
|
CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XX - Numero 5/2002 - MAGGIO 2002 |
Legislazione
La Corte di Prima Istanza dell'U.E si pronuncia in senso sfavorevole
alle conferenze
Con una serie di dirompenti decisioni avverse alle conferenze
di trasporto marittimo di linea in Europa prese alla fine dello
scorso mese di febbraio, la Corte di Prima Istanza dell'Unione
Europea ha infine stabilito che:
ai membri delle conferenze non è consentito di offrire
tariffe comuni di trasporto terrestre nell'ambito dell'Unione
Europea;
l'immunità anti-trust relativa al trasporto terrestre
ricade sotto il regolamento 1017 e non sotto il 4056. Pertanto,
la Commissione Europea era pienamente legittimata a revocare nel
1997 l'immunità inerente alle sanzioni comminate ai membri
del TACA (Accordo Conferenza Trans-Atlantica), in attesa della
discussione dell'appello da loro presentato avverso la Commissione
Europea;
le conferenze devono avere solamente una tariffa pubblica di
trasporto merci, mentre il doppio prezzo a seconda delle diverse
categorie di partecipazione non è consentito;
la gestione della capacità da parte dei vettori non è
accettabile per le navi già in servizio.
Queste decisioni sono state prese nel contesto di tre diversi
casi che hanno coinvolto il TAA, il TACA e la FEFC (Conferenza
Trasporto merci Estremo Oriente) e che risalgono a reclami presentati
in origine dallo ESC (Consiglio dei Caricatori Europei) nel 1994.
Anche se i vettori coinvolti nella vicenda hanno il diritto di
appellarsi contro tutte queste decisioni in punto di diritto -
un processo che potrebbe richiedere sino a due anni di tempo -
resta da vedere se qualcuno di loro sceglierà di farlo
davvero.
Matthew Levitt, un legale che lavora per la Lovells, che rappresenta
il TAA ed il TACA, commenta: "Senza dubbio, le linee di navigazione
adesso hanno bisogno di digerire tutto ciò che stato sancito
dalla Corte di Prima Istanza e solamente una volta fatto ciò
esse saranno in condizione di fare commenti al riguardo. Anche
se vi sono poche implicazioni pratiche inerenti alle modalità
con cui i vettori ora lavorano, essi devono tenere in considerazione
la minaccia di sanzioni da parte della Commissione Europea in
ordine a prassi di trasporto terrestre che non sono più
in atto". La Commissione Europea deve ancora esprimersi sulla
questione.
Una interessante caratteristica di questi giudizi consiste nel
fatto che la Corte di Prima Istanza, anche se senza dubbio si
è espressa a sfavore dei vettori appartenenti a conferenze
coinvolti nella vicenda, non ha colto l'opportunità per
prendere posizione su un certo numero di altre questioni che avrebbero
potuto essere assai più istruttive. Ad esempio, riguardo
alla gestione della capacità, si è limitata a stabilire
solamente che i vettori non avrebbero potuto rifiutarsi di offrire
spazio di carico ai caricatori in ordine alle navi già
in servizio nei traffici.
Niente è stato poi detto circa la "regolamentazione
della capacità" che determina il modo in cui la capacità
può essere ritirata dalle conferenze attraverso la dismissione
di intere navi. L'interpretazione autentica della Commissione
Europea su tale argomento è che la regolamentazione della
capacità da parte delle conferenze (e non dei vettori)
è consentita solo allo scopo di far fronte a problemi stagionali.
Ha dichiarato Levitt: "Ciò significa che se il TACA
volesse nuovamente ritirare il 5% circa della propria capacità
alla fine dell'anno al fine di ovviare ad una mancanza stagionale
di carichi, come ha fatto lo scorso anno, dovrebbe prima chiedere
l'autorizzazione a farlo".
Secondo la Lovells, non è stato detto nulla neanche in
ordine al significato di "stabilità" allorquando
si determina se le conferenze rappresenteranno ancora un fattore
utile per i caricatori. La decisione relativa al caso del TACA
ha riconosciuto che "le conferenze di linea hanno un effetto
stabilizzatore, assicurando ai caricatori servizi affidabili e,
perciò, si prevede per loro l'esenzione in blocco come
sancito nei paragrafi 261, 262 e 331". Lo ESC persiste nell'affermare
che, dato che le conferenze non riescono ad assicurare la stabilità
dei prezzi, non dovrebbero più vedersi attribuire la speciale
immunità anti-trust inerente alla fissazione dei prezzi.
Il punto in questione è importante poiché la Commissione
Europea ha recentemente dichiarato che intende rivedere il Regolamento
4056, che descrive nei particolari i termini di tale immunità.
La Commissione Europea, presumibilmente, si sarà aspettata
un qualche incoraggiamento da parte della Corte di Prima Istanza
al riguardo. Anche perché il regolamento era stato imposto
alla Commissione Europea dal Consiglio dei Ministri dei Trasporti
dell'Unione Europea, anziché seguire in precedenza le normali
procedure di consultazione da parte della Commissione Europea.
C'è, poi, un solo passaggio di sfuggita alla regola "non
sotto costo" inclusa nell'accordo sulle conferenze TACA II
rivisto e recentemente approvato dalla Commissione Europea, ma
respinto dallo ESC. Ai sensi di questa regola, i membri della
conferenza TACA possono offrire tariffe di trasporto terrestre
distinte, ma solo se sono basate almeno sul recupero dei costi.
In altre parole, sebbene le tariffe di trasporto terrestre comuni
siano bandite, i membri delle conferenze ancora non possono ritagliarsi
a proprio piacimento la tratta terrestre.
Commenta Levitt: "Anche se la Corte non era obbligata a
decidere su questo argomento, i paragrafi 387, 399 e 400 del caso
FEFC dicono ancora un sacco di cose che possono aiutare a comprendere
la questione". La decisione suggerisce che la corte potrebbe
decidere in senso avverso all'appello presentato dallo ESC. Detto
ciò, resta da vedere se qualche altra conferenza sceglierà
di seguire la formula concordata nel TACA II.
Rod Riseborough, direttore generale dell'ufficio di segreteria
della FEFC, commenta: "Fino a quando non avremo esaminato
nei particolari tutte quante le decisioni della corte, non possiamo
esprimere commenti su nessuno dei singoli punti come quello in
discorso, ma ciò che è sicuro è che al riguardo
non sembra esserci nulla che possa comportare immediate conseguenze
sul modo in cui oggi lavoriamo. Alla FEFC abbiamo abbandonato
le tariffe comuni di trasporto terrestre già da qualche
anno ed i nostri membri stanno adesso implementando i propri programmi
di gestione (regolamentazione) della capacità, sia ciascuno
per conto proprio che nell'ambito dei propri consorzi".
Tuttavia, la FEFC potrà continuare a fissare tariffe comuni
di trasporto terrestre al di fuori dell'Unione Europea, dato che
la giurisdizione della Corte di Prima Istanza è limitata
solo a quest'area.
Riassumendo le opinioni dello ESC in ordine ai casi discussi
subito dopo l'annuncio da parte della Corte di Prima Istanza,
il suo dirigente addetto alle politiche, Nicolette van der Jagt,
ha dichiarato: "Questo è un gran giorno per i caricatori
e conferma le nostre preoccupazioni che da tempo avevamo in relazione
alle prassi dei cartelli di linea. Ora abbiamo bisogno di gettarci
il passato alle spalle e di passare a nuove forme di relazioni
in cui vettori e caricatori possano lavorare insieme per promuovere
catene dell'offerta marittima efficienti e competitive".
Anche se tutto ciò potrebbe far pensare che lo ESC sia
felice di seppellire l'ascia di guerra, non si dovrebbe dimenticare
che l'organizzazione sta ancora esercitando una forte azione di
lobbying finalizzata al completo ritiro di qualsivoglia immunità
in ordine alla fissazione dei prezzi per il trasporto di merci
e che non ha ancora ritirato il proprio appello alla Corte di
Prima Istanza avverso la regola "non sotto costo" per
il trasporto terrestre concordata nel TACA II.
(da: Containerisation International, Aprile 2002)
|