Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
06:00 GMT+1
COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXVII - Numero 10/2009 - OTTOBRE 2009
Legislazione
La Commissione Europea chiarisce le regole sui consorzi
Dal momento dell'annuncio che i consorzi di linea avrebbero
potuto continuare ad essere automaticamente esentati dalla normale
legislazione anti-trust nell'Unione Europea anche dopo la scadenza
del regolamento 823/2000 ad aprile del 2010, sono state chiarite
altre modifiche apportate alle regole.
Oltre alla riduzione dal 35% al 30% della quota di mercato
massima per ciascun consorzio in ogni direttrice di traffico, è
stato chiarito che gli accordi di noleggio degli slot di ciascun
membro con altri vettori nell'ambito della stessa direttrice di
traffico, ovvero i carichi trasportati nel contesto di distinti
servizi che effettuano operazioni al di fuori del consorzio, debbono
essere inclusi nel tetto del 30%.
Commentando tali limiti, Chris Bourne, c.e.o. della ELAA
(Associazione Europea Affari di Linea), fa notare: “Non è
l'ideale, ma è ragionevole.
Ciò che in realtà volevamo evitare - ed è
stato evitato - è la precedente raccomandazione della
Commissione Europea sulle aggregazioni secondo cui, quando un membro
dispone di un accordo per il noleggio di slot con un vettore
operativo in un altro consorzio nella medesima direttrice di
traffico, allora tutti quanti i carichi di quel consorzio dovrebbero
essere inclusi nel tetto del 30%”.
Con ELAA ed ESC che cantano vittoria per essere stati capaci di
persuadere la Commissione Europea ad adeguarsi al proprio modo di
pensare, è interessante dare un'occhiata agli altri
principali cambiamenti.
In primo luogo, la ELAA aveva chiesto l'incremento al 50% del
tetto massimo della quota di mercato, ma, con tutta probabilità,
si era trattato di uno stratagemma da negoziati.
Sottolinea Bourne: “La Commissione Europea ha
correttamente chiarito che se un consorzio viola il tetto del 30%,
per ciò solo esso non commette necessariamente un illecito.
Questo è importante in relazione a qualcuno degli esili
traffici nord-sud, laddove il tetto può essere facilmente
sfondato.
La Commissione Europea ha solo detto che le parti devono poi
solamente valutare la compatibilità del consorzio con le
regole sulla concorrenza su base individuale”.
In secondo luogo, la Commissione Europea ha stabilito che i
membri debbano essere in grado di ritirarsi da un consorzio senza
penalità con un preavviso di sei mesi.
Tuttavia, il normale periodo iniziale di preavviso dalla data in
cui il consorzio avvia le operazioni è stato ridotto da 36 a
24 mesi.
Rimarca Bourne: “Anche in questo caso, il periodo di
preavviso non è l'ideale, ma la Commissione Europea ha
proseguito chiarendo che per i consorzi altamente integrati il
periodo massimo di preavviso può essere esteso a 12 mesi e
che questo preavviso può essere dato solo dopo un periodo
massimo iniziale di 36 mesi dalla data di entrata in vigore
dell'accordo o, se avviene in seguito, dalla data d'inizio del
servizio.
“Riassumendo, noi pensiamo, perciò, che il buon
senso abbia prevalso, anche se non abbiamo ottenuto tutto ciò
che volevamo”. (da: ci-online.co.uk, 02.10.2009)
Nel 2024 il fatturato della società di classificazione e
certificazione francese Bureau Veritas ha superato per la prima
volta quota sei miliardi di euro ...
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore