Entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno il decreto dell'Autorità Portuale di Genova, pubblicato di seguito, che traduce in normativa l'accordo sul lavoro portuale siglato dai terminalisti e dalle compagnie portuali genovesi che venerdì scorso ha ricevuto il benestare del Comitato Portuale.
L'intesa riporta nero su bianco quella che è l'organizzazione del lavoro portuale in atto oggi nel porto genovese: ferma restando la possibilità per le imprese di svolgere i servizi portuali in autoproduzione, le compagnie portuali Culmv e Pietro Chiesa sono infatti autorizzate a fornire lavoro portuale qualora sia loro richiesto dai terminalisti. L'accordo sancisce e rafforza inoltre il ruolo politico dell'Autorità Portuale, che ha il compito di governare tutti gli aspetti del lavoro portuale nello scalo.
Venezia ha presentato per prima il suo accordo tra terminalisti e lavoratori portuali, con una versione lagunare del pool di manodopera (inforMARE del 28 ottobre 2002). Ora è la volta di Genova, dove le due compagnie portuali saranno gli unici soggetti a fornire la manodopera per i picchi di traffico. La Compagnia Unica dovrà quindi smettere le vesti di terminalista indossate a fianco degli imprenditori Spinelli, Cosulich e Scerni, cedendo la sua quota nel terminal Multipurpose.
IL PRESIDENTE
DECRETO N. 1678/SG
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione ìn materia portuale, tra cui la legge 30 giugno 2001, n. 186;
VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella. carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;
VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n, 186;
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;
VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell'art. 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplinava la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale - Autorizzazioni ad imprese - regole di funzionamento";
SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nel seduta del 13 dicembre 2002;
VISTA la deliberazione assunta da! Comitato Portuale nella seduta del 13 dicembre 2002, che sostituisce integralmente l'art. 15 del vigente "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";DECRETA
- L'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
- E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" (All. 2) come sopra modificato.
- Se ne dispone, a cura della Direzione Amministrativa, 1'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Genova e la sua diffusione agli interessati mediante i più opportuni strumenti pubblicitari, nonché la trasmissione a! Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Genova, 13 dicembre 2002Allegato n. 1 al decreto n. 1678 de113 dicembre 2002ART. 15 Assetto organizzativo portuale - Autorizzazioni ad imprese - regole di funzionamento
- Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18 della legge 84/94 ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
- Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, !a Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a,.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94,
- Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale,
- Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminai operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
- la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
- i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
- le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
- la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
- la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.
Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri;
- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.
Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.
Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminals portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.Allegato n. 2 al decreto n. 1678 del 13 dicembre 2002
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI
ART. 1 Definizioni
Legge:
la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1999, 472/1999, 488/1999, 186/2000;
delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di Piano Regolatore portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente Piano Regolatore Portuale);
operazioni portuali:
il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1, comma 1, cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);
ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"):
l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16. comma 3, della legge. ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 dei 6 febbraio 2001);
servizi portuali:
le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);
impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"):
l'impresa portuale di cui all'art. 18 della. legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine. L'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;
impresa portuale:
il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;
impresa di servizi portuali:
il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;
- autorizzazione:
l'atto. rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n, 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
- per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine.
- per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate.
- l'atto rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata. delle operazioni portuali;
- per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere;
- per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone.
- l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672.
- l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente Regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.
ART. 2 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.ART. 3 Operazioni portuali
- Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie dl aree demaniali, ai sensi deil'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
- L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
- Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 94/94.
- Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84/94, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94.
ART. 4 Individuazione dei servizi portuali
- Sono individuati quali servizi portuali, in quanto consistenti in prestazioni specialistiche, che sono complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, le seguenti attività imprenditoriali, da rendersi su richiesta ed a favore delle imprese concessionarie di cui all'art, 18 della legge 84/94 ovvero in autoproduzione da parte delle stesse imprese:
- servizi di assistenza alle merci, quali; pulizia merce, marcatura, campionatura;
- servizi di assistenza al carico, quali: favori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
- servizi di assistenza al terminai portuale, quali: uso di pontoni e mezzi speciali non in .dotazione nel porto di Genova; assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazioni merci.
- Dei predetti servizi, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, dovrà essere dimostrata, a cura dell'impresa richiedente, la funzionalità per il proficuo svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali" come descritto nell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del febbraio 2001, n. 132.
ART. 5 Presentazione delle domande
- L 'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
- AI fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
- certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altres1 l'inesistenza di procedure concorsuali a carico e richiedente;
- certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappres6ntante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
- elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
- organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84/94;
- indicazione delle tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare;
- elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cuki durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
- polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 per ogni sinistro;
- dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. Igs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
- dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalla stessa richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
- ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
- In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.
ART. 6 Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo
- In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei .Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.
- Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.
- Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.
ART. 7 Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione
- Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
- Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.
ART. 8 Rilascio dell'autorizzazione
- L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
- A seguito del rilascio dell'autorizzazione, L'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
- L'impressa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.
ART. 9 Numero massimo delle autorizzazioni
Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello. scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.ART. 10 Durata dell'autorizzazione
Decadenza
- L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
- La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nel seguenti casi:
- perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- omesso pagamento del canone annuale;
- abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
- applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
- inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.
- Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
- L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- L'Autorità Portuale ha la. facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.
ART. 11 Canone e garanzia per il pagamento
- L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali - anche in autoproduzione .è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo. non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto. - I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'lSTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
- L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma
ART. 12 Responsabilità del soggetto autorizzato
- Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
- Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.
ART. 13 Autoproduzione
I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94ART. 14 Aggiornamento dei servizi individuati
L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi. Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie come provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.ART. 15 Assetto organizzativo portuale - Autorizzazioni ad Imprese - regole di funzionamento
- Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi e fatta salva l'applicazione de!l'art. 18 della legge 84/94 ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
- Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
- Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
- Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
- la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
- i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
- le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
- la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o a diversi traffici portuali;
- la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.
Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:
- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.
Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminals portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.
ART. 16 Esclusioni
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
- le attività ed i servizj disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;
- servizi tecnico-nautici di cui al1'art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da: trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatari);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.
Genova. 13 dicembre 2002
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