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CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XVII - Numero 12/99 - DICEMBRE 1999 |
Legislazione
Attenti agli Incoterms 2000!
I nuovi Incoterms entrano in vigore dal 1° gennaio 2000.
Può anche darsi - come si sente dire - che vi siano solamente
sei differenze minime rispetto ai termini del 1990 attualmente
esistenti, ma sono differenze importanti e potrebbero risultare
dannose per coloro che le ignorano. Agli acquirenti ed ai venditori,
perciò, si consiglia di prendersi il tempo necessario per
familiarizzarsi con tali cambiamenti allo scopo di prevenire conflitti
non necessari.
Il primo sottile cambiamento rispetto agli Incoterms del 1990
concerne i termini di vendita FAS (Free Alongside Ship, ovvero
franco lungo bordo
presso il porto di imbarco convenuto).
Ai sensi degli Incoterms 2000, l'obbligo di sdoganamento e di
conseguimento dell'autorizzazione all'esportazione (laddove necessaria)
passa dall'acquirente/importatore estero (come avveniva nella
versione del 1990) al venditore/esportatore.
La seconda modifica riguarda il nuovo termine DEQ (Delivered Ex
Quay, ovvero reso banchina
presso il porto di destinazione
convenuto). A partire dal 1° gennaio, l'obbligo di sdoganamento
ed il pagamento degli oneri di importazione (laddove applicabili)
passano dal venditore/esportatore (com'era nella versione del
1990) all'acquirente/importatore di destinazione.
Il terzo cambiamento afferisce il nuovo termine EXW (Ex Works,
ovvero franco fabbrica); esso contiene due modifiche. In primo
luogo, il venditore/esportatore non è più responsabile
per il carico delle merci sul veicolo di raccolta presso i suoi
locali, la cui responsabilità è ora divenuta obbligo
dell'acquirente. Le regole del 1990 nulla dicevano in ordine a
tale argomento. In secondo luogo, se nei locali commerciali del
venditore sono più di uno i luoghi messi a disposizione
per la consegna, il venditore ha la possibilità di scegliere
uno di loro.
La quarta modifica si riferisce al nuovo termine FCA (Free Carrier,
ovvero franco vettore), che ora contiene una distinzione tra due
possibilità. La prima è la consegna al vettore presso
i locali del venditore, quando quest'ultimo è obbligato
a caricare le merci sul veicolo del vettore. La seconda è
la consegna al vettore in qualsiasi altro punto (cioè,
terminal, banchina, rampa ferroviaria ecc.), laddove il vettore
(per conto dell'acquirente) è responsabile dello scarico
della spedizione dal veicolo inviato dal venditore.
La quinta e la sesta modifica attengono i nuovi termini DDU (Delivery
Duty Unpaid, ovvero reso non sdoganato) e DDP (Delivery Duty Paid,
ovvero reso sdoganato), che presentano una distinzione simile.
Nella prima, la consegna avviene presso i locali dell'acquirente,
ancora caricata sul veicolo in arrivo, quando l'acquirente è
obbligato a caricare la merce sul veicolo del vettore. Nel secondo,
la consegna al vettore avviene in qualsiasi altro punto, allorquando
la consegna stessa viene completata caricando la merce sul veicolo
di raccolta (inviato dall'acquirente).
Tutte queste modifiche possono essere considerate in modi diversi.
Da un certo punto di vista, qualsiasi modifica a standard che
sono stati in vigore per 10 anni è probabile che dia luogo
a problemi, in particolar modo nel corso dei primi mesi. I partners
commerciali che hanno abitualmente dato corso a condizioni standard
saranno quelli che maggiormente ne risentiranno le conseguenze.
Invece di applicare automaticamente questi termini a memoria,
essi si troveranno a dover esaminare di volta in volta le nuove
definizioni allo scopo di chiarire i propri rispettivi compiti
ed obblighi. Tutto ciò partendo dal presupposto, ovviamente,
che i partners abbiano concordato di adottare i nuovi termini
al fine di regolamentare determinati elementi del proprio contratto.
Questa supposizione può ben definirsi ottimistica, poiché
a tutto il mese di novembre i nuovi Incoterms 2000 erano stati
appena stampati e non erano ancora in vendita. Non era, perciò,
realistico aspettarsi che entro la fine dell'anno il mondo imprenditoriale
globale si familiarizzasse con i loro contenuti, adattando di
conseguenza le proprie prassi commerciali. Persino oggi - ed è
incredibile - molti imprenditori impegnati nei traffici internazionali
non possiedono gli attuali Incoterms 1990 oppure li hanno archiviati
in qualche posto recondito.
Allo scopo di prevenire i conflitti, gli operatori dovrebbero
di conseguenza identificare con chiarezza quali Incoterms saranno
applicabili nei propri contratti dal 1° gennaio 2000 (vale
a dire, se quelli del 1990 o quelli del 2000). Dal momento che
le abbreviazioni di tutti e 13 gli Incoterms resteranno invariate,
esse - di per se stesse - non indicheranno qual è l'interpretazione
che bisognerà dargli. Ciò vale in particolare per
i termini modificati, dato che essi rovesciano le responsabilità
delle parti che debbono pagare o sostenere certi costi di carico,
scarico, ingresso in dogana e sdoganamento ed oneri di importazione.
Quindi, cosa significheranno in pratica questi cambiamenti? Chiaramente,
anche nel caso che gli operatori abbiano concordato di applicare
gli Incoterms 2000, devono essere consapevoli dei cambiamenti
relativi ai termini FAS, DEQ, EXW, FCA, DDU e DDP, anche laddove
le regole del 1990 nulla dicevano in ordine all'attribuzione di
certi costi di movimentazione. Ciò vale in particolar modo
nei casi in cui c'è bisogno di mutare le prassi del passato.
Ad esempio - come già detto in precedenza - il termine
EXW non diceva nulla circa la questione di chi dovesse essere
responsabile del carico del veicolo di raccolta inviato dall'acquirente.
In pratica, tuttavia, i venditori hanno spesso caricato i veicoli
di raccolta e messo a disposizione le attrezzature a ciò
necessarie (vale a dire, carrelli elevatori, gru ecc.). Il termine
EXW 2000, al contrario, ora stabilisce che la consegna avverrà
mettendo la merce a disposizione del compratore "non caricata
su qualsiasi veicolo di raccolta".
I TREDICI INCOTERMS
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EXW | EX WORKS | FRANCO FABBRICA |
FCA | FREE CARRIER | FRANCO VETTORE |
FAS 1 | FREE ALONGSIDE SHIP | FRANCO LUNGO BORDO |
FOB 1 | FREE ON BOARD | FRANCO A BORDO |
CFR 1 2 | COST AND FREIGHT | COSTO E NOLO |
CIF 1 | COST, INSURANCE, FREIGHT | COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO |
CPT | CARRIAGE PAID TO | TRASPORTO PAGATO FINO A |
CIP | CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO | TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A |
DAF | DELIVERED AT FRONTIER | RESO FRONTIERA |
DES 1 | DELIVERED EX SHIP | RESO EX SHIP |
DEQ 1 | DELIVERED EX QUAY | RESO BANCHINA |
DDU | DELIVERED DUTY UNPAID | RESO NON SDOGANATO |
DDP | DELIVERED DUTY PAID | RESO SDOGANATO |
Note: | 1 = Si tratta dei termini da utilizzare quando il trasporto marittimo rappresenta la modalità prescelta. Gli altri termini si applicano a tutte le altre modalità di trasporto, compresa quella intermodale; 2 = Tra i persistenti usi impropri degli Incoterms, il CFR è quello più prossimo a C&F e C+F. Quest'ultimo non è mai esistito, mentre il primo è stato sostituito con il CFR al momento della revisione delle regole del 1980. L'ancora ampiamente usato termine C&F può indurre un tribunale, in caso di procedimento giudiziario, a ritenere che le parti abbiano concordato di applicare il termine del 1980, i contenuti del quale ovviamente sono molto diversi rispetto all'attuale CFR degli Incoterms 1990 e 2000. |
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Naturalmente, non si ha nulla in contrario al fatto di continuare
ad utilizzare le vecchie prassi; vi è bisogno che queste
ultime, peraltro, ora vengano stipulate a tale proposito ai sensi
di regole chiare, ad esempio riguardo al "caricato sul veicolo
di raccolta". Meglio ancora sarebbe passare al nuovo termine
FCA che - se applicato alla consegna presso i locali del venditore
- comporta l'obbligo del venditore di caricare la merce sul veicolo
di raccolta del compratore.
Allo stesso modo, gli operatori hanno bisogno di essere messi
a conoscenza delle altre modifiche circa la responsabilità,
quali l'imputazione del rischio o dell'assicurazione, che si applica
parallelamente alla re-imputazione dei costi operativi. Una chiara
consapevolezza dell'elemento del rischio dovrebbe indurre la parti
a rivedere la propria politica di assicurazione dei trasporti,
a meno che tutti i rischi che intercorrono da porta a porta non
siano già coperti.
Sfortunatamente, da quando il mondo imprenditoriale si serve
degli Incoterms, spesso sono stati prescelti per l'applicazione
a contratti termini errati o persino inesistenti. Si sono visti
molti esempi assurdi, come nel caso di una vecchia ed autorevole
casa commerciale di Amsterdam che esportava "FOB camion a
Teheran". Anche se facilmente ciò potrebbe essere
interpretato come "caricato su camion diretto a Teheran",
questo termine auto-inventato non ha nulla in comune con qualsiasi
Incoterm riconosciuto.
Un altro recente esempio di uso improprio di Incoterms è
avvenuto ad opera della UIC (Associazione Internazionale delle
Società Ferroviarie), allorquando essa ha inserito un box
nella nuova nota di consegna ferroviaria CIM (Convenzione sulla
Merce Internazionale) chiedendo al venditore di compilarla indicando
quale Incoterm era stato concordato con il suo cliente. Questi,
com'è naturale, non aveva nulla a che fare con il vettore
ferroviario. Alla luce di ciò, l'UIC ha annunciato che
chiederà una revisione degli Incoterms affinché
vengano previste certe speciali caratteristiche del trasporto
ferroviario!
In realtà, come mostra la tabella riportata, dovrebbe
essere sempre possibile trovare un termine - tra i 13 degli Incoterms
2000 - che possa soddisfare le intenzioni di entrambe le parti
in causa. Certi termini sono stati chiaramente concepiti per l'applicazione
al trasporto marittimo in particolare, dato che si riferiscono
alla polizza di carico quale documento di accompagnamento delle
merci, mentre tutti gli altri possono essere utilizzati senza
preoccuparsi della modalità di trasporto, quello intermodale
compreso.
(da: Containerisation International, novembre 1999)
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