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CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XX - Numero 4/2002 - APRILE 2002 |
Legislazione
I prezzi del trasporto marittimo: la rete si chiude
Negli ultimi anni, in relazione alle attività di trasporto
marittimo di linea nessun'altra questione ha suscitato maggiori
emozioni di quella inerente alla necessità per i vettori
marittimi di continuare a fissare i prezzi. La maggior parte dei
caricatori europei affermano che la normativa in materia non rispecchia
più il moderno mondo dello shipping (se mai lo ha fatto),
mentre i vettori marittimi ribattono che le regole in atto sono
ancora necessarie per conservare un ambiente di mercato stabile
e contribuire ad incoraggiare ulteriori investimenti.
Una serie infinita di libri e documenti è stata pubblicata
sull'argomento, ma sino a questo momento non si è pervenuti
ad alcuna conclusione definitiva. L'OECD è l'ultimo soggetto
ad essere entrato nella mischia. Anche se ancora si attendono
le sue conclusioni definitive, ci si aspetta che esso si schieri
apertamente a fianco dei caricatori. Certamente, la grande maggioranza
degli importatori ed esportatori europei intervistati dalla rivista
Containerisation International, tra cui Volkswagen, BASF,
Michelin, Rhodia, ElfAtochem e Louis Dreyfus, non avranno difficoltà
al riguardo. Tutti loro considerano le conferenze come dei dinosauri
a serio rischio di estinzione.
Le conferenze, peraltro, hanno il diritto di sentirsi offese.
Sebbene esse in effetti fissino i prezzi, ciò non sembra
che abbia fatto loro molto bene, almeno per ciò che riguarda
il conseguimento di profitti. Esse affermano che le tariffe medie
di trasporto merci sono piombate in basso negli ultimi anni. Tale
posizione è difficile da comprovare, poiché nessun
dato reale è stato mai prodotto e, anche se lo fosse stato,
ai fini di calcolo si sarebbe dovuto tener conto di complicate
componenti quali l'inflazione ed i sovrapprezzi temporanei. D'altro
canto, secondo le tariffe di trasporto merci reali monitorate
dalla suddetta rivista sin dall'ultimo trimestre del 1994, alcune
tariffe relative alla direttrice est-ovest sono calate notevolmente
rispetto al medesimo periodo del 2001. Ad esempio, le tariffe
transpacifiche in direzione ovest sono state inferiori del 39%.
Lo stesso si può dire delle tariffe Europa/Asia in direzione
ovest, mentre quelle USA/Europa in direzione est sono state più
basse del 35%. Tuttavia, le frazioni di direttrice più
rilevanti in relazione a questi traffici non sono state colpite
in modo così netto (il calo è stato, rispettivamente,
del 6%, 19% e 6%).
Inoltre, i vettori marittimi possono ribattere che i caricatori
non se la sono mai passata così bene in termini di livello
dei servizi. Adesso in molti traffici esistono servizi porta a
porta a giorno fisso più veloci, più frequenti e
più affidabili, assicurati da navi più grandi e
migliori, mentre i servizi di documentazione sono migliorati notevolmente.
Ma quanti di questi miglioramenti siano dovuti alla concorrenza
da parte di vettori non appartenenti a conferenze, è un
punto discutibile.
A metà strada tra questi due punti di vista opposti, vi
sono quelli che si domandano se le leggi in vigore sull'immunità
anti-trust non debbano essere modificate, ma contemporaneamente
affermano anche che la deregolamentazione totale non costituisca
una risposta. Alla guida di costoro vi è Harold J. Creel
Jr., presidente della Commissione Federale Marittima degli Stati
Uniti, il quale ritiene che, in assenza di una qualche immunità
anti-trust, ai vettori finanziati sarebbe data l'opportunità
di diventare ancor più dominanti. Inoltre, ciò potrebbe
accelerare il processo di consolidamento del settore, eliminando
così proprio parte di quella concorrenza che i suoi detrattori
cercano di incoraggiare.
L'argomento è politicamente delicato, poiché il
settore marittimo è una delle poche attività globali
in cui non esistono barriere all'ingresso. Chiunque può
andare e venire come gli pare, ad esempio dalla Cina al Cile,
assicurandosi solamente del fatto che le proprie navi seguano
gli standard di sicurezza concertati a livello internazionale.
Ray Miles, direttore generale della CP Ships, una volta disse:
"Noi non sappiamo neanche se alcuni dei vettori nostri concorrenti
abbiano una copertura di bilancio adeguata".
A tale riguardo, potrebbe essere opportuno precisare che, nel
contesto dell'attuale normativa dell'Unione Europea sulle conferenze,
nessun altro settore europeo di attività beneficia dello
stesso grado d'immunità anti-trust. Joost Stregier, capo
dell'unità trasporti in seno alla Direzione Generale per
la concorrenza della Commissione Europea, osserva: "Il trasporto
marittimo di linea è, probabilmente, il solo settore ad
avere le esenzioni assolute di cui dispone. E' abbastanza atipico
rispetto al modo in cui di solito noi consideriamo la concorrenza.
In altri settori, avremmo persino considerato le sue procedure
alla stregua di una violazione, come si può facilmente
immaginare".
Ciò detto, bisogna considerare che gli altri settori possono
ottenere protezione in altri modi. Ad esempio, i produttori europei
di auto non possono fissare i prezzi, ma possono in concreto obbligare
i dettaglianti a tenere scorte solamente dei propri veicoli con
relative componenti, limitando così - di fatto - la concorrenza
e - se ne deduce - creando l'opportunità di aumentare i
prezzi. Anche in questo settore, peraltro, il pubblico sta diventando
sempre più insofferente nei confronti di questa forma più
larvata di immunità di cartello e sta rumoreggiando per
ottenere un cambiamento, specialmente nel Regno Unito.
Detto ciò, che cosa riserverà il futuro alla luce
del regime molto più rigoroso previsto per la regolamentazione
delle conferenze di linea? Al fine di chiarire la situazione,
giova riassumere l'attuale normativa dell'Unione Europea per mettere
a fuoco con esattezza gli argomenti maggiormente controversi.
Come avviene per tutti in settori, quello marittimo è fondamentalmente
assoggettato alle regole sulla concorrenza previste dagli articoli
81 e 82 del Trattato di Roma. L'articolo 81 proibisce la fissazione
dei prezzi ed i cartelli in materia, mentre l'articolo 82 impedisce
l'abuso di posizioni dominanti. La regola basilare consiste nel
fatto che normalmente non è consentito di discutere i prezzi
con i propri concorrenti, ovvero abusare di una posizione dominante.
Peraltro, poiché le conferenze vengono giudicate una cosa
buona per i caricatori, è prevista l'immunità per
alcune - e solo alcune - di tali restrizioni, a patto che vengano
osservate determinate condizioni. Quest'ultimo punto è
importante perché talvolta si riporta erroneamente che
le conferenze avrebbero mano libera nel fare ciò che vogliono
più di quanto non avvenga in realtà. Ad esempio,
esse devono pur sempre operare nell'ambito di limiti di quote
di mercato piuttosto chiari e delle usuali procedure di consultazione.
In cima ai suddetti privilegi c'è la possibilità
di fissare i prezzi. La normativa al riguardo è contenuta
nel Regolamento 4056/86, che - è interessante notare -
era stato imposto alla Commissione Europea nel 1986 dal Consiglio
dei Ministri dei Trasporti dell'Unione Europea. La procedura più
tradizionale in questi casi prevede che il Consiglio chieda alla
Commissione Europea di proporre tale normativa e poi di discuterla
in seno al Parlamento Europeo, prima della definitiva approvazione.
Forse a causa di tale approccio informale da parte del Consiglio,
la Commissione Europea ha scelto di interpretare le proprie regole
in modo assai rigoroso, prassi - questa - resa molto difficile
da alcune ambiguità in ordine alle proprie intenzioni:
ad esempio, se la normativa si applichi al solo trasporto marittimo,
ovvero anche al trasporto terrestre.
Partendo dal presupposto che tutte le condizioni siano rispettate,
la conferenze fondamentalmente possono:
- stabilire una tariffa comune;
- controllare la capacità dei propri membri;
- ripartire gli orari di viaggio;
- ripartire i carichi ed i proventi tra i propri membri.
Nel concedere tali privilegi, la Corte di Giustizia europea ha
osservato: "Il mercato del trasporto marittimo è un
settore di mercato molto specifico. E' proprio a causa della specificità
di quel mercato che il Consiglio ha stabilito - nel Regolamento
4056/86 - una serie di regole sulla concorrenza diverse da quelle
che si applicano agli altri settori economici. L'autorizzazione
concessa per un periodo illimitato di tempo alle conferenze di
linea a cooperare nella fissazione delle tariffe di trasporto
marittimo è eccezionale in vista del perseguimento di una
adeguata politica in materia normativa e concorrenziale".
Al fine di semplificare l'applicazione della normativa, le conferenze
non devono neanche fare richiesta perché gli venga concessa
l'immunità anti-trust in relazione alla fissazione dei
prezzi, una volta provveduto a far sì che le proprie condizioni
ricadano nel raggio d'azione delle proprie generose regole sull'esenzione
in blocco. In questi casi, sono particolarmente rilevanti la quota
di mercato, una tariffa pubblicamente disponibile ed il divieto
di discriminazioni tra caricatori nelle medesime condizioni.
Un punto focale di tale normativa consiste nel fatto che ogni
conferenza deve avere una tariffa comune di trasporto marittimo.
Si tratta di cosa diversa dagli accordi di stabilizzazione, consentiti
negli Stati Uniti ma non ancora in Europa.
La seconda pezza d'appoggio normativa che permette ai vettori
marittimi di evitare la violazione di legge consistente nella
collaborazione nell'ambito di cartelli, così come definita
dall'articolo 81, è il Regolamento 870/95. Quest'ultimo
fondamentalmente mette i vettori marittimi in condizione di operare
nell'ambito di consorzi, nel rispetto di determinate condizioni.
Anche in questo caso, la quota di mercato è alquanto rilevante.
La principale differenza tra questo Regolamento ed il 4056/86
sta nel fatto che i membri dei consorzi non possono in alcun modo
discutere le tariffe di trasporto merci. A loro viene consentito
solamente di coordinare reciprocamente gli orari e le quote di
spazio. Non possono, comunque, stabilire una tariffa comune.
Come accennato in precedenza, in ordine al Regolamento 4056/86,
molti caricatori si permettono di non essere d'accordo con il
Consiglio circa gli attuali meriti delle conferenze. Essi affermano
che, così come il mondo è cambiato dall'entrata
in vigore del Regolamento, lo stesso dovrebbe fare anche il Regolamento
medesimo. Data l'attuale natura volubile del settore del trasporto
marittimo di linea, è davvero difficile difendere l'assunto
che i vettori appartenenti a conferenze apportino stabilità
al mercato.
Lo ESC (Consiglio dei Caricatori Europei), da sempre esplicitamente
critico nei confronti delle conferenze, ha appurato in un'approfondita
indagine condotta tra i propri membri nel 2001 che la volubilità
dei prezzi è cresciuta in molti traffici, talvolta nell'ordine
del 50%. Ma i vettori ribattono che ciò dimostra soltanto
la loro abilità di rispondere alle condizioni di mercato,
malgrado la possibilità di fissare i prezzi. E così,
il dibattito va avanti.
Anche se la normativa in vigore non è stata ancora cambiata,
la Commissione Europea è stata in grado di "modificare"
le regole negli ultimi anni grazie all'interpretazione controversa
di tre principi.
Il primo concerne la fissazione dei prezzi relativi al trasporto
terrestre. Come accennato in precedenza, si ritiene che il trasporto
interno non possa più giovarsi dell'immunità anti-trust
ai sensi dell'art. 81 sin dal 1998, sebbene alcuni vettori appartenenti
a conferenze stiano ancora opponendosi a tale interpretazione
attraverso la Corte di Prima Istanza. Può darsi che ciò
non costituisca altro che un meccanismo difensivo al fine di evitare
sanzioni comminabili per negligenze precedenti. Secondo Robert
Woods, presidente della FEFC (Conferenze Trasporto merci Estremo
Oriente) e direttore generale del gruppo P&O Nedlloyd, è
improbabile che le tariffe di trasporto terrestre delle conferenze
possano tornare attuali, dopo essere state ignorate per così
tanto tempo.
L'opinione della Commissione Europea su tale argomento si basa
sull'interpretazione che gli autori del Regolamento 4056/86 avevano
voluto dargli solamente il significato nel senso che esso dovesse
riguardare il trasporto da porto a porto, di modo che la prassi
precedente finiva per rappresentare un errore. Tuttavia, la Commissione
Europea ammette che i vettori appartenenti a conferenze possano
offrire una tariffa congiunta di trasporto terrestre a condizione
che essa di basi sul concetto "non sotto costo". Per
quanto alla TACA (Accordo Conferenza Trans-Atlantica" sia
stata rilasciata nel 1999 una concessione in tal senso per un
periodo triennale, da allora essa ha scelto di non esercitare
questo diritto.
Nel frattempo, lo ESC ha impugnato questa normativa presso la
Corte di Prima Istanza, mettendosi contro per la prima volta Commissione
Europea e vettori appartenenti a conferenze insieme. La causa
non dovrebbe essere esaminata sino alla fine del 2002.
Una caratteristica interessante di tale questione consiste nel
fatto che ai vettori appartenenti a conferenze è ancora
consentito di praticare tariffe congiunte di trasporto terrestre
al di fuori dell'Unione Europea (Stati Uniti compresi) senza tener
conto dei costi. D'altro canto, da quando la fissazione dei prezzi
di trasporto terrestre è stata abrogata nell'Unione Europea
due anni fa, i caricatori non hanno assistito a quel bagno di
sangue delle tariffe che si aspettavano.
Il secondo principio concerne la gestione della capacità.
Dal 1994 la Commissione Europea ha adottato l'opinione secondo
cui l'esenzione in blocco prevista dal Regolamento 4056/86 non
consente agli armatori di concordare il non utilizzo della
capacità. Inoltre, l'esenzione individuale in relazione
ad un accordo finalizzato a non utilizzare la capacità
non è permessa quando rappresenta lo strumento per conservare
capacità in eccesso e per innalzare in modo artificiale
le tariffe di trasporto merci. La regolamentazione della capacità
può apportare vantaggi solamente se viene davvero dismessa
la capacità inefficiente od obsoleta, in modo da provocare
una riduzione dei costi, che comporta a sua volta la riduzione
dei prezzi per i caricatori.
Alla fine del 2001, Jean-François Pons, vice direttore
della Direzione sulla Concorrenza della Commissione Europea, ha
rinforzato tale posizione chiarendo che le leggi dell'Unione Europea
non saranno allentate per consentire ai vettori marittimi di ridurre
collettivamente la capacità su base ciclica. Ha infatti
dichiarato: "Siamo preoccupati in relazione a ciò
che accade in ordine alla cosiddetta gestione della capacità.
In genere, noi ci opponiamo a qualsiasi gestione collettiva della
capacità, fatta eccezione per i permessi inerenti alle
fluttuazioni stagionali a breve termine". Alla richiesta
di definire in modo più chiaro le "fluttuazioni stagionali",
ha risposto: "Solo a Natale".
Per quanto forse non sia strettamente connesso all'argomento
in questione, è interessante notare come, più o
meno nello stesso periodo, diverse conferenze abbiano abbandonato
i piani relativi alla programmazione del ritiro congiunto della
capacità di pari passo con l'attuale situazione di eccesso
di tonnellaggio, a favore di azioni individuali.
Il terzo principio riguarda la libertà sia dei membri
delle conferenze sia dei caricatori di concludere singoli accordi
di servizio. Sino al 1998, alle conferenze in Europa era consentito
di determinare il tipo e la durata dei contratti che i propri
membri potevano negoziare con i caricatori poiché - anche
in questo caso - la Commissione Europea era dell'opinione che
ciò fosse quello che gli autori del Regolamento 4056/86
avevano in origine inteso. Su questa base, la maggior parte delle
conferenze permettevano ai propri membri solamente di negoziare
accordi congiunti con i loro clienti. In altre parole, così
come accadeva per le tariffe di trasporto terrestre, tutti i membri
dovevano applicare le stesse tariffe di trasporto merci senza
tener conto del livello dei servizi.
Nel 1998 la Commissione Europea adottò l'opinione che
alle conferenze non dovesse essere consentito di limitare i singoli
contratti di servizio, come sottolineato nella propria decisione
relativa al TACA, e si spinse persino a ritenere che i partecipanti
al TACA si erano resi colpevoli di abuso della propria posizione
dominante collettiva limitando sino ad allora tali contratti.
Da quel momento il TACA e, per certi aspetti, altre conferenze
hanno operato sotto un regime più liberale (TACA II), nell'attesa
che la Commissione Europea si chiarisse maggiormente le idee in
ordine a ciò che è consentito o meno a questo riguardo.
La Commissione Europea a tale proposito è stata soccorsa
dall'entrata in vigore nel 1998 della OSRA (Legge di Riforma del
Trasporto Marittimo) negli Stati Uniti. Questa normativa mette
in grado per la prima volta i caricatori statunitensi di negoziare
contratti di servizio privati con singoli membri di conferenze.
La legge in questione sembra avere avuto successo: pare che né
vettori marittimi né caricatori se ne siano lamentati.
In occasione della IV conferenza annuale di Containerisation
International, svoltasi lo scorso anno, Ed Emmett, presidente
della NITL (Lega Nazionale Trasporto Industriale), un organismo
di caricatori assai influente negli USA, si è spinto sino
ad affermare che i suoi membri erano più che contenti di
essa, sebbene abbia poi anche dichiarato che sussiste peraltro
l'esigenza di monitorare la negoziabilità dei sovrapprezzi.
Alla luce, forse, di tale esperienza, la Commissione Europea
alla fine ha deciso di approvare la proposta inerente ai termini
previsti per le conferenze delineate nel TACA II a dicembre del
2001, anche se con diverse modifiche minori. Queste ultime sembrerebbe
riguardare in apparenza solamente il modo in cui i singoli contratti
di servizio vengono tenuti riservati. Le parti interessate avevano
tempo sino allo scorso gennaio per esprimere le proprie osservazioni.
A tutto febbraio, si sapeva che solo lo ESC aveva chiesto maggiori
particolari sulle modifiche proposte.
Tirando le conclusioni generali sul TACA II, la Commissione Europea
aveva dichiarato: "La Commissione nota che, dal momento in
cui ha cominciato a rivedere la questione, la situazione della
concorrenza nei traffici containerizzati transatlantici è
migliorata notevolmente e che i membri del TACA revisionato adesso
competono sia nell'ambito delle conferenze che fuori da esse.
Dovrebbe notarsi che solamente il 10% circa dei carichi in ambito
TACA vengono oggi trasportati in seno alle conferenze, mentre
il residuo 90% viene concordato a livello individuale tra armatori
e caricatori".
Dati i notevoli quantitativi di carichi adesso trasportati ai
sensi di condizioni negoziate separatamente, ci si potrebbe domandare
perché i vettori appartenenti a conferenze ancora vogliano
conservare l'immunità anti-trust ai sensi degli articoli
81 e 82. In relazione a qualsiasi cosa possa essere concordata
insieme, ora non vi è più nulla che possa impedire
a singoli membri di ritagliarsi ciascuno la propria fetta mediante
contratti di servizio alla clientela negoziati separatamente,
senza dimenticare le tariffe di trasporto terrestre.
Chris Bourne, direttore generale della MOL in Europa, commenta
al riguardo: "Sarà anche così, ma possiamo
ancora concordare tariffe di riferimento tra di noi, nonché
la necessità di sovrapprezzi. Questo è importante,
poiché altrimenti finiremmo per procedere totalmente al
buio per quanto attiene ai livelli tariffari. Almeno, possiamo
ancora discutere quali dovrebbero essere le tariffe e come dovrebbero
essere rettificate, anche se le tariffe in realtà negoziate
in un momento successivo devono rimanere riservate per ciascuna
linea di navigazione. Inoltre, ed è ancora più importante,
possiamo discutere argomenti relativi all'offerta ed alla domanda".
Il rapporto preliminare dell'OECD alla fine del 2001, pur affermando
che i vantaggi apportati ai caricatori da tale prassi devono avere
maggior peso rispetto ai costi, ammette peraltro che è
improbabile che entrambe le parti possano mai raggiungere un accordo
su tale questione. Tenendo a mente ciò, esso propone che
le due parti si mettano d'accordo sui seguenti settori in cui
le possibilità di composizione sembrano verosimili:
- la concezione di trattative dirette tra caricatori e vettori;
- la riservatezza di contratti alla clientela negoziati individualmente
dev'essere protetta;
- occorre fare minore affidamento su tariffe e condizioni concordate
collettivamente;
- deve proseguire l'immunità anti-trust per il lato operativo
dei consorzi e delle alleanze dei vettori marittimi.
Inoltre, esso propone che l'accordo in ordine a tali questioni
debba essere imperniato sui seguenti tre principi:
- tariffe, sovrapprezzi ed altre condizioni di trasporto nello
shipping di linea dovrebbero essere liberamente negoziate tra
caricatori e vettori su base individuale e riservata;
- vettori e caricatori dovrebbero essere messi in condizione
di proteggere contrattualmente i termini-chiave dei contratti
di servizio negoziati, comprese le informazioni relative alle
tariffe;
- i vettori dovrebbero essere in grado di perseguire accordi
operativi con altri vettori purché essi non si riferiscano
alla fissazione di prezzi ovvero conferiscano indebito potere
di mercato alle parti coinvolte.
Nello scorso mese di febbraio, il WSC (Consiglio Mondiale dello
Shipping), che rappresenta oltre 30 importanti vettori statunitensi,
aveva affermato che tali termini avrebbero dovuto essere chiariti
maggiormente prima di poter pervenire ad un accordo al riguardo.
In ordine alla deliberazione dell'OECD, in generale Stragier
commenta: "Anche se le conclusioni dell'OECD non sono vincolanti
per ogni stato membro, noi seguiamo molto da vicino tali discussioni
poiché la consideriamo un'ottima tribuna al fine di valutare
i pro ed i contro di ciascuna parte. E' poi assai utile vedere
se l'attuale sistema applicabile nell'ambito dell'Unione Europea
sia ancora adeguato, oppure possa essere adattato a certi sviluppi
di mercato che sono stati identificati".
E' interessante notare come le successive decisioni della Commissione
Europea sul TACA II sembrino essersi adattate ai primi due dei
principi dell'OECD. Resta da concordare solo il terzo, ma si tratta
proprio di quello che a giudizio del WSC presenta le maggiori
necessità di ulteriore chiarificazione.
Dev'essere ben chiaro, tuttavia, che i traffici transatlantici
non sono la stessa cosa degli altri, ed in particolare in relazione
ad alcuni traffici nord-sud, in cui i contratti sulle merci tra
tutti i membri appartenenti a conferenze e vari raggruppamenti
di caricatori ancora abbondano.
(da: Containerisation International, febbraio 2002)
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