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CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XVII - Numero 4/99 - APRILE 1999 |
Legislazione
La futura normativa dei consorzi
In vista della scadenza del regolamento della Commissione Europea
sulle esenzioni in blocco per i consorzi (870/95), prevista per
aprile del 2000, gran parte del dibattito in occasione del recente
convegno annuale della EMLO (Organizzazione Europea di Diritto
Marittimo) si è concentrato intorno ai cambiamenti proposti
in ordine a tale regolamento.
Il regolamento 870/95, introdotto il 22 aprile 1995, è
ora in corso di approfondita revisione da parte della Commissione,
la quale sta raccogliendo le opinioni in merito di tutte le parti
interessate. Nello scorso mese di dicembre, la Commissione Europea
ha pubblicato un rapporto sulla normativa europea sulla concorrenza
e ha evidenziato diversi settori in cui potrebbero essere apportate
delle modifiche. I legali presenti alla conferenza della EMLO
hanno reclamato a gran voce le modifiche che - a loro giudizio
- dovrebbero essere inserite nel nuovo regolamento che sostituirà
l'870/95, sebbene la maggior parte di loro abbia convenuto sul
fatto che i regolamenti inerenti ai consorzi abbiano funzionato
abbastanza bene.
Il dibattito si è concentrato su:
- la sostituzione della clausola di ripartizione dei traffici
al fine di determinare la posizione dei consorzi in ogni direttrice
di traffico mediante il calcolo della quota di mercato;
- l'incremento della soglia delle quote di mercato;
- l'assicurazione di informazioni maggiormente trasparenti da
parte della Commissione Europea;
- l'estensione della procedura di estensione al fine di comprendervi
anche i servizi di tipo non di linea, quali le operazioni dei
traghetti;
- contratti di servizio multi-vettori;
- estensione del raggio d'azione del regolamento.
Ai sensi dei regolamenti in vigore, la Commissione Europea consente
l'esenzione automatica per i consorzi cui partecipino in base
ad accordi tariffari o di conferenza le linee di navigazione,
a condizione che essi facciano in modo che la propria quota di
traffico non superi il 30%. Nel caso delle associazioni commerciali
costituite da vettori non appartenenti alle conferenze, la Commissione
consente che la loro quota relativa ai traffici diretti aumenti
sino ad un massimo del 35%. Per i consorzi che superino queste
quote, esiste una tolleranza di un decimo nell'ambito di due anni
consecutivi o laddove la quota eccedente sia dovuta ad un membro
non consorziato che si ritiri dal traffico.
Philip Ruttley, socio dello studio legale Rowe & Maw, ritiene
che la quota massima possa essere innalzata al 50%.
"Il fatto che si senta dire che solo sette dei quaranta
consorzi che avevano presentato domanda siano stati confermati
nell'esenzione in blocco, fa capire come la soglia delle quote
di mercato sia ancora troppo ristretta" ha dichiarato Ruttley.
Egli argomenta che una più realistica quota di mercato
del 50% metterebbe in grado un numero maggiore di consorzi di
trarre vantaggio dalle norme relative alla esenzione in blocco
e di abbassare gli oneri di costo e di tempo che gravano sui vettori
che debbono fare domanda alla Commissione ai sensi del regolamento
4056/86. Ruttley ha dichiarato che la concorrenza non costituisce
un problema, data "il formidabile arsenale di strumenti che
la Commissione ha a disposizione per attaccare i comportamenti
illegali sul mercato da parte dei consorzi".
Mark Clough, avvocato della Ashurst Morris Crisp, e Marjorie
Holmes della Davies Arnold Cooper si sono quindi domandati quanto
siano valide le analisi sulle quote di traffico ai fini della
determinazione della quota di mercato.
Clough ha fatto riferimento a diversi casi in cui le concorrenti
modalità di trasporto avevano indotto la Commissione ad
approvare i consorzi le cui quote di traffico fossero superiori
al 30-35%. Nel caso del raggruppamento Costa Occidentale Regno
Unito/Mediterraneo della Ellerman - una divisione della Andrew
Weir Shipping, KNSM e Zim - Clough ha affermato che il trasporto
stradale si è rivelato un valido concorrente. Nel caso
del Joint Overseas Service (Europa/Mediterraneo Orientale) i servizi
di linea convenzionali e le "tradotte" asiatiche hanno
costituito delle valide alternative.
Clough ha citato altresì le esenzioni concesse a consorzi
quali il SAECS II ed il raggruppamento Costa del Golfo del Messico
della Contship Containerlines, Italia di Navigazione, TMM e Tecomar,
che detenevano quote di traffico superiori al 50%, poiché
essi venivano considerati soggetti che "contribuiscono al
miglioramento della qualità e della frequenza delle partenze
a disposizione dei caricatori".
La Holmes ha sottolineato l'esigenza di una revisione delle quote
di traffico. "Estrapolare dati precisi in relazione ai traffici
fra i porti è estremamente difficile e comporta una perdita
di tempo" ha dichiarato. "Preferisco l'elaborazione
di calcoli effettuati Paese per Paese".
Ruttley ha poi enumerato altri settori problematici, tra cui
l'ambito esclusivamente marittimo dell'870/95 in un settore di
linea sempre più caratterizzato da servizi di trasporto
multimodali. "I vettori impegnati in attività multimodali"
ha dichiarato "sono esclusi dalle esenzioni in blocco per
i consorzi, come lo sono quelli che fissano i prezzi ed adoperano
patti di gestione della capacità. Questi ultimi devono
comunicare per approvazione alla Commissione i servizi di trasporto
marittimi (ai sensi del regolamento 4056/86) terrestri (1017/68)
e terminalistico-ausiliari (17/62). Ciò comporta periodi
di esenzione diversi: sei anni per i servizi marittimi e tre anni
per le operazioni interne".
Il legale ha inoltre accennato alle cosiddette "difficoltà
di sovrapposizione delle conferenze". "L'ostilità
della Commissione alle tariffe delle conferenze è sempre
stata un problema" ha dichiarato "perché sebbene
le attività tariffarie dei consorzi non siano mai state
esentate, tale questione è difficile da conciliare con
la partecipazione ad una conferenza".
Clough ha offerto una soluzione per il controverso problema.
"In futuro - ha detto - può darsi che i regolamenti
della Commissione Europea sulla concorrenza valgano solamente
per le alleanze i cui membri non siano conferenze". Clough
ritiene che tale approccio possa rendere più moderna la
situazione normativa europea mediante la promozione di servizi
di linea maggiormente efficienti e l'emarginazione delle iniziative
tariffarie collettive.
Ruttley intravede ulteriori difficoltà che potrebbero
provenire dalle proposte di futura riforma avanzate dalla Commissione,
le quali insistono sul fatto che i singoli contratti e quelli
riservati debbano tutte le volte essere approvati. Ha infatti
dichiarato: "E' probabile che il diritto di una singola linea
appartenente ad un consorzio di abbandonare il gruppo in risposta
ad un'offerta relativa ad un contratto di servizio individuale
e riservato comporti seri problemi per la sopravvivenza delle
alleanze nel settore marittimo".
Sulla trasparenza delle questioni informatiche, Ruttley ha chiesto
alla Commissione di rilasciare un pubblico resoconto delle proprie
trattative sulle esenzioni nel corso dell'ultimo decennio.
Nel contempo, la Holmes vorrebbe assistere all'apporto di modifiche
alla durata ed al periodo concesso per le osservazioni. "E'
importante che la durata delle esenzioni abbia inizio dalla data
in cui il servizio comincia e non dal momento in cui viene siglato
l'accordo tra i vettori" ha dichiarato il legale. "Spesso,
trascorre un notevole lasso di tempo tra i due momenti".
In ordine alle procedure inerenti alle osservazioni, la Holmes
ritiene che sei mesi siano troppi. "I legislatori europei
dovrebbero adottare un sistema simile a quello degli Stati Uniti"
ha detto. "La Commissione Marittima Federale fornisce il
proprio responso entro 45 giorni, sebbene siano possibili proroghe".
Il dibattito continuerà ancora per qualche tempo, ma è
abbastanza scontato che nei prossimi cinque anni i regolamenti
adottino almeno alcuni dei suggerimenti sopra riportati. Come
ha concluso Ruttley, "si spera che il dibattito svoltosi
in occasione di questa sessione della settima conferenza annuale
della EMLO possa convincere la Commissione ad adottare nell'aprile
2000 un regolamento più flessibile e generoso del suo predecessore.
Ciò significherebbe cominciare il millennio con il piede
giusto".
(da: Containerisation International, marzo 1999)
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