;
poco dopo, la legge n. 166/2002 (cd. collegato infrastrutture), art. 11, Governo Berlusconi, abrogava il comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria 2001. Tale abrogazione ha fatto venir meno la parte della norma relativa all'affidamento dei lavori mediante gara europea, comportando la riaffermazione, per quanto riguardava le tratte ad alta velocità, della validità del meccanismo della concessione alla società TAV. Da ciò derivava che le concessioni rilasciate nel lontano 1991 alla TAV ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla medesima potevano proseguire;
a seguito dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, la Commissione Europea notificava allo Stato italiano una lettera di messa in mora dando avvio ad una procedura di infrazione in ordine alla previsione, contenuta nella Convenzione siglata tra FS e TAV nel 1991, di general contractors facenti parte della cerchia dei principali gruppi industriali italiani ovvero di imprese garantite integralmente da questi. In tale procedura è stato posto in evidenza come, nonostante all'epoca non fosse ancora applicabile la direttiva n. 90/531/CEE, il cui termine di attuazione scadeva l'1.1.1993, la suddetta previsione costituiva una palese violazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità nell'area della libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE oggi 56 TFUE).
Tale procedura si è poi conclusa con l'accoglimento da parte della Commissione, il 16.03.2005 della proposta di soluzione elaborata dal Governo italiano, che sostanzialmente ha assunto l'impegno, in riferimento alle tratte già affidate a general contractors, di affidare a terzi una significativa quota delle opere civili e di armamento, mediante procedure di gara e ponendo a base di queste lotti di valore tale da interessare imprese comunitarie;
interveniva quindi, finalmente, il d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007 (articolo 13, commi 8 - quinquiesdecies e seguenti), governo Prodi. Tale nuova normativa agiva sull'articolo 11 della legge 166/2002 di cui al punto che precede e, sostanzialmente, riportava la normativa nazionale a criteri di conformità con quella comunitaria. Veniva infatti disposto, fra l'altro, che la realizzazione del sistema dell'Alta velocità dovesse avvenire attraverso gare pubbliche di rilevanza comunitaria e che venissero revocate le concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato a TAV S.p.A. il 7 agosto 1991 per la tratta Milano-Verona e la sub-tratta Verona-Padova ed il 16 marzo 1992 per la linea Milano-Genova comprensiva delle relative interconnessioni e successive loro integrazioni e modificazioni. Veniva poi anche disposta la revoca dell'autorizzazione rilasciata al concessionario della Rete Ferroviaria italiana S.p.A. nella parte in cui consentiva di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV s.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova nonché della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
Il comma 8 - septiedecies disponeva poi in tema di rimborsi degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca, stabilendo che: “La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il successivo comma 8 - duodevicies aggiungeva quindi all'articolo 21 - quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (legge generale sul procedimento amministrativo) un comma 1 bis, in tema di revoca di un provvedimento amministrativo, introducendo alcune limitazioni all'obbligo di indennizzo da parte dell'amministrazione qualora la revoca comporti pregiudizi a danno dei soggetti direttamente interessati. Tale comma prevedeva che: “1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico”.


Considerato che:

A seguito dei provvedimenti con cui il Ministero dei trasporti e RFI hanno dato applicazione alla citata normativa e consistenti:
- da un lato nella revoca delle concessioni rilasciate dall'Ente Ferrovie dello Stato alla TAV il 7.08.1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona, Verona-Padova e alle relative interconnessioni e il 16.03.1992 riguardante la linea Milano-Genova comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro modifiche ed integrazioni;
- dall'altro nella revoca dell'autorizzazione rilasciata a RFI all'articolo 5 del decreto del Ministro dei Trasporti 31.10.2000 n. 138T, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la TAV relativamente alla progettazione e costruzione della linea Terzo Valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della tratta Verona-Padova. I consorzi IRICAV DUE, CEPAV DUE e COCIV hanno proposto ricorso per l'annullamento di tali provvedimenti davanti al TAR Lazio, sez. I, contestando, in particolare l'illegittimità per violazione del diritto comunitario (artt. 43, 49 e 56 TCE - oggi artt. 49, 56 e 63 TFUE - nonché principi stabiliti nel trattato in tema di revoche) e l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, della legge n. 40/2007. Parti convenute erano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Trasporti RFI S.p.A. e TAV S.p.A.;

il TAR Lazio, nel maggio 2007, ha pronunciato un'ordinanza in Camera di consiglio con la quale ha:

  • devoluto alla Corte di giustizia della Comunità europea, ai sensi dell'art. 234 del TCE (oggi art. 267 TFUE), la seguente questione pregiudiziale relativa all'esatto ambito applicativo dell'art. 13, commi 8-quinquiesdecies, 8-sexiesdecies e 8-duodevicies, del d.l. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2007: “se la disposizione di cui all'art. 12 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito, con modificazioni, nell'art. 13 della l. n. 40/2007, nella parte in cui prevede la revoca delle concessioni relative alla realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità ivi indicate, con estensione dei relativi effetti alle convenzioni stipulate con i general contractor, nonché nella parte in cui limita l'indennizzo riconoscibile in favore di questi ultimi secondo quanto stabilito dal comma 8-duodevicies, sia in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 43, 49 e 56 del trattato, nonché con i principi comunitari in materia di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento (..)”;
  • concesso la “sospensiva” all'esecuzione degli atti impugnati (quelli adottati in conseguenza della revoca delle concessioni, indicati al punto 6 dell'ordinanza del TAR);
  • sospeso il giudizio relativo ai ricorsi fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale.

In tale ordinanza il TAR ha posto dubbi sulla compatibilità delle suddette disposizioni con gli articoli del Trattato comunitario che vietano restrizioni alle libertà di stabilimento, circolazione dei servizi e dei capitali, impedendo - sulla base del principio di parità di trattamento - anche discriminazioni nel caso di imprese appartenenti allo stesso Stato membro. Nella sua lunga e dettagliata ordinanza il TAR sviluppa molti profili di diritto atti a suscitare dubbi concernenti norme e principi dell'ordinamento comunitario la cui interpretazione pregiudiziale da parte della Corte UE, secondo il TAR, era essenziale per pronunciare la sentenza nel giudizio nazionale davanti a sé pendente. Uno dei punti devoluti alla decisione della Corte di giustizia era quello relativo ai principi comunitari della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in relazione ad una normativa nazionale che disponeva limitazioni all'indennizzo dovuto dallo Stato italiano a favore dei consorzi ricorrenti le cui concessioni erano state revocate con effetto retroattivo.


Osservato che:

la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dai giudici del TAR Lazio nel maggio 2007 ha dato il via alla causa davanti alla Corte di giustizia C-351/07. Nella decisione del giudice del rinvio era contenuta anche una specifica richiesta fatta alla Corte di trattare la domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato, ai sensi dell'art. 104 bis, primo comma del regolamento di procedura di quest'ultima ma tale domanda non veniva accolta dalla Corte;

nel corso del procedimento davanti alla Corte, l'Avvocato generale presentava le sue conclusioni scritte in data 11.09.2008. Su tale punto si precisa che la Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali scelti tra personalità che offrano garanzie di indipendenza e riuniscano le condizioni richieste nei rispettivi Paesi per le più alte funzioni giurisdizionali, ovvero giureconsulti di notoria competenza. Il ruolo degli Avvocati generali è quello di presentare pubblicamente conclusioni scritte e motivate nelle cause che “conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea richiedono il suo intervento” (art. 252 TFUE). Tale soggetto riveste la funzione di amicus curiae e di difensore, non di una parte, bensì del diritto.
E' anche opportuno sottolineare che le conclusioni dell'Avvocato generale vengono molto spesso accolte nella sentenza della Corte. Fra la presentazione delle conclusioni e la sentenza decorrono pochi mesi. Premessi tali sintetici cenni sulla funzione dell'Avvocato generale, notiamo che nel caso di specie tale autorevolissimo soggetto, nella parte iniziale della valutazione sulla questione pregiudiziale, afferma di voler includere nella sua analisi anche la disposizione concessoria del 1991, ritenendo che “la prospettiva, così come illustrata dal giudice del rinvio ed anche accolta dai consorzi coinvolti nel procedimento principale e persino dalla Commissione, sfiora solo la superficie della controversia che caratterizza siffatto procedimento, in quanto non tiene conto della situazione di partenza della cui cessazione attualmente si dibatte”. Con questa ottica più completa della questione sottoposta alla sua analisi, che comprende la concessione, atto iniziale, l'Avvocato generale è in condizione di poter affermare, da un lato che “l'interesse della Comunità ad una situazione di mercato libera da discriminazioni deve essere preso pienamente in considerazione nella valutazione degli interessi contrapposti” dall'altro che “il beneficiario può opporsi ad una correzione che gli sottrae un vantaggio di cui ha goduto fino a questo momento solo a condizione che sia in buona fede circa la regolarità della misura”. Sulla base di tali premesse, dopo aver affermato che dal testo della disposizione di cui alla concessione iniziale “emerge chiaramente anche la sussistenza, nella specie, di un intento protezionistico” e che “dalla giurisprudenza formatasi fino ad oggi risulta che il beneficiario può opporsi ad una correzione che gli sottrae un vantaggio di cui ha goduto fino a questo momento solo a condizione che sia stato in buona fede circa la regolarità della misura”, l'Avvocato generale esprime le proprie perplessità circa la sussistenza di tale buon fede con riferimento agli argomenti relativi al legittimo affidamento. Egli afferma infatti: “A mio avviso non convincono, in linea di principio, argomenti come quello concernente la tutela del legittimo affidamento invocato dai consorzi coinvolti.” L'Avvocato generale conclude poi affermando che “La prima parte della questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che gli artt. 43, 49 e 56 CE non ostano, in linea di principio, ad una disciplina nazionale come quella in oggetto, laddove con essa vengano revocate, estendendone gli effetti ai contratti stipulati con i general contractors, le concessioni per la realizzazione di tratte ferroviarie ad alta velocità. Al contrario, siffatte disposizioni del Trattato, in combinato disposto con l'art. 10 CE, impongono l'immediata cessazione e correzione dell'attribuzione di un appalto, laddove essa violi tali disposizioni. In assenza di indicazioni precise di diritto comunitario, la necessaria correzione ha luogo a norma del diritto nazionale, fatti salvi tuttavia i limiti posti dal diritto comunitario”;

dopo la presentazione delle conclusioni, nell'ottobre 2008, senza attendere la sentenza della Corte di giustizia ormai imminente, le parti ricorrenti, che avevano proposto i tre ricorsi riuniti davanti al TAR per l'annullamento dei provvedimenti sopra visti, con i quali era stata data applicazione all'articolo 12 del d.l. 31 gennaio 2007 convertito con modificazioni nell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, hanno presentato istanza dichiarando “il loro intendimento di non annettere interesse alcuno all'ulteriore prosecuzione delle controversie incardinate con la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi come sopra riuniti”. Le parti convenute (Presidenza del Consiglio, Ministero dei trasporti, RFI e TAV) facevano acquiescenza a tale rinuncia;

va a questo punto rimarcato che, nel frattempo, era entrata in vigore la legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, Governo Berlusconi, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che all'articolo 12 aveva sancito l'abrogazione degli effetti dell'art. 13 della legge 40/2007 (che aveva dato attuazione al d.l. 7/2007) disponendo la prosecuzione, senza soluzioni di continuità, nei confronti di RFI S.p.A., dei rapporti convenzionali stipulati dalla TAV in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992 con i contraenti generali. Si ricorda che proprio la legge 40/2007 attuativa del d.l. 7/2007 era esattamente la normativa che il Governo (Prodi) aveva emanato per andare incontro alle richieste della Commissione Europea.
E sulla base di questa normativa erano state appunto revocate le concessioni ed erano stati posti dei limiti al risarcimento;

a questo punto, tornando al profilo relativo alla rinuncia al giudizio davanti al Tar, paiono utili alcune precisazioni:
  • il fatto che la norma sulla base della quale il giudizio davanti al Tar si era instaurato fosse stata abrogata non rendeva automaticamente inevitabile una rinuncia al giudizio medesimo per cessazione della materia del contendere. Poteva infatti risultare comunque necessaria una pronuncia con riferimento alle situazioni maturate nella vigenza della legge successivamente abrogata. Ciò in particolare tenuto conto del fatto che era stata sollevata una questione interpretativa pendente davanti alla Corte di giustizia e che tale questione interpretativa appariva essenziale per chiarire se la normativa nazionale posta alla base del giudizio pendente fosse conforme all'ordinamento comunitario così come, d'altronde, la stessa Commissione europea aveva riconosciuto rinunciando, a suo tempo, alla procedura di infrazione, che aveva aperto nei confronti dello Stato italiano. Ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che la normativa sopravvenuta ripristinava proprio quella situazione normativa che aveva indotto la Commissione ad aprire la citata procedura di infrazione.
  • la rinuncia a un giudizio amministrativo è possibile ma richiede il consenso della parte convenuta, consenso che è stato dato,
  • il venir meno del giudizio nazionale da cui proviene la questione pregiudiziale comunitaria deve essere comunicato alla Corte di giustizia,
  • la Corte di giustizia, preso atto del venir meno del giudizio nazionale, deve subito cancellare dal ruolo la causa comunitaria;
a seguito di tali istanze, pertanto, il TAR con provvedimento del 5 novembre 2009, preso atto della rinuncia delle parti al giudizio davanti a sé, ha dato la dovuta comunicazione alla Corte di giustizia ed ha conseguentemente ritirato la richiesta di pronuncia pregiudiziale formulata con ordinanza n. 880 del 23 maggio 2007. La Corte di giustizia ha quindi dovuto cancellare la causa dal ruolo;

risulta che, in esito alla rinuncia al giudizio davanti al TAR Lazio, si è instaurato fra le parti un arbitrato che, a quanto si legge sulla stampa specializzata, potrebbe concludersi con un indennizzo di 1 miliardo di Euro.
Nel frattempo l'opera infrastrutturale, essenziale all'economia italiana e genovese, è bloccata.


Considerato infine che:

il tema investe una questione strategica per l'economia italiana ed assolutamente vitale per la città di Genova ed il suo porto con particolare riferimento al cd. “Terzo valico” che dovrebbe collegare la città al cd. “corridoio 24” delle reti transeuropee. Gli incredibili ritardi, forse irreparabili, alla realizzazione di quest'ultima opera risultano infatti strettamente connessi sia all'anomalia del quadro giuridico nazionale succedutosi nel tempo, sia ai contratti stipulati fra le parti, sia ai contenziosi che ne sono derivati nell'ambito dei quali si rendono indispensabili informazioni complementari necessarie per capire le ragioni della loro condotta sia nell'ambito del giudizio davanti al TAR del Lazio sia nelle fasi prodromiche e successive.


Per sapere:

A) Quali ragioni abbiano indotto il Governo italiano nel 2002 a proporre nella legge 166/2002 (collegato infrastrutture) l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 131 della legge finanziaria 2001 consentendo così, in violazione del diritto comunitario, l'affidamento dei lavori senza gara europea e ripristinando quindi una situazione di illegittimità sul piano dell'obbligatorio rispetto del diritto comunitario.

B) Quali ragioni abbiano indotto il Governo italiano a proporre la conversione in legge del d.l. 112/2008 con il quale veniva abrogata la disposizione della legge 40/2007, che si era adeguata agli obblighi comunitari in materia disponendo la necessità di procedere con gare comunitarie e disponendo un tetto ai risarcimenti eventualmente dovuti a coloro che avessero ottenuto senza gara le concessioni che, per tale motivo, venivano revocate.

C) Quali ragioni abbiano indotto il Governo italiano, RFI e TAV a rinunciare al giudizio nazionale davanti al TAR Lazio dopo che, nella causa incidentale davanti alla Corte di giustizia UE, l'Avvocato generale della Corte aveva depositato le sue conclusioni scritte affermando che, secondo il diritto comunitario, (i) la normativa nazionale che aveva affidato le concessioni senza gara era illegittima (ii) le concessioni dovevano essere revocate (iii) che in un quadro di grossolana violazione del diritto comunitario i concessionari non potevano invocare i principi di buona fede e del legittimo affidamento e (iv) che pertanto un limitazione del risarcimento prevista dalla normativa nazionale in esame era giustificata e legittima.

D) Se il Governo italiano abbia informato la Commissione in ordine al contenuto della normativa (d.l 112/2008) che ripristinava una situazione contraria ai principi dell'ordinamento comunitario. Ciò tenuto anche conto del fatto che la materia era già stata oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione e tenuto conto altresì che la Commissione aveva ritenuto di chiudere detta procedura proprio per il fatto che lo Stato italiano aveva introdotto una normativa (legge 40/2007) rispondente ai principi comunitari. Normativa che proprio con il d.l. 112/2008 veniva abrogata.

E) Quale fosse l'entità dei costi sostenuti dai consorzi concessionari al momento della revoca delle concessioni e quale l'entità del risarcimento del danno loro eventualmente dovuto secondo i criteri limitativi di cui alla legge 40/2007 ritenuti conformi all'ordinamento comunitario secondo le conclusioni scritte depositate l'11 settembre 2008 dall'Avvocato generale della Corte di giustizia.

F) Quali siano le ragioni per le quali si è deciso fra le parti di demandare a decisione arbitrale la controversia, quali siano i quesiti formulati, quale la procedura di designazione degli arbitri, quali i nomi degli Avvocati delle Parti, quali i nomi dei Consiglieri di amministrazione dei consorzi general contractors, quali i nomi dei Consiglieri di amministrazione e dei consulenti legali delle singole imprese partecipanti ai singoli consorzi, quale sia lo stato della procedura arbitrale.

G) A quali voci di danno siano riferibili gli importi che, al di là dei costi documentati, la stampa specializzata riferisce possano essere riconosciuti a favore dei concessionari general contractors fino all'ammontare di un miliardo di euro.

H) Quali sino le iniziative immediate ed effettive che il Governo italiano intenda assumere al fine di permettere il più rapido avvio dei lavori per la realizzazione del cd. “Terzo valico”, tenuto conto del fatto che (i) deve essere urgentemente chiuso il contenzioso in essere dietro pagamento di una somma che non sia superiore ai costi sostenuti dai concessionari general contractors ed, eventualmente, ad un danno limitato e proporzionato ai criteri definiti dall'Avvocato generale della Corte di giustizia; (ii) deve urgentemente essere disposta una gara comunitaria per l'affidamento dei lavori in un quadro normativo chiaro e conforme al diritto comunitario onde evitare ogni futuro contenzioso in materia che, legittimamente, potrebbe essere sollevato da soggetti terzi; (iii) dovrà istituirsi una Commissione di inchiesta per chiarire le ragioni che hanno determinato una sequenza normativa e contrattuale, che appare francamente anomala; (iv) dovrà segnalarsi il contenuto della presente vicenda alla Magistratura contabile ed, eventualmente, all'Autorità giudiziaria (anche penale) competente.

Musso

[Si allegano, al momento, l'ordinanza Tar n. 880 del 23 maggio 2007 e le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte UE].
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DALLA PRIMA PAGINA
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
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Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
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Shanghai
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Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
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Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
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Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
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Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Istituita a Gioia Tauro l'impresa portuale per la fornitura di lavoro temporaneo
Gioia Tauro
Ai 50 lavoratori attualmente iscritti nelle liste dell'Agenzia portuale se ne aggiungeranno altri 70
Navantia firma l'accordo per acquisire tutti e quattro i cantieri navali della Harland & Wolff
Londra/Madrid
Impegno alla salvaguardia dei mille posti di lavoro, garantendo la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -7,3%
Parigi
Robusta crescita dei container (+14,0%). Calo delle altre tipologie di carichi
Thomas Kazakos sarà il prossimo segretario generale dell'International Chamber of Shipping
Londra
Subentrerà a giugno a Guy Platten
A tre anni dalla cerimonia inaugurale vengono avviati i lavori di costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane
Dubai
Investimento di 1,2 miliardi di dollari
Incidente mortale nel porto di Genova
Genova
Deceduto un operaio di 52 anni della Culmv e ferito un collega. Proclamate 24 ore di sciopero
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,4%
Sostenuta crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach a novembre
Los Angeles/Long Beach
Registrati aumenti rispettivamente del +15,9% e +20,9%
Collaborazione di Lineas e Hupac nei collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Bruxelles
L'azienda belga fornirà la trazione ferroviaria, mentre quella svizzera si occuperà dei servizi intermodali
Un rapporto evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni nei porti toscani
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Milano
L'associazione ha espresso apprezzamento per l'intenzione del governo di chiedere l'autorizzazione all'UE
Uno studio della Commissione UE analizza le sfide ambientali affrontate dai porti europei
Bruxelles
Particolare attenzione al sostegno delle iniziative per la sostenibilità dei porti di piccole e medie dimensioni
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Seul
Nuovo servizio Nord Europa-West Coast USA. Inaugurazione anche di una linea India-Nord Europa
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Porto della Spezia, le navi da crociera potranno operare al Molo Garibaldi nonostante i lavori
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Esteso sino al 28 febbraio 2027 il mandato della missione navale EUNAVFOR Atalanta
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Verranno rafforzate le sinergie con l'operazione marittima Aspides
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CLECAT chiede che il nuovo regolamento sulle emissioni dei trasporti non includa l'intero ciclo di vita dei veicoli
Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
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Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
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L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
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Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
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Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
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Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
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Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
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RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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